sabato 8 ottobre 2011

Sentenze in Materia di Perizia Grafica


È uscito il volume "Sentenze in Materia di Perizia Grafica", redatto da me insieme a  Marisa Aloia (ISBN 978-1-4709-0787-7).
Il volume, su carta o come e-book (PDF DRM-free), è acquistabile direttamente su Lulu.com, seguendo i link che accompagnano la preview  :



Il link diretto verso la vetrina di Lulu è questo.

giovedì 29 settembre 2011

Sul "non detto" in Perizia di Trascrizione. Un contributo fuori dalle righe.


Qualche secolo fa, quando mi occupavo prevalentemente di altre cose (in quell'istante di Teoria dell'Informazione, latu sensu), mi sono imbattuto nella trascrizione (autentica) del dialogo tra due trafficanti , intercettato e puntualmente trascritto.
L'esempio sembra avere una valenza ricreativa, almeno a prima vista sembra Campanile, ma dopo il sorriso subentra l'interesse.
I due anonimi gentiluomini, infatti, ci escludono nettamente dalla comprensione integrale del loro dialogo, utilizzando una sorta di steganolalìa di cui solo i citati signori hanno la chiave. Il discorso è aperto, in chiaro; ma le chiavi crittografiche per decifrare il vero contenuto non sono in nostro possesso.
La sola comunicazione verbale non è sufficiente a comprendere chi, cosa, come, quando - e nemmeno il perché.

Due uomini n.m.i. , trascrizione di comunicazione telefonica; gli interlocutori sono indicati con le sigle A e B.

[squilli, non altri suoni percepibili in sottofondo]

A - Ding?
B - Dong ?
A - Ciao, Ding.
B - Ciao, Dong.
A - Dong, ding ?
B - Ding, dong.
A - Allora, facciamo per ding?
B - Sì, dong.
A - Da ding ?
B - No, da dong. Oggi è ding.
A - Alla ding ?
B - Direi di sì.
A - Va bene, allora ding. Ci sono dong ?
B - No, è tutto ding.
A - A più tardi, ding.
B - Salutami dong.

[la comunicazione si chiude]
  
Cose che accadono da qualche parte, lontana o vicina, non saprei dirlo.

Dolus Bonus




 
È uscita la seconda edizione del volume Grafologia Giudiziaria e Psicopatologia Forense - Metodologia di indagine nel falso grafico e la capacita' di intendere e di volere dalla grafia. Giurisprudenza, di Vincenzo Mastronardi, Sante Bidoli e Monica Calderaro, per i tipi di Giuffré.
Il volume tratta dell'idonea impostazione peritale in tema di falso grafico sulla scorta di esperienze ormai consolidate e della giurisprudenza aggiornata nel settore. Considerando la neuroanatomia funzionale del gesto grafico e l'influenza delle malattie organiche sulla scrittura, vengono esaminati gli elementi basilari in tema di profili psicologici, di psicopatologie e di capacità di intendere e di volere dalla grafia. 
Parte della integrazione legislativa e giurisprudenziale è stata redatta con la collaborazione del Vostro affezionatissimo (chiaramente e giustamente citato in premessa e in corrispondenza del suo modesto contributo), e potete valutarla in anteprima su Google Books a questo link.
 
Se la cosa vi è piaciuta, potete visualizzare alcune informazioni per l'acquisto su iBS.

La Manovra di Ferragosto, novità nel processo civile



Tra le novità introdotte dal Decretone di Ferragosto 2011, segnalo la modifica dell'articolo 81-bis delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile, in tema di Calendario del Processo, introdotto con la Legge 69/2009.
Nella formulazione ora in vigore, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 16 Settembre scorso, il mancato rispetto del Calendario del Processo, che il Giudice (ora obbligatoriamente) fissa all'apertura della causa, comporterebbe una non meglio precisata"violazione disciplinare" da parte del Giudice stesso, dei Difensori o dei Consulenti Tecnici d'Ufficio.
Fatta la Legge, già pronto l'inganno: poiché lo stesso articolo 81-bis prevede che qualora sussistano "gravi motivi sopravvenuti" la calendarizzzazione possa essere dilatata, sia su richiesta delle parti che d'ufficio, purché la dilatazione intervenga prima della scadenza dei termini stabiliti. 
Le conseguenze della "violazione disciplinare" in questione sono però poco chiari, e sembrano al momento limitarsi ai soli iscritti ad Ordini e Collegi professionali formalmente istituiti, oltre che al Magistrato.

Per riferimento, riporto il testo dell'articolo che ci interessa, tratto dal Testo del DL 13 agosto 2011, n. 138, coordinato  con  la Legge di conversione 14 settembre 2011,  n.  148, recante: Ulteriori  misure  urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011.

[...]

Art. 1 - ter
Calendario del processo civile 
1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e  per  ragioni  di migliore  organizzazione  del  servizio  di  giustizia,  all’articolo 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del  codice  di  procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio  decreto  18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Il giudice, quando provvede sulle richieste  istruttorie,  sentite le  parti  e  tenuto  conto  della  natura,  dell’urgenza   e   della complessita’ della  causa,  fissa,  nel  rispetto  del  principio  di ragionevole  durata  del  processo,  il  calendario   delle   udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all’articolo 189,  primo  comma.  I termini  fissati  nel  calendario  possono  essere  prorogati,  anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi  sopravvenuti.  La  proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini»;
b) dopo il primo comma e’ inserito il seguente:
«Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di  cui  al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d’ufficio puo’ costituire  violazione  disciplinare,  e  puo’ essere considerato ai fini della valutazione  di  professionalita’  e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi». 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

martedì 16 agosto 2011

La permanenza dei documenti - I


Domanda tecnica, il risvolto politico lasciamolo di lato, per ora: quanto dura un processo in Italia, o meglio e più direttamente, per quanto tempo qualcuno dovrà leggere quello che avete scritto per il magistrato o per la parte, magari in appello o in ricelebrazione dell'appello dopo un rinvio (magari anche due) da Cassazione ?
Ancora, poco tempo fa ho accennato, attraverso una recentissima di Cassazione, sulla possibilità di ricelebrare un processo a seguito di una nuova possibilità di analisi scientifica degli elementi di prova, non disponibile al momento del processo di cui si chiede la revisione. 
Ecco, gli elementi di prova, gli atti, le perizie precedenti, li ritroveremo belli ordinati ed immediatamente accessibili, in tanti begli scatoloni messi in fila, all'asciutto e senza polvere, come nel (brutto) enlatado Cold Case ?
Sale sulle ferite: e se magari gli elementi di prova, o le analisi, sono state conservate su supporti magnetici o stampati su carta termica? 
Quante volte ve li siete trovati già davanti ?
Chi ricorda ancora le sigle mhv, smi, smo, lbm ? Avete una vaga idea di come leggere un nastro Geloso, un Betamax, anche un semplice VHS e di come riversarlo su un supporto corrente ?
In teoria, per quanto promettono, tra  poco dovremmo avere il processo telematico, e comunque prima o poi si dovrà consegnare  almeno la relazione in forma digitale (quale non si sa, ancora, ed i precedenti con la PEC lasciano mal sperare). 
Ma, tra qualche anno potremo  accedere ai files depositati oggi o domani, così come (non) risuciamo ad accedere a quelli di qualche anno fa?
Torniamo alla carta? Avete presente quei carissimi fogli appiccicosi e polverosi per stampante a getto di inchiostro, che dicevano "per stampe fotografiche", che andavano di moda qualche anno fa ? 
Dopo qualche mese, ancor meno se conservati in ambiente umido o a contatto con carte acide o con solventi (la colla delle rilegature), questi sfarinavano, o nella meno disastrosa delle ipotesi i colori viravano verso il blu o il giallo, sino a scomparire del tutto. Wilhelm sembrava che l'avessi letto solo io, qualche anno fa, e temo che la faccenda non sia migliorata.
Contattiamo il perito del tempo, e vediamo se ha il supporto digitale della perizia. Come no : trentasei floppy da tre e mezzo (quelli che sganasciavano nel lettore), fatti forse in windows 3.11, con un programma che si chiamava ... chi se lo ricorda, me lo diede l'amico dell'amica, coi filename a cinque caratteri, eccetera.
Io ho le fotografie dei miei trisnonni, sparsi tra Cortale, Torino, Belluno, Bologna, Firenze. Ho i film in 8mm girati negli anni sessanta. Ho libri del seicento. Ho lettere scritte da Nadar al mio prozio.
Ho le lastre (in vetro prima, in filmpack poi) delle fotografie di mio padre da piccolo, i negativi delle fotografie fatte da mio nonno nell'Unione Sovietica di Stalin, sviluppate col Rodinal e fissate in acqua e sale. Fotografie in Anscochrome, Kodachrome degli anni quaranta, un paio di foto a colori col sistema Lumiére.
Ho il testamento scritto da mio nonno al Polo (nella Tenda Rossa, affidato alla pattuglia Malmgrem, Mariano e Zappi), le cartoline del mio bisnonno, la fotografia del bisnonno Juglaris quando faceva la prima triangolazione della Sardegna.Tutti ancora perfettamente ed immediatamente leggibili, riproducibili, manipolabili. Ho il manoscritto del Minosse, il dattiloscritto e la macchina da scrivere Olympia con cui è stato battuto (perfettamente funzionante). C'è qualche atto del prozio avvocato, alcune perizie dei nonni e dei prozii, scritte a mano (al tempo obbligatorio, attenzione) o dattiloscritte.


Analogico batte digitale tre a zero? Non esattamente. Il problema è la accessibilità del software (e non mi costringete a spiegare cos'è l'open source), la scelta di formati che possano essere letti o periodicamente convertiti seguendo il progredire dell'arte (txt, rtf, PDF-A), stampare su carta non acida, con inchiostri pigmentati, conservare le cose come si deve ed eseguirne la periodica manutenzione (specie dei supporti: come ho riversato/convertito i floppy - quelli veri - da 5"1/4, così dovrò fare con gli HD da 1TB che oggi sono lo standard).

Da continuare ...

Dolus Bonus


Fabio Sanvitale e Vincenzo Maria Mastronardi
Leonarda Cianciulli - La Saponificatrice
Collana Crimini & Criminali - Armando Editore


Leonarda Cianciulli, la Saponificatrice di Correggio, quella che fa il sapone e i dolci da offrire alle signore in visita con le proprie vittime, che uccide per salvare i figli dalla maledizione.
Dopo settant'anni forse è il momento di fare pulizia, di andare a controllare cosa è vero e cosa viene fuori dai giornalisti, le cui invenzioni venivano alla fine avvalorate dalla stessa Cianciulli, accreditando presso l'opinione pubblica l'ipotesi della follia.
Vincenzo Maria Mastronardi e Fabio Sanvitale così fanno, e scoprono sotto la patina di sette decenni di favole una realtà ben più materiale, ed una Cianciulli affabulatrice e creatrice del suo stesso mito.


Dolus Bonus


Vincenzo Maria Mastronardi - Walter Mastroeni - Ascanio Trojani
Stupro ? - Processi Perversi - Il Caso Parlanti
Collana Crimini & Criminali - Armando Editore - Roma 2010



Stati Uniti d'America, Stato della California, intorno all'anno 2000.
Viene introdotta dai legislatori, non senza contrasti e perplessità, una serie di norme protese al contrasto della violenza in ambito familiare, divenuto tema politico di primo piano.
Viene modificato il codice delle prove (il California Evidence Code), con la intenzione di proteggere la vittima della violenza dal ricatto morale e materiale del suo aguzzino, viene introdotta la possibilità di ammettere in sede processuale testimonianze circa la reiterazione dello specifico reato anche in assenza di una precedente pronuncia di un tribunale, la possibilità di ammettere la testimonianza esperta in tema di BWS (Battered Woman Syndrome) senza riferimento specifico al caso davanti alla Corte, vengono innalzate le pene, le fattispecie dei reati in ambito familiare vengono inserite tra quelle per le quali viene applicata la legge californiana dei "tre schiaffi", raggiunti i quali si va in carcere per non meno di ventotto anni senza possibilità di rilascio anticipato.
Ma il processo nell'ordinamento statunitense è il meccanismo ideale per l'accertamento della verità e per la punizione dei colpevoli solo per chi può permetterselo, e sono gli stessi statunitensi a dirlo a gran voce.
La Giuria, i dodici layman che devono decidere sulla colpevolezza o sulla non colpevolezza dell'imputato, sono esclusi dal confronto sotterraneo tra gli avvocati, dalla fase pre-dibattimentale, dall'accesso all'intero corpus delle indagini e delle prove, e tenuti sotto tutela dal Giudice. Troppo spesso il common sense non è in grado di comprendere la complessità dei moderni dibattimenti, specie quando vi intervengano con tutto il loro peso le attuali metodologie tecniche e scientifiche.
La motivazione fondamentale che ha portato alla Giuria, in estrema sintesi il controllo diretto da parte del popolo della applicazione delle Leggi, non c'è più.

Carlo Parlanti viene accusato di aver commesso i reati di violenza carnale, violenza domestica e sequestro di persona, nel 2002, a Thousand Oaks, Ventura County. Verrà arrestato nel 2004 all'aeroporto di Düsseldorf, mentre è in viaggio attraverso l'Europa per lavoro, ed estradato l'anno successivo negli Stati Uniti.
Anche in seguito alla applicazione delle norme appena introdotte, Parlanti verrà ritenuto colpevole da una Giuria per tutti i reati ascrittigli, e condannato dal Giudice a nove anni di reclusione.

Ma il processo non appare del tutto chiaro, lineare, convincente. Carlo Parlanti proclama la sua innocenza a gran voce, sin dal fermo in Germania.
Carlo Parlanti è effettivamente colpevole? La pena che gli è stata comminata è giusta? Il processo contro di lui ha effettivamente accertato la verità, vi si è solamente avvicinato, o è rimasto chiuso nel meccanismo perverso del formalismo delle parti, dove tutti, singolarmente si sono comportati secondo norma, ma complessivamente si è arrivati ad un abominio, con tutti che han fatto il loro dovere ma la nave è affondata comunque? Le Leggi appena votate, che avrebbero dovuto proteggere le parti più deboli socialmente e processualmente, hanno funzionato o sono state strumentalizzate ad altri e personali fini ? Il fatto che Carlo Parlanti abbia precedenti specifici da cui si è svincolato a seguito di derubricazioni, amnistie e patteggiamenti lo rende colpevole a vita, indipendentemente dalle modalità dello specifico caso ?
Carlo Parlanti ha veramente commesso tutto ciò per cui è stato accusato, o è stato condannato per tutti i motivi sbagliati, o per motivi diversi dai quali era accusato?


Il volume è la sintesi di un lungo e dettagliato studio, tuttora in essere, degli atti nel pubblico dominio del processo a Carlo Parlanti, nelle indagini mal svolte, nelle analisi tecniche mai effettuate. I verbali sono stati studiati nelle trascrizioni originali in inglese, per recuperare informazioni anche dalle sfumature linguistiche, ed in gran parte mai sinora valutati nella loro completezza.

domenica 14 agosto 2011

Pagine Storiche




Renato Perrella ne il "Mito della Scrittura Artificiosa nelle perizie grafiche" :
"..occorre segnalare e denunciare ai Giudici, agli Avvocati, ai periti ed all'opinione pubblica lo scempio della Grafologia che è quotidianamente operato da troppi periti, i quali con inconcepibile e temeraria leggerezza, si avventano sulla scrittura e, forti delle incaute affermazioni di alcuni autori, le applicano da apprendisti stregoni, improvvisando e sentenziando, con sospettosità morbosa al minimo accenno di "anomalia", che lo scritto è artificioso."
Scrittura, n. 20, Ottobre-Dicembre 1976


Perrella è da considerare storico
Direi di sì, e comunque la situazione dal 1976 è "alquanto" degradata. ed incauti, assorti ed apprendisti stregoni sembrano essere divenuti la maggioranza.

domenica 10 luglio 2011

Ancora sulla Consulenza Tecnica nella Mediazione Civile Obbligatoria


Già abbiamo scritto una nota sulla mediazione obbligatoria nel contenzioso civile e commerciale, definita dall'art. 60 della Legge 28 Giugno 2009, numero 69, attuata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010.
Qui si scrive nella rude lingua dei Consulenti - per un approfondimento si consulti, ad esempio,  il manuale di Elisabetta Mazzoli ed altri, edito da Maggioli.
La mediazione (erroneamente chiamata in sedi insospettabili come conciliazione, o mediaconciliazione, o addirittura arbitrato) è un atto preventivamente obbligatorio per adire un Tribunale per una lunga e vaporosa serie di materie, dal Condominio al contenzioso sul Risarcimento Danni, senza un limite superiore di importo di causa. Delle perplessità di ordine generale ho già scritto qui.
Due righe sulla consulenza tecnica nella mediazione, prevista nel caso in cui il mediatore non sia in grado di affrontare l'argomento di lite, e nella ulteriore impossibilità di avvalersi della collaborazione di un ulteriore mediatore esperto nel settore, la cosiddetta comediazione. In tal caso, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli elenchi dei consulenti presso i tribunali.
Più di una critica già sulla norma tal quale: se la mediazione è procedura breve, ed informale, che non può esprimere giudizi (anche se...) o valutazioni, a che serve il consulente d'ufficio, che per definizione esprime una valutazione
Ed anche se le parti, di comune accordo, decidessero di affidarsi ad un parere tecnico, questo non è certo un intervento mediativo, ma è eventualmente successivo a questo ed oltretutto con caratteristiche di giudizio arbitrale, anche se il parere tecnico, ad esempio, avesse lo scopo di fornire una valutazione monetaria su cui il mediatore proporrebbe una sua composizione.
Ed in tutto questo, la consulenza deve svolgersi in contraddittorio, con la conseguente eventuale nomina di consulenti di parte? Ma la mediazione non può svolgersi in contraddittorio, anche se solo tecnico. 
Le bozze di regolamento che si leggono in giro sembrano propendere verso una forma di arbitrato irrituale, concedendo la consulenza tecnica solo quando tutte le parti ne facciano richiesta e se ne assumano solidalmente l'onere economico. Ma ancora una volta, non è più una mediazione, è una surroga del procedimento ordinario.
 

sabato 4 giugno 2011

Adeguamento periodico degli onorari


La Legge 8 Luglio 1980, art. 10, recita:

Adeguamento periodico degli onorari
Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.

L'ultimo adeguamento è del Maggio del 2002, tre omessi adeguamenti fa (Maggio 2005Maggio 2008 e Maggio 2011 Presidente del Consiglio dei Ministri sempre Silvio Berlusconi).

Ripetiamo i due soliti conti, in uno scenario nemmeno tanto ipotetico, anzi più che plausibile e facilmente verificabile nella realtà dei fatti.
Vengo incaricato di fornire l'assistenza come interprete specializzato (portoghese brasiliano) in una indagine che si svolge attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche. Io non posso prestare assistenza per più di otto ore al giorno (quattro vacazioni), come disposto dall' articolo quattro della L. 319, a meno che non sia presente il Magistrato e verbalizzi la mia effettiva presenza oltre il limite indicato.
L'incarico può prolungarsi anche per alcuni mesi, e io debbo garantire comunque la mia presenza per le otto ore giornaliere, festivi compresi. 
Nel caso si presti servizio in sala ascolti non è consentito svolgere contemporaneamente altri incarichi.
In un mese di trenta giorni, la Legge prevede che mi possa essere liquidata una somma massima di euro 984,53 - lordi.  Da queste si sottrae il venti per cento di ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi (quale contribuente minimo, quando mai ci si arriva ai trentamila euro di movimento annuo!), ed un trenta per cento circa tra contributo INPS  (che nonostante le promesse politiche, è destinato ad aumentare ancora) e spese varie.
Il reddito mensile, al netto di tasse e spese, diviene quindi qualcosa appena al di sotto dei cinquecento euro, liquidato a fine inchiesta, magari decurtato, e pagato materialmente anche un anno dopo.

Non ripetiamo ancora una volta il disagio ad essere pagati meno del marginale che sporca i vetri delle automobili al semaforo davanti la Procura, degli enormi rischi che si stanno materializzando come conseguenza dell'espulsione dei professionisti qualificati dal circuito giudiziario, sostituiti da volenterosi privi delle capacità operative minime, non parliamo nemmeno dei rischi di corruzione che inevitabilmente appaiono quando si associano pagamenti indegni con professionalità inadeguate - altrimenti qualcuno dice che ci stiamo sempre a lamentare.

La tariffa è pubblicistica ci si risponde; ma la pubblicità che potrebbe derivare dalla accessibilità degli elenchi è stroncata sul nascere dalla privacità. Aggiungiamo che chi gode (è proprio il caso di dirlo) dei settori per i quali è prevista una tariffa a percentuale non risente dell'inflazione come ne risente chi è costretto alla quota fissa ovvero alle vacazioni.

La Corte Costituzionale è stata chiamata più volte ad esprimersi sulla legittimità della Legge 319/80, rispetto all'art. 36 della Costituzione. 
Ed ha anche più volte richiamato il legislatore sulla diversità di trattamento dell'attività svolta per l'Autorità Giudiziaria, non solo per la disparità tra liquidazione a percentuale e liquidazione a vacazione, conseguenza del colpevole mancato adeguamento agli indici ISTAT degli importi tabellari nei termini (tre anni) fissati dalla Legge stessa, quanto per il fatto che l'opera prestata per il Giudice o per il Magistrato costituisca o meno una percentuale rilevante del reddito personale dell'interessato.

Chi, cioè, lavora pressoché esclusivamente per l'Autorità Giudiziaria è discriminato rispetto a chi ha altre entrate che gli consentono di sostenere il sacrificio per il bene comune implicito nella tariffa pubblicistica.

La Sentenza numero 41 del 1996 concludeva che questa Corte non può non rinnovare l'auspicio che - in attesa di norme migliori - le autorità indicate dalla legge impugnata provvedano a rispettare le scadenze triennali di adeguamento dei compensi dovuti in base alle variazioni accertate dall'ISTAT.
 
Quanto sia stata rispettata, lo stiamo vedendo da undici anni.

mercoledì 1 giugno 2011

Autopen


Lo scorso giovedì 26 Maggio 2011, poco prima della mezzanotte, ora di Washington D.C. , il presidente statunitense Barack Obama ha firmato una proroga quadriennale di alcune parti dell'USA PATRIOT Act (è l'acronimo di Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism) approvata poche ore prima dal Congresso, non senza oppositori, primo fra tutti il senatore del Kentucky Rand Paul.
Queste parti dell'Act riguardano la possibilità di procedere ad intercettazioni e ricerche, ovvero alla sorveglianza dei lone-wolf suspects non statunitensi, in assenza di un mandato specifico sottoscritto da un Giudice indipendente, e debbono essere limitate nel tempo (ma prorogabili) perché il Congresso deve periodicamente valutare se il provvedimento porti con sé un effetto di compressione delle libertà civili.
Il presidente Obama era però in Francia, e per sottoscrivere il provvedimento prima della mezzanotte, ha utilizzato uno strumento ben noto ai cacciatori di autografi ed agli studiosi della burotica francese e statunitense, l'autopen.
Lo strumento è concettualmente semplice, ed è riconducibile ad un brevetto del 1804; in estrema sintesi, è un meccanismo che riproduce meccanicamente una scrittura (in particolare, una firma) a partire da una matrice, una volta una placca metallica, oggi un file in memoria.
L'Autopen è stato utilizzato in Francia per la sottoscrizione dei titoli bancari, e poi negli USA per la firma e la dedica sulle lettere e le fotografie, di artisti, sportivi - e politici. Nei fatti, si tratta di un sostituto robotico della cosiddetta clerk signature (in italiano la firma di sottoposto).
JFK ha utilizzato l'Autopen pressoché per ogni cosa che non avesse importanza capitale, dalle lettere di ringraziamento e di augurio, alle fotografie; pare non ci sia firma di astronauta, da Yaeger e Glenn sino agli equipaggi delle missioni Apollo che non sia automatizzata. 
La macchina può scrivere anche su superfici irregolari (una palla da baseball) o sulla prima pagina di un volume, per esempio.
Però qui non ci interessa parlare né della dubbia sicurezza che porterebbe il PATRIOT Act, né della legge statunitense che impone che la firma sulle leggi sia eseguita a Washington (altrimenti Obama avrebbe sottoscritto il decreto a Parigi, n'est pas?) e nemmeno l'uso dell'Autopen per la firma di una legge, alla fine, visto che per le particolari modalità di esecuzione si è trattato di un esercizio di telepresenza (Marvin Minsky, Omni, Giugno 1980 - io ce l'ho, ci mancherebbe).

La domanda è dal punto di vista del perito grafico: la firma con l'Autopen è riconoscibile come scrittura meccanica oppure no ?
Si dirà che la firma meccanica è ripetitiva, identica al modello : no, perché si può regolare il lasco delle catene cinematiche in modo da introdurre varianti che rientrano nella normale variabilità di un soggetto umano.
Il ductus ? Nemmeno, la riproduzione è pressoché perfetta, nelle forme e nei piccoli segni. Se poi si lavora su una fotoriproduzione ...
La chiave è, in parte, ancora una volta nel tratto, che è caratteristico del sistema cinematico che costituisce l'Autopen. 
Il problema maggiore nel riconoscimento di una firma meccanica è invece nel perito, quando compreso nella mancanza dell'orrore di sé stesso non prende nemmeno in considerazione la possibilità di una scrittura prodotta meccanicamente. 
"Basta uno sguardo", no ?

lunedì 9 maggio 2011

Roald Engelbert Amundsen, a cento anni dal Polo Sud


Quest'anno 2011 ricorre il centesimo anno dalla conquista del Polo Sud da parte di Roald Engelbert Amundsen, avvenuta il 14 Dicembre 1911, trentacinque giorni prima di Robert Falcon Scott. La spedizione era arrivata nella Baia di Ross il precedente 14 Gennaio 1911, a bordo della nave Fram (Avanti).

Il volume R.E. Amundsen - L'Eroe dei Ghiacci Polari, edito da Ugo Mursia nel 1971, benché ancora in (abbondante) deposito presso l'editore, è praticamente impossibile da reperire secondo i canali tradizionali.
Sono disponibili su eBay alcune copie (nuove, sembra una decina) in vendita ad un prezzo accettabile (tra i 10 e gli 11 euro, oltre alle spese postali per raccomandata). Il link dell'inserzione è questo .
Una lettrice del blog mi ha, inoltre, segnalato che ve ne sono alcune copie presso la Libreria del Mare di Milano (Via Broletto, 28 - più Milán di così non si può) a 6,20€ ma i costi per l'invio postale sono quelli del postacelere ed il totale fila verso i venti euro.
Felice Trojani non pretendeva scriverne una biografia, troppo vasta per essere affrontata in un piccolo volume, ma far conoscere ai giovani italiani chi fu l'Uomo che, nel lontano 1928, perse la vita muovendo al soccorso di naufraghi italiani.

Il libro ha le illustrazioni di Marcello Cassinari Vettor.
Ricordiamo che Felice Trojani era uno di coloro, per accorrere al soccorso dei quali, Roald Amundsen perse la vita.
Era uno dei naufraghi del dirigibile Italia, rimasti nell'accampamento della Tenda Rossa (che rossa mai fu) sul pack; i loro SOS erano stati raccolti ed aeroplani si dirigevano verso di loro.  Attraverso la radio di Biagi, vennero a sapere che erano in partenza da Tromsø per le Spitsbergen un bimotore francese con a bordo Amundsen, e un trimotore svedese; i naufraghi conoscevano la pericolosità del Mare di Barents e speravano che i due idrovolanti ne avrebbero effettuato la traversata di conserva.
Invece, il 18 Giugno 1928, alle 16:00, Amundsen e i piloti francesi partirono da soli da Tromsø, in Norvegia. L'ultima trasmissione, "tutto bene", fu effettuata tra le 18:45 e le 18:55, in un punto al di sotto dell'Isola degli Orsi nella cui zona fu successivamente rinvenuto da un peschereccio un frammento di galleggiante appartenente al Latham, ed un serbatoio interno, che sembrava essere stato modificato in modo da servire da galleggiante, suggerendo che almeno un membro dell'equipaggio fosse sopravissuto.

Il  24 Agosto del 2009, era partita la spedizione della Marina Reale Norvegese, in collaborazione con il Museo dell'Aviazione di Norvegia, la Kongsberg Maritime AS e la ContextTV GmbH, con l'intento di esplorare la zona a Sud dell'Isola degli Orsi (la più meridionale delle Svalbard) nella quale si presume si sia inabissato il Latham 47 pilotato da René Guilbaud, assistito dal tenente Leif Ragnar Dietrichson, insieme a Roald Amundsen e altri tre membri dell'equipaggio.
Le ricerche sono state condotte dalla nave Tyr, utilizzando l'AUV Hugin-100MR,  un remoto capace di scendere sino ai 1000 metri di profondità e con una autonomia di ben diciotto ore. Gli organizzatori, forti di precedenti esperienze positive, si dichiaravano particolarmente ottimisti; la ricerca puntava ad individuare il motore dell'idrovolante, unico pezzo metallico di dimensioni tali da essere "visto" dalla strumentazione. Non si ritiene che elementi in legno siano ancora integri dopo tanto tempo sotto il mare.



Tutta la spedizione è stata documentata sul sito Search for Amundsen, al cui interno sono stati pubblicati i blog del comandante e di alcuni membri.
 
Purtroppo, non si è trovata alcuna traccia del velivolo nella zona di esplorazione. O la posizione del ritrovamento del galleggiante da parte del peschereccio era viziata, e l'aereo è altrove, oppure lo sfruttamento del fondale con le reti a strascico ha distrutto e disperso quanto ancora restava della struttura.
 
La storia dei rapporti tra l'Italia, Umberto Nobile, Roald Engelbert Amundsen ed il sempre trascurato Lincoln Ellsworth è ben narrata ne La Coda di Minosse.

lunedì 25 aprile 2011

Memorie di traduzione, privacy, vacazioni


Una collega traduce una richiesta di rogatoria per un Pubblico Ministero, deposita il lavoro e la richiesta di liquidazione. Il Magistrato le liquida Una (One, 1, Uma) Vacazione: "tanto ce l'ha sul computer, basta cambiare il nome".
Copriamo con una pietosa colata di cemento l'importo (lordo) liquidato, e cerchiamo di meditare sulla motivazione : "tanto ce l'ho sul computer, basta cambiare il nome".
È proprio vero che "ce l'ho sul computer", nel senso di traduzione precedentemente eseguita, magari per altro Magistrato, e basta prenderla e "cambiare il nome" ? 
La risposta è chiara e ben motivata : no, le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 Luglio 2008 me lo vietano; appena concluso l'incarico (nel caso in esame, con il deposito della traduzione) il documento va eliminato dai miei archivi. Quindi io non ce l'ho sul computer.
Le Linee Guida sono riproposte di seguito, dal documento presente su Scribd.
Linee Guida in Materia di Trattamento di Dati Personali da parte dei Consulenti Tecnici e dei Periti Ausili...Problema più serio, già accennato in un precedente post sui glossari gergali.
Oggi, nella maggior parte dei casi si utilizzano strumenti CAT per la traduzione, e le soluzioni utilizzate in precedenza sono raccolte nelle Memorie di Traduzione (TMs). Quesito : a meno della anonimizzazione (orrore di parola ...) , debbo piallarle ad ogni incarico concluso?
E ancora: se traduco espressioni gergali, specie quelle in uso tra marginali e gruppi ristretti, per validare (altra perla!) processualmente la traduzione, debbo in qualche modo documentare dove, come e quando veniva utilizzata. E documentare dove, come e quando è stata utilizzata una certa espressione (volete un esempio? tabina, chi lo dice, dove, come, quando, che vuol dire?) debbo dire in quale inchiesta è venuta fuori, e questo è esplicitamente vietato.
Di male in peggio: e se volessi sciarare (l'orrore...) i glossari (o le TM) con un collega per necessità future? Verrei denunciato dal Garante per la protezione dei dati personali, ovvero per violazione del segreto di indagine o dal PM, o dalle parti, secondo convenienza.

sabato 23 aprile 2011

23 Aprile, Sant Jordi


 
Oggi, 23 Aprile, in Catalogna (ed a Barcellona) è il giorno di Sant Jordi (San Giorgio). Oggi si donano Rose (e Libri) alle signore (che di solito contraccambiano con altri Libri).
Il link alla Catalunya è ovviamente in català.

Il dono della Rosa ha origine medievale, mentre il dono del Libro (in origine l'uomo regalava una Rosa, la donna contraccambiava con un Libro) nasce nei primi del Novecento, osservando la coincidenza tra la festività di San Giorgio e le date di morte di Shakespeare e di Cervantes.
La festa è stata mondializzata (adoro i neologismi economici!) da quando l'UNESCO ha fissato, nel 1995, il 23 Aprile come World Book (and Copyright) Day .

venerdì 22 aprile 2011

Pagine storiche



There are two main questions, or difficulties, that confront the examiner of an alleged forgery. The first of these is to determine how much and to what extent genuine writing will diverge from a certain type, and the second is how and to what extent will a more or less skillful forgery be likely to succeed and be likely to fail in embodying the essential characteristics of a genuine writing. Here we have the very hearth of the problem, for, at least in some measure, a forgery will be like the genuine writing, and there is also always bound to be some variation in the different examples of genuine writing by the same writer. Incorrect reasoning infers forgery from any variations or infers genuineness from any resemblance.

Albert S. Osborn, The Problem of Proof especially as exemplified in Disputed Documents Trials, Boyd, Albany 1946
Il problema è così posto, quale metodo usare per affrontarlo ?

24 Aprile 2011


© Ascanio Trojani 2011 - Tutti i diritti riservati

Primavera, 
Pasqua di Resurrezione (24 Aprile), 
Pesach (19 Aprile ovvero 14 Nisan 5771).

Auguri a tutti  -  l'orizzonte è libero, approfittiamone.