giovedì 21 giugno 2018

Interruzione feriale, perizia e CTU

Una versione aggiornata al 2022 di questo post è disponibile qui.

La sospensione dei termini nel periodo feriale è un istituto processuale che prevede - con la normativa corrente - l'esclusione del periodo tra il 1° Agosto e il 31 Agosto di ogni anno, dal calcolo delle scadenze processuali - in altre parole, il termine per il compimento di una data attività processuale si ferma durante la sospensione, riprendendo alla fine di questa.
La sospensione feriale dei termini processuali è regolata dall'art. 1 della legge 742/1969, novellato dal Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modifiche nella Legge 162/2014; questo prevede, appunto, che il decorso dei termini relativi alle giurisdizioni ordinarie (i Tribunali), quelle amministrative (TAR), tributarie e militari è sospeso di diritto dal 1° al 31 Agosto di ciascun anno - 31 giorni fissi - e riprende dal 1° Settembre. [sino al decreto Renzi, la sospensione operava dal 1° Agosto al 15 Settembre di ogni anno.]
Il DL 132/2014, nelle dichiarazioni dell'allora Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, aveva la finalità di ridurre il periodo di chiusura della aule giudiziarie in nome di una velocizzazione dei procedimenti e dello smaltimento dell'arretrato.
Grandissima balla, come si può verificare oggi, a quattro anni dal DL. A quando vanno i rinvii? 2020? 2022?
In realtà, lo scopo della sospensione feriale è quello di far godere ai professionisti forensi un periodo di pieno riposo (Proposta di legge n. 377 della Camera dei Deputati, presentata dal deputato Giuseppe Alessi [DC] il 3 Settembre 1968, Sospensione dei termini Processuali nel Periodo feriale), non per chiudere i Tribunali (che non chiudono mai) o per allungare le ferie ai Magistrati (che le prendono nella misura prevista dalla Legge, indipendentemente dal periodo feriale).

La sospensione non si applica nei casi elencati dalla Legge, ovvero:
- per la materia penale, quando vi siano imputati in custodia cautelare e in caso di rinuncia alla sospensione da parte dell'imputato o del suo difensore, procedimenti per le indagini preliminari per reati connessi alla criminalità organizzata, quando vi siano imputati detenuti o reati vicini alla prescrizione o che abbiano carattere di urgenza, misure di prevenzione o sequestro di beni, incidenti probatori non rinviabili (articoli 2, 2-bis e 4 della L. 742/1969, art. 91 RD 12/1941, art. 467 cpp).
- per la materia civile, nelle cause per alimenti, procedimenti cautelari, adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, sfratto e opposizione all'esecuzione, dichiarazione e revoca dei fallimenti e, in generale, in tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti (artt. 3 e 4 L. 742/1969, art. 92 r.d. 12/1941, artt. 409 e 442 cpc per la lista completa)
- per la materia amministrativa (art. 5 L. 742/1969): ai procedimenti per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Questo, per quanto attiene alla lettera della norma.

Per quanto attiene la interruzione feriale dei termini ex 195 cpc novellato, questi (tutti e tre: invio relazione alle parti, osservazioni delle parti alla relazione, sintetica risposta alle osservazioni e deposito) sono termini processuali e non sostanziali, quindi si applica la sospensione, salve le eccezioni dettagliatamente elencate dalla Legge.
Che siano termini processuali, non vi è più alcun dubbio dopo la novella.

Nella pratica quotidiana, però, anche nel caso dei termini indicati nel formato del 60+30+30 bisognerebbe sempre calcolare le date a calendario e calcolarle con la feriale - le innumere app disponibili funzionano anche via smartphone, quindi potete usarle anche durante l'udienza di incarico.
Se ciò non è possibile, andrebbero registrate a verbale in apertura di operazioni, perché sia ben chiaro a tutti come funziona.
In caso di proroghe, inoltre, non limitarsi alla generica richiesta di "30gg" ma indicare anche il nuovo termine a calendario, e, se del caso indicare che tiene conto della interruzione feriale.
Qualcuno potrà ignorare tali richieste e precisazioni, ma di fronte ad una eventuale istanza dei difensori, che contestano i termini scaduti in feriale, accompagnata dalla abbondante dottrina in tema, non può avere altro esito che una remissione in termini.

Infine, con le penultime novelle, il giudice è tenuto a definire e seguire un calendario definito già prima dell'udienza di comparizione, nel quale è già prevista la finestra per il subprocedimento di CTU: da quello derivano i termini dati un udienza, indipendentemente dalla date o dai giorni - quella che è intoccabile è l'udienza di acquisizione della relazione di CTU, tutto quello che accade prima al giudice interessa solo nella misura in cui non gli salta quell'udienza.

Sulla responsabilità del cassiere ...


Cassazione ritorna (sent. 16178/2018, VI Civile) ancora una volta sulla questione della riconoscibilità della falsa sottoscrizione da parte del cassiere e dell'istituto in generale. 
La sentenza ribadisce quello che è l'indirizzo ormai storicizzato sul tema, ma già circolano massimazioni assai distorte.

La Corte decide in questa sentenza secondo il principo storico: nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, IN BASE ALLE CONOSCENZE DEL BANCARIO MEDIO, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsifìcaz!one, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.
 
Le conoscenze del bancario medio, per l'appunto, non della cieca di Sorrento; il bancario medio deve, sottolineo deve,  avere conoscenze specifiche sulle caratteristiche di sicurezza degli assegni e dei documenti in genere e sui metodi di falsificazione e alterazione più frequenti, nonché sulle procedure da attivare in caso di dubbio (tra l'altre, la più semplice: telefonare al correntista e chiedergli se l'assegno è suo).
La riconoscibilità del falso, cioè, deve tenere conto che il cassiere è un professionista che la legge prescrive essere preparato a tali incombenze.

Invece, ancora una volta, qualcuno cerca di far passare il bancario medio per la quintessenza dell'idiozia, incapace di controllare una firma, di vedere se la matrice è stata grattuggiata o candeggiata, o altri abomini - tale tesi, per inciso, è quella che portano sistematicamente a difesa gli istituti bancari, anche quando hanno, in termini coloriti, torto fradicio.

C'è poi una interpretazione che danno alcuni colleghi, ovvero che il cassiere è un povero scemo, come poveri scemi sono giudici e avvocati, perché solo IL GRAFOLOGO sa - tutti gli altri, puppino.