domenica 19 febbraio 2012

Elaborato Peritale e Diritto d'Autore


Certe cose sono spiritosissime oggi, o a digiuno, o in questo luogo, o alle otto, o davanti una bottiglia, o se dette dal Signor Comesichiama, o in un mattino d'estate; ognuna di queste, alla più piccola trasposizione o collocazione inadatta, svanisce nel nulla più assoluto. [1]
Così Jonathan Swift, nella Favola della Botte (qualcuno, pallido ed assorto, la chiama Favola della Vasca da Bagno), con buona pace di chi crede di poter tagliuzzare frasi altrui qua e là, lavorare un po' di ctrl+c, ctrl+v, aggiungere in calce la propria firma, e dire di aver fatto una perizia.

Una relazione di perizia (o di consulenza, o una traduzione eseguita in ambito tribunalizio) è oggetto di tutela da parte del Diritto d'Autore? Le citazioni all'interno di detti elaborati, sono tutelate, e secondo quali parametri?
Ab ovo. La Perizia, la Consulenza, la Traduzione di un atto a fini giuridici sono atti eminentemente pubblici. In uno Stato di Diritto, sono soggetti alla disamina delle parti ed alla valutazione di un Giudice indipendente. E sono a tutti accessibili, perché la Giustizia non è affare privato che si discute in una stanza chiusa, se non per quei casi che la comunità (lo Stato) nel suo stesso interesse decide di limitare.
Non confondiamo lo Stato (noi) con la sua Amministrazione, tra parentesi.

Sono quindi prodotti dell'ingegno, la cui paternità deve essere riconosciuta, ma la cui accessibilità deve essere completa e non sottoposta a vincolo economico, e che possono essere utilizzati (l'espressione è impropria, ma efficace quantomai) per realizzare opere derivate senza effettuare modifiche e nella stessa forma.
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Al documento perizia/traduzione deve essere sempre attribuita e riconosciuta l'origine (il nome dell'Autore), non può essere oggetto di commercio (la copia deve essere accessibile a tutti gli interessati, integralmente e senza ostacoli, e un terzo non può trarne profitto o venderla come sua), ed ogni citazione (in primis negli atti di confronto dibattimentale, comprese le controdeduzioni, ma anche nelle sentenze e nei provvedimenti del Giudice) deve essere condivisa allo stesso modo, in altro atto, cioè, che sia anch'esso una consulenza, e senza alterazioni e modifiche.

Si cita, non si copia, detta tutta.

Ed il riferimento legislativo, puntuale, è quello dell'art. 67 della L. 22 Aprile 1941, n. 633.

Riassumendo, l'Elaborato Peritale (o di Consulenza, o di Traduzione di un atto a fini giuridici) sono atti eminentemente pubblici, soggetti alla disamina delle parti ed alla valutazione di un Giudice indipendente, a tutti accessibili. Sono prodotti dell'ingegno, la cui paternità deve essere riconosciuta, ma la cui accessibilità deve essere completa e non sottoposta a vincolo economico, e che possono essere utilizzati per realizzare opere derivate senza effettuare e nella stessa forma.

Le minaccciose note che qualcuno appone in calce al proprio lavoro, vietandone uso, copia e financo la stessa lettura, sono prive di senso. Le parti hanno pieno diritto di utilizzarne copia e di ricavarne opera derivata, all'interno del processo in cui l'elaborato in questione è presente.

E per citare (in senso ampio) altri autori, inserire immagini o altri elaborati all'interno di una Perizia (o Consulenza, o Traduzione) ?
Esempi spiccioli: dimostrare che una certa metodologia è di dominio pubblico da un certo tempo, presentando un manuale che la descrive; inserire una pubblicazione in allegato ad una traduzione per dimostrare la sussistenza di una certa variante del linguaggio.

Poiché stiamo parlando di atti che hanno lo scopo esclusivo di far conoscere la verità, e che hanno fine e valore di testimonianza e non di sfruttamento economico surrettizio dell'opera dell'altrui ingegno, in armonia con l'intero corpus giuridico occidentale, che una volta riconosciuta l'origine dell'opera citata, non sia dovuto alcun corrispettivo monetario per la sua citazione (anche per estratto) all'interno di una Perizia (o Consulenza, o Traduzione).
Per inciso, il supremo scopo di Giustizia, è anche la motivazione per la quale si testimonia gratuitamente ed i periti (consulenti, traduttori, interpreti) vengono pagati in ragione (oscenamente) ridotta rispetto alle quotazioni di mercato.

La citazione (anche per estratto) dell'opera dell'ingegno, all'interno di una Consulenza (o Perizia, o Traduzione) è lecita, quando la citazione sia correttamente effettuata, precisando senza possibilità di dubbio dove questa inizia e dove termina, e da dove proviene; sono, in pratica, le correnti regole per la citazione utilizzate nelle pubblicazioni scientifiche, e che dovrebbero essere note quantomeno per decenza professionale (vedi Umberto Eco, Come si fa una Tesi di Laurea).
A queste aggiungerei, proprio perché di decenza professionale si parla, che il libro, la rivista, il CD, il DVD utilizzato deve avere una origine rispettosa del Diritto d'Autore (che è diverso dal diritto della siae, o delle majors, ma questo è altro post), sempreché l'origine poco limpida non sia proprio l'oggetto della citazione.


[1] Some things are extremely witty to-day, or fasting, or in this place, or at eight o’clock, or over a bottle, or spoke by Mr. Whatdyecall’m, or in a summer’s morning, any of which, by the smallest transposal or misapplication, is utterly annihilate.