venerdì 30 ottobre 2009

Pagamenti, ancora - Comunicazione codice BIC/SWIFT


La Banca d'Italia ha dato disposizione acché dal 12 Ottobre scorso (Columbus Day), non possano essere effettuati pagamenti da Procura, Tribunali e Corte d'Appello in assenza della comunicazione del codice BIC/SWIFT della banca che gestisce il conto corrente indicato dal creditore.
Non è, cioè, più sufficiente la comunicazione, avvenuta da tempo, del codice IBAN agli uffici Spese di Giustizia, ma è indispensabile che venga comunicato anche il codice BIC/SWIFT (di norma indicato al di sotto del codice IBAN nell'intestazione dell'estratto conto).
A seguito delle proteste degli uffici, che si sarebbero trovati paralizzati nei pagamenti, si indica, almeno a Roma, un termine al 31 Dicembre 2009, oltre il quale non potranno essere eseguiti pagamenti senza il codice BIC/SWIFT.
Ci si deve quindi affrettare a comunicare ai vari uffici anche il  codice BIC/SWIFT della propria banca, pena il blocco dei pagamenti.

La pretesa di Bankitalia appare, però, come una tautologia vessatoria.

Il codice SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Communication, che lo gestisce), o BIC (Bank Identifier Code) era previsto nella norma ISO 9362.  Era utilizzato nei trasferimenti tra banche, prima dell'adozione generalizzata del codice IBAN, in quanto identificava univocamente un singolo istituto bancario tra tutti gli altri esistenti sul pianeta. È un codice lungo 11 caratteri, che identificano banca (i primi 4), nazione secondo ISO 3166 (due cifre, IT per l'Italia), la città (due cifre) e la filiale (le ultime tre); quando gli ultimi tre sono delle "X", significa che ci si riferisce alla sede centrale dell'istituto, o che questo non ha suddivisione locale (come il nostro Bancoposta).
L'IBAN (International Bank Account Number, ISO 13616) identifica compiutamente una utenza bancaria. 
Nell'ordine, nazione (IT, sempre secondo ISO 3166), due cifre di controllo, codice nazionale (CIN, ABI, CAB), numero di conto. Il numero di cifre riservato ai dati nazionali varia da paese a paese (in Italia sono 23), rimanendo costanti per ogni banca di quel paese.
È quindi evidente che la prima parte del codice IBAN (sino al CAB) corrisponde al BIC, ed è quindi del tutto inutile fornire i due dati quando i bonifici vengano effettuati entro l'Unione Europea, dove l'IBAN è ormai la sola identificazione accettata.
Il codice BIC è utilizzato ormai solo verso nazioni in cui, per motivi che vanno dall'arretratezza all'oscuramento contabile, il codice IBAN non è diffuso.


Bankitalia non ha alcun bisogno che gli si debba comunicare il BIC, perché è in grado di calcolarlo autonomamente, perché i dati per farlo già sono tutti compresi nell'IBAN.

Il dato è già noto ed acquisito, e pretenderne la comunicazione, minacciando in caso contrario la sospensione dei pagamenti è una vessazione, è un aggravio del carico di lavoro degli uffici, è una perdita di tempo e di risorse.

Pallidi, e assorti. Molto, assorti.


mercoledì 28 ottobre 2009

Liquidazioni 2008, (mezze) novità



Ad oggi non si ha nessuna notizia seria circa il pagamento delle fatture emesse da Periti, Consulenti e Traduttori per l'anno 2008, ed in alcuni Tribunali e Procure anche per anni precedenti.
Alcuni ottimisti parlavano a mezza voce del mese di Giugno; altro, più maligno, alludeva alla scadenza elettorale per il Parlamento Europeo, per la quale sarebbe stato necessario accontentare il popolo lontano, rimasto sulla riva (Trilussa). 
Passate le elezioni, nulla, manco le nocchie, e gli Evviva se li son detti da soli.


Qualcuno sarebbe ricorso ai Decreti Ingiuntivi verso il Ministero di Giustizia , trovando però i beni pignorabili già prenotati dagli Avvocati d'Ufficio e da altri creditori.

Nel frattempo, si son pagate le tasse. Io ho emesso fatture nel 2008, nel regime Prodiano dei minimi e, secondo norma, ho dovuto pagare l'IRPEF sulla base della semplice data delle fatture stesse, indipendentemente dal fatto che fossero state onorate o meno.  

In questi giorni da Estate Indiana, si ha notizia che il Tesoro ha creato un Gruppo di Lavoro sul Decreto che dovrebbe smuovere gli oltre 18 (diciotto) miliardi di Euro, stanziati nell'ultimo Assestamento di Bilancio, per il pagamento dei crediti alle imprese da parte della Pubblica Amministrazione
Dovrebbe essere il DM preannunciato dalla Legge anticrisi  promulgata a Luglio 2009, e si dice che sarà emanato a Novembre (di quest'anno, forse).

Ricordiamoci che la Legge 8 Luglio 1980, art. 10, prevede che Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.
L'ultimo adeguamento è del Maggio del 2002, due omessi adeguamenti fa (Maggio 2005Maggio 2008, Presidente del Consiglio dei Ministri sempre Silvio Berlusconi).



domenica 11 ottobre 2009

Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense v 6.0 - de 28 al 30 de Noviembre de 2009


Uno sguardo da un'altra prospettiva. 
Per informazioni, iscrizioni e quant'altro seguite i links riportati sulla pagina.

Qué es el Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense V.6.0 ?
El Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y forense, versión seis punto cero, es una reunión científica que tiene sede en el ciberespacio a través de www.psicologiajuridica.org , en la cual los asistentes acuden de forma virtual, es decir, desde sus propios ordenadores, sin necesidad de desplazamientos físicos, ni sincronización horaria.
Este Congreso académico masivo y multicultural promueve la educación continuada basándose en la modalidad pedagógica e-learning que permite superar limitaciones espacio temporales a través del ciber espacio, pues favorece la intervención de varios autores latinoamericanos que se reúnen virtualmente en un «espacio cibernético» para exponer y debatir opiniones sobre temas relacionados con la Psicología Jurídica y Forense. Esto privilegia la variedad cultural y la cobertura internacional hispanohablante.
Esta modalidad admite que los participantes y los ponentes, puedan relacionarse con el evento desde cualquier sitio en el cual exista un ordenador o computador conectado a Internet, superando los límites geográficos, logísticos y también los obstáculos financieros. Incluso su vinculación virtual no necesariamente debe coincidir en el tiempo, pues los documentos permanecen disponibles durante cierto periodo para que todos los asistentes tengan acceso a ellos en los momentos en que les resulte más conveniente.

Cómo puedo inscribirme?
Siguiendo los pasos de este vinculo INSCRIPCION

Cómo se desarrollará el congreso?
Durante la semana las ponencias serán enviadas a su correo electrónico (recomendación no usar correos de Hotmail o Yahoo) luego de leerlas usted puede opinar o realizar preguntas a sus autores por medio del correo electrónico.
Al finalizar el congreso las memorias del congreso estarán disponibles para los cibercongresistas los cuales pueden “bajarlas” (”Download”) y reproducirlas selectivamente a través de su impresora personal u otros medios disponibles.

Cuándo se llevará a cabo el Congreso?
En la semana del 28 al 30 de Noviembre de 2.009
Cuánto cuesta?
El Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense. v 6.0 es completamente gratuito
A quienes está dirigido el Congreso?
El congreso está abierto a todos los profesionales y estudiantes relacionados con el ambiente psicojurídico, psicólogos, abogados, médicos, trabajadores sociales, pedagogos reeducativos, investigadores judiciales.
Puedo presentar algún trabajo?
Si, todos los profesionales y estudiantes de áreas afines pueden enviar sus escritos e investigaciones a congreso6@psicologiajuridica.org anexando a la ponencia y su hoja de vida, desde el 1 de Octubre de 2009 hasta el 15 de Noviembre del 2009 y su propuesta será analizada por el Comité Científico, el cual en la primera semana dará respuesta de la aceptación o no del trabajo en el Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense V 6.0.
Qué temas se discutirán?
Toda clase de temas relacionados con psicología jurídica y forense como victimología, peritaje, criminología, violencia familiar, aspectos penitenciarios, entrevista judicial, abuso sexual, homicidio, secuestro, entre otros.
Qué beneficios tienen los participantes?
Asistir a un programa de actualización multicultural de alto nivel y sin costo alguno
Comunicar experiencias profesionales y aprender de los debates multiculturales
Recibir una certificación Virtual
Acceder a las memorias científicas del evento
Quién promueve el evento?
Avalado por Psicología Jurídica Org institución que desde su nacimiento en Marzo de 2.001 se ha interesado en difundir gratuitamente este conocimiento a lo largo y ancho de países latinoamericanos en los cuales acceder a esta área de estudio y de trabajo significaba una excepción y un privilegio. Para este evento se ha vinculado con la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense y 20 organismos latinoamericanos más.
Desea más información?
Para recibir más información sobre este congreso, puede ponerse en contacto con nosotros: congreso6@psicologiajuridica.org


lunedì 5 ottobre 2009

La stima della durata dell'incarico nella perizia di trascrizione e traduzione


È prassi diffusa in pressoché ogni Tribunale italiano, di ricevere gli incarichi per le perizie di trascrizione e/o traduzione a "scatola chiusa", senza cioè aver preventivamente visionato il materiale da trascrivere, non solo dal punto di vista della difficoltà di ascolto e di comprensione delle registrazioni, ma anche dal punto di vista della qualità dei supporti, e della necessità di dover procedere o meno (con l'ausilio di collaboratori esterni o meno, a cui dovranno essere anticipate le fatture) a riversamenti, ripuliture, decodifiche, segnalare la necessità di specifiche perizie foniche, e quant'altro. E a questo si aggiunga il fatto che le pressioni alla riduzione delle spese processuali troppo spesso si sfogano nell'imposizione al perito di tempi non sufficienti a svolgere correttamente il proprio operato, indipendentemente dal fatto che la perizia insufficiente porta ad una dilatazione dei tempi successivi del dibattimento, se non alla impossibilità di giungere ad una verità dibattimentale.
E, in cauda venenum, spesso non si è in grado di convincere Magistrati e parti che molto tempo si perde negli offici acessori: è assai raro che le registrazioni da trascrivere e/o interpretare siano agli atti del processo, e non si debba di conseguenza peregrinare alla loro ricerca.

Sono ancora in giro i nastri Geloso, altro che mp4 ..

Si è quindi costretti a dover richiedere o ad accettare termini per lo svolgimento dell'incarico fondati più sulla impressione del Magistrato e di ciò che a questi è stato riferito, o che sembra di poter dedurre dai brogliacci di intercettazione: poche cose, facile, per poi trovarsi decine di ore di materiale, in linguaggio gergale o addirittura in lingue diverse da quelle annunciate.

Una buona politica di minimo danno, sia per l'economia processuale che per il Perito, è quella di far sempre presente, a verbale, che l'incarico viene accettato senza completa cognizione dell'oggetto di perizia, e dei dati che consentirebbero di esprimere una previsione di tempi, di costi, di collaboratori esterni e di eventuali parti dell'incarico che siano al di fuori delle proprie competenze. Di conseguenza ci si riserva di presentare tempestiva istanza (e la tempestività deve essere reale, è decenza professionale, questa) per tutte le occorrenze, nella ipotesi che possano essere trattate senza contradittorio, prima della successiva udienza.

Il Giudice e le parti richiedono però, giustamente, almeno una indicazione dei tempi necessari ad espletare l'incarico, magari in base alla sola durata delle comunicazioni registrate. La durata dovrebbe essere immediatamente ricavabile dai brogliacci agli atti, se allegati alla richiesta di trascrizione. 

È cioè possibile, dalla sola indicazione della durata delle registrazioni, e da poche altre informazioni sulla loro qualità, dedurre il tempo necessario alla trascrizione e alla eventuale traduzione?


Con molta aprossimazione, si può ipotizzare una stima del tempo minimo necessario a trascrivere una comunicazione di qualità ottimale : va ascoltata una prima volta, vanno evidenziati i segmenti difficoltosi o critici, vanno identificati i soggetti coinvolti nella conversazione; va poi iniziata la trascrizione vera e propria, riascoltando i segmenti critici con la necessaria attenzione ed eventualmente intervenendo (se esiste una specifica autorizzazione del Giudice) con un restauro del segnale (che va a sua volta rigorosamente documentato). Infine, si deve riascoltare per verifica l'intera registrazione, verificando la presenza di elementi di ambiguità.
La traduzione richiede un tempo almeno pari al triplo di quello necessario alla lettura, nel più favorevole dei casi.
In precedenza si era provveduto alla verifica del materiale consegnato, alla sua integrità e qualità tecnica, si erano svolte le sedute di operazioni peritali. Dopo la trascrizione il materiale va allestito per essere degnamente presentato al Giudice (va impaginata e stampata la relazione, e inventariato il materiale da riconsegnare).
Supposto che il trascrittore sia un professionista non occasionale, si deve supporre che abbia già collaudato i suoi flussi di lavoro, in modo da ridurre al minimo i tempi necessari alle operazioni non specifiche (modelli grafici, protocolli di qualità, eccetera).


Nel migliore dei mondi possibili, quindi, non si può presentare al Giudice una trascrizione in un tempo mai inferiore a venti volte la durata della conversazione in esame, tenendo altresì conto che esistono tempi tecnici non riducibili (la stampa, l'impaginazione, le operazioni peritali).


Ogni piccola variazione in peggio nella qualità delle registrazioni, nelle difficoltà linguistiche o lessicali comporta aumenti sensibilissimi nella previsione dei tempi. Una registrazione ambientale dovrebbe, sempre nel migliore dei mondi possibili, essere trascritta in un tempo minimo di quaranta volte la durata della registrazione. Registrazioni di lunga durata dovrebbero essere suddivise in parti che non superano i cinque minuti (oltre i quali l'affaticamento neuropsicologico rende possibile errori).


Nella mia esperienza ho una ambientale di trenta secondi che ha richiesto trenta giorni di ripetuti ascolti e restauri del segnale: sono all'incirca 7200 volte la durata della registrazione.