La Banca d'Italia ha dato disposizione acché dal 12 Ottobre scorso (Columbus Day), non possano essere effettuati pagamenti da Procura, Tribunali e Corte d'Appello in assenza della comunicazione del codice BIC/SWIFT della banca che gestisce il conto corrente indicato dal creditore.
Non è, cioè, più sufficiente la comunicazione, avvenuta da tempo, del codice IBAN agli uffici Spese di Giustizia, ma è indispensabile che venga comunicato anche il codice BIC/SWIFT (di norma indicato al di sotto del codice IBAN nell'intestazione dell'estratto conto).
A seguito delle proteste degli uffici, che si sarebbero trovati paralizzati nei pagamenti, si indica, almeno a Roma, un termine al 31 Dicembre 2009, oltre il quale non potranno essere eseguiti pagamenti senza il codice BIC/SWIFT.
Ci si deve quindi affrettare a comunicare ai vari uffici anche il codice BIC/SWIFT della propria banca, pena il blocco dei pagamenti.
La pretesa di Bankitalia appare, però, come una tautologia vessatoria.
Il codice SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Communication, che lo gestisce), o BIC (Bank Identifier Code) era previsto nella norma ISO 9362. Era utilizzato nei trasferimenti tra banche, prima dell'adozione generalizzata del codice IBAN, in quanto identificava univocamente un singolo istituto bancario tra tutti gli altri esistenti sul pianeta. È un codice lungo 11 caratteri, che identificano banca (i primi 4), nazione secondo ISO 3166 (due cifre, IT per l'Italia), la città (due cifre) e la filiale (le ultime tre); quando gli ultimi tre sono delle "X", significa che ci si riferisce alla sede centrale dell'istituto, o che questo non ha suddivisione locale (come il nostro Bancoposta).
L'IBAN (International Bank Account Number, ISO 13616) identifica compiutamente una utenza bancaria.
Nell'ordine, nazione (IT, sempre secondo ISO 3166), due cifre di controllo, codice nazionale (CIN, ABI, CAB), numero di conto. Il numero di cifre riservato ai dati nazionali varia da paese a paese (in Italia sono 23), rimanendo costanti per ogni banca di quel paese.
È quindi evidente che la prima parte del codice IBAN (sino al CAB) corrisponde al BIC, ed è quindi del tutto inutile fornire i due dati quando i bonifici vengano effettuati entro l'Unione Europea, dove l'IBAN è ormai la sola identificazione accettata.
Il codice BIC è utilizzato ormai solo verso nazioni in cui, per motivi che vanno dall'arretratezza all'oscuramento contabile, il codice IBAN non è diffuso.
Bankitalia non ha alcun bisogno che gli si debba comunicare il BIC, perché è in grado di calcolarlo autonomamente, perché i dati per farlo già sono tutti compresi nell'IBAN.
Il dato è già noto ed acquisito, e pretenderne la comunicazione, minacciando in caso contrario la sospensione dei pagamenti è una vessazione, è un aggravio del carico di lavoro degli uffici, è una perdita di tempo e di risorse.
Pallidi, e assorti. Molto, assorti.