Una particolare espressione, tratta
da un vecchio quesito, poi ritrovata più volte, anche se declinata in
forme linguisticamente più forbite o variamente abbigliate.
In generale: il Magistrato (o il Giudice) vuole sapere se determinate azioni (esempi: una falsificazione, una intrusione) possano essere realizzate con strumenti e conoscenze di pubblico dominio, da una persona con normali (sic) conoscenze tecnico-scientifiche.
Si
dovrebbe deviare (e molto) dalla strada maestra se si volessero meglio
definire quelle che dovrebbero essere le "normali conoscenze": c'è chi
trova alta cultura scrivere Aracœli anziché Aracèli, c'è chi crede che verrà la morte e avrà i tuoi occhi sia un atto di stalking, chi crede che lorem ipsum dolor sit amet non si possa usare in un saggio grafico, chi crede che la penna a sfera si chiami penna a biro, chi crede che la procedura per inserire una immagine in un documento Word (tzk!) sia un alto segreto professionale da non divulgare a nessuno. Pallidi e assorti, ma c'è chi gli da' credito (e incarichi). E alla fine, oggi siamo arrivati a chi pretende la conoscenza della lingua italiana a livello C1 - esprimendosi dalle parti del B2 o ancora più sotto.
Da capo.
Il volume XVI della rivista Make: era dedicato allo Spytech, in particolare a quello diy.
Gli esperimenti (perché di questo si tratta, in realtà) descritti
verrebbero catalogati senza esitazione da qualcuno come altissima
tecnologia, strumenti sofisticatissimi, che richiedono conoscenze
elevate ed iniziatiche.
Roba da terroristi ipertecnologici, dei Q venduti alla Spectre, o da scassinatori giorgiani dotati di un ancestrale tastatore (il c.d. Topolino)
Gli stessi qualcuni che però non sanno usare nemmeno il cellulare, neanche il più semplice (Nokia 3310, per fare nomi e cognomi), che , come detto sopra, pretendono la conoscenza della lingua italiana a livello C1 - esprimendosi dalle parti del B2 o ancora più sotto.
Make: è reperibile presso il sito dell'editore (è sempre un fascicolo del 2008) o per altre vie, specie l'usato, se siete dei variopinti e volete la carta.
La
maggior parte, o meglio la quasi totalità, delle intrusioni e delle
falsificazioni è realizzata con l'utilizzo malevolo di tecnologie
disponibili ovunque ed a chiunque, citavamo il Topolino, poc'anzi.
La sicurezza è un processo assai diverso dai vicoli ciechi e dalle porte chiuse, divenuti la norma degli ultimi anni con la pletora dei decreti sicurezza, dannosi ancorché inutili, criminogeni e istitutori del Reddito di Criminalità (altro che di Cittadinanza).
Questo post è stato originariamente pubblicato nel Giugno del 2018,
più volte ripubblicato aggiornato, ed è tra quelli con il maggiore
numero di accessi (solo nei primi giorni di Agosto 2025, quasi trecento contatti, quest'anno ancora non so e comunque i dati sono fortemente limitati per difetto a causa del blocco dei traccianti)
- è quindi presumibile che sia sempre un argomento di notevole e contigente
interesse, anche in considerazione della confusività introdotta dalla riforma Cartabia e dalle successive controriforme.
Lo ripropongo ancora, con minimi aggiornamenti, giacché la sostanza del problema rimane invariata.
La sospensione dei termini nel periodo feriale è un istituto che prevede - con la normativa attuale - l'esclusione del periodo tra il 1° Agosto e il 31 Agosto
di ogni anno, dal calcolo delle scadenze processuali - in altre parole,
il termine per il compimento di una data attività processuale si ferma
durante la sospensione, riprendendo alla fine di questa.
La sospensione feriale dei termini processuali è regolata dall'art. 1 della legge 742/1969, novellato dal Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modifiche nella Legge 162/2014; questo prevede, appunto, che il decorso dei termini relativi alle giurisdizioni ordinarie (i Tribunali), quelle amministrative (TAR), tributarie e militari è sospeso di diritto dal 1° al 31 Agosto di ciascun anno - 31 giorni fissi - e riprende dal 1° Settembre. [sino al decreto Renzi, la sospensione operava dal 1° Agosto al 15 Settembre di ogni anno.]
Il DL 132/2014,
nelle dichiarazioni dell'allora Presidente del Consiglio, Matteo Renzi,
aveva la finalità di ridurre il periodo di chiusura della aule
giudiziarie in nome di una velocizzazione dei procedimenti e dello
smaltimento dell'arretrato. La sospensione era nel suo illuminato parere, un periodo di ferie aggiunte dei giudici, che servivano solo a perdere tempo.
Grandissima balla, come si ben
può verificare oggi, a dodici anni dal DL. A quando vanno i rinvii? 2028?
2029? 2030? La riforma Cartabia ritorna sullo stesso problema, al grido di lo vuole l'Europa, ma le belle intenzioni sembrano sciogliersi (ancora una volta) in putredine [1], con un ulteriore passo verso il processo McDonald's.
In realtà, lo scopo della sospensione feriale è quello di far godere ai professionisti forensi un periodo di pieno riposo (Proposta di legge n. 377 della Camera dei Deputati, presentata dal deputato Giuseppe Alessi [DC] il 3 Settembre 1968, Sospensione dei termini Processuali nel Periodo feriale),
non per chiudere i Tribunali (che non chiudono mai) o per allungare le
ferie ai Magistrati (che le prendono nella misura prevista dalla Legge,
indipendentemente dal periodo feriale). Credere che la riduzione del periodo feriale porti una riduzione del tempi della Giustizia, è quindi una idea, per così dire, da variopinti, a solo e ulteriore discapito del cittadino. Se l'illustrissimo decreta il 31 Luglio, LUI va in ferie, mentre difensori e parti devono spesso e volentieri rispettare i termini per impugnare.
La sospensione non si applica nei casi elencati dalla Legge, ovvero:
- per la materia penale,
quando vi siano imputati in custodia cautelare e in caso di rinuncia
alla sospensione da parte dell'imputato o del suo difensore,
procedimenti per le indagini preliminari per reati connessi alla
criminalità organizzata, quando vi siano imputati detenuti o reati
vicini alla prescrizione o che abbiano carattere di urgenza, misure di
prevenzione o sequestro di beni, incidenti probatori non rinviabili (articoli 2, 2-bis e 4 della L. 742/1969, art. 91 RD 12/1941, art. 467 cpp); poi, vale una sospensione de facto perché le cancellerie, perennemente a corto di personale non sono in grado di assicurare il servizio ad Agosto;
- per la materia civile,
nelle cause per alimenti, procedimenti cautelari, adozione di
provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione,
inabilitazione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, sfratto
e opposizione all'esecuzione, dichiarazione e revoca dei fallimenti e,
in generale, in tutte le cause rispetto alle quali la ritardata
trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti (artt. 3 e 4 L. 742/1969, art. 92 r.d. 12/1941, artt. 409 e 442 cpc per la lista completa)
- per la materia amministrativa (art. 5 L. 742/1969): ai procedimenti per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

D'obbligo reiterare, ogni tanto. Post del 22 Febbraio 2009.
Una interessante sentenza riassuntiva sull'accertamento tecnico e sul metodo scientifico in perizia, la 28102/2019
della IV sezione penale della Corte di Cassazione, presidente Francesco
Maria Ciampi, relatore Emanuele Di Salvo, depositata il 28 Giugno 2019.
[il dispositivo della
sentenza è scaricabile (PDF) da qui]
Tra le altre cose, viene richiamato il principio, non sempre rispettato, riassumibile come "il Giudice non fa il Perito, il Perito non fa il Giudice":
«È ben vero infatti che al giudice è attribuito il ruolo di peritus peritorum.
Ma ciò non lo autorizza affatto ad intraprendere un percorso avulso dal
sapere scientifico, avventurandosi in opinabili valutazioni personali,
sostituendosi agli esperti e ignorando ogni contributo conoscitivo di
matrice tecnico-scientifica. Il ruolo di peritus peritorum
abilita invece il giudice a individuare, con l'aiuto dell'esperto, il
sapere accreditato che può orientare la decisione e a farne un uso
oculato, pervenendo a una spiegazione razionale dell'evento. Il perito
non è l'arbitro che decide il processo ma l'esperto che espone al
giudice il quadro del sapere scientifico nell'ambito fenomenologico al
quale attiene il giudizio, spiegando quale sia lo stato del
dibattito, nel caso in cui vi sia incertezza sull'affidabilità degli
enunciati a cui è possibile addivenire, sulla base delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche disponibili in un dato momento storico.»
Un regalo - anche a voi stessi - lo potete fare abbandonando Google (e Microsoft, e X, e ...)
De-googling è il termine corrente: Google (aka Alphabet) è Gmail, GDocs, Teams, Maps, Drive, YouTube, Chrome, Blogger (oops!), Drive, Android ... tutte applicazioni interconnesse e gratuite - se è gratis, siete voi il prodotto.
Alphabet ottiene i suoi enormi profitti attraverso stategie di violazione sistematica della privacy, in violazione delle leggi europee (e anche statunitensi - il DMA - con buona pace di Musk) e non ottemperando alle norme sulla sicurezza dei dati cui debbono ottemperare i professionisti europei (il GDPR, per iniziare). Alphabet registra tutti i dati che gli fornite, e ... poiché la società ha sede negli USA, come negli USA sono i suoi server principali, è tenuta - ¶702
del Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) - a consegnare i dati degli utenti, come le comunicazioni via e-mail, i
tabulati telefonici e tutto quanto in suo possesso, senza un mandato, lasciando così i dati privati
degli utenti aperti all’ispezione e alla sorveglianza, quasi sempre acritica e senza diritto di difesa [vedi ad esempio https://tuta.com/it/blog/gmail-naked-picture-blocked]. Il GDPR e connessi, non consentono l'accesso senza l'ordine di un giudice ai vostri dati - e a quelli dei vostri clienti.
Il de-googling tende a sostituire le applicazioni e i servizi di Google con alternative migliori, di norma rispettose delle norme e che non consentono l'accesso non autorizzato dall'utente.
Tutte le trasmissioni di dati (messaggi, documenti, etc.) sono, sineticamente, criptate di default, e il provider non ha accesso ai dati stessi - le sole informazioni che possono essere fornite dal provider, rigorosamente di fronte a un mandato, sono l'esistenza degli account e i log degli stessi; analogamente per eventuali imbucati, senza le credenziali di accesso non si è in grado di accedere agli archivi. Le credenziali di accesso, inoltre, sono impostate di default almeno sulla 2FA.
I due provider europei più noti, e che forniscono entrambi un servizio base gratuito, sono Tuta (basato in RFD) e Proton (basato, per il momento, in Svizzera); forniscono entrambi un servizio di posta elettronica variamente modulato secondo il piano adottato) e un calendario; Proton fornisce altri servizi, da una VPN a un archivio in cloud con la possibilità di creare e gestire documenti di testo e fogli elettronici, un gestore di password, un sistema di AI (Lumo) privacy-based - vedi il menu ed i particolari sul sito.
Entrambi sono disponibili per Mac, Linux e Winnows, Android, iOS oltre al browser-based (in questo caso si consiglia vivamente di utilizzare browser privacy-based, da Firefox in su). Le app per smartphone e pad sono particolarmente agili e con una grafica efficace e diretta.
Se volete un cloud robusto, privacy-based, non basato negli USA, consiglio senz'altro MEGA, che parte da una generosa base gratuita (20GB), con una VPN, un password manager, una chat, tutto criptato a conoscenza zero.
Mega è la piattaforma sulla quale sono disponibili i miei seminari, alcune pubblicazioni liberamente disponibili [1] e i documenti che trasferisco tra colleghi nel mio lavoro, tutti raggiungibili tramite link, eventualmente protetto da password e con data di scadenza.
[1] la traduzione in russo de La Coda di Minosse di Felice Trojani, Хвост Миноса
4 - continua
Altri suggerimenti per pensieri più o meno articolati per i colleghi.
Cosa regalare a una/un collega ... ?
Questo è un post originariamente pubblicato nel Giugno del 2018, più volte ripubblicato aggiornato, ed è tra quelli con il maggiore numero di accessi (solo nei primi giorni di Agosto 2025, quasi trecento contatti)
- è quindi presumibile che sia sempre un argomento di notevole e contigente
interesse, anche in considerazione della confusività introdotta dalla riforma Cartabia e dalle successive controriforme.
Lo ripropongo ancora, con minimi aggiornamenti, giacché la sostanza del problema è rimasta invariata.
La sospensione dei termini nel periodo feriale è un istituto che prevede - con la normativa attuale - l'esclusione del periodo tra il 1° Agosto e il 31 Agosto
di ogni anno, dal calcolo delle scadenze processuali - in altre parole,
il termine per il compimento di una data attività processuale si ferma
durante la sospensione, riprendendo alla fine di questa.
La sospensione feriale dei termini processuali è regolata dall'art. 1 della legge 742/1969, novellato dal Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modifiche nella Legge 162/2014; questo prevede, appunto, che il decorso dei termini relativi alle giurisdizioni ordinarie (i Tribunali), quelle amministrative (TAR), tributarie e militari è sospeso di diritto dal 1° al 31 Agosto di ciascun anno - 31 giorni fissi - e riprende dal 1° Settembre. [sino al decreto Renzi, la sospensione operava dal 1° Agosto al 15 Settembre di ogni anno.]
Il DL 132/2014,
nelle dichiarazioni dell'allora Presidente del Consiglio, Matteo Renzi,
aveva la finalità di ridurre il periodo di chiusura della aule
giudiziarie in nome di una velocizzazione dei procedimenti e dello
smaltimento dell'arretrato. La sospensione erano nel suo illuminato perere, ferie aggiunte dei giudici, che servivano solo a perdere tempo.
Grandissima balla, come si ben
può verificare oggi, a undici anni dal DL. A quando vanno i rinvii? 2028?
2029? La riforma Cartabia ritorna sullo stesso problema, al grido di lo vuole l'Europa, ma le belle intenzioni sembrano sciogliersi (ancora una volta) in putredine [1], con un ulteriore passo verso il processo McDonald's.
In realtà, lo scopo della sospensione feriale è quello di far godere ai professionisti forensi un periodo di pieno riposo (Proposta di legge n. 377 della Camera dei Deputati, presentata dal deputato Giuseppe Alessi [DC] il 3 Settembre 1968, Sospensione dei termini Processuali nel Periodo feriale),
non per chiudere i Tribunali (che non chiudono mai) o per allungare le
ferie ai Magistrati (che le prendono nella misura prevista dalla Legge,
indipendentemente dal periodo feriale). Credere che la riduzione del periodo feriale porti una riduzione del tempi della Giustizia, è quindi una idea, per così dire, da variopinti, a ulteriore discapito del cittadino.
La sospensione non si applica nei casi elencati dalla Legge, ovvero:
- per la materia penale,
quando vi siano imputati in custodia cautelare e in caso di rinuncia
alla sospensione da parte dell'imputato o del suo difensore,
procedimenti per le indagini preliminari per reati connessi alla
criminalità organizzata, quando vi siano imputati detenuti o reati
vicini alla prescrizione o che abbiano carattere di urgenza, misure di
prevenzione o sequestro di beni, incidenti probatori non rinviabili (articoli 2, 2-bis e 4 della L. 742/1969, art. 91 RD 12/1941, art. 467 cpp).
- per la materia civile,
nelle cause per alimenti, procedimenti cautelari, adozione di
provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione,
inabilitazione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, sfratto
e opposizione all'esecuzione, dichiarazione e revoca dei fallimenti e,
in generale, in tutte le cause rispetto alle quali la ritardata
trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti (artt. 3 e 4 L. 742/1969, art. 92 r.d. 12/1941, artt. 409 e 442 cpc per la lista completa)
- per la materia amministrativa (art. 5 L. 742/1969): ai procedimenti per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Volantino distribuito per le strade di Roma, durante il periodo del Referendum Costituzionale e l'elezione dell'Assemblea Costituente.
È un falso palese (basta andarsi a leggere i verbali del XVI Congresso del Partito Comunista - il Migliore manco c'era) ma a tutt'oggi (2025) c'è ancora chi ci crede e lo posta e riposta per l'universo mondo.
estratto da Ascanio Trojani © - Fuoriusciti Italiani nel Grande Terrore di Stalin - voce del Dizionario Italiano del Crimine, Newton, Roma 2012 - Curcio, Roma 2018
Nel 1932, l’ing. Umberto Nobile viene contrattato dai sovietici per sovrintendere ad un ambiziosissimo programma aeronautico, teso a progettare sotto l’iniziale guida italiana una trentina di nuovi tipi di dirigibili, ed altre aeronavi ancora da definire.
Nobile chiede ad un suo fedele collaboratore, l’ing. Felice Trojani, di seguirlo nella nuova impresa. Trojani ha seguito Nobile da quando si è laureato, dal Giappone al Polo Nord, e con Nobile è rimasto sul pack dopo il disastro del Dirigibile Italia. Trojani chiede a Nobile in quanti anni si dovrebbe sviluppare un così grande progetto: in tre o quattro, risponde il Generale. Trojani si mette a ridere, e Nobile lo rassicura; in Russia i mezzi di lavoro sono illimitati.
Illimitati non furono, né mancarono incidenti e attriti nell’eterogeneo gruppo portato da Nobile in URSS, al punto che Trojani abbandonerà Nobile, e metterà il suo contratto a disposizione dei committenti sovietici. Questi, preferiscono non privarsi delle sue competenze, e lo riassegnano ad un progetto parallelo alla Diriziablestroi, con sede a Dolgoprudnaja.
Narra Trojani [4] : Capo dell’officina meccanica era Benservigi (non garantisco che questo fosse il suo vero cognome), comunista scappato dall’Italia. Aveva partecipato all’ultima occupazione delle fabbriche a Torino, durante la quale aveva preso in ostaggio Lancia. Si era sposato con una bella giovane russa ebrea, aveva una bambina; lavorava con vera competenza e con grande entusiasmo.
Benservigi è, in realtà, Lino Manservigi, che ha effettivamente partecipato all’occupazione delle fabbriche a Torino nel 1920, e per questi fatti colpito da un mandato di cattura; per sottrarlo all’arresto, il PCI lo invia come delegato, insieme ad altri compagni, al III Congresso dell’Internazionale Comunista.
Manservigi rimane a Mosca, sin quando nel 1932 trova lavoro alla Diriziablestroi.
Competente ed entusiasta, lo definisce senza remore l’ing. Trojani, ben noto nell’ambiente aeronautico per la caustica schiettezza delle sue opinioni.
Manservigi verrà accusato, dopo il ritorno di Trojani in iItalia, di connivenza con gli stranieri impiegati alla Diriziablestroi, ed in particolare di aver tenuto conversazioni con il membro del Comitato Centrale del Partito Fascista, lo specialista straniero Trojani […] informandolo sulla vita politica di partito e su tutti i fatti riguardanti l’officina […] manifestando menefreghismo e irresponsabilità verso il lavoro.
L’accusa è ridicola: Trojani non era membro di un fantomatico “Comitato Centrale” del PNF, ed in quanto direttore dello stabilimento era lui ad istruire Manservigi (e tutti gli altri lavoratori) sulle proprie mansioni, e quindi non aveva alcun bisogno di farsi informare; delle capacità lavorative si è scritto poc’anzi. L’origine del Trojani fascista si ritrova nei rapporti quotidiani redatti dagli informatori della polizia politica, primi fra tutti gli interpreti (Trojani e Nobile ne hanno una personale, che li accompagna ovunque), in particolare nell’italico pettegolezzo precedente e seguente l’uscita di Trojani dal gruppo di Nobile. Dicevano ai russi che ero fascista, ed agli italiani che ero comunista, ma non ci facevo caso, scrive Trojani [4].
E la misura di quanto fosse fascista Trojani, la si ha dal fatto che, subito prima del trasferimento a Dolgoprudnaja, fosse stato messo sotto inchiesta dalla Commissione di Disciplina del PNF, con l’accusa di comunismo, proprio sulla scorta degli stessi pettegolezzi che porteranno all’inquisizione e all'assassinio di Lino Manservigi e di numerose altre persone.
Manservigi verrà prima espulso dal Partito, in quanto elemento degenerato borghese, arrestato il 23 Novembre del 1937 e portato davanti alla Sezione Militare del Tribunale Supremo dell’URSS il 14 Marzo del 1938, dove sarà condannato alla fucilazione per spionaggio verso l’agente provocatore fascista Trojani. Lino Manservigi verrà fucilato lo stesso giorno della sentenza, nel poligono della Kommunarka. Dei suoi resti non si saprà più nulla.
A nulla era valsa la richiesta, fatta l’anno precedente, di andare a combattere in Spagna. Un documento inviato al Compagno Ercoli (Palmiro Togliatti), lo definiva elemento negativo in quanto legato a Trojani, sospettato di spionaggio contro l’URSS. Il documento, citato in [2], porta la firma di Togliatti, che doveva essere quindi ben a conoscenza della sorte dei suoi connazionali.
[2] Elena Dundovich, Francesca Gori - Italiani nei Lager di Stalin - Laterza, Bari 2006
[3] Gianni Corbi - Togliatti a Mosca - Rizzoli, Milano 1991
[4] Felice Trojani - La Coda di Minosse - Vita di un Uomo, Storia di un’Impresa - Mursia, Milano VIII-2008/2025
L'illustrazione che segue [da Memorial-Italia] è una pagina dei verbali di interrogatorio da parte della OGPU a Manservigi; osservate come debba sotoscrivere non solo il documento ma ogni sua "dichiarazione". Quasi peggio del Tribunale di Facebook.
Da qualche tempo sto lavorando a un Dicionário Imobiliário [termos em uso no Brasil, com foco em São Paulo e tradução dos termos em italiano], nel tempo lasciato libero dal lavoro pagato a vacazione [4,16€, lordi, l'ora saldati dopo una media di cinque anni dall'incarico - roba del 2018 mi è stata pagata nel 2024], dalle malattie e dalla neghittosità altrui [1].
Un bel malloppo, che tanti mi chiedono per non dover dipendere dalle allucinazioni suggerite su Proz, anche per il tipo di approccio multilaterale, ingegneristico-linguistico-finanziario-commerciale, oltre che per mantenere la fama di cane sciolto che mi contraddistingue.
Ecco, ma una volta finito, che succede?
Non esiste un mercato di dimensioni sufficienti perché un editore se ne interessi, specie per la prevalenza dei monsú trovo-tutto-su-internet, che per la impossibilità morale di prezzarlo in modo anche solo simbolicamente remunerativo, lo so già da me che tra i colleghi non c'è trippa per gatti.
E allora? Vado avanti per la gloria, nella speranza che eventuali clienti dopo averlo visto chiamino me e non quella che era nata per tradurre Camões ma per campare deve tradurre i certificati di nascita ?
Chiamano m'selle, ovviamente, perché non chiede venti euro a cartella con un minimo di duecento più le spese, ma 0,001 euro a parola con sconto ripetizioni. E chissenefrega se per lei la powder room è la stanza polverosa.
Metti un link a PayPal, alla tua lista desideri di Amazon , a Buy Me a Cofee, dicono.
Ci sono già - Vi piace quello che scrivo, e magari vi è anche utile? Offritemi un libro, allora - ma se ne esce sempre uno(a) e risponde ma perché, ti devo pure pagare ? Be' t'ho fatto mezza perizia, potresti dire almeno grazie, ogni tanto; tanti lo fanno, ringraziano e anche di più, ma quegli altri che suggono senza citare (sic) la fonte te lo fanno rodere, alquanto.
Questa non è più solo la death of expertise (rif. Nichols, [2]), ma è la morte della conoscenza, della creatività, del lavoro.
Non è più una questione di costo della cultura, in stile anni settanta, ma dell'esistenza stessa della produzione intellettuale, tanto gia c'è tutto gratis su Internet, c'è l'Ignoranza Artificale (il Bignami di Internet, come l'ha definita Giorgio Parisi) che risponde a tutto.
[1]
Perché quann'uno, caro mio, se vanta
d'esse un omo d'onore, quanno ha data
la parola, dev'esse sacrosanta.
E sia longa la strada, o brutta, o bella,
magara Cristo ha da morì ammazzato,
ma la parola sua dev'esse quella.
[Cesare Pascarella, La Scoperta dell'America]
[2] Tom Nichols, The Death of Expertise: The Campaign against Established Knowledge and Why it Matters, OUP 2019