La Corte Costituzionale è stata chiamata più volte ad esprimersi sulla legittimità della Legge 319/80, che fissa i compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile.
Analoghe considerazioni si estendono anche al Testo Unico Spese di Giustizia (TUSG), che costituisce testo coordinato di precedenti norme, con minimo intervento innovativo.
La Sentenza numero 41 del 1996 è particolarmente interessante, anche per il prestigio dei componenti la Corte in quel momento (Ferri, Vassalli, Zagrebelski, Santosuosso); Presidente del Consiglio dei Ministri era allora Lamberto Dini, Ministro di Grazia e Giustizia era (da tre giorni) Vincenzo Caianiello, seguito all'interim dello stesso Dini dopo la cacciata di Filippo Mancuso - non sembra però che le innumere variazioni intervenute nel frattempo cambino di molto la sostanziale ignavia del Governo sulla questione.
Il ricorso de quo è basato sulla disparità di trattamento che la Legge implica tra le prestazioni pagate a vacazione e quelle a percentuale sul valore - è evidente che chi viene liquidato a percentuale non soffre della svalutazione monetaria come, invece, chi viene pagato a ragione fissa (a vacazione) - nonché sulla patente irrisorietà del pagamento rispetto al lavoro svolto dal Perito, Consulente o Traduttore.
La Corte deciderà per la infondatezza tecnica del ricorso, ma sono particolarmente interessanti le motivazioni e le amare considerazioni in fatto della sentenza.
La Presidenza del Consiglio, naturalmente avversa all'accoglimento del ricorso, ricordava che la Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 1970 n. 88, ha già stabilito che il lavoro svolto dai consulenti tecnici d'ufficio non si presta ad essere inquadrato in uno schema che involga necessariamente un'esatta corrispondenza tra prestazioni compiute e retribuzione erogata.
Questa altro non è che l'affermazione della natura pubblicistica dell'incarico, come risulta dalla Legge che istituisce gli Elenchi dei Periti e Consulenti presso i Tribunali.
Ma tra natura pubblicistica, contratto leonino, riduzione in schiavitù e selezione dei Periti d'Ufficio in base alla capacità censuaria ne corre.
Ma tra natura pubblicistica, contratto leonino, riduzione in schiavitù e selezione dei Periti d'Ufficio in base alla capacità censuaria ne corre.
La Corte ben evidenziava la diversità di trattamento dell'attività svolta per l'Autorità Giudiziaria rispetto all'art. 36 della Costituzione, non tanto per la disparità tra liquidazione a percentuale e liquidazione a vacazione, conseguenza del colpevole mancato adeguamento agli indici ISTAT degli importi tabellari nei termini (tre anni) fissati dalla Legge stessa, quanto per il fatto che l'opera prestata per il Giudice o per il Magistrato costituisca o meno una percentuale rilevante del reddito personale dell'interessato.
Chi, cioè, lavora pressoché esclusivamente per l'Autorità Giudiziaria è discriminato rispetto a chi ha altre entrate che gli consentono di sostenere il sacrificio per il bene comune implicito nella tariffa pubblicistica.
Inascoltate, cadute nel nulla le conclusioni della Corte, che non può non rinnovare l'auspicio che - in attesa di norme migliori - le autorità indicate dalla legge impugnata provvedano a rispettare le scadenze triennali di adeguamento dei compensi dovuti in base alle variazioni accertate dall'ISTAT.
L'ultimo adeguamento "triennale" dell'importo delle vacazioni risale al 2002.
Il tirodrittismo, hashtag dell'attuale governo Renzi non è evidentemente una sua invenzione, anzi, sembra essere la conferma della continuità con il passato nel segno dell'ignavia e dell'insipienza.
L'ultimo adeguamento "triennale" dell'importo delle vacazioni risale al 2002.
Il tirodrittismo, hashtag dell'attuale governo Renzi non è evidentemente una sua invenzione, anzi, sembra essere la conferma della continuità con il passato nel segno dell'ignavia e dell'insipienza.