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sabato 17 settembre 2022

Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti) - parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto legislativo per la riforma del processo penale

     Il 1° Settembre 2022, il Garante per la Protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo per la riforma del processo penale, con alcun osservazioni. il comunicato stampa che riassume la decisione è consultabile sul sito del garante:
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9805204,
così come il provvedimento integrale:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9802612 

    L'applicazione delle norme sulla protezione dei dati personali sono regolate, per quanto attiene periti, consulenti, interpreti e traduttori dalle specifiche Linee Guida pubblicate nel Luglio del 2008 (https://peritare.blogspot.com/2008/11/linee-guida-per-il-trattamento-di-dati.html) e ancora in attesa dell'aggiornamento al regolamento 2016/679 (GDPR). È evidente quanto importante (e ben poco considerato da alcuni soggetti) sia il ruolo dell'ausiliario del giudice nel rispetto della norma: questioni di decenza professionale, scrivevo nel 2008, ma ancora oggi ... Scrivo qui nel contesto delle perizie grafiche e documentali, delle traduzioni e delle indagini strumentali in cui lavoro, ma sono concetti di applicabilità generale. Non è ammissibile, sia prima che dopo l'adozione delle norme, che non vengano restituiti al Giudice, al Magistrato, alle parti, i documenti ricevuti o acquisiti nel corso delle operazioni peritali, non è ammissibile, ora come allora, che tali documenti vengano trattenuti senza altra motivazione che il rifiuto di dover sostenere la piccola fatica di doverli restituire, non è ammissibile, ora come allora, che detti documenti vengano smarriti, non è ammissibile che se ne faccia commercio, non è ammissibile che vengano lasciati in affido alla dirimpettaia, non è ammissibile che vengano archiviati sul sedile posteriore dell'automobile, non è ammissibile che vengano lasciati a disposizione di ogni e qualsiasi persona entri nello studio, non è ammissibile che i fascicoli in forma elettronica non vengano protetti in forma almeno decente, non è ammissibile che chiunque si sieda al vostro computer possa liberamente accenderlo e scorrerne le directory per passare il tempo, non è ammissibile che le fotografie vengano esibite ad amici ed amanti, non è ammissibile che utilizziate le informazioni ricavate dai fascicoli per le vostre finalità. E non sono cose che avvengono nella galassia lontana, nell'Italia di Shakespeare o nell'Ungheria di Camerini e Lattuada.     

    Di fronte alla novella normativa, il Garante ritiene di suggerire la citazione esplicita nella norma del fatto che tutti gli atti debbano svolgersi nella osservanza della disciplina di protezione dei dati personali; che il Garante debba acquisire gli schemi delle regole tecniche del processo telematico ed esprimere un parere in merito; prescrivere (se del caso con rinvio a fonte secondaria), in relazione alla disciplina della partecipazione a distanza alle udienze o allo svolgimento di atti processuali, la necessaria sicurezza e affidabilità, sotto il profilo telematico, del collegamento; la sottrazione alla indicizzazione dei motori di ricerca generalisti degli atti prodotti tramite pubblici annunci, così come limitare il tempo di esposizione dei provvedimenti.
 



domenica 22 marzo 2020

Il fascicolo del subprocedimento di CTU - una "modesta proposta"


È noto, anche se non a tutti, che con la novella del 195 cpc viene introdotto un subprocedimento di CTU, interamente affidato al consulente d'ufficio, anche per la gestione documentale.
In tempi di processo informatizzato (telematico, sois-disante) però, l'archivio (informatico) relativo al subprocedimento di CTU, formato dalla pletora di note, verbali, PEC, comunicazioni, documenti e quant'altro, deve essere integralmente gestito dal consulente, sia come spazio di archiviazione (per il quale non è oltretutto possibile richiedere il rimborso del balzello SIAE) che per la comunicazione e consultazione con le parti.
Già dagli albori della introduzione dei processi informatizzati s'era suggerita la istituzione di un subfascicolo per la CTU, nel quale far elettivamente confluire tutti i documenti relativi, ma alla fine non si è mai giunti a nulla di concreto.
Andrebbe, in margine, anche ricordato che le Linee Guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali non consentono al perito di conservare alcunché (o poco meno) del materiale utilizzato per l'incarico, che quindi va restituito, in paralleo con quello che veniva fatto prima, alla cancelleria del magistrato.
In alcuni settori (grafica, immagini, filmati, audio) questi archivi possono raggiungere da una parte dimensioni non indifferenti (mio record personale, 1,3 TB) che rendono praticamente impossibile il trasferimento dell'archivio utilizzando il sistema della PEC adottato nel processo civile.

Una proposta, quindi.
Provocatoria, tignosa e ignorante, come impongono i tempi.

Ormai da qualche anno, i Presidenti del Consiglio dei Ministri e la maggioranza dei Ministri, emettono i loro decreti attraverso Facebook (più raramente Twitter, ma la limitazione del numero dei caratteri non è sfogo sufficiente all'ego dei detti), lasciando ai margini la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Perché non utilizzare un gruppo Facebook, allora, chiuso, privato, dedicato ad un singolo procedimento di CTU ?
In questo possono confluire tutte le operazioni peritali (attraverso lo strumento Video Party), le comunicazioni brevi attraverso la timeline, l'invio di documenti attraverso le apposite funzioni. Tutto quanto sarebbe immediatamente condiviso con tutti i membri del gruppo (nella fattispecie, CTU, CTP, difensori, parti in causa, cancelleria, magistrato) risparmiando tra le altre cose al CTU i continui richiami al concetto di contraddittorio ed all'obbligo di invio di ogni comunicazione anche alle controparti, ecc.
All'invio della relazione alle parti (il primo termine del 195 cpc, II comma) il gruppo verrebbe bloccato, cristallizzando così la chiusura delle operazioni peritali, consentendo il solo invio delle osservazioni (entro il secondo termine del 195 cpc, II comma).
Al deposito finale, la cancelleria provvederebbe a scaricare il contenuto del gruppo e a ricevere l'elaborato finale del CTU.

Volete un esempio ? Guardate qui: https://www.facebook.com/groups/872362699851264


Fin qui, la provocazione (ma se qualcuno mi prende sul serio, esigo i diritti).

Lo stesso complesso di funzioni potrebbe essere realizzato anche utilizzando uno dei tanti sistemi oggi disponibili per il meeting e il coworking online, alcuni dotati ab ovo delle richieste funzioni di sicurezza imposte dalla Legge [FB non le ha, per la cronaca]. 
Uno per tutti ?  Riot (https://about.riot.im)


mercoledì 29 marzo 2017

Intercettazioni delle comunicazioni: provvedimenti del Garante, legge delega, bavagli e fughe


Il 18 Luglio del 2013, il Garante per la protezione dei dati personali (comunemente noto come Garante della privacy) a seguito di una indagine conoscitiva presso alcune Procure della Repubblica di "medie dimensioni" (Bologna, Catanzaro, Perugia, Potenza e Venezia) per valutare, ai fini della tutela dei dati personali, il livello tecnico e gestionale in essere nell'attività di intercettazione delle comunicazioni (telefoniche, informatiche, telematiche ecc.) adottava un provvedimento - il doc. web n. 2551507 - destinato alle Procure della Repubblica, che riguarda sia i C.I.T. che le singole unità di P.G. in delocalizzazione. Per quanto attiene alla fase processuale, sembra (tuttora) che si ritengano ancora sufficienti le Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 Luglio 2008 (vedi qui). Il Provvedimento in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica veniva emanato il 18 luglio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2013, con un termine per l'entrata in vigore fissato a diciotto mesi da tale data.
Sin troppo facile domandars cosa potesse accadere qualora il Ministero di Giustizia non avesse fornito le  risorse idonee a consentire a detti Uffici di apportare le modificazioni e integrazioni indicate nel presente provvedimento volte a rafforzare la sicurezza nel trattamento dei dati personali e dei sistemi nell'ambito delle attività di intercettazione come chiedeva il Garante: proroghe su proroghe, l'ultima col provvedimento del 26 Gennaio 2017 (lo trovate qui integrale con tutti i rinvii ai precedenti provvedimenti interlocutori), che proroga il termine per l'adozione sino al 31 Dicembre 2017, con riserva di rivalutare la situazione sulla base di quanto il Ministero rappresenterà entro il 20 settembre 2017 circa lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento programmati.
Del provvedimento avevo scritto nel post del 25 Febbraio 2014, che qui in parte riprendo.  
Alcune criticità dell'attività di intercettazione sono ben note a chi viene chiamato a lavorare nei C.I.T. delle Procure o nei punti di ascolto in delocalizzazione presso le singole unità di P.G. ovvero successivamente, come perito trascrittore nella fase processuale.
Le misure indicate nel provvedimento del Garante sono in buona parte norme di buona tecnica informatica ed investigativa, e questo ha dato la stura a non poche malignità nei primi commenti: se da una parte è risaputo che il concetto di informatizzazione che hanno i legislatori e i governanti è ben meritevole di critica, si deve anche ricordare che una qualsiasi normativa deve indicare un complesso integrato e coerente, compresi gli atti più elementari; è quindi fuor di luogo domandarsi se i C.I.T. fossero accessibili senza una identificazione minima, username e password per capirsi. Semmai, si sarebbe dovuto domandare quanto robuste fossero le password implementate e quanto fosse posto in essere per impedirne l'uso promiscuo. Le misure riguardano, come detto, sia i Centri Intercettazioni Telecomunicazioni (C.I.T.) stabiliti presso ogni Procura della Repubblica sia gli Uffici di P.G. presso cui è delocalizzata l'attività di intercettazione.
Nei locali che ospitano i terminali per la ricezione, i server, gli archivi ed in ogni altro luogo deputato all'attività di intercettazione devono essere predisposti impianti di videosorveglianza a circuito chiuso e l'accesso deve essere consentito solo attraverso badge strettamente individuali ovvero attraverso identificazione biometrica; tutti gli accessi dovranno essere tracciati. Il personale di manutenzione non potrà in alcun modo accedere ai dati ultronei all'attività tecnica autorizzata direttamente dalle Procure. I protocolli di trasmissione dovranno essere interamente cifrati. Le postazioni di accesso dovranno tutte essere abilitate all'autenticazione degli operatori tramite "procedure rafforzate", e tutte le azioni dovranno essere annotate in registri non modificabili. Tutte le copie dovranno essere criptate ed eseguite se e solo se ritenute indispensabili; i contenitori degli archivi non debbono riportare informazioni intellegibili da estranei circa il contenuto; tutti i movimenti di supporti ionformatici o (sic est) cartacei dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite personale di P.G.
In caso di delocalizzazione degli ascolti, gli uffici di P.G. deputati debbono ottemperare alle stesse misure prescritte per i C.I.T. ed i collegamenti tra C.I.T. e i punti di ascolto remotizzati debbono essere realizzati con connessioni punto-punto o con collegamenti tipo VPN.

Il Garante, come già ricordato, ha più volte sollecitato il Ministero della Giustizia a fornire alle Procure della Repubblica risorse idonee per attuare quanto indicato nel provvedimento.
Nel contempo ... il 15 Marzo 2017, si votava al Senato, oltretutto con la fiducia, il maxiemendamento sulla delega al Governo per la tanto confusa quanto contestata riforma al processo penale; in questa viene inserita la delega alla "riforma" delle intercettazioni da presentare nel termine (incredibile, per gli standard della ditta) di tre mesi dall'entrata in vigore. 
Le motivazioni per una riforma delle intercettazioni sono - nelle pubbliche dichiarazioni, ovviamente - le stesse che ispirano il solido provvedimento del Garante qui citato e sommariamente descritto.
Perché, allora, non sbloccare finalmente le risorse necessarie per renderlo esecutivo, anziché rincorrere una legge che si presenta, come buona parte della produzione degli ultimi governi, portatrice più di problemi (gravi) che di soluzioni?
Al solito, hony soit qui ma y pense. 


martedì 25 febbraio 2014

I provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in tema di intercettazioni


Il Garante per la protezione dei dati personali (comunemente noto come Garante della privacy) ha disposto, lo scorso anno, una indagine conoscitiva presso alcune Procure della Repubblica di "medie dimensioni" (esattamente Bologna, Catanzaro, Perugia, Potenza e Venezia) per valutare, ai fini della tutela dei dati personali, il livello tecnico e gestionale in essere nell'attività di intercettazione delle comunicazioni (telefoniche, informatiche, telematiche ecc.).
Alcune criticità sono ben note a chi viene chiamato a lavorare nei C.I.T. delle Procure o nei punti di ascolto in delocalizzazione presso le singole unità di P.G. ovvero successivamente, come perito trascrittore nella fase processuale.
Alla luce di quanto riscontrato, il Garante ha adottato un provvedimento - il doc. web n. 2551507 - destinato alle Procure della Repubblica, che riguardano sia i C.I.T. che le singole unità di P.G. in delocalizzazione. Per quanto attiene alla fase processuale, sembra che si ritengano ancora sufficienti le Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 Luglio 2008 (vedi qui).
Il Provvedimento in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica è stato emanato il 18 luglio 2013, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2013, ed entreranno in vigore a diciotto mesi da questa data, anche se non è chiaro cosa possa accadere qualora il Ministero di Giustizia non fornisca le  risorse idonee a consentire a detti Uffici di apportare le modificazioni e integrazioni indicate nel presente provvedimento volte a rafforzare la sicurezza nel trattamento dei dati personali e dei sistemi nell'ambito delle attività di intercettazione come chiede il Garante.

Le misure indicate dal Garante sono in buona parte norme di buona tecnica informatica ed investigativa, e questo ha dato la stura a non poche malignità nei primi commenti: se da una parte è risaputo che il concetto di informatizzazione che hanno i legislatori e i governanti è ben meritevole di critica, si deve anche ricordare che una qualsiasi normativa deve indicare un complesso integrato e coerente, compresi gli atti più elementari; è quindi fuor di luogo domandarsi se i C.I.T. fossero accessibili senza una identificazione minima, username e password per capirsi. Semmai, ci si dovrebbe domandare quanto robuste siano le password implementate e quanto sia posto in essere per impedirne l'uso promiscuo.
 
Le misure riguardano sia i Centri Intercettazioni Telecomunicazioni (C.I.T.) stabiliti presso ogni Procura della Repubblica sia gli Uffici di P.G. presso cui è delocalizzata l'attività di intercettazione.

Nei locali che ospitano i terminali per la ricezione, i server, gli archivi ed in ogni altro luogo deputato all'attività di intercettazione devono essere predisposti impianti di videosorveglianza a circuito chiuso e l'accesso deve essere consentito solo attraverso badge strettamente individuali ovvero attraverso identificazione biometrica; tutti gli accessi dovranno essere tracciati. Il personale di manutenzione non potrà in alcun modo accedere ai dati ultronei all'attività tecnica autorizzata direttamente dalle Procure. I protocolli di trasmissione dovranno essere interamente cifrati.
lwe postazioni di accesso dovranno tutte essere abilitate all'autenticazione degli operatori tramite "procedure rafforzate", e tutte le azioni dovranno essere annotate in registri non modificabili.
Tutte le copie dovranno essere criptate ed eseguite se e solo se ritenute indipsensabili; i contenitori degli archivi non debbono riportare informazioni intellegibili da estranei circa il contenuto; tutti i movimenti di supporti ionformatici o (sic est) cartacei dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite personale di P.G.

In caso di delocalizzazione degli ascolti, gli uffici di P.G. deputati debbono ottemperare alle stesse misure prescritte per i C.I.T. ed i collegamenti tra C.I.T. e i punti di ascolto remotizzati debbono essere realizzati con connessioni punto-punto o con collegamenti tipo VPN.

Il Garante, come già ricordato, ha sollecitato il Ministero della Giustizia a fornire alle Procure della Repubblica risorse idonee per attuare quanto indicato nel provvedimento. 
E qui vi ci voglio ...

lunedì 25 aprile 2011

Memorie di traduzione, privacy, vacazioni


Una collega traduce una richiesta di rogatoria per un Pubblico Ministero, deposita il lavoro e la richiesta di liquidazione. Il Magistrato le liquida Una (One, 1, Uma) Vacazione: "tanto ce l'ha sul computer, basta cambiare il nome".
Copriamo con una pietosa colata di cemento l'importo (lordo) liquidato, e cerchiamo di meditare sulla motivazione : "tanto ce l'ho sul computer, basta cambiare il nome".
È proprio vero che "ce l'ho sul computer", nel senso di traduzione precedentemente eseguita, magari per altro Magistrato, e basta prenderla e "cambiare il nome" ? 
La risposta è chiara e ben motivata : no, le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 Luglio 2008 me lo vietano; appena concluso l'incarico (nel caso in esame, con il deposito della traduzione) il documento va eliminato dai miei archivi. Quindi io non ce l'ho sul computer.
Le Linee Guida sono riproposte di seguito, dal documento presente su Scribd.
Linee Guida in Materia di Trattamento di Dati Personali da parte dei Consulenti Tecnici e dei Periti Ausili...Problema più serio, già accennato in un precedente post sui glossari gergali.
Oggi, nella maggior parte dei casi si utilizzano strumenti CAT per la traduzione, e le soluzioni utilizzate in precedenza sono raccolte nelle Memorie di Traduzione (TMs). Quesito : a meno della anonimizzazione (orrore di parola ...) , debbo piallarle ad ogni incarico concluso?
E ancora: se traduco espressioni gergali, specie quelle in uso tra marginali e gruppi ristretti, per validare (altra perla!) processualmente la traduzione, debbo in qualche modo documentare dove, come e quando veniva utilizzata. E documentare dove, come e quando è stata utilizzata una certa espressione (volete un esempio? tabina, chi lo dice, dove, come, quando, che vuol dire?) debbo dire in quale inchiesta è venuta fuori, e questo è esplicitamente vietato.
Di male in peggio: e se volessi sciarare (l'orrore...) i glossari (o le TM) con un collega per necessità future? Verrei denunciato dal Garante per la protezione dei dati personali, ovvero per violazione del segreto di indagine o dal PM, o dalle parti, secondo convenienza.

mercoledì 22 luglio 2009

Privacy e ricerca dei documenti presso uffici privati


Il (cosiddetto) Codice della Privacy, le Linee Guida per Periti e Consulenti emanate dal Garante per la Tutela dei dati Personali e le Leggi che regolano l'espletamento della Perizia e della Consulenza Tecnica già lo prevedevano molto chiaramente, ma una Sentenza di Cassazione è sempre utile, e non tanto per chiarire legittime perplessità, quanto per tacitare gli abusi burocratici e di diritto.
La Sentenza numero 15327/2009 del 30 Giugno 2009, pronunciata dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione (Presidente Dott. Guido Vidiri) ribadisce un principio che doveva essere più che chiaro; semmai, i dubbi sulle modalità di accesso a documenti conservati presso uffici privati (ad esempio, società presso cui si lavora, enti di gestione quali il condominio di residenza, eccetera) non sono del tutto esplicitati e risolti.
Nell'ordine.
Il Tribunale di Milano, nel lontano 2003, rigettava la domanda del ricorrente contro la società presso cui lavorava, diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivatogli dall'avere, il datore di lavoro, messo a disposizione di terzi documenti con la sua sottoscrizione o da lui scritti a mano, al fine di rendere possibile una perizia grafica volta ad accertare se egli fosse o meno l'autore di scritti ingiuriosi anonimi inviati ad alcuni colleghi.

Il fatto, importantissimo ai nostri fini, come si legge nel dispositivo della sentenza, è che la richiesta motivata dei documenti, in quanto "scritture comparative" è stata fatta ed ottenuta dalla parte offesa, e non dalla Autorità Giudiziaria, per poter far eseguire una Consulenza Grafica con la quale giustificare una eventuale Denuncia.
Incidentalmente, il processo che ne è seguito si è risolto con la assoluzione dell'imputato (poi ricorrente nel giudizio civile contro l'azienda).

Il Tribunale di Milano, e ora la Suprema Corte hanno sottolineato che in questi casi non si parla di privacy (ormai divenuta il lucchetto con cui negare ogni e qualsiasi accesso ad ogni e qualsiasi documento, sia presso la P.A. che presso qualsiasi altro soggetto), giacché prevale la necessità di indagine, ad impedire che fatti criminosi di qualsiasi genere vengano premiati con l'impunità per abuso di diritto, ed in margine hanno osservato come i documenti in fattispecie non contenevano dati personali come definiti dalla Legge, nè il loro trattamento (sic) ai fini della Consulenza Grafica (di parte!) rientra tra quelli per i quali è previsto il consenso dell'interessato.

Alcuni problemi procedurali, però. restano.
È possibile, sì, richiedere scritture di comparazione anche a uffici privati, e senza il consenso dell'interessato, ed è possibile che la richiesta venga fatta anche dalla parte offesa. Il rifiuto da parte dell'ufficio però non è sanzionato, poiché non esiste l'obbligo da prte di questo a fornire i documenti a soggetti diversi dalla Autorità Giudiziaria.
Inoltre, esistono documenti che possono essere integralmente o parzialmente negati, in quanto contengono dati definiti sensibili secondo Legge. E una volta acquisiti, il Consulente (della parte) dovrà attenersi con il massimo (e documentato) scrupolo alla difesa dei dati sensibili che risultino ultronei rispetto all'oggetto di indagine. La firma in calce ad un certificato medico potrà cioè essere acquisita, ma il contenuto del certificato dovrà essere mantenuto segreto ed offuscato in ogni documentazione prodotta dal Consulente.
L'offuscamento dei dati estranei all'indagine vale anche per il CTPM ed i Periti del Giudice, me viene tutt'ora largamente disatteso e assolutamente non sanzionato come, invece, la Legge prevede chiaramente.


domenica 24 maggio 2009

Privacy e ricerca dei documenti presso pubblici uffici


Diamo per già lette le precedenti note relative alla Tutela dei Dati Personali in Perizia (Consulenza, Traduzione), e sulla conseguenza più importante delle norme in materia, ovvero l'obbligo da parte del Perito (Consulente, Traduttore) di rappresentare compiutamente l'identità del soggetto interessato all'accertamento tecnico.
Stabilito e confermato tale obbligo, il Perito ha il dovere di ricercare ogni e qualsiasi elemento necessario a definire compiutamente l'aspetto della identità pertinente all'indagine (sia essa grafica, clinica, linguistica, economica e quant'altre), e qualsiasi opposizione a questa ricerca deve ritenersi senza meno ostruzionistica ed ingiustificata.
Di converso, se il Perito dichiara "sufficienti" gli elementi in suo possesso, non potrà limitarsi alla semplice affermazione, ma dovrà indispensabilmente darne una motivazione completa e pertinente, evitando ogni e qualsiasi espressione generica.
Consideriamo il caso specifico della perizia grafica.
Data l'autorizzazione da parte del Giudice o del Magistrato a ricercare documenti comparativi presso pubblici uffici, come recita la formula di rito [*], nessuna delle parti potrà opporsi a detta ricerca ed eventuale acquisizione, poiché così facendo ostacolerà il Perito nell'esercizio delle sue funzioni, impedendogli di definire compiutamente la identità grafica del soggetto in esame.
L'ostruzionismo si appaleserà nell'intento di orientare il Perito a definire una identità grafica incompleta, e prona all'interesse della parte.

[*] Con l'espressione rituale presso Pubblici Uffici deve correttamente intendersi documenti contenenti scritture certamente eseguite dal soggetto, in quanto (ad esempio, ma non necessariamente) apposte ante Pubblico Ufficiale, conservate presso Pubblici Archivi, che hanno l'obbligo statuitario a consentire l'accesso al perito. Per gli Archivi Privati, sarà necessaria autorizzazione specifica, e verifica della consistenza del documento.
Non è ultroneo ricordare che le scritture apposte ante Pubblico Ufficiale sono "autentiche" sino a querela di falso, e che non tutte le scritture presenti presso Pubblici Archivi (non apposte ante Pubblico Ufficiale) possono ritenersi "autentiche".

domenica 5 aprile 2009

Identificazione della Clientela e Furto di Identità


È prassi generallizzata la conservazione da parte di terzi delle fotoriproduzioni [*] dei documenti di identità esibiti per ottenere alcuni atti o servizi.

Per attivare una SIM telefonica, per effettuare alcune operazioni finanziarie, per l'attivazione di utenze, financo per il ritiro della corrispondenza alla firma viene richiesta la fotoriproduzione di un documento di identità, che viene conservata da chi fornisce il servizio richiesto.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha da tempo prescritto, con più che particolare attenzione agli Uffici Postali ed agli istituti di credito, norme specifiche per l'identificazione della clientela secondo le prescrizioni di Legge. Queste sono riportate nel documento del 27 Ottobre 2005, numero 1189435:
Quando identificare e fotocopiare i documenti di riconoscimento dei clienti - 27 ottobre 2005
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La fotoriproduzione dei documenti di identità è quindi lecita qualora sussistano i presupposti di liceità, pertinenza e non eccedenza. Tra l'altro, aggiungo, si dovrebbe chiaramente e compiutamente informare il cliente circa uso e modalità di conservazione delle copie fotostatiche dei suoi documenti personali, cosa che avviene pressoché mai.

Ora, le fotoriproduzioni dei documenti sono ese
guite tal quali, senza alcun riferimento al momento ed allo scopo dell'acquisizione degli stessi.
L'assenza di tali dati impedisce, di fatto, ogni e qualsiasi controllo sulla eccedenza, la liceità e la pertinenza dell'acquisizione. Non è, cioè, possi
bile collegare univocamente quella determinata acquisizione alla particolare operazione richiesta; l'esistenza della fotoriproduzione di un documento di identità non è sufficiente a provare la presenza (e la volontà) dell'interessato.
È nella ordinaria prassi professionale vedersi consegnare,
ai fini di perizia o consulenza, documenti da verificare cui sono allegate fotoriproduzioni di documenti di identità: la disponibilità della fotoriproduzione di un documento di identità, priva di riferimenti sul dove, quando e perché è stata ottenuta, è uno strumento di eccezionale redditività criminale.
Con la fotoriproduzione di un documento di identità è possibile, con enorme facilità, ottenere "di tutto", dalle operazioni finanziarie illecite all'ottenimento di beni e servizi utilizzando l'altrui identità, fino al completo furto dell'identità dell'inte
ressato, ottenendo duplicati reali dei documenti fotoriprodotti.

Eppure, una difesa tanto elementare quanto efficace è l'apposizione "robusta" sulla fotoriproduzione in oggetto dei dati prima citati: dove, quando e perché il tal documento è stato fotoriprodotto, ad esempio scrivendoli sopra l'immagine del documento.
"Copia eseguita il tal giorno, in tal luogo, per ottenere il tal servizio; firma dell'interessato".

Praticamente, così:

Questo semplicissimo atto fissa le condizioni di eccedenza, liceità e pertinenza prescritti dalla Legge, ed ostacola il riutilizzo fraudolento della copia.

Inoltre, ai fini della perizia grafica e documentale, quando tali dati siano stati fatti manoscrivere dall'interessato sulla copia da conservare agli atti, forniscono una scrittura di eccezionale valore probatorio sia ai fini dell'accertamento dell'autenticità che della falsità degli atti posti in verifica.

Infine, questo semplice accorgimento non protegge solo il titolare del documento di identità fotoriprodotto, ma anche l'istituto che ne acquisisce (in forma lecita e regolamentare) la copia perché, come visto, si rende molto più difficile un disconoscimento di comodo.

[*] Fotoriproduzione, in quanto l'acquisizione dell'immagine del documento non viene effettuata solamente per focopiatura, su carta, ma anche per acquisizione della sola immagine (che tra le altre cose facilità l'eventuale elaborazione fraudolenta dell'immagine).

sabato 6 dicembre 2008

Linee guida per il trattamento di dati personali da parte dei CT e dei periti - Alcune considerazioni, quarto di quattro


Come si deve affrontare un incarico considerando le Linee Guida del Garante per la Protezione dei dati Personali? In maniera non molto diversa da quanto fatto finora, per chi faceva le cose come dovevano essere fatte, si dovrebbe rispondere.
Incarico in forma scritta, sia che provenga da un Giudice o da un Magistrato, che da una delle parti. In tutti i casi sarebbe opportuno, a mio parere, richiedere una autorizzazione esplicita alla conservazione di una copia della perizia/consulenza/traduzione sino al completamento di tutti i gradi di giudizio, compreso un eventuale passaggio penale-civile o viceversa. Nel caso di un incarico di parte, va fatta sempre sottoscrivere anche la rituale dichiarazione sulla privacy.
Il materiale ricevuto, in particolare i documenti, va accuratamente descritto, indicando sempre se si tratti di copie o di originali; se materiale viene acquisito successivamente all'incarico, deve tutto constare, nel dettaglio, nei verbali di operazioni peritali.
Nel caso ci si debba avvalere di collaboratori, anche amministrativi, la parte deve essere informata di chi e cosa metterà mani (pulite), occhi e strumenti adeguati sul fascicolo o su parti di esso.
Nella richiesta di autorizzazione ad avvalersi di collaboratori, indirizzata al Giudice o al Magistrato, dovrebbe essere esplicitamente previsto questo aspetto; non ritengo che sia sufficiente, dopo le Linee Guida, il solo implicito riferimento alle norme di Legge (che qualcuno pare non conoscere, visto che di documenti smarriti, danneggiati o trattenuti oltre ogni limite di decenza ne avrei da raccontare per un anno).
Nell'attività in studio, deve essere particolarmente curata la gestione della catena di custodia (si veda uno dei post successivi, che a sua volta rimanda ad un mio articolo su www.trojani.it). Si deve cioè sempre sapere, chi, quando e perché ha messo le mani sul fascicolo o su parte di esso, e che questo chi sia edotto degli obblighi di Legge sul segreto d'indagine e sulla protezione dei dati personali.
I mezzi di conservazione e di protezione del fascicolo, sia esso in forma cartacea (il faldone mitico) o elettronica (i documenti in forma digitale conservati nei propri archivi elettronici) devono essere elencati e brevemente descritti nella dichiarazione sulla privacy fatta sottoscrivere alla parte ovvero, sempre a mio parere, elencati nei verbali delle operazioni peritali integranti la relazione di perizia.
Completata la parte dell'incarico costituente la redazione della relazione di consulenza o di perizia, il materiale deve essere immediatamente riconsegnato al Giudice, al Magistrato o alla parte, salvo diverse necessità che devono però essere esplicitate per iscritto, senza deroga alcuna.
Le necessità dell'incarico includono anche ed incontestabilmente la parte dibattimentale, anche se le Linee Guida lasciano qualche incertezza in merito, giacché prima riconoscono tale necessità e successivamente fanno l'esempio dei chiarimenti o dei supplementi, per i quali il perito deve nuovamente acquisire la documentazione agli atti. La dichiarazione aggiuntiva preliminare dovrebbe esplicitamente chiarire questo problema, salvo opposizione (ostruzionistica, chiaramente) di una delle parti.
Su tutti i documenti conservati o ritrasmessi in copia dovrebbe essere applicata appena cessate le esigenze d'indagine, la anonimizzazione (bellissimo neologismo) dei dati non necessari all'oggetto dell'indagine stessa. Per i terzi estranei l'esigenza non esiste, e vanno immediatamente resi illeggibili; al termine dell'indagine andrebbero anonimizzati tutti i dati non necessari al'indagine, e questo anche nella relazione di consulenza consegnata al Giudice, al Magistrato o alla parte.
La gestione pratica può essere fatta utilizzando, per esempio, i moduli di incarico e gestione del fascicolo disponibili sul mio sito www.trojani.it (in pdf sotto licenza Creative Commons).

In conclusione, ritengo che vada ancora una volta evidenziata la importanza dell'obbligo di una corretta rappresentazione dell'identità della persona, anche se limitata alla identità grafica, clinica, finanziaria, secondo l'aspetto peritale coinvolto.

Collegamenti ai precedenti post: il primo, il secondo, il terzo e questo, il quarto.

lunedì 1 dicembre 2008

Linee guida per il trattamento di dati personali da parte dei CT e dei periti - Alcune considerazioni, terzo di quattro


Riassumendo: le Linee Guida deliberate dal Garante non costituiscono novità sostanziale rispetto a quanto già prescritto dai Codici Penale e Civile, di Procedura Penale e Civile e i dai relativi regolamenti da attuazione.
In brutale sintesi, il
segreto di indagine ed il segreto professionale vengono comunque prima della privacy.
Non sono nemmeno novità rispetto al cosiddetto Codice della Privacy (D.Lg. 30 Giugno 2003, n.196), in quanto è già norma di decenza professionale il conservare adeguatamente i documenti ed i dati relativi ai procedimenti penali e civili, e il difenderli adeguatamente ed efficacemente contro tentativi di intrusione e danneggiamento, e norma di Legge le modalità minime per farlo (quelle indicate nel Codice della Privacy, ribadite nel punto quinto delle Linee Guida).
È una relativa novità l'obbligo di corretta rappresentazione dell'identità della persona, anche se limitata alla identità grafica, clinica, finanziaria, secondo l'aspetto peritale coinvolto. Sono novità le conseguenze dell'esplicito inquadramento nella norma sulla protezione dei dati personali, oltre che per l'aspetto regolamentare, per quello sanzionatorio (ancora da verificare nella pratica, ma sempre presente).
La qualità dei dati non può essere assolutamente trascurata.

Vediamo ora il punto quarto delle Linee Guida, nel quale, premesso che la conservazione dei dati da parte del perito/consulente/traduttore è lecita sino all'esaurimento dell'incarico, e richiamata la parte del Codice della Privacy relativa al trattamento dei dati personali per ragioni di Giustizia (art.11, primo comma, lettera e), stabilisce che oltre alla relazione di perizia/consulenza debba essere consegnata tutta la documentazione ricevuta dal Giudice o dal Magistrato, nonché ogni altro documento acquisito nel corso delle operazioni peritali, eliminando dai propri archivi tutte le informazioni personali acquisite (salvo quelle imposte per Legge, come i dati fiscali per l'emissione della fattura al civile, per esempio).
Citando integralmente il settimo comma, Tutto ciò non pregiudica l'espletamento di eventuali ulteriori attività dell'ausiliare, conseguenti a richieste di chiarimenti o di supplementi di indagine, che il consulente e il perito possono soddisfare acquisendo dal fascicolo processuale, in conformità alle regole poste dai codici di rito, la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri.
Qui sorge qualche perplessità, che dovrebbe essere approfondita, e che potrebbe suggerire alcune interpretazioni limite della norma.
Credo, quindi, che sia buona norma richiedere, insieme alle ormai abituali autorizzazioni al Magistrato o al Giudice (l'avvalersi di collaboratori, esaminare ed estrarre copia dei documenti, eccetera) anche una esplicita autorizzazione, anche se può sembrare ridondante, alla conservazione di copia dei documenti allegati all'elaborato peritale sino alla conclusione del procedimento, con sentenza definitiva.
Analogamente, simile autorizzazione dovrebbe essere richiesta anche nel caso di consulenze di parte, in aggiunta a quanto sinteticamente prescritto nel punto 6 delle Linee Guida.


venerdì 28 novembre 2008

Linee guida per il trattamento di dati personali da parte dei CT e dei periti - Alcune considerazioni, secondo di quattro


Ritorniamo al quarto comma del punto 2.2. delle Linee Guida: Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocumento all'interessato, anche nell'ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lett. c) riportato sempre integralmente - per il contesto e la consecutio del paragrafo si veda sempre il testo integrale.

La garanzia dei dati personali non è riferita solamente all'obbligo della tutela di informazioni corrette e legittimamente acquisite, contro un loro uso indebito o fraudolento, ma anche e soprattutto all'obbligo che tali informazioni siano effettivamente riferite al soggetto in questione, siano di quantità e qualità tale da fornire una immagine completa di questi, e non siano alterate , degradate, incomplete o addirittura inattendibili (ad esempio, perché riferite a persona diversa).

Esempi nell'ambito della perizia grafica e documentale sono le sottoscrizioni non apposte in presenza testimoni attendibili, dal Perito al Pubblico Ufficiale (Notaio, Agente di PG, Ufficiale di Anagrafe) che sono definite autentiche sino a prova contraria.
Frequenti sono le sottoscrizioni reperite presso archivi pubblici che non sono certificate, apposte da sottoposto o delegato, sottoscrizioni ad atti per i quali non è richiesta l'autenticazione in genere, dalle deleghe di pagamento (gli F24) alle lettere commerciali.
La decenza professionale già evocata, dalla pubblicazione delle Linee Guida assume in pieno la responsabilità della ricerca di documentazione che effettivamente rappresenti un individuo, senza deroghe od inquinamenti.

Assumere delle scritture di comparazione solamente perché sono lì è in sé già un atto professionalmente riprovevole, in quanto non garantisce la autenticità delle scritture se non per una formalità debole e spiccia, ma ai fini della protezione dei dati personali costituisce una infrazione a tutto tondo, con risvolti penalistici ancora da verificare e sottoporre alla prova della giurisprudenza.

Il Perito (o il Consulente Tecnico, o il Traduttore), nel rispetto delle Linee Guida emanate dal Garante, deve sempre documentare, con la verbalizzazione degli atti compiuti in tale ambito, la qualità delle informazioni assunte al fine di definire esattamente l'identità della persona, sia essa rappresentata nel singolo aspetto grafico, clinico, economico-finanziario secondo l'indirizzo peritale considerato.

martedì 25 novembre 2008

Linee guida per il trattamento di dati personali da parte dei CT e dei periti ausiliari del Giudice e del PM - Alcune considerazioni, primo di quattro



Nel precedente post è stato inserito il testo delle Linee Guida adottate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in merito all'attività di Periti, Consulenti (e Traduttori, mi sembra implicito, e comunque lo aggiungo io).
Le Linee Guida non costituiscono una nuova norma, una novità procedurale, perché quanto deliberato dal Garante è già previsto sia dal cosiddetto Codice della Privacy (il D.Lg. 30 Giugno 2003, n. 196) sia da un livello normativo gerarchicamente superiore, nei disposti dei codici di procedura penale e di procedura civile. Questo è chiaramente richiamato nella premessa alla delibera del Garante, nella quale si richiamano le pertinenti disposizioni del codice di procedura civile (in particolare gli articoli da 61 a 64 e da 191 a 200) e del codice di procedura penale (in particolare gli articoli da 220 a 232, 359 e 360), oltre alla normativa fiscale (già esistente) ed alle norme (già esistenti) sugli obblighi di conservazione delle copie personali asseverate, e via elencando.
(L'estratto dei codici di pertinenza peritale verrà da me inserito in un prossimo post, utilizzando la piattaforma di Scribd)
Quanto deliberato dal Garante è, in sintesi, un riassunto di norme di decenza professionale, alcune esistenti da un secolo e anche più, e che dovrebbero essere normale ed abitudinaria prassi per ogni professionista.
Il Garante non ha fatto altro che esprimere un riassunto commentato delle norme in vigore, declinato nel particolare settore delle consulenze/perizie/traduzioni in ambito giudiziario, siano esse d'ufficio che di parte, esprimendo come è nelle sue prerogative e nei suoi doveri (richiamati nella premessa della deliberazione, l'articolo 154 comma 1, lett. h del citato D.Lg. 30 Giugno 2003, n. 196) alcuni particolari aspetti in merito alla formazione, alla conservazione e all'utilizzo del fascicolo del perito/consulente/traduttore.
E dette norme, punto 1.2, primo comma, non incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico e dalle istruzioni ricevuti dall'autorità giudiziaria, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni codicistiche, come scritto poc'anzi.
Sulle mie perplessità, soprattutto in tema di inattuabilità pratica di alcune indicazioni nel contesto di disastro permanentemente incipiente i cui versa l'amministrazione della Giustizia, si scriverà nei post successivi.

Decenza professionale, si diceva. Scrivo qui nel contesto delle perizie grafiche e documentali, delle traduzioni e delle indagini strumentali in cui lavoro, ma sono concetti di applicabilità generale.
Non è ammissibile, sia prima che dopo l'adozione delle norme, che non vengano restituiti al Giudice, al Magistrato, alle parti, i documenti ricevuti o acquisiti nel corso delle operazioni peritali, non è ammissibile, ora come allora, che tali documenti vengano trattenuti senza altra motivazione che il rifiuto di dover sostenere la piccola fatica di doverli restituire, non è ammissibile, ora come allora, che detti documenti vengano smarriti, non è ammissibile che se ne faccia commercio, non è ammissibile che vengano lasciati in affido alla dirimpettaia, non è ammissibile che vengano archiviati sul sedile posteriore dell'automobile, non è ammissibile che vengano lasciati a disposizione di ogni e qualsiasi persona entri nello studio, non è ammissibile che i fascicoli in forma elettronica non vengano protetti in forma almeno decente (password, cosa è mai questa roba, una parola magica?), non è ammissibile che chiunque si sieda al computer possa liberamente accenderlo e scorrerne le directory per passare il tempo, non è ammissibile che le fotografie vengano esibite ad amici ed amanti. E non sono cose che avvengono nella galassia lontana, nell'Italia di Shakespeare o nell'Ungheria di Camerini di cui al post introduttivo.

Di converso, bisogna sottolineare a gran voce che il Garante per la Protezione dei Dati Personali non è un oscuro e malevolo vecchio, intento a porre divieti, chiudere armadi, ostacolare e stroncare la libera e creativa attività di (sedicenti) professionisti ed imprenditori, tutt'altro.
Si legga il quarto comma del punto 2.2. delle Linee Guida: Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocumento all'interessato, anche nell'ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lett. c), riportato integralmente, per il contesto e la consecutio del paragrafo si veda il testo integrale.
Nel mio ambito, della perizia documentale e grafica, questo sta a significare che i documenti acquisiti nel corso delle operazioni peritali debbono costituire una fedele rappresentazione della [..] identità del soggetto di indagine, che non è ammissibile l'accettazione di documenti dubbi, che non è possibile rifiutare per neghittosità, per non dovere andare in giro a rompersi le gambe, l'acquisizione o anche la sola ricerca di documenti necessari a definire il profilo grafico della persona oggetto di indagine, che non si può usare con leggerezza la formula scritture comparative qualitativamente e quantitativamente idonee anche quando sono in numero di una (uma, one, una, ein). Se la scrittura di un individuo è a tutti gli effetti una informazione personale, in quanto espressione della personalità dell'individuo, come si legge nelle tante premesse alle consulenze copiate e incollate pedissequamente e pedestremente, questa deve essere pertinente, propria e necessaria, senza se e senza ma, anche solo per il timore del risvolto penalistico che la questione assume dopo l'adozione delle Linee Guida.