Nel post precedente è stato brevemente illustrato il percorso della Consulenza Tecnica d'Ufficio dopo la novella della Legge 69/09.
Illustriamo ora alcuni problemi che si presentano nella applicazione pratica della nuova norma.
Intanto, per quanto la novella sia da applicare comunque a tutti i procedimenti istruiti dopo il 4 Luglio 2009, nulla vieta ai Giudici di applicare la stessa procedura anche a procedimenti già in essere. Ricordo che, tra l'altro, le prassi entrate nel Codice di Procedura Civile erano in uso già da alcuni anni in molti Tribunali e Corti di Appello.
Lo spirito della piccola riforma, inoltre, è dichiaratamente quello di accorciare i tempi del procedimento: a spese dei Consulenti, in realtà, piuttosto che a provvedere i mezzi e le strutture che evitino i rinvii calcolati per tempi geologici, ma questa è altra storia.
Pochi problemi solleva l'art. 191, facilitando (almeno nelle intenzioni) la predisposizione delle operazioni peritali sin dalla udienza di incarico, supponendo che il CTU nominato sia messo a giorno dei caratteri della causa.
Della nomina del Consulente Tecnico di Parte già si è scritto abbondantemente in precedenza, in particolare sulla rigida applicazione del disposto dell'art.201. Su questo restano le perplessità conseguenti alla sostituzione dello stesso in imminenza delle operazioni, nella impossibilità di depositare la variazione in Cancelleria. È da verificare la efficacia delle formule rituali di salvaguardia, come il salvo sostituzione per motivi di forza maggiore già visto in alcuni atti.
È comunque non accettabile la nomina fatta in udienza, anche se verbalizzata, o in apertura di operazioni al CTU: la nomina del CTP va sempre fatta in Cancelleria, riportando nomi, recapiti e quant'altro.
La parte ed il suo procuratore possono sempre e comunque prendere parte alle operazioni, indipendentemente dalla nomina di un Consulente di Parte (tra l'altro non obbligatoria).
Su questo principio, in caso di nomina tardiva o irrituale, con il CTP non ammesso alle operazioni, partecipa la parte o il suo procuratore, con il CTP che dovrà operare dietro le quinte, al di fuori delle operazioni stesse. L'opera del CTP potrà quindi essere fatta propria dal procuratore, già negli adempimenti previsti dall'art.195.
Secondo il novello art.
195, si ricorda, il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono
trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il
termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il
consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni
delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve
essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
Il
CTU dovrà quindi, far conoscere alle parti o ai loro procuratori (in un prossimo futuro
tramite PEC) la risposta motivata ai quesiti entro un primo termine,
fissato dal Giudice.
Queste (attraverso i CTP eventualmente nominati, ovvero in caso di mancata o inammessa nomina dal procuratore o dalla parte stesa) entro un secondo
termine, che rischia di essere estremamente breve, sempre fissato da
Giudice, dovranno comunicare al CTU le proprie osservazioni e
controdeduzioni.
Infine, il CTU dovrà depositare entro l'ultimo termine stabilito,
la relazione finale, contenente anche le risposte alle osservazioni
delle parti.
La brevità del termine per far conoscere al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni è la parte critica di tutto il procedimento. Il termine fissato dal Giudice potrebbe essere insufficiente per analizzare e commentare la risposta motivata, specie nel caso di quesito ed indagini complesse.
Intanto andrebbe già avvertito il procuratore della parte, che in sede di giuramento e di fissazione delle scadenze (il CTP dovrebbe essere aggiornato quanto e più del CTU nominato sull'argomento dell'indagine!) vigili attentamente acché il termine per controdeduzioni sia adeguato e coerente con la complessità dell'indagine.
La ristrettezza eventuale dei termini è motivo di preoccupazione anche per il CTU, poiché potrebbe essere insufficiente per valutare adeguatamente le osservazioni delle parti. Anche il CTU, di conseguenza, una volta noto il quesito (già all'atto della nomina) e visionati i fascicoli, dovrebbe intervenire presso il Giudice per avere scadenze consone alla situazione.
Una volta depositato l'elaborato finale, è sempre possibile controdedurre ulteriormente alla risposta ed alle motivazioni del CTU, seppure nei termini ristretti che la ratio della novella impone: lo scopo è proprio quello di impedire le richieste di termine per esame, quasi rituali.
In mancanza del CTP nominato, per quanto la giurisprudenza appaia incerta in materia, le controdeduzioni possono essere comunque fatte proprie dal procuratore della parte.
Il tutto, comunque, impone al CTP una presenza attiva e continua alle operazioni peritali, e non solo negli accessi e nelle note di parte più o meno formali, ed un puntuale e esauriente rapporto alla parte rappresentata.