lunedì 22 febbraio 2010

Roald Engelbert Amundsen, L'Eroe dei Ghiacci Polari


Il volume R.E. Amundsen - L'Eroe dei Ghiacci Polari, edito da Ugo Mursia nel 1971, benché ancora in deposito presso l'editore, è praticamente impossibile da reperire secondo i canali tradizionali.
In questi giorni di fine Febbraio 2010, sono disponibili su eBay alcune copie (nuove, sembra una decina) in vendita ad un prezzo accettabile (tra i 12 e i 13 euro, oltre spese postali per raccomandata).
Il link è questo, so che qualcuno aveva interesse ad averlo.
 
Felice Trojani non pretendeva scriverne una biografia, troppo vasta per essere affrontata in un piccolo volume, ma far conoscere ai giovani italiani chi fu l'Uomo che, nel lontano 1928, perse la vita muovendo al soccorso di naufraghi italiani.


Il libro ha le illustrazioni di Marcello Cassinari Vettor.
Ricordiamo che Felice Trojani era uno di coloro, per accorrere al soccorso dei quali, Roald Amundsen perse la vita.
Era uno dei naufraghi del dirigibile Italia, rimasti nell'accampamento della Tenda Rossa (che rossa mai fu) sul pack; i loro SOS erano stati raccolti ed aeroplani si dirigevano verso di loro.  Attraverso la radio di Biagi, essi vennero a sapere che erano in partenza da Tromsö per le Spitsbergen un bimotore francese con a bordo Amundsen, e un trimotore svedese; i naufraghi conoscevano la pericolosità del Mare di Barents e speravano che i due idrovolanti ne avrebbero effettuato la traversata di conserva.
Invece, partirono separatamente; lo svedese arrivò, mentre di Amundsen, dopo un primo telegramma - tutto bene a bordo - non si seppe più niente.
 

venerdì 19 febbraio 2010

Controdedurre nella nuova Procedura Civile


Nel post precedente è stato brevemente illustrato il percorso della Consulenza Tecnica  d'Ufficio dopo la novella della Legge 69/09.
Illustriamo ora alcuni problemi che si presentano nella applicazione pratica della nuova norma.
Intanto, per quanto la novella sia da applicare comunque a tutti i procedimenti istruiti dopo il 4 Luglio 2009, nulla vieta ai Giudici di applicare la stessa procedura anche a procedimenti già in essere. Ricordo che, tra l'altro, le prassi entrate nel Codice di Procedura Civile erano in uso già da alcuni anni in molti Tribunali e Corti di Appello.
Lo spirito della piccola riforma, inoltre, è dichiaratamente quello di accorciare i tempi del procedimento: a spese dei Consulenti, in realtà, piuttosto che a provvedere i mezzi e le strutture che evitino i rinvii calcolati per tempi geologici, ma questa è altra storia.

Pochi problemi solleva l'art. 191, facilitando (almeno nelle intenzioni) la predisposizione delle operazioni peritali sin dalla udienza di incarico, supponendo che il CTU nominato sia messo a giorno dei caratteri della causa.

Della nomina del Consulente Tecnico di Parte già si è scritto abbondantemente in precedenza, in particolare sulla rigida applicazione del disposto dell'art.201. Su questo restano le perplessità conseguenti alla sostituzione dello stesso in imminenza delle operazioni, nella impossibilità di depositare la variazione in Cancelleria. È da verificare la efficacia delle formule rituali di salvaguardia, come il salvo sostituzione per motivi di forza maggiore già visto in alcuni atti.
È comunque non accettabile la nomina fatta in udienza, anche se verbalizzata, o in apertura di operazioni al CTU: la nomina del CTP va sempre fatta in Cancelleria, riportando nomi, recapiti e quant'altro.
La parte ed il suo procuratore possono sempre e comunque prendere parte alle operazioni, indipendentemente dalla nomina di un Consulente di Parte (tra l'altro non obbligatoria).
Su questo principio, in caso di nomina tardiva o irrituale, con il CTP non ammesso alle operazioni, partecipa la parte o il suo procuratore, con il CTP che dovrà operare dietro le quinte, al di fuori delle operazioni stesse. L'opera del CTP potrà quindi essere fatta propria dal procuratore, già negli adempimenti previsti dall'art.195.
Secondo il novello art. 195, si ricorda, il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
Il CTU dovrà quindi, far conoscere alle parti o ai loro procuratori (in un prossimo futuro tramite PEC) la risposta motivata ai quesiti entro un primo termine, fissato dal Giudice.
Queste (attraverso i CTP eventualmente nominati, ovvero in caso di mancata o inammessa nomina dal procuratore o dalla parte stesa)  entro un secondo termine, che rischia di essere estremamente breve, sempre fissato da Giudice, dovranno comunicare al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni.
Infine, il CTU dovrà depositare entro l'ultimo termine stabilito, la relazione finale, contenente anche le risposte alle osservazioni delle parti.
 La brevità del termine per far conoscere al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni è la parte critica di tutto il procedimento. Il termine fissato dal Giudice potrebbe essere insufficiente per analizzare e commentare la risposta motivata, specie nel caso di quesito ed indagini complesse.
Intanto andrebbe già avvertito il procuratore della parte, che in sede di giuramento e di fissazione delle scadenze (il CTP dovrebbe essere aggiornato quanto e più del CTU nominato sull'argomento dell'indagine!) vigili attentamente acché il termine per controdeduzioni sia adeguato e coerente con la complessità dell'indagine.
La ristrettezza eventuale dei termini è motivo di preoccupazione anche per il CTU, poiché potrebbe essere insufficiente per valutare adeguatamente le osservazioni delle parti. Anche il CTU, di conseguenza, una volta noto il quesito (già all'atto della nomina) e visionati i fascicoli, dovrebbe intervenire presso il Giudice per avere scadenze consone alla situazione.
Una volta depositato l'elaborato finale, è sempre possibile controdedurre ulteriormente alla risposta ed alle motivazioni del CTU, seppure nei termini ristretti che la ratio della novella impone: lo scopo è proprio quello di impedire le richieste di termine per esame, quasi rituali.
In mancanza del CTP nominato, per quanto la giurisprudenza appaia incerta in materia, le controdeduzioni possono essere comunque fatte proprie dal procuratore della parte.
Il tutto, comunque, impone al CTP una presenza attiva e continua alle operazioni peritali, e non solo negli accessi e nelle note di parte più o meno formali, ed un puntuale e esauriente rapporto alla parte rappresentata.


venerdì 5 febbraio 2010

La nuova Procedura Civile, un riassunto, con qualche altra novità


Come scritto nei precedenti post, con la Legge n. 69 del 18 Giugno 2009, Disposizioni per lo Sviluppo Economico, la Semplificazione, la Competitività, nonché in materia di Processo Civile, in vigore dal 4 Luglio 2009, sono state introdotte alcune modifiche al Codice di Procedura Civile, per la parte che ci interessa, negli articoli 191 e 195, che trattano dell'incarico e dello svolgimento della Consulenza Tecnica.
Il testo previgente e quello novellato sono riassunti qui.
 
Dopo la novella, per le cause istituite dopo la data di entrata in vigore della Legge, (4 Luglio 2009) il procedimento con il quale si realizza la Consulenza Tecnica di Ufficio nel processo civile è riassumibile secondo il seguente schema. Molti Giudici già applicavano una parte delle norme ora divenute Legge, e comunque nulla impedisce che decidano di applicarle, anche parzialmente, alle cause nate nel precedente rito.

Quindi, il Giudice decide di disporre C.T.U. nei casi previsti dalla Legge.
Secondo il nuovo art. 191, il Giudice formula i quesiti nel corpo del provvedimento che dispone la Consulenza d'Ufficio e nomina il (i) Consulente (i). Il CTU è  quindi preventivamente informato dell'oggetto della Consulenza stessa (il quesito), ed è pertanto già in grado di valutare se esistano condizioni per non accettare l'incarico (per le incompatibilità codicistiche, rigidamente elencate nell'art. 51 cpc, o per mera incompetenza tecnica) e può già predisporre alcuni degli atti immediatamente successivi alla comparizione ed al giuramento,  fra tutti, nel caso di perizia grafica, l'eventuale rilascio di saggio grafico in udienza ante il Giudice (se questi lo pretende).

Sulla notifica del provvedimento di nomina del C.T.U. e la comunicazione a questo del quesito, interviene quanto disposto nel Decreto Legge 29 dicembre 2009 , n. 193: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario: Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata […].A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell’articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell’articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata […]. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e’ effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Il Decreto è integralmente consultabile qui.

Sostanzialmente, le notifiche e le comunicazioni dovranno tutte avvenire tramite PEC, e così anche le comunicazioni formali tra C.T.U. e le parti. Molte questioni sono ancora da chiarire, entro i sessanta giorni dei decreti citati, ancora da emanare, in particolare a proposito dell’adeguamento tecnico delle strutture tribunalizie.
Allo stato attuale, abbiamo comunque un obbligo più o meno velato, di dotarci di una casella PEC, e nulla impedisce che (con eventuale comunicazione al Giudice all'atto dell'incarico) le comunicazioni tra CTU e le parti non possa avvenire in questa forma, anziché tramite facsimile, raccomandata o galoppino.

Una volta ricevuto ed accettato l’incarico, effettuato il giuramento, si iniziano le operazioni peritali.
Secondo il novello art. 195, il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.

Il CTU dovrà quindi, far conoscere alle parti (in un prossimo futuro tramite PEC) la risposta motivata ai quesiti entro un primo termine, fissato dal Giudice.
Queste (attraverso i CTP eventualmente nominati)  entro un secondo termine, che rischia di essere estremamente breve, sempre fissato da Giudice, dovranno comunicare al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni.
Infine, il CTU dovrà depositare entro l'ultimo termine stabilito, la relazione finale, contenente anche le risposte alle osservazioni delle parti.

Ricordiamo, in margine, l'art. 201 del cpc (Consulente Tecnico di Parte) : Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. La nomina del CTP deve essere, tassativamente, presentata in Cancelleria entro il termine stabilito dal Giudice (di solito, l'inizio delle operazioni peritali), e non al CTU in sede di apertura delle operazioni peritali, a pena di nullità della nomina stessa.
La consegna (o la semplice comunicazione a verbale) della nomina del CTP  costituirebbe una delega delle attività processuali dal Giudice al CTU, che è inammissibile. Il citato art. 201 c.p.c. recita, infatti, che la nomina di consulenti tecnici di parte deve essere effettuata con dichiarazione ricevuta dal cancelliere senza la possibilità di delegare al CTU la ricezione della dichiarazione di nomina del CTP. Tale attività è demandata chiaramente ed inequivocabilmente alla Cancelleria.
Le disposizioni dell'art. 201 c.p.c. si integrano con quelle dell'art. 91 delle Disposizioni di Attuazione, (Comunicazione a Consulenti di Parte): Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte. Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del Codice.

La nomina del CTP, avvenuta nel corso delle operazioni peritali, in assenza cioè della preventiva dichiarazione in Cancelleria, è quindi inammissibile, ed è nulla. Il CTU deve richiedere alle parti, all'atto dell'apertura delle operazioni peritali, la conferma (da verbalizzare) dell'avvenuta nomina secondo rituale; mancando questa conferma, il CTP nominato irritualmente non può essere ammesso alle operazioni (cui è sempre e comunque ammessa la parte ed i suoi procuratori).

Alla luce dell'ingresso delle comunicazioni telematiche (certificate) nel caso, ad esempio, che si abbia la necessità di sostituire il CTP nell'imminenza dell'apertura delle operazioni, ovvero nel corso di queste, la ricevuta della PEC alla Cancelleria della nuova nomina avrebbe valore compiuto, non essendo la PEC (salvo derive schizoidi del legislatore, sempre possibili e delle quali ogni giorno abbiamo splendidi esempi) vincolata agli orari di apertura al pubblico degli uffici, ma solo ai termini indicati dal Giudice.