Visualizzazione post con etichetta Brasile. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Brasile. Mostra tutti i post

venerdì 18 dicembre 2009

Le modifiche al Codice di Procedura Civile, e due noterelle di Diritto Comparato - III


Diritto comparato, dicevamo.
Norme analoghe a quelle introdotte in vigore con la Legge 69/09 esistono nel Codice  di Procedura Civile in vigore in Brasile dal 1973, e  più volte modificato (nel 1973 si era in piena dittatura, ricordate?), in particolare nel 1992.
Ci interessano il  Capitolo VI (delle Prove), Sezione VII (della Prova Periziale), artt. 420 e seguenti.
Uno sguardo, rapido e qualitativo, più che tradotto, mediato verso l'italiano.

Intanto, art. 432, il Giudice può concedere solo una proroga (motivata) dei termini assegnati per il deposito della relazione; i termini per il deposito, sono fissati (art. 421) al momento della nomina del perito stesso. Vale la norma, un perito un consulente di parte, ovvero tanti consulenti di parte (quesito complesso o multidisciplinare) quanti sono i periti.
Circa i termini di deposito della relazione, e qui la questione si fa interessante per le recenti novelle nel codice di procedura civile italiano, all'art. 433, il perito deve depositare almeno venti giorni prima dell'udienza di discussione, ed i consulenti di parte possono presentare (in cancelleria) le proprie osservazioni dieci giorni dopo il deposito della relazione stessa.
È evidente la comune perplessità: nel caso di relazioni particolarmente complesse, dieci giorni sono nulla, anche per le diversità di interpretazione del disposto dell'art. 433 (dieci giorni dal deposito, dalla notifica, o dalla consegna dell'elaborato ai consulenti di parte?). Si verificherebbe, cioè, una condizione di violazione del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità tra queste, cui si oppone, però, il fatto che il perito è nominato dal Giudice,  a questi riferisce, ed al prudente apprezzamento del giudicante viene demandata l'adesione o meno alle risultanze della perizia.
Un istituto interessante, dal punto di vista dell'economia processuale, si aveva nella redazione originaria (1973) del CPC brasiliano, all'articolo 430 (abrogato) : il laudo unânime, nel quale perito d'ufficio e consulenti di parte si trovano in accordo, e sottoscrivono congiuntamente la relazione da consegnare al Giudice.




mercoledì 4 novembre 2009

Le modifiche al Codice di Procedura Civile, e due noterelle di Diritto Comparato - I


La Legge numero 69 del 18 Giugno 2009, Disposizioni per lo Sviluppo Economico, la Semplificazione, la Competitività, nonché in materia di Processo Civile, in vigore dal 4 Luglio 2009, ha introdotto, tra le altre, alcune modifiche al Codice di Procedura Civile negli articoli 191 e 195, che trattano dell'incarico e dello svolgimento della Consulenza Tecnica.
Il testo previgente e quello novellato sono di seguito riportati, nel documento archiviato su Scribd:

Norme novellate dalla L.69/09 per la CTU nel Processo Civile
In sintesi estrema (ci si tornerà nei prossimi post, anche con qualche schema) cosa succede alla CTU ?
Anzitutto, art. 191, il Giudice formula i quesiti già quando dispone la Consulenza d'Ufficio e nomina il (i) Consulente (i), sicché il CTU è  preventivamente informato dell'oggetto della Consulenza stessa.
Così facendo, il CTU è già in grado di valutare se esistano condizioni per non accettare l'incarico, e può già predisporre gli atti immediatamente successivi alla comparizione ed al giuramento, primo fra tutti, nel caso di perizia grafica, l'eventuale rilascio di saggio grafico in udienza ante il Giudice (se questo lo pretende).

La novità (relativa, in quanto già acquisita da alcuni Giudici) riguarda lo svolgimento delle operazioni peritali, in quanto, art. 195, il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.

Il CTU dovrà quindi, sinteticamente, far conoscere alle parti la risposta motivata ai quesiti entro un primo termine fissato dal Giudice; queste (attraverso i CTP eventualmente nominati) dovranno entro un secondo termine, estremamente breve, comunicare al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni; infine, il CTU dovrà depositare entro l'ultimo termine stabilito, la relazione finale, contenente anche le risposte alle osservazioni delle parti.

L'ultima novità, all'art. 23 delle disposizioni attuative, è sostanzialmente un aggiornamento alle norme di vigilanza sul conferimento degli incarichi.

Diritto comparato: in Brasile, norme analoghe esistono dal Codice del Processo Civile del 1992, in particolare quella che fissa i termini per le controdeduzioni che precedono il deposito della relazione di perizia, e alcune norme a questo previgenti, come il laudo unanime, che appaiono assai interessanti dal punto di vista procedurale.