Nell'ultimo Libro del Perito uscito - Elaborato Peritale e Diritto d'Autore - vi sono dei cenni su l'utilizzo delle informazioni sensibili nell'editoria scientifica, applicando il principio enunciato dalla Cassazione nella sentenza n.38747 del 3 Agosto 2017 (integrale qui, PDF: http://tinyurl.com/y9ux8f3q) e analogamente dalla CEDU nella sent. 19 ottobre 2017, ric. n. 71233-13 (integrale qui, PDF: http://tinyurl.com/yces6tq8)
Per la Suprema Corte, esistono casi in cui è riconosciuto e tutelato il prevalente diritto della collettività a essere informata e aggiornata sui fatti da cui dipende la formazione delle proprie convinzioni, anche se questo comporta un discredito per il titolare di tali diritti.
La CEDU aggiungeva al principio alcune condizioni pratiche per l'utilizzo, come dell'importanza dei dati come fonte storica o scientifica, la pertinenza e la limitatezza degli stessi, la possibilità di replica da parte dell'interessato.
La successiva Ordinanza 20 marzo 2018, n. 6919 della Suprema, ribadiva il principio e elencava una serie di cinque condizioni per verificare la prevalenza del diritto di cronaca:
1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico;
2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle liberta' altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l'immagine;
3) l'elevato grado di notorieta' del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realta' economica o politica del Paese;
4) le modalita' impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera (poiche' attinta da fonti affidabili, e con un diligente lavoro di ricerca), diffusa con modalita' non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, si' da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione;
5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico.
Gli ermellini non ne sono però integralmente soddisfatti, visto che con l'ordinanza 28084/2018 della III Civile (integrale qui, PDF: http://tinyurl.com/y7vnp2kf), la questione viene demandata alle Sezioni Unite, perché l'elenco non appare facilmente interpretabile in maniera chiara ed univoca e appare sbilanciato verso la diffusione piuttosto che verso il diritto all'oblio, anche tenendo conto della entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 (il GDPR) sulla protezione dei dati con una sua specifica disciplina.
Resta da vedere se verrà riconosciuta l'importanza dell'applicazione alle pubblicazioni tecnico-scientifiche, in funzione delle particolare finalità e per la specificità del media utlizzato.