domenica 28 aprile 2013

Il subprocedimento di CTU - qualche nota alla prova dei fatti

 
Ricordiamo che secondo il novello art. 195 del CPC, il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
Il CTU dovrà quindi, far conoscere alle parti o ai loro procuratori la risposta motivata ai quesiti entro un primo termine, fissato dal Giudice.
Le parti costituite (attraverso i CTP eventualmente nominati, ovvero in caso di mancata o inammessa nomina dal procuratore o dalla parte stessa) entro un secondo termine, dovranno comunicare al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni.
Infine, il CTU dovrà depositare entro l'ultimo termine stabilito, la relazione finale, contenente anche brevi (e sottolineo, brevi) risposte alle osservazioni delle parti.
È frequente la necessità di minime proroghe nel primo termine, o perché questo cade in giorno festivo o prefestivo (e qui non ci sono problemi, la Legge impone lo spostamento alla data utile più vicina) o in conseguenza di un (giustificato) prolungamento delle operazioni peritali.
È indispensabile in quest'ultimo caso l'istanza al Giudice, con tutto ciò che comporta in termini di tempo aggiuntivo ? 
Ritorniamo alla ratio della novella : al CTU viene integralmente affidato l'intero subprocedimento di CTU, allo scopo di eliminare dal calendario delle udienze (altra novella del procedimento) le udienze interlocutorie relative all'esame della relazione ed alla eventuale chiamata a chiarimenti. Lo scopo ultimo è, in termini estremamente crudi, quello di risparmiare tempo.
Inoltre, il risparmio di tempo deve essere ottenuto anche attraverso il raggiungimento della massima chiarezza possibile negli aspetti strettamente tecnici che costituiscono la CTU, e tale chiarezza, spesso e volentieri, richiede tempo.
I termini endoprocedimentali sono ordinatori e non perentori, e se non vengono lesi i diritti  delle parti, in particolare il tempo necessario ad esaminare la relazione ed a produrre eventuali osservazioni, riducendo eventualmente il successivo termine per la risposta a queste, non è nemmeno necessario proporre istanza al Giudice, ma è sufficiente rendere edotte le parti della rimodulazione dei termini. 

venerdì 26 aprile 2013

Del tradurre le intercettazioni delle comunicazioni ed ambientali, qualche nota



Contesto : l'Autorità Giudiziaria dispone l'intercettazione delle comunicazioni - telefoniche, telematiche, parlate e scritte - e delle conversazioni che si svolgono in determinati ambienti - le cosiddette ambientali - per una o più persone.
La persona, o le persone, oggetto di indagine non si esprimono in italiano, ma in una lingua (o in un dialetto) diverso. È quindi necessaria la presenza di uno specialista che traduca in forma intellegibile quanto questa (o questi) dicono e scrivono; di norma (e la Suprema Corte è stabilmente rigida su questo orientamento) un professionista scelto negli elenchi periti del Tribunale Penale. 
Su questo possiamo già richiamare alcune questioni, da anni sollevate anche in questa sede. Primo, il pagamento del professionista è regolato dal Testo Unico Spese di Giustizia, in sintesi quattro euro e sette centesimi l'ora, al lordo delle tasse e dei contributi, che una volta applicati secondo l'ultima manovra Tremonti portano il netto a poco più di un euro e settanta l'ora, che vengono pagati in media una anno o due dopo la conclusione del lavoro (quando va bene). In un contesto normale, sarebbe da attendersi che per due euro l'ora, la qualità del lavoro sia conseguente, specie se confrontata con i valori minimi di mercato : due euro paghi, due euro avrai. L'insostenibilità del reddito ottenibile da tale regime tariffario ha portato all'espulsione dal circuito giudiziario molti, troppi, professionisti; oggi, Aprile del 2013, è quasi impossibile trovare qualcuno che "faccia" certe lingue, neanche tanto limitate, come il portoghese o lo spagnolo, e che abbia i necessari requisiti tecnici e operativi.
E qui si presenta il secondo aspetto degno di nota : se non si trova nessuno tra i professionisti si è costretti a rivolgersi "altrove", pescando tra persone che hanno conoscenza della lingua ed una apparente abilitazione morale. Intanto, è noto sin dai tempi dei Babilonesi che non basta parlare una lingua per essere in grado di "tradurre", specie quando ci si trova davanti a linguaggi gergali o settoriali. Poi, la indecente mercede abbassa - e di molto - la soglia di suggestionabilità verso un eventuale tentativo di corruzione, o ancora di più di minaccia vera e propria.

© Ascanio Trojani 2013

Consideriamo ora il lavoro  vero e proprio, da svolgersi on-site, sulle attrezzature messe a disposizione dalla Procura della Repubblica, anche in delocalizzazione presso altre sedi. Il flusso di informazioni che arriva all'esame è totale, ed in queste sono comprese le comunicazioni di carattere strettamente personale, o non pertinenti all'oggetto dell'indagine, che deve (sottolineo il deve) essere noto sin dall'inizio. Le comunicazioni che vengono evidenziate, e quindi riassunte o integralmente trascritte, sono solo quelle che servono all'indagine, punto, tutto il resto è indicato come non pertinente, non attinente, non utile, non rilevante.
La scelta tra utile e non utile deve essere fatta al momento, a discrezione dell'operatore, salvo i successivi controlli interni - dei superiori o del Magistrato - e quelli, fondamentali, della difesa. Ora, mentre una conversazione intellegibile, in italiano, è prontamente verificabile senza le "particolari cognizioni e capacità" del professionista, quelle non intellegibili o quelle in lingua diversa dall'italiano standard, richiedono la intermediazione di un traduttore, che non è solo dizionaristica ma anche e sopratutto umana e culturale.
Tutto quel che passa per gli occhi e le orecchie del traduttore non potrà mai essere etichettato con un non utile secco, non contestualizzato, non giustificato. Saranno sempre necessarie indicazioni, per quanto sommarie, dell'oggetto della comunicazione: se due italiani parlano della partita della sera prima, basta (in generale) aprire la masterizzazione per sincerarsene; se, invece, sono persone che si esprimono in lingua diversa, bisognerà scriverlo : "parlano della partita del giorno prima".
Questa procedura non è un eccesso pseudogarantista, per facilitare il controllo del lavoro svolto, ma risponde anche ad una fondamentale necessità operativa : il professionista raramente viene posto a giorno di tutto il contenuto dell'indagine, e non ha di conseguenza la possibilità di decidere compiutamente se qualcosa è utile o meno, perché non ne ha tutti gli elementi.
Riferendosi al semplice esempio di poco fa, "parlare della partita" potrà avere altri significati, se la comunicazione è contestualizzata in forma compiuta; richiamando casi reali, una conversazioone rilassata ed amichevole sta anche a rappresentare il grado di intimità tra due individui, o anche un codice interno in cui alla parola "partita" è localmente attribuito ben diverso significato. Ma questo lo potrà valutare solo il magistrato o l'operatore di PG, che ha il quadro completo dell'indagine, e senza la mediazione del professionista probabilmente non ne arriverà mai a conoscenza.
Un ultimo problema, per ora. L'intercettazione è operativamente progressiva, ovvero i risultati vengono utilizzati man mano che vengono prodotti, senza in genere la possibilità di tornare indietro e modificare quanto prodotto in prima battuta. Già si è detto della incompleta informazione data al professionista: questa potrebbe implicare la sottostima di segnali minimi, tanto da non essere nemmeno portati in sintesi, che al procedere dell'indagine divengono importanti. Particolari forme gergali, idioletti ostici, soprannomi vincolati ad un uso circoscritto potranno essere chiariti più avanti, ma una volta definite non è in genere possibile ritornare indietro a controllare o a correggere interpretazioni fatte in carenza di informazioni disponibili. Allo stato attuale della normativa, la revisione è demandata al contraddittorio (eventuale) ante un Giudice terzo, con la richiesta di trascrizione e traduzione integrale.