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sabato 14 marzo 2020

Grafologia Genetica


GrafologiaGenetica è la pagina Facebook e il Canale Telegram della cattiveria di ritorno a quelle quotidianamente fatte contro la categoria.
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lunedì 7 dicembre 2009

Fatture 2008, aggiornamento


Sono stati finalmente sbloccati i fondi per il pagamento delle Spese di Giustizia 2008, in particolare per il pagamento delle fatture già emesse in quell'anno da Periti, Esperti e Consulenti per le prestazioni professionali svolte per le Procure, i Tribunali e le Corti di Appello.
L'Ufficio Spese di Giustizia della Procura di Roma già sta provvedendo al pagamento delle fatture in sospeso, e i relativi importi sono in corso di accreditamento presso i conti correnti indicati.
Poco si sa per Tribunale e Corte di Appello, ed ancor meno dello stato dei pagamenti presso altri Tribunali e Procure, in particolare quelli da cui i Colleghi segnalano da anni stati di gravissima sofferenza organizzativa.
Raccomando vivissimamente la verifica dei codici IBAN e la comunicazione del codice BIC/SWIFT, ex circolare n. 27 del 21 Settembre 2009 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato: senza quelli, non pagano voi, e si rischia di bloccare anche i pagamenti dei Colleghi.

mercoledì 11 novembre 2009

Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense V.6.0 - Programma


Questo è il programma del Congreso:

28 DE NOVIEMBRE
 
06:00   DISCURSO DE APERTURA
GABRIEL LETAIF - ARGENTINA
08:00   LAS HUELLAS PSICOLÓGICAS Y LA MOTIVACIÓN DEL DELINCUENTE SEXUAL
MARIA LAURA QUIÑONES URQUIZA - ARGENTINA
10:00    LA ENTREVISTA EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS
NELSON FARIAS - ARGENTINA
12:00   VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL PERÚ
HECTOR ALEJANDRO LAMAS ROJAS - PERÚ
14:00   COMO PENSAR EL ABUSO SEXUAl

 ANALIA VERONICA LOSADA - MÉXICO
16:00   AC0S0 ESCOLAR ( BULLYING) EN LIMA METROPOLITANA
SARA BECERRA - PERU
18:00 POR UMA ÉTICA E POLÍTICA DA CONVIVÊNCIA; UMA BREVE EXAME DA “SÍNDROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL” À LUZ DA GENEALOGIA DE FOUCAULT
EDUARDO PONTE BRANDÃO - BRASIL

 
29 DE NOVIEMBRE

 
06:00  PERITACIÓN SOCIAL APLICADO AL MOBBING INMOBILIARIO
MARINA PARÉS SOLIVA - ESPAÑA
08:00 SECUELAS EN VÍCTIMAS DE TRAUMAS POLÍTICOS: PROCESOS PSICOSOCIALES Y CLÍNICOS DE RESILIENCIA EN ESPAÑOLES SUPERVIVIENTES DEL HOLOCAUSTO”.
Mª LUZ SÁNCHEZ ESCALADA - ESPAÑA
10:00   LA INSEGURIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA DE CULTURA ÉTICA
ADA BEATRIZ FRAGOZA - ARGENTINA
12:00  FALSAS DENUNCIAS DE ABUSO SEXUAL 

MARÍA GUISELLA STEFFEN CÁCERES - PANAMÁ
14:00 CRIMINOLOGÍA EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS: HOMICIDIOS, CARACTERÍSTICAS Y PERFILES, VICTIMA Y VICTIMARIO
CÉSAR ARIEL GIMELLI - ARGENTINA
16:00  ESTRÉS LABORAL
OSCAR FELIPE GARCIA - COLOMBIA
18:00 EL ESTIGMA DEL RECLUSO: CONSECUENCIAS EN LA REINSERCIÓN SOCIOLABORAL
ADRIÁN BADALLO CARBAJOSA - ESPAÑA

 
30 DE NOVIEMBRE

 
06:00   CONSIDERAÇÕES SOBRE A EMPATIA EM AGRESSORES SEXUAIS
MERY CÂNDIDO DE OLIVEIRA y DANILO  ANTONIO BALTIERI - BRASIL
08:00  TIPOS DE PSICÓLOGOS JURÍDICOS
ROBERTO AGREDA MALDONADO - BOLIVIA
10:00 SATISFACTORES Y NECESIDADES HUMANAS EN LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS A LA INFANCIA VICTIMA DE ABUSO SEXUAL
ALEJANDRO BOTERO CARVAJAL - COLOMBIA
12:00  OBSTÁCULOS JURISDICCIONALES EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA FAMILIAR
SALOMÓN SAAVEDRA - EL SALVADOR
14:00    QUE LAS HERMANAS SEAN UNIDAS…¿POR EL HOMICIDIO?
ADRIANA SAVIO CORVINO - URUGUAY
16:00 EL CANIBAL DE ROTHENBURGO ANALISIS DESDE LA PS FORENSE Y CRIMINOLÓGICA
ADRIANA SAVIO CORVINO - URUGUAY
18:00 VIOLENCIA VIRTUAL: LA VIOLENCIA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SERGIO HERRERA JUÁREZ - MEXICO
20:00  CIERRE DEL CONGRESO
IRIS AYALA y FATIMA FIGARI

venerdì 30 ottobre 2009

Pagamenti, ancora - Comunicazione codice BIC/SWIFT


La Banca d'Italia ha dato disposizione acché dal 12 Ottobre scorso (Columbus Day), non possano essere effettuati pagamenti da Procura, Tribunali e Corte d'Appello in assenza della comunicazione del codice BIC/SWIFT della banca che gestisce il conto corrente indicato dal creditore.
Non è, cioè, più sufficiente la comunicazione, avvenuta da tempo, del codice IBAN agli uffici Spese di Giustizia, ma è indispensabile che venga comunicato anche il codice BIC/SWIFT (di norma indicato al di sotto del codice IBAN nell'intestazione dell'estratto conto).
A seguito delle proteste degli uffici, che si sarebbero trovati paralizzati nei pagamenti, si indica, almeno a Roma, un termine al 31 Dicembre 2009, oltre il quale non potranno essere eseguiti pagamenti senza il codice BIC/SWIFT.
Ci si deve quindi affrettare a comunicare ai vari uffici anche il  codice BIC/SWIFT della propria banca, pena il blocco dei pagamenti.

La pretesa di Bankitalia appare, però, come una tautologia vessatoria.

Il codice SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Communication, che lo gestisce), o BIC (Bank Identifier Code) era previsto nella norma ISO 9362.  Era utilizzato nei trasferimenti tra banche, prima dell'adozione generalizzata del codice IBAN, in quanto identificava univocamente un singolo istituto bancario tra tutti gli altri esistenti sul pianeta. È un codice lungo 11 caratteri, che identificano banca (i primi 4), nazione secondo ISO 3166 (due cifre, IT per l'Italia), la città (due cifre) e la filiale (le ultime tre); quando gli ultimi tre sono delle "X", significa che ci si riferisce alla sede centrale dell'istituto, o che questo non ha suddivisione locale (come il nostro Bancoposta).
L'IBAN (International Bank Account Number, ISO 13616) identifica compiutamente una utenza bancaria. 
Nell'ordine, nazione (IT, sempre secondo ISO 3166), due cifre di controllo, codice nazionale (CIN, ABI, CAB), numero di conto. Il numero di cifre riservato ai dati nazionali varia da paese a paese (in Italia sono 23), rimanendo costanti per ogni banca di quel paese.
È quindi evidente che la prima parte del codice IBAN (sino al CAB) corrisponde al BIC, ed è quindi del tutto inutile fornire i due dati quando i bonifici vengano effettuati entro l'Unione Europea, dove l'IBAN è ormai la sola identificazione accettata.
Il codice BIC è utilizzato ormai solo verso nazioni in cui, per motivi che vanno dall'arretratezza all'oscuramento contabile, il codice IBAN non è diffuso.


Bankitalia non ha alcun bisogno che gli si debba comunicare il BIC, perché è in grado di calcolarlo autonomamente, perché i dati per farlo già sono tutti compresi nell'IBAN.

Il dato è già noto ed acquisito, e pretenderne la comunicazione, minacciando in caso contrario la sospensione dei pagamenti è una vessazione, è un aggravio del carico di lavoro degli uffici, è una perdita di tempo e di risorse.

Pallidi, e assorti. Molto, assorti.


mercoledì 28 ottobre 2009

Liquidazioni 2008, (mezze) novità



Ad oggi non si ha nessuna notizia seria circa il pagamento delle fatture emesse da Periti, Consulenti e Traduttori per l'anno 2008, ed in alcuni Tribunali e Procure anche per anni precedenti.
Alcuni ottimisti parlavano a mezza voce del mese di Giugno; altro, più maligno, alludeva alla scadenza elettorale per il Parlamento Europeo, per la quale sarebbe stato necessario accontentare il popolo lontano, rimasto sulla riva (Trilussa). 
Passate le elezioni, nulla, manco le nocchie, e gli Evviva se li son detti da soli.


Qualcuno sarebbe ricorso ai Decreti Ingiuntivi verso il Ministero di Giustizia , trovando però i beni pignorabili già prenotati dagli Avvocati d'Ufficio e da altri creditori.

Nel frattempo, si son pagate le tasse. Io ho emesso fatture nel 2008, nel regime Prodiano dei minimi e, secondo norma, ho dovuto pagare l'IRPEF sulla base della semplice data delle fatture stesse, indipendentemente dal fatto che fossero state onorate o meno.  

In questi giorni da Estate Indiana, si ha notizia che il Tesoro ha creato un Gruppo di Lavoro sul Decreto che dovrebbe smuovere gli oltre 18 (diciotto) miliardi di Euro, stanziati nell'ultimo Assestamento di Bilancio, per il pagamento dei crediti alle imprese da parte della Pubblica Amministrazione
Dovrebbe essere il DM preannunciato dalla Legge anticrisi  promulgata a Luglio 2009, e si dice che sarà emanato a Novembre (di quest'anno, forse).

Ricordiamoci che la Legge 8 Luglio 1980, art. 10, prevede che Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.
L'ultimo adeguamento è del Maggio del 2002, due omessi adeguamenti fa (Maggio 2005Maggio 2008, Presidente del Consiglio dei Ministri sempre Silvio Berlusconi).



martedì 29 settembre 2009

Non c'era nessuno...


Lo scorso 28 Settembre il discutibile (e discusso) Ministro Renato Brunetta avrebbe dichiarato  Alle 14 al Tribunale di Roma mi hanno detto che non c'è nessuno.
Io, e molti altri colleghi, c'eravamo, nonostante l'ora, l'onorario indecente e pagato con anni di ritardo, le strutture ridotte al nulla da anni e anni di tagli.
L'affermazione, in bell'italiano, del Ministro chiarisce molte cose: siamo nessuno, che cosa andiamo mai cercando?

domenica 5 luglio 2009

Decreto 30 Maggio 2002, Adeguamento dei Compensi...

La Legge 8 Luglio 1980, art. 10, recita:

Adeguamento periodico degli onorari
Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.

Limitandoci al solo importo delle vacazioni, fissato nel 2002 (sette anni fa, due aggiornamenti omessi fa, nel Maggio 2005 e nel Maggio 2008, Presidente del Consiglio dei Ministri sempre Silvio Berlusconi ), rispettivamente a 14,68€ (la prima) e ad 8,15€ (le successive), applicando l'incremento dell'indice ISTAT (nel doppio periodo di tre anni) pari al 14%, dovremmo avere gli importi calcolati di 16,74€ e 9,29€, rispettivamente.

Riassumendo, se fosse stato effettuato l'aggiornamento previsto dalla Legge, e non è stato effettuato, avremmo una tabella di questo genere :


domenica 17 maggio 2009

L'uso "peritale" dei fotofonini


Alcuni anni fa (2004) scrissi delle note circa la fattibilità e la convenienza dell'uso in campo peritale dei fotofonini, come allora venivano chiamati. Il termine ha avuto una via quantomai breve, ed è andato ad allargare il repertorio terminologico del settore divenuto obsoleto. Qualcuno ricorda i TVfonini, i fotopalmari e quant'altro?
L'articolo è in corso di revisione, e verrà pubblicato sul mio sito a breve.

Alcune delle caratteristiche allora evidenziate (qualità non eccelsa, possibilità di trasmettere immagini e note via MMS o posta elettronica, compattezza ed agilità generale del dispositivo) e le possibilità di utilizzo ragionevolmente possibili, valgono tuttora.
Il telefono cellulare, dotato di un apparecchio fotografico e di connettività che va dall'MMS alla navigazione in rete di alcune funzionalità di editing (prime fra tutte la possibilità di allegare commenti estesi alle immagini) se inserito in una adeguato protocollo di indagine, è uno strumento di estremo interesse.
La qualità delle immagini è mediamente aumentata: i sensori hanno ormai da tempo superato la dimensione VGA, e sono quasi sempre superiori ai 2Mpixel; si cominciano a vedere sistemi ottici complessi (vedi il Nokia N95) e non più fori stenopeici più o meno migliorati; le dimensioni dei sensori sono aumentate, gli algoritmi di compressione sono meno penalizzanti, la connettività gestisce files di maggiori dimensioni (chi si ricorda dei vecchi MMS da 49k?).
Più che la qualità dell'immagine, si osserva, in un sistema multifunzionale si cerca la versatilità e la utilizzabilità nelle condizioni più varie.
Pochi sanno, ad esempio, che pressoché tutti i sensori coprono agevolmente anche l'infrarosso vicino. Alcune variazioni (meditate) nei parametri di regolazione (luce incandescente, sensibilità...) consentono di ottenere risultati senz'altro interessanti dal punto di vista creativo, e con le dovute cautele anche in campo peritale.

Un esempio:


ottenuto con un cellulare Samsung SGH-D880 (3Mp nominali), filtro Cokin 007 (equivalente all'89B Wratten) tenuto davanti all'obiettivo, mano libera, luce solare; elaborazione successiva dell'immagine limitata al solo ridimensionamento.

venerdì 1 maggio 2009

Liquidazioni ..


Ai primi di Marzo, almeno dal Tribunale (Penale), Corte di Appello e dalla Procura di Roma, cominciavano a pervenire attraverso la Banca d'Italia i bonifici relativi a fatture emesse da Periti, Interpreti e Traduttori dopo il 1° Gennaio 2009.
I fondi resi disponibili dall'amministrazione della Giustizia sono infatti destinati alle prime necessità dell'anno in corso, tralasciando i pagamenti ancora in sospeso degli anni precedenti, in particolare quelli del 2008.
Stiamo parlando, si ripete, del pagamento di fatture emesse in seguito ai decreti di liquidazione del Giudice o del Pubblico Ministero, a carico dell'Erario, e non di decreti di liquidazione che debbono ancora essere emessi dal Giudice o dal Magistrato.
Solo tra Procura, Tribunale e Corte di Appello di Roma si parla di pagamenti in sospeso, relativi al 2008 o ad anni precedenti, per un importo che si aggirerebbe sui quaranta milioni di euro. Numeri affidabili si hanno però solo dalla Procura, che attende i fondi per procedere al pagamento di fatture regolarmente emesse nel 2008 per dodici milioni e mezzo di euro.
Ad oggi non si ha alcuna notizia ufficiale, e nemmeno alcuna dichiarazione formale oltre al "non ci sono i soldi", sul quando e come le spettanze verranno onorate. Si può registrare la sola voce insistente che parla (senza alcun riscontro plausibile, si ripete) del mese di Giugno.
Non è certo fuor di luogo ricordare che la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in Italia è stata implementata escludendo esplicitamente la Pubblica Amministrazione. Tale esclusione non esiste in Francia, ove vale il termine massimo di trenta giorni, termine che in Gran Bretagna è stato portato da alcune settimane addirittura ad otto giorni.
Gli extracomunitari siamo noi.

martedì 3 marzo 2009

Liquidazioni..


In questi giorni, almeno dal Tribunale (Penale) e dalla Procura di Roma, cominciano pervenire attraverso la Banca d'Italia i primi bonifici relativi a fatture emesse da Periti, Interpreti e Traduttori dopo il 1° Gennaio 2009.
I fondi resi disponibili dall'amministrazione della Giustizia sono infatti destinati alle prime necessità dell'anno in corso, tralasciando i pagamenti ancora in sospeso degli anni precedenti.
Stiamo parlando, per inciso, del pagamento di fatture emesse in seguito ai decreti di liquidazione del Giudice o del Pubblico Ministero, a carico dell'Erario, e non di decreti di liquidazione che debbono ancora essere emessi dal Giudice o dal Magistrato.
Solo tra Procura, Tribunale e Corte di Appello di Roma si parla di pagamenti in sospeso, relativi al 2008 o ad anni precedenti, per un importo che si aggirerebbe sui quaranta milioni di euro.
Numeri affidabili si hanno però solo dalla Procura, che attende i fondi per procedere al pagamento di fatture regolarmente emesse nel 2008 per dodici milioni e mezzo di euro.

lunedì 16 febbraio 2009

Due conti, tra il 1923 e il 2008


Le indennità spettanti ai Periti in materia Civile e Penale, secondo il Regio Decreto 3 Maggio 1923, numero 1043, oscillavano tra le 5,00 e le 12.50 Lire per la prima vacazione, e tra le 3,00 e le 7,50 Lire per le successive, sempre di due ore, e sempre in ragione di non più di quattro al giorno.
La variazione dell'importo segue la distinzione tra civile e penale (il penale è pagato dall'Amministrazione dello Stato, quindi è più basso), tra periti di varie specialità, e se questi fossero laureati, diplomati o non laureati né diplomati.
Per i traduttori il R.D. citato prevedeva una indennità da Lire 4 a Lire 5 per ogni linea scritta su facciata di linee 25 e da 16 a 20 sillabe.
Accettata la validità, almeno in questo stadio di due conti, dei
coefficienti ISTAT di rivalutazione monetaria in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, le vacazioni oscillerebbero, in moneta del 2008, tra i 4,38€ e i 10,94€ per la prima vacazione, e tra i 2,67€ e i 6,57€ per le vacazioni successive (oggi, ricordo siamo tra 14,68€ e 8,15€ a vacazione, secondo il D.M. 30 Maggio 2002).

Assai meglio per i traduttori, sono tra i 3,50€ e i 4,38€ per linea, ovverosia tra gli 87,50€ e i 109,50€ a facciata: un sogno, con quello che ci viene dato oggi.

sabato 7 febbraio 2009

Perizia e Diritto d'Autore, continua


Riassumendo, Perizia (o Consulenza, o Traduzione di un atto a fini giuridici) sono atti eminentemente pubblici, soggetti alla disamina delle parti ed alla valutazione di un Giudice indipendente, a tutti accessibili. Sono prodotti dell'ingegno, la cui paternità deve essere riconosciuta, ma la cui accessibilità deve essere completa e non sottoposta a vincolo economico, e che possono essere utilizzati per realizzare opere derivate senza effettuare e nella stessa forma.

E per citare (in senso ampio) altri autori, inserire immagini o altri elaborati all'interno di una Perizia (o Consulenza, o Traduzione) ?
Esempi spiccioli: dimostrare che una certa metodologia è di dominio pubblico da un certo tempo, presentando un manuale che la descrive; inserire una pubblicazione in allegato ad una traduzione per dimostrare la sussistenza di una certa variante del linguaggio.

Poiché stiamo parlando di atti che hanno lo scopo esclusivo di far conoscere la verità, e che hanno fine e valore di testimonianza e non di sfruttamento economico surrettizio dell'opera dell'altrui ingegno, si deve ritenere, in armonia con l'intero corpus giuridico occidentale, che una volta riconosciuta l'origine dell'opera citata, non sia dovuto un corrispettivo monetario per la sua citazione (anche per estratto) all'interno di una Perizia (o Consulenza, o Traduzione).
Per inciso, il supremo scopo di Giustizia, è anche la motivazione per la quale si testimonia gratuitamente ed i periti (consulenti, traduttori, interpreti) vengono pagati in ragione ridotta rispetto alle quotazioni di mercato.

A mio parere, quindi, la citazione (anche per estratto) dell'opera dell'ingegno, all'interno di una Consulenza (o Perizia, o Traduzione) è lecita, quando la citazione sia correttamente effettuata, precisando senza possibilità di dubbio dove questa inizia e dove termina, e da dove proviene; sono, in pratica, le correnti regole per la citazione utilizzate nelle pubblicazioni scientifiche, e che dovrebbero essere note quantomeno per decenza professionale (vedi Umberto Eco, Come si fa una Tesi di Laurea).
A queste aggiungerei, proprio perché di decenza professionale si parla, che il libro, la rivista, il CD, il DVD utilizzato deve avere una origine rispettosa del Diritto d'Autore (che è diverso dal diritto della siae, o delle majors, ma questo è altro post), sempreché l'origine poco limpida non sia proprio l'oggetto della citazione.

venerdì 6 febbraio 2009

Perizia e Diritto d'Autore


Certe cose sono spiritosissime oggi, o a digiuno, o in questo luogo, o alle otto, o davanti una bottiglia, o se dette dal Signor Comesichiama, o in un mattino d'estate; ognuna di queste, alla più piccola trasposizione o collocazione inadatta, svanisce nel nulla più assoluto.
[1]
Così Jonathan Swift, nella Favola della Botte (qualcuno, pallido ed assorto, la chiama Favola della Vasca da Bagno), con buona pace di chi crede di poter tagliuzzare frasi altrui qua e là, lavorare un po' di ctrl+c, ctrl+v, aggiungere in calce la propria firma, e dire di aver fatto una perizia.

Una relazione di perizia (o di consulenza, o una traduzione eseguita in ambito tribunalizio) è oggetto di tutela da parte del Diritto d'Autore? Le citazioni all'interno di detti elaborati, sono tutelate, e secondo quali parametri?
Ab ovo. La Perizia, la Consulenza, la Traduzione di un atto a fini giuridici sono atti eminentemente pubblici. In uno Stato di Diritto, sono soggetti alla disamina delle parti ed alla valutazione di un Giudice indipendente. E sono a tutti accessibili, perché la Giustizia non è affare privato che si discute in una stanza chiusa, se non per quei casi che la comunità (lo Stato) nel suo stesso interesse decide di limitare.
Non confondiamo lo Stato (noi) con la sua Amministrazione, tra parentesi.

Sono quindi prodotti dell'ingegno, la cui paternità deve essere riconosciuta, ma la cui accessibilità deve essere completa e non sottoposta a vincolo economico, e che possono essere utilizzati (l'espressione è impropria, ma efficace quantomai) per realizzare opere derivate senza effettuare modifiche e nella stessa forma.
Facendo un riferimento puramente funzionale alla piattaforma Creative Commons, è una licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported :

Al documento perizia/traduzione deve essere sempre attribuita e riconosciuta l'origine (il nome dell'Autore), non può essere oggetto di commercio (la copia deve essere accessibile a tutti gli interessati, integralmente e senza ostacoli, e un terzo non può trarne profitto o venderla come sua), ed ogni citazione (in primis negli atti di confronto dibattimentale, comprese le controdeduzioni, ma anche nelle sentenze e nei provvedimenti del Giudice) deve essere condivisa allo stesso modo, in altro atto, cioè, che sia anch'esso una consulenza, e senza alterazioni e modifiche.

Si cita, non si copia, detta tutta.

[1] Some things are extremely witty to-day, or fasting, or in this place, or at eight o’clock, or over a bottle, or spoke by Mr. Whatdyecall’m, or in a summer’s morning, any of which, by the smallest transposal or misapplication, is utterly annihilate.

venerdì 23 gennaio 2009

Consulenti e Periti nel Processo in Italia e all'Estero


Venerdì 30 Gennaio
, dalle 9 alle 18, presso l'Aula della Musica del Tribunale Civile di Roma (Via Lepanto, 4 - dalle "notifiche" poi per il ponticello, per chi pratica il luogo) si terrà il convegno Consulenti e Periti nel Processo in Italia e all'Estero organizzato dalla Associazione Culturale Isonomia con la Fondazione Sandro Pertini e l'Associazione Nazionale Forense.
Sono in programma interventi di Adelmo Manna, Italo Ormanni, Mario Scialla, Tiziana Salvatori, Luciana Canonaco, Enrico Cataldi, Gerardo D'Ambrosio, Alfredo Galasso, Rosalba Turco, Claudio De Giovanni, Giancarlo Umani-Ronchi, Antonio Ugolini, Anna Caterina Alimenti; introduce il convegno Mario Almerighi.

Il programma in PDF è scaricabile da qui.

sabato 6 dicembre 2008

Linee guida per il trattamento di dati personali da parte dei CT e dei periti - Alcune considerazioni, quarto di quattro


Come si deve affrontare un incarico considerando le Linee Guida del Garante per la Protezione dei dati Personali? In maniera non molto diversa da quanto fatto finora, per chi faceva le cose come dovevano essere fatte, si dovrebbe rispondere.
Incarico in forma scritta, sia che provenga da un Giudice o da un Magistrato, che da una delle parti. In tutti i casi sarebbe opportuno, a mio parere, richiedere una autorizzazione esplicita alla conservazione di una copia della perizia/consulenza/traduzione sino al completamento di tutti i gradi di giudizio, compreso un eventuale passaggio penale-civile o viceversa. Nel caso di un incarico di parte, va fatta sempre sottoscrivere anche la rituale dichiarazione sulla privacy.
Il materiale ricevuto, in particolare i documenti, va accuratamente descritto, indicando sempre se si tratti di copie o di originali; se materiale viene acquisito successivamente all'incarico, deve tutto constare, nel dettaglio, nei verbali di operazioni peritali.
Nel caso ci si debba avvalere di collaboratori, anche amministrativi, la parte deve essere informata di chi e cosa metterà mani (pulite), occhi e strumenti adeguati sul fascicolo o su parti di esso.
Nella richiesta di autorizzazione ad avvalersi di collaboratori, indirizzata al Giudice o al Magistrato, dovrebbe essere esplicitamente previsto questo aspetto; non ritengo che sia sufficiente, dopo le Linee Guida, il solo implicito riferimento alle norme di Legge (che qualcuno pare non conoscere, visto che di documenti smarriti, danneggiati o trattenuti oltre ogni limite di decenza ne avrei da raccontare per un anno).
Nell'attività in studio, deve essere particolarmente curata la gestione della catena di custodia (si veda uno dei post successivi, che a sua volta rimanda ad un mio articolo su www.trojani.it). Si deve cioè sempre sapere, chi, quando e perché ha messo le mani sul fascicolo o su parte di esso, e che questo chi sia edotto degli obblighi di Legge sul segreto d'indagine e sulla protezione dei dati personali.
I mezzi di conservazione e di protezione del fascicolo, sia esso in forma cartacea (il faldone mitico) o elettronica (i documenti in forma digitale conservati nei propri archivi elettronici) devono essere elencati e brevemente descritti nella dichiarazione sulla privacy fatta sottoscrivere alla parte ovvero, sempre a mio parere, elencati nei verbali delle operazioni peritali integranti la relazione di perizia.
Completata la parte dell'incarico costituente la redazione della relazione di consulenza o di perizia, il materiale deve essere immediatamente riconsegnato al Giudice, al Magistrato o alla parte, salvo diverse necessità che devono però essere esplicitate per iscritto, senza deroga alcuna.
Le necessità dell'incarico includono anche ed incontestabilmente la parte dibattimentale, anche se le Linee Guida lasciano qualche incertezza in merito, giacché prima riconoscono tale necessità e successivamente fanno l'esempio dei chiarimenti o dei supplementi, per i quali il perito deve nuovamente acquisire la documentazione agli atti. La dichiarazione aggiuntiva preliminare dovrebbe esplicitamente chiarire questo problema, salvo opposizione (ostruzionistica, chiaramente) di una delle parti.
Su tutti i documenti conservati o ritrasmessi in copia dovrebbe essere applicata appena cessate le esigenze d'indagine, la anonimizzazione (bellissimo neologismo) dei dati non necessari all'oggetto dell'indagine stessa. Per i terzi estranei l'esigenza non esiste, e vanno immediatamente resi illeggibili; al termine dell'indagine andrebbero anonimizzati tutti i dati non necessari al'indagine, e questo anche nella relazione di consulenza consegnata al Giudice, al Magistrato o alla parte.
La gestione pratica può essere fatta utilizzando, per esempio, i moduli di incarico e gestione del fascicolo disponibili sul mio sito www.trojani.it (in pdf sotto licenza Creative Commons).

In conclusione, ritengo che vada ancora una volta evidenziata la importanza dell'obbligo di una corretta rappresentazione dell'identità della persona, anche se limitata alla identità grafica, clinica, finanziaria, secondo l'aspetto peritale coinvolto.

Collegamenti ai precedenti post: il primo, il secondo, il terzo e questo, il quarto.

Suggerimenti per gli acquisti..


Alcuni suggerimenti da usare per le prossime feste, se dovete regalare qualcosa a un collega, che faccia il perito, che lo faccia sul serio, che sappia l'inglese.
E che non creda di aver già assunto tutto il sapere di cui abbisogna, che non sia nato imparato come si dice a Roma, ma born to learn come gridava Sally qualche anno fa.



Ah, a proposito, io li ho tutti, e da quando sono usciti. Non è un invito occulto, questo..

lunedì 1 dicembre 2008

Linee guida per il trattamento di dati personali da parte dei CT e dei periti - Alcune considerazioni, terzo di quattro


Riassumendo: le Linee Guida deliberate dal Garante non costituiscono novità sostanziale rispetto a quanto già prescritto dai Codici Penale e Civile, di Procedura Penale e Civile e i dai relativi regolamenti da attuazione.
In brutale sintesi, il
segreto di indagine ed il segreto professionale vengono comunque prima della privacy.
Non sono nemmeno novità rispetto al cosiddetto Codice della Privacy (D.Lg. 30 Giugno 2003, n.196), in quanto è già norma di decenza professionale il conservare adeguatamente i documenti ed i dati relativi ai procedimenti penali e civili, e il difenderli adeguatamente ed efficacemente contro tentativi di intrusione e danneggiamento, e norma di Legge le modalità minime per farlo (quelle indicate nel Codice della Privacy, ribadite nel punto quinto delle Linee Guida).
È una relativa novità l'obbligo di corretta rappresentazione dell'identità della persona, anche se limitata alla identità grafica, clinica, finanziaria, secondo l'aspetto peritale coinvolto. Sono novità le conseguenze dell'esplicito inquadramento nella norma sulla protezione dei dati personali, oltre che per l'aspetto regolamentare, per quello sanzionatorio (ancora da verificare nella pratica, ma sempre presente).
La qualità dei dati non può essere assolutamente trascurata.

Vediamo ora il punto quarto delle Linee Guida, nel quale, premesso che la conservazione dei dati da parte del perito/consulente/traduttore è lecita sino all'esaurimento dell'incarico, e richiamata la parte del Codice della Privacy relativa al trattamento dei dati personali per ragioni di Giustizia (art.11, primo comma, lettera e), stabilisce che oltre alla relazione di perizia/consulenza debba essere consegnata tutta la documentazione ricevuta dal Giudice o dal Magistrato, nonché ogni altro documento acquisito nel corso delle operazioni peritali, eliminando dai propri archivi tutte le informazioni personali acquisite (salvo quelle imposte per Legge, come i dati fiscali per l'emissione della fattura al civile, per esempio).
Citando integralmente il settimo comma, Tutto ciò non pregiudica l'espletamento di eventuali ulteriori attività dell'ausiliare, conseguenti a richieste di chiarimenti o di supplementi di indagine, che il consulente e il perito possono soddisfare acquisendo dal fascicolo processuale, in conformità alle regole poste dai codici di rito, la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri.
Qui sorge qualche perplessità, che dovrebbe essere approfondita, e che potrebbe suggerire alcune interpretazioni limite della norma.
Credo, quindi, che sia buona norma richiedere, insieme alle ormai abituali autorizzazioni al Magistrato o al Giudice (l'avvalersi di collaboratori, esaminare ed estrarre copia dei documenti, eccetera) anche una esplicita autorizzazione, anche se può sembrare ridondante, alla conservazione di copia dei documenti allegati all'elaborato peritale sino alla conclusione del procedimento, con sentenza definitiva.
Analogamente, simile autorizzazione dovrebbe essere richiesta anche nel caso di consulenze di parte, in aggiunta a quanto sinteticamente prescritto nel punto 6 delle Linee Guida.


venerdì 28 novembre 2008

Linee guida per il trattamento di dati personali da parte dei CT e dei periti - Alcune considerazioni, secondo di quattro


Ritorniamo al quarto comma del punto 2.2. delle Linee Guida: Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocumento all'interessato, anche nell'ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lett. c) riportato sempre integralmente - per il contesto e la consecutio del paragrafo si veda sempre il testo integrale.

La garanzia dei dati personali non è riferita solamente all'obbligo della tutela di informazioni corrette e legittimamente acquisite, contro un loro uso indebito o fraudolento, ma anche e soprattutto all'obbligo che tali informazioni siano effettivamente riferite al soggetto in questione, siano di quantità e qualità tale da fornire una immagine completa di questi, e non siano alterate , degradate, incomplete o addirittura inattendibili (ad esempio, perché riferite a persona diversa).

Esempi nell'ambito della perizia grafica e documentale sono le sottoscrizioni non apposte in presenza testimoni attendibili, dal Perito al Pubblico Ufficiale (Notaio, Agente di PG, Ufficiale di Anagrafe) che sono definite autentiche sino a prova contraria.
Frequenti sono le sottoscrizioni reperite presso archivi pubblici che non sono certificate, apposte da sottoposto o delegato, sottoscrizioni ad atti per i quali non è richiesta l'autenticazione in genere, dalle deleghe di pagamento (gli F24) alle lettere commerciali.
La decenza professionale già evocata, dalla pubblicazione delle Linee Guida assume in pieno la responsabilità della ricerca di documentazione che effettivamente rappresenti un individuo, senza deroghe od inquinamenti.

Assumere delle scritture di comparazione solamente perché sono lì è in sé già un atto professionalmente riprovevole, in quanto non garantisce la autenticità delle scritture se non per una formalità debole e spiccia, ma ai fini della protezione dei dati personali costituisce una infrazione a tutto tondo, con risvolti penalistici ancora da verificare e sottoporre alla prova della giurisprudenza.

Il Perito (o il Consulente Tecnico, o il Traduttore), nel rispetto delle Linee Guida emanate dal Garante, deve sempre documentare, con la verbalizzazione degli atti compiuti in tale ambito, la qualità delle informazioni assunte al fine di definire esattamente l'identità della persona, sia essa rappresentata nel singolo aspetto grafico, clinico, economico-finanziario secondo l'indirizzo peritale considerato.

martedì 25 novembre 2008

Linee guida per il trattamento di dati personali da parte dei CT e dei periti ausiliari del Giudice e del PM - Alcune considerazioni, primo di quattro



Nel precedente post è stato inserito il testo delle Linee Guida adottate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in merito all'attività di Periti, Consulenti (e Traduttori, mi sembra implicito, e comunque lo aggiungo io).
Le Linee Guida non costituiscono una nuova norma, una novità procedurale, perché quanto deliberato dal Garante è già previsto sia dal cosiddetto Codice della Privacy (il D.Lg. 30 Giugno 2003, n. 196) sia da un livello normativo gerarchicamente superiore, nei disposti dei codici di procedura penale e di procedura civile. Questo è chiaramente richiamato nella premessa alla delibera del Garante, nella quale si richiamano le pertinenti disposizioni del codice di procedura civile (in particolare gli articoli da 61 a 64 e da 191 a 200) e del codice di procedura penale (in particolare gli articoli da 220 a 232, 359 e 360), oltre alla normativa fiscale (già esistente) ed alle norme (già esistenti) sugli obblighi di conservazione delle copie personali asseverate, e via elencando.
(L'estratto dei codici di pertinenza peritale verrà da me inserito in un prossimo post, utilizzando la piattaforma di Scribd)
Quanto deliberato dal Garante è, in sintesi, un riassunto di norme di decenza professionale, alcune esistenti da un secolo e anche più, e che dovrebbero essere normale ed abitudinaria prassi per ogni professionista.
Il Garante non ha fatto altro che esprimere un riassunto commentato delle norme in vigore, declinato nel particolare settore delle consulenze/perizie/traduzioni in ambito giudiziario, siano esse d'ufficio che di parte, esprimendo come è nelle sue prerogative e nei suoi doveri (richiamati nella premessa della deliberazione, l'articolo 154 comma 1, lett. h del citato D.Lg. 30 Giugno 2003, n. 196) alcuni particolari aspetti in merito alla formazione, alla conservazione e all'utilizzo del fascicolo del perito/consulente/traduttore.
E dette norme, punto 1.2, primo comma, non incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico e dalle istruzioni ricevuti dall'autorità giudiziaria, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni codicistiche, come scritto poc'anzi.
Sulle mie perplessità, soprattutto in tema di inattuabilità pratica di alcune indicazioni nel contesto di disastro permanentemente incipiente i cui versa l'amministrazione della Giustizia, si scriverà nei post successivi.

Decenza professionale, si diceva. Scrivo qui nel contesto delle perizie grafiche e documentali, delle traduzioni e delle indagini strumentali in cui lavoro, ma sono concetti di applicabilità generale.
Non è ammissibile, sia prima che dopo l'adozione delle norme, che non vengano restituiti al Giudice, al Magistrato, alle parti, i documenti ricevuti o acquisiti nel corso delle operazioni peritali, non è ammissibile, ora come allora, che tali documenti vengano trattenuti senza altra motivazione che il rifiuto di dover sostenere la piccola fatica di doverli restituire, non è ammissibile, ora come allora, che detti documenti vengano smarriti, non è ammissibile che se ne faccia commercio, non è ammissibile che vengano lasciati in affido alla dirimpettaia, non è ammissibile che vengano archiviati sul sedile posteriore dell'automobile, non è ammissibile che vengano lasciati a disposizione di ogni e qualsiasi persona entri nello studio, non è ammissibile che i fascicoli in forma elettronica non vengano protetti in forma almeno decente (password, cosa è mai questa roba, una parola magica?), non è ammissibile che chiunque si sieda al computer possa liberamente accenderlo e scorrerne le directory per passare il tempo, non è ammissibile che le fotografie vengano esibite ad amici ed amanti. E non sono cose che avvengono nella galassia lontana, nell'Italia di Shakespeare o nell'Ungheria di Camerini di cui al post introduttivo.

Di converso, bisogna sottolineare a gran voce che il Garante per la Protezione dei Dati Personali non è un oscuro e malevolo vecchio, intento a porre divieti, chiudere armadi, ostacolare e stroncare la libera e creativa attività di (sedicenti) professionisti ed imprenditori, tutt'altro.
Si legga il quarto comma del punto 2.2. delle Linee Guida: Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocumento all'interessato, anche nell'ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lett. c), riportato integralmente, per il contesto e la consecutio del paragrafo si veda il testo integrale.
Nel mio ambito, della perizia documentale e grafica, questo sta a significare che i documenti acquisiti nel corso delle operazioni peritali debbono costituire una fedele rappresentazione della [..] identità del soggetto di indagine, che non è ammissibile l'accettazione di documenti dubbi, che non è possibile rifiutare per neghittosità, per non dovere andare in giro a rompersi le gambe, l'acquisizione o anche la sola ricerca di documenti necessari a definire il profilo grafico della persona oggetto di indagine, che non si può usare con leggerezza la formula scritture comparative qualitativamente e quantitativamente idonee anche quando sono in numero di una (uma, one, una, ein). Se la scrittura di un individuo è a tutti gli effetti una informazione personale, in quanto espressione della personalità dell'individuo, come si legge nelle tante premesse alle consulenze copiate e incollate pedissequamente e pedestremente, questa deve essere pertinente, propria e necessaria, senza se e senza ma, anche solo per il timore del risvolto penalistico che la questione assume dopo l'adozione delle Linee Guida.