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sabato 15 agosto 2026

Interruzione feriale, perizia e CTU - potevate fare senza ?

Questo post è stato originariamente pubblicato nel Giugno del 2018, più volte ripubblicato aggiornato, ed è tra quelli con il maggiore numero di accessi (solo nei primi giorni di Agosto 2025, quasi trecento contatti, quest'anno ancora non so e comunque i dati sono fortemente limitati per difetto a causa del blocco dei traccianti) - è quindi presumibile che sia sempre un argomento di notevole e contigente interesse, anche in considerazione della confusività introdotta dalla riforma Cartabia e dalle successive controriforme.

Lo ripropongo ancora, con minimi aggiornamenti, giacché la sostanza del problema rimane invariata.

La sospensione dei termini nel periodo feriale è un istituto che prevede - con la normativa attuale - l'esclusione del periodo tra il 1° Agosto e il 31 Agosto di ogni anno, dal calcolo delle scadenze processuali - in altre parole, il termine per il compimento di una data attività processuale si ferma durante la sospensione, riprendendo alla fine di questa.

La sospensione feriale dei termini processuali è regolata dall'art. 1 della legge 742/1969, novellato dal Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modifiche nella Legge 162/2014; questo prevede, appunto, che il decorso dei termini relativi alle giurisdizioni ordinarie (i Tribunali), quelle amministrative (TAR), tributarie e militari è sospeso di diritto dal 1° al 31 Agosto di ciascun anno - 31 giorni fissi - e riprende dal 1° Settembre. [sino al decreto Renzi, la sospensione operava dal 1° Agosto al 15 Settembre di ogni anno.]

Il DL 132/2014, nelle dichiarazioni dell'allora Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, aveva la finalità di ridurre il periodo di chiusura della aule giudiziarie in nome di una velocizzazione dei procedimenti e dello smaltimento dell'arretrato. La sospensione era nel suo illuminato parere, un periodo di ferie aggiunte dei giudici, che servivano solo a perdere tempo.
Grandissima balla, come si ben può verificare oggi, a dodici anni dal DL. A quando vanno i rinvii? 2028? 2029? 2030? La riforma Cartabia ritorna sullo stesso problema, al grido di lo vuole l'Europa, ma le belle intenzioni sembrano sciogliersi (ancora una volta) in putredine [1], con un ulteriore passo verso il processo McDonald's.

In realtà, lo scopo della sospensione feriale è quello di far godere ai professionisti forensi un periodo di pieno riposo (Proposta di legge n. 377 della Camera dei Deputati, presentata dal deputato Giuseppe Alessi [DC] il 3 Settembre 1968, Sospensione dei termini Processuali nel Periodo feriale), non per chiudere i Tribunali (che non chiudono mai) o per allungare le ferie ai Magistrati (che le prendono nella misura prevista dalla Legge, indipendentemente dal periodo feriale). Credere che la riduzione del periodo feriale porti una riduzione del tempi della Giustizia, è quindi una idea, per così dire, da variopinti, a solo e ulteriore discapito del cittadino. Se l'illustrissimo decreta il 31 Luglio, LUI va in ferie, mentre difensori e parti devono spesso e volentieri rispettare i termini per impugnare.

La sospensione non si applica nei casi elencati dalla Legge, ovvero:
- per la materia penale, quando vi siano imputati in custodia cautelare e in caso di rinuncia alla sospensione da parte dell'imputato o del suo difensore, procedimenti per le indagini preliminari per reati connessi alla criminalità organizzata, quando vi siano imputati detenuti o reati vicini alla prescrizione o che abbiano carattere di urgenza, misure di prevenzione o sequestro di beni, incidenti probatori non rinviabili (articoli 2, 2-bis e 4 della L. 742/1969, art. 91 RD 12/1941, art. 467 cpp); poi, vale una sospensione de facto perché le cancellerie, perennemente a corto di personale non sono in grado di assicurare il servizio ad Agosto;
- per la materia civile, nelle cause per alimenti, procedimenti cautelari, adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, sfratto e opposizione all'esecuzione, dichiarazione e revoca dei fallimenti e, in generale, in tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti (artt. 3 e 4 L. 742/1969, art. 92 r.d. 12/1941, artt. 409 e 442 cpc per la lista completa)

- per la materia amministrativa (art. 5 L. 742/1969): ai procedimenti per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Questo, per quanto attiene alla lettera della norma.

Per quanto attiene la interruzione feriale dei termini ex 195 cpc novellato, questi (tutti e tre: invio relazione alle parti, osservazioni delle parti alla relazione, sintetica risposta alle osservazioni e deposito) sono termini processuali e non sostanziali, quindi si applica la sospensione, salve le eccezioni dettagliatamente elencate dalla Legge.
Che siano termini processuali, non vi è più alcun dubbio dopo la novella e ci è si espressa incidentalmente e più volte anche la Suprema Corte. 
Poi, vi trovate a dover trasmettere la relazione alle parti (se la chiamate ancora bozza, vi mando nell'agro campano a raccogliere i pomodori insieme a Vannacci) il 31 di Luglio ovvero il 1° di Settembre.

Nella pratica quotidiana, però, anche nel caso dei termini indicati nel formato del 60+30+30 bisognerebbe sempre calcolare le date a calendario e calcolarle con la feriale - le innumere app disponibili funzionano anche via smartphone, quindi potrete usarle anche durante l'udienza di incarico.
Se ciò non è possibile, andrebbero registrate a verbale in apertura di operazioni, perché sia ben chiaro a tutti come funziona.
In caso di proroghe, inoltre, sarebbe particolarmente opportuno non limitarsi alla generica richiesta di "30gg" ma indicare sempre anche il nuovo termine a calendario, e, se del caso indicare che tiene conto della interruzione feriale.
Qualcuno potrà ignorare tali richieste e precisazioni, ma di fronte ad una eventuale istanza dei difensori, che contestano i termini scaduti in feriale, sostenuti dalla abbondante dottrina in tema, non si potrà avere altro esito che una remissione in termini.
Qualche dubbio affiora quando il 31 Luglio cade di Domenica, con il dubbio quindi che il termine vada spostato al giorno feriale successivo, il Lunedì 1° Agosto, che però sarebbe l'inizio della feriale - quindi, si deposita di Domenica o si deposita di Lunedì, oppure, ancora si deposita il 1° Settembre ? Per i termini della CTU ex 195 cpc probabilmente prevale il fatto che nel processo civile vale ormai esclusivamente il deposito telematico, che secondo parte della dottrina è effettuabile anche nelle giornate di chiusura della cancelleria (non solo i festivi, nota bene), mentre un'altra parte rimane invece ancorata alle tradizioni della carta anche in piena informatizzazione (per tacere di quei giudici che a tutt'oggi usano solo la carta, e nemmeno firmano digitalmente verbali e provvedimenti - altra prova della utilità della verifica del calendario già in sede di udienza di incarico - o almeno quel che ne resta, dopo il giuramento telematico ormai istituzionalizzato), quando è possibile responsabilizzare il magistrato della decisione, nel pleonastico contraddittorio con le parti.

Infine, con le penultime novelle, il giudice è tenuto a definire e seguire un calendario definito già prima dell'udienza di comparizione, nel quale è già prevista la finestra per il subprocedimento di CTU: da quello derivano i termini dati un udienza, indipendentemente dalla date o dai giorni - quella che è intoccabile è l'ex udienza di acquisizione della relazione di CTU, tutto quello che accade prima al giudice interessa solo nella misura in cui non gli salta detta udienza.
 
[1]  ... devono i sogni sciogliersi in putredine.
Gabriele D'Annunzio - Elegie romane (1891), II - Villa Chigi, 102

giovedì 21 agosto 2025

Interruzione feriale, perizia e CTU - reiterazione

 

Questo è un post originariamente pubblicato nel Giugno del 2018, più volte ripubblicato aggiornato, ed è tra quelli con il maggiore numero di accessi (solo nei primi giorni di Agosto 2025, quasi trecento contatti) - è quindi presumibile che sia sempre un argomento di notevole e contigente interesse, anche in considerazione della confusività introdotta dalla riforma Cartabia e dalle successive controriforme.

Lo ripropongo ancora, con minimi aggiornamenti, giacché la sostanza del problema è rimasta invariata.

La sospensione dei termini nel periodo feriale è un istituto che prevede - con la normativa attuale - l'esclusione del periodo tra il 1° Agosto e il 31 Agosto di ogni anno, dal calcolo delle scadenze processuali - in altre parole, il termine per il compimento di una data attività processuale si ferma durante la sospensione, riprendendo alla fine di questa.

La sospensione feriale dei termini processuali è regolata dall'art. 1 della legge 742/1969, novellato dal Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modifiche nella Legge 162/2014; questo prevede, appunto, che il decorso dei termini relativi alle giurisdizioni ordinarie (i Tribunali), quelle amministrative (TAR), tributarie e militari è sospeso di diritto dal 1° al 31 Agosto di ciascun anno - 31 giorni fissi - e riprende dal 1° Settembre. [sino al decreto Renzi, la sospensione operava dal 1° Agosto al 15 Settembre di ogni anno.]

Il DL 132/2014, nelle dichiarazioni dell'allora Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, aveva la finalità di ridurre il periodo di chiusura della aule giudiziarie in nome di una velocizzazione dei procedimenti e dello smaltimento dell'arretrato. La sospensione erano nel suo illuminato perere, ferie aggiunte dei giudici, che servivano solo a perdere tempo.
Grandissima balla, come si ben può verificare oggi, a undici anni dal DL. A quando vanno i rinvii? 2028? 2029? La riforma Cartabia ritorna sullo stesso problema, al grido di lo vuole l'Europa, ma le belle intenzioni sembrano sciogliersi (ancora una volta) in putredine [1], con un ulteriore passo verso il processo McDonald's.

In realtà, lo scopo della sospensione feriale è quello di far godere ai professionisti forensi un periodo di pieno riposo (Proposta di legge n. 377 della Camera dei Deputati, presentata dal deputato Giuseppe Alessi [DC] il 3 Settembre 1968, Sospensione dei termini Processuali nel Periodo feriale), non per chiudere i Tribunali (che non chiudono mai) o per allungare le ferie ai Magistrati (che le prendono nella misura prevista dalla Legge, indipendentemente dal periodo feriale). Credere che la riduzione del periodo feriale porti una riduzione del tempi della Giustizia, è quindi una idea, per così dire, da variopinti, a ulteriore discapito del cittadino.

La sospensione non si applica nei casi elencati dalla Legge, ovvero:
- per la materia penale, quando vi siano imputati in custodia cautelare e in caso di rinuncia alla sospensione da parte dell'imputato o del suo difensore, procedimenti per le indagini preliminari per reati connessi alla criminalità organizzata, quando vi siano imputati detenuti o reati vicini alla prescrizione o che abbiano carattere di urgenza, misure di prevenzione o sequestro di beni, incidenti probatori non rinviabili (articoli 2, 2-bis e 4 della L. 742/1969, art. 91 RD 12/1941, art. 467 cpp).
- per la materia civile, nelle cause per alimenti, procedimenti cautelari, adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, sfratto e opposizione all'esecuzione, dichiarazione e revoca dei fallimenti e, in generale, in tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti (artt. 3 e 4 L. 742/1969, art. 92 r.d. 12/1941, artt. 409 e 442 cpc per la lista completa)

- per la materia amministrativa (art. 5 L. 742/1969): ai procedimenti per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Questo, per quanto attiene alla lettera della norma.

Per quanto attiene la interruzione feriale dei termini ex 195 cpc novellato, questi (tutti e tre: invio relazione alle parti, osservazioni delle parti alla relazione, sintetica risposta alle osservazioni e deposito) sono termini processuali e non sostanziali, quindi si applica la sospensione, salve le eccezioni dettagliatamente elencate dalla Legge.
Che siano termini processuali, non vi è più alcun dubbio dopo la novella e ci è si espressa incidentalmente e più volte anche la Suprema Corte.

Nella pratica quotidiana, però, anche nel caso dei termini indicati nel formato del 60+30+30 bisognerebbe sempre calcolare le date a calendario e calcolarle con la feriale - le innumere app disponibili funzionano anche via smartphone, quindi potrete usarle anche durante l'udienza di incarico.
Se ciò non è possibile, andrebbero registrate a verbale in apertura di operazioni, perché sia ben chiaro a tutti come funziona.
In caso di proroghe, inoltre, sarebbe particolarmente opportuno non limitarsi alla generica richiesta di "30gg" ma indicare anche il nuovo termine a calendario, e, se del caso indicare che tiene conto della interruzione feriale.
Qualcuno potrà ignorare tali richieste e precisazioni, ma di fronte ad una eventuale istanza dei difensori, che contestano i termini scaduti in feriale, sostenuti dalla abbondante dottrina in tema, non si potrà avere altro esito che una remissione in termini.
Qualche dubbio affiora quando il 31 Luglio cade di Domenica, con il dubbio quindi che il termine vada spostato al giorno feriale successivo, il Lunedì 1° Agosto, che però sarebbe l'inizio della feriale - quindi, si deposita di Domenica o si deposita di Lunedì, oppure, ancora si deposita il 1° Settembre ? Per i termini della CTU ex 195 cpc probabilmente prevale il fatto che nel processo civile vale ormai esclusivamente il deposito telematico, che secondo parte della dottrina è effettuabile anche nelle giornate di chiusura della cancelleria (non solo i festivi, nota bene), mentre un'altra parte rimane invece ancorata alle tradizioni della carta anche in piena informatizzazione (per tacere di quei giudici che a tutt'oggi usano solo la carta, nemmeno firmano digitalmente verbali e provvedimenti - altra prova della utilità della verifica del calendario già in sede di udienza di incarico (o almeno quel che ne resta, dopo il giuramento telematico ormai istituzionalizzato), quando è possibile responsabilizzare il magistrato della decisione, nel pleonastico contraddittorio con le parti.

Infine, con le penultime novelle, il giudice è tenuto a definire e seguire un calendario definito già prima dell'udienza di comparizione, nel quale è già prevista la finestra per il subprocedimento di CTU: da quello derivano i termini dati un udienza, indipendentemente dalla date o dai giorni - quella che è intoccabile è l'ex udienza di acquisizione della relazione di CTU, tutto quello che accade prima al giudice interessa solo nella misura in cui non gli salta detta udienza.
 
[1]  ... devono i sogni sciogliersi in putredine.
Gabriele D'Annunzio - Elegie romane (1891), II - Villa Chigi, 102

domenica 7 agosto 2022

Interruzione feriale, perizia e CTU - aggiornamento 2022

Questo è un post originariamente pubblicato nel Giugno del 2018, ed è tra quelli con il maggiore numero di accessi (solo nei primi giorni di Agosto 2022, quasi trecento contatti) - è quindi presumibile che sia un argomento di notevole e contigente interesse, anche in considerazione della confusività che gli stessi giudici introducono continuamente.

Lo ripropongo, con minimi aggiornamenti, giacché la sostanza del problema è rimasta invariata.

La sospensione dei termini nel periodo feriale è un istituto processuale che prevede - con la normativa attuale - l'esclusione del periodo tra il 1° Agosto e il 31 Agosto di ogni anno, dal calcolo delle scadenze processuali - in altre parole, il termine per il compimento di una data attività processuale si ferma durante la sospensione, riprendendo alla fine di questa.
La sospensione feriale dei termini processuali è regolata dall'art. 1 della legge 742/1969, novellato dal Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modifiche nella Legge 162/2014; questo prevede, appunto, che il decorso dei termini relativi alle giurisdizioni ordinarie (i Tribunali), quelle amministrative (TAR), tributarie e militari è sospeso di diritto dal 1° al 31 Agosto di ciascun anno - 31 giorni fissi - e riprende dal 1° Settembre. [sino al decreto Renzi, la sospensione operava dal 1° Agosto al 15 Settembre di ogni anno.]


Il DL 132/2014, nelle dichiarazioni dell'allora Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, aveva la finalità di ridurre il periodo di chiusura della aule giudiziarie in nome di una velocizzazione dei procedimenti e dello smaltimento dell'arretrato.
Grandissima balla, come si ben può verificare oggi, a otto anni dal DL. A quando vanno i rinvii? 2024? 2025? La riforma Cartabia ritorna sullo stesso problema, al grido di lo vuole l'Europa, ma le belle intenzioni sembrano sciogliersi (ancora una volta) in putredine [1], con un ulteriore passo verso il processo McDonald's.


In realtà, lo scopo della sospensione feriale è quello di far godere ai professionisti forensi un periodo di pieno riposo (Proposta di legge n. 377 della Camera dei Deputati, presentata dal deputato Giuseppe Alessi [DC] il 3 Settembre 1968, Sospensione dei termini Processuali nel Periodo feriale), non per chiudere i Tribunali (che non chiudono mai) o per allungare le ferie ai Magistrati (che le prendono nella misura prevista dalla Legge, indipendentemente dal periodo feriale).
Credere che la riduzione del periodo feriale porti una riduzione del tempi della Giustizia, è quindi una idea, per così dire, da variopinti.

La sospensione non si applica nei casi elencati dalla Legge, ovvero:
- per la materia penale, quando vi siano imputati in custodia cautelare e in caso di rinuncia alla sospensione da parte dell'imputato o del suo difensore, procedimenti per le indagini preliminari per reati connessi alla criminalità organizzata, quando vi siano imputati detenuti o reati vicini alla prescrizione o che abbiano carattere di urgenza, misure di prevenzione o sequestro di beni, incidenti probatori non rinviabili (articoli 2, 2-bis e 4 della L. 742/1969, art. 91 RD 12/1941, art. 467 cpp).
- per la materia civile, nelle cause per alimenti, procedimenti cautelari, adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, sfratto e opposizione all'esecuzione, dichiarazione e revoca dei fallimenti e, in generale, in tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti (artt. 3 e 4 L. 742/1969, art. 92 r.d. 12/1941, artt. 409 e 442 cpc per la lista completa)

- per la materia amministrativa (art. 5 L. 742/1969): ai procedimenti per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Questo, per quanto attiene alla lettera della norma.

Per quanto attiene la interruzione feriale dei termini ex 195 cpc novellato, questi (tutti e tre: invio relazione alle parti, osservazioni delle parti alla relazione, sintetica risposta alle osservazioni e deposito) sono termini processuali e non sostanziali, quindi si applica la sospensione, salve le eccezioni dettagliatamente elencate dalla Legge.
Che siano termini processuali, non vi è più alcun dubbio dopo la novella e si espressa incidentalmente e più volte anche la Suprema Corte.

Nella pratica quotidiana, però, anche nel caso dei termini indicati nel formato del 60+30+30 bisognerebbe sempre calcolare le date a calendario e calcolarle con la feriale - le innumere app disponibili funzionano anche via smartphone, quindi potrete usarle anche durante l'udienza di incarico.
Se ciò non è possibile, andrebbero registrate a verbale in apertura di operazioni, perché sia ben chiaro a tutti come funziona.
In caso di proroghe, inoltre, sarebbe particolarmente opportuno non limitarsi alla generica richiesta di "30gg" ma indicare anche il nuovo termine a calendario, e, se del caso indicare che tiene conto della interruzione feriale.
Qualcuno potrà ignorare tali richieste e precisazioni, ma di fronte ad una eventuale istanza dei difensori, che contestano i termini scaduti in feriale, sostenuta dalla abbondante dottrina in tema, non si potrà avere altro esito che una remissione in termini.
Qualche dubbio è affiorato proprio quest'anno con il 31 Luglio 2022 che cade di Domenica, con il dubbio quindi che il termine vada spostato al giorno feriale successivo, quest'anno il Lunedì 1° Agosto, che però sarebbe l'inizio della feriale - quindi, si deposita di Domenica o si deposita di Lunedì, oppure, ancora si deposita il 1° Settembre ? Per i termini della CTU ex 195 cpc probabilmente prevale il fatto che nel processo civile vale il deposito telematico, che secondo parte della dottrina è effettuabile anche nelle giornate di chiusura della cancelleria (non solo i festivi, nota bene), mentre un'altra parte rimane invece ancorata alle tradizioni della carta anche in piena informatizzazione - altra prova della utilità della verifica del calendario già in sede di udienza di incarico (o almeno quel che ne resta, dopo il giuramento telematico ormai istituzionalizzato), quando è possibile responsabilizzare il magistrato della decisione, in contraddittorio con le parti.

Infine, con le penultime novelle, il giudice è tenuto a definire e seguire un calendario definito già prima dell'udienza di comparizione, nel quale è già prevista la finestra per il subprocedimento di CTU: da quello derivano i termini dati un udienza, indipendentemente dalla date o dai giorni - quella che è intoccabile è l'udienza di acquisizione della relazione di CTU, tutto quello che accade prima al giudice interessa solo nella misura in cui non gli salta quell'udienza.
 
[1]  ... devono i sogni sciogliersi in putredine.
Gabriele D'Annunzio - Elegie romane (1891), II - Villa Chigi, 102

 

giovedì 21 giugno 2018

Interruzione feriale, perizia e CTU

Una versione aggiornata al 2022 di questo post è disponibile qui.

La sospensione dei termini nel periodo feriale è un istituto processuale che prevede - con la normativa corrente - l'esclusione del periodo tra il 1° Agosto e il 31 Agosto di ogni anno, dal calcolo delle scadenze processuali - in altre parole, il termine per il compimento di una data attività processuale si ferma durante la sospensione, riprendendo alla fine di questa.
La sospensione feriale dei termini processuali è regolata dall'art. 1 della legge 742/1969, novellato dal Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modifiche nella Legge 162/2014; questo prevede, appunto, che il decorso dei termini relativi alle giurisdizioni ordinarie (i Tribunali), quelle amministrative (TAR), tributarie e militari è sospeso di diritto dal 1° al 31 Agosto di ciascun anno - 31 giorni fissi - e riprende dal 1° Settembre. [sino al decreto Renzi, la sospensione operava dal 1° Agosto al 15 Settembre di ogni anno.]
Il DL 132/2014, nelle dichiarazioni dell'allora Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, aveva la finalità di ridurre il periodo di chiusura della aule giudiziarie in nome di una velocizzazione dei procedimenti e dello smaltimento dell'arretrato.
Grandissima balla, come si può verificare oggi, a quattro anni dal DL. A quando vanno i rinvii? 2020? 2022?
In realtà, lo scopo della sospensione feriale è quello di far godere ai professionisti forensi un periodo di pieno riposo (Proposta di legge n. 377 della Camera dei Deputati, presentata dal deputato Giuseppe Alessi [DC] il 3 Settembre 1968, Sospensione dei termini Processuali nel Periodo feriale), non per chiudere i Tribunali (che non chiudono mai) o per allungare le ferie ai Magistrati (che le prendono nella misura prevista dalla Legge, indipendentemente dal periodo feriale).

La sospensione non si applica nei casi elencati dalla Legge, ovvero:
- per la materia penale, quando vi siano imputati in custodia cautelare e in caso di rinuncia alla sospensione da parte dell'imputato o del suo difensore, procedimenti per le indagini preliminari per reati connessi alla criminalità organizzata, quando vi siano imputati detenuti o reati vicini alla prescrizione o che abbiano carattere di urgenza, misure di prevenzione o sequestro di beni, incidenti probatori non rinviabili (articoli 2, 2-bis e 4 della L. 742/1969, art. 91 RD 12/1941, art. 467 cpp).
- per la materia civile, nelle cause per alimenti, procedimenti cautelari, adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, sfratto e opposizione all'esecuzione, dichiarazione e revoca dei fallimenti e, in generale, in tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti (artt. 3 e 4 L. 742/1969, art. 92 r.d. 12/1941, artt. 409 e 442 cpc per la lista completa)
- per la materia amministrativa (art. 5 L. 742/1969): ai procedimenti per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Questo, per quanto attiene alla lettera della norma.

Per quanto attiene la interruzione feriale dei termini ex 195 cpc novellato, questi (tutti e tre: invio relazione alle parti, osservazioni delle parti alla relazione, sintetica risposta alle osservazioni e deposito) sono termini processuali e non sostanziali, quindi si applica la sospensione, salve le eccezioni dettagliatamente elencate dalla Legge.
Che siano termini processuali, non vi è più alcun dubbio dopo la novella.

Nella pratica quotidiana, però, anche nel caso dei termini indicati nel formato del 60+30+30 bisognerebbe sempre calcolare le date a calendario e calcolarle con la feriale - le innumere app disponibili funzionano anche via smartphone, quindi potete usarle anche durante l'udienza di incarico.
Se ciò non è possibile, andrebbero registrate a verbale in apertura di operazioni, perché sia ben chiaro a tutti come funziona.
In caso di proroghe, inoltre, non limitarsi alla generica richiesta di "30gg" ma indicare anche il nuovo termine a calendario, e, se del caso indicare che tiene conto della interruzione feriale.
Qualcuno potrà ignorare tali richieste e precisazioni, ma di fronte ad una eventuale istanza dei difensori, che contestano i termini scaduti in feriale, accompagnata dalla abbondante dottrina in tema, non può avere altro esito che una remissione in termini.

Infine, con le penultime novelle, il giudice è tenuto a definire e seguire un calendario definito già prima dell'udienza di comparizione, nel quale è già prevista la finestra per il subprocedimento di CTU: da quello derivano i termini dati un udienza, indipendentemente dalla date o dai giorni - quella che è intoccabile è l'udienza di acquisizione della relazione di CTU, tutto quello che accade prima al giudice interessa solo nella misura in cui non gli salta quell'udienza.

domenica 2 agosto 2015

La novella è andata a male ?


La Legge numero 69 del 18 Giugno 2009, denominata Disposizioni per lo Sviluppo Economico, la Semplificazione, la Competitività, nonché in materia di Processo Civile, in vigore dal 4 Luglio 2009, ha introdotto alcune modifiche al Codice di Procedura Civile in particolare negli articoli 191 e 195, che trattano dell'incarico e dello svolgimento della Consulenza Tecnica nel processo civile.
Anzitutto, art. 191, il Giudice ora formula i quesiti già quando dispone per l'accertamento tecnico e nomina il (i) Consulente (i), sicché il(i) CTU è(sono) preventivamente informato(i) dell'oggetto della Consulenza stessa. Così facendo, il CTU sarebbe già in grado di valutare se esistano condizioni per non accettare l'incarico, e potrebbe già predisporre gli atti immediatamente successivi alla comparizione ed al giuramento, primo fra tutti, nel caso di perizia grafica, l'eventuale rilascio di saggio grafico in udienza ante il Giudice (se questo lo pretende).
Per l'art. 195, novità relativa in quanto già adottata in molti tribunali,  il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
Il CTU invia quindi alle parti la propria relazione (finale, non modificabile, anche se si insiste a chiamarla confusivamente bozza) entro un primo termine, fissato dal Giudice; queste (attraverso i CTP eventualmente nominati) entro un secondo termine, estremamente variabile, comunicano al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni; infine, il CTU  deposita in cancelleria (ora secondo le norme del PCT nel fascicolo informatico) entro l'ultimo termine stabilito, la relazione finale, insieme alle osservazioni delle parti ed a sue sintetiche valutazioni a queste ultime. 
In parole povere, il legislatore (Berlusconi, Tremonti, Scajola, Brunetta, Sacconi, Calderoli e Alfano firmano dopo il presidente Napolitano - e scusate s'è poco) affida al CTU l'intero subprocedimento dell'accertamento tecnico, compresi atti come le controdeduzioni e la chiamata a chiarimenti prima di esclusività del Giudice - e che occupavano, ognuno, una udienza, con una presunta dilatazione dei tempi del processo
Molliamo tutto al CTU, si son detti, e risparmiamo almeno un paio di udienze.

Son passati ormai cinque anni, cerchiamo di valutare se l'obiettivo è stato raggiunto o meno.

La relazione definitiva è - come più e più volte ribadito - quella depositata al primo termine e conclude quello che era il subprocedimento di accertamento tecnico prima della novella. Quella relazione non va modificata, in alcun modo. 
Le valutazioni, positive o negative, delle parti, prima dirette al Giudice, magari dopo una richiesta di termine per esame (una udienza in più) ora si indirizzano direttamente al CTU che, autonomamente, le valuta e ne esprime una sintetica valutazione.
Quello che era prima della novella del 2009 il deposito relazione/richiesta termine per esame/controdeduzioni/chiamata a chiarimenti/deposito dei chiarimenti/udienza di (ri)discussione dei chiarimenti ora si dovrebbe risolvere tra due sole udienze.
Dovrebbe.
Infatti, con sempre maggiore frequenza assisto al deposito di controdeduzioni dopo la chiusura del subprocedimento, con richiesta al Giudice di chiamare il CTU a chiarimenti ovvero di disattendere la relazione ovvero rinnovarla - e non si tratta di mera tattica basso-avvocatizia, quantomeno perché spesso non è la sola parte scontentata dal CTU a chiamare l'attenzione del Giudice.
Se il Giudice ritiene fondate le contestazioni, allora richiama il CTU a chiarimenti, seppure (e per quanto possibile) in una discussione da svolgersi in udienza, oralmente, in contraddittorio con le parti eventualmente rappresentate dai propri CTP. 
Ci siamo da capo, allora?
La chiamata a chiarimenti non (costituisce) un'attività ulteriore ed estra­nea rispetto a quella già espletata e remunerata, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il C.T.U. è tenuto tutte le volte in cui ne faccia richiesta la parte interessata, il che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva - II Sezione della Suprema Corte, sentenza 4655 del 20 Marzo 2006 (tra l'altro, è quella che afferma che i chiarimenti "non si pagano").
Ammesso (e mal concesso) che le parti si siano sempre comportate con lealtà ed intelligenza, tutto ciò sta a significare che il CTU non ha adeguatamente risposto alle osservazioni, eventualmente mantenendo la propria posizione anche di fronte a contestazioni oggettive.

Dobbiamo quindi, logicamente, dedurre che il CTU affronta l'accertamento tecnico col piglio del san Giorgio contro il Drago, sordo ad ogni sollecitazione esterna, impermeabile ad ogni indicazione che lo devii dal cammino che Egli si è prefigurato ancor prima di iniziare? Dobbiamo quindi ammettere che i cosiddetti protocolli Strasburgo sono mere illusioni,  inutili magìe contro quei Cavalieri Bianchi (o Oscuri, dipende dalla gestione dei propri dèmoni) che sono i Consulenti Tecnici di Ufficio ?

 San Giorgio e il Drago, icona - Pietro Trojani (1925-1997)

 

domenica 28 aprile 2013

Il subprocedimento di CTU - qualche nota alla prova dei fatti

 
Ricordiamo che secondo il novello art. 195 del CPC, il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
Il CTU dovrà quindi, far conoscere alle parti o ai loro procuratori la risposta motivata ai quesiti entro un primo termine, fissato dal Giudice.
Le parti costituite (attraverso i CTP eventualmente nominati, ovvero in caso di mancata o inammessa nomina dal procuratore o dalla parte stessa) entro un secondo termine, dovranno comunicare al CTU le proprie osservazioni e controdeduzioni.
Infine, il CTU dovrà depositare entro l'ultimo termine stabilito, la relazione finale, contenente anche brevi (e sottolineo, brevi) risposte alle osservazioni delle parti.
È frequente la necessità di minime proroghe nel primo termine, o perché questo cade in giorno festivo o prefestivo (e qui non ci sono problemi, la Legge impone lo spostamento alla data utile più vicina) o in conseguenza di un (giustificato) prolungamento delle operazioni peritali.
È indispensabile in quest'ultimo caso l'istanza al Giudice, con tutto ciò che comporta in termini di tempo aggiuntivo ? 
Ritorniamo alla ratio della novella : al CTU viene integralmente affidato l'intero subprocedimento di CTU, allo scopo di eliminare dal calendario delle udienze (altra novella del procedimento) le udienze interlocutorie relative all'esame della relazione ed alla eventuale chiamata a chiarimenti. Lo scopo ultimo è, in termini estremamente crudi, quello di risparmiare tempo.
Inoltre, il risparmio di tempo deve essere ottenuto anche attraverso il raggiungimento della massima chiarezza possibile negli aspetti strettamente tecnici che costituiscono la CTU, e tale chiarezza, spesso e volentieri, richiede tempo.
I termini endoprocedimentali sono ordinatori e non perentori, e se non vengono lesi i diritti  delle parti, in particolare il tempo necessario ad esaminare la relazione ed a produrre eventuali osservazioni, riducendo eventualmente il successivo termine per la risposta a queste, non è nemmeno necessario proporre istanza al Giudice, ma è sufficiente rendere edotte le parti della rimodulazione dei termini. 

martedì 5 aprile 2011

CTU nel processo civile, "relazione da trasmettere alle parti"

 
Oggi, son dieci volte in un mese che vedo "relazioni provvisorie", "bozze", "proposte di relazione" e via fantasiando.
Ripeto, sottolineo, gioco alla vox clamantis.

Art. 195 CPC , novellato :  [...] La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa  all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
 
La relazione de quo [de cuius per gli assorti] è la relazione finale.
Non la bozza, la relazione provvisoria, la relazione temporanea, la relazione in itinere , la proposta di relazione. Una proposta di relazione potrebbe avere una ragion d'essere in una mediazione, una conciliazione, un laudo unanime, ma qui non è proprio il caso.
È la relazione finale, che non potrà essere più modificata. La relazione che si manda alle parti deve essere completa in ogni sua parte, risposta motivata al quesito compresa.
 
Le osservazioni delle parti, e la sintetica valutazione delle stesse, sono atto successivo. Non sono le "note" pre-novella, sono osservazioni (leggi: controdeduzioni, precisazioni, scritto in sostegno, etc) alla relazione finale. 
 
Le "note" pre-novella esistono ancora, certo, sono le istanze che i CTP possono proporre al CTU (o Perito).