giovedì 27 gennaio 2011

Termini di deposito, attenzione alle novità (che novità ormai non son più, ma qualcuno non se ne è ancora accorto)

 
È più di un anno che sono entrate in vigore le  modifiche della L. 69/2009, precisamente dal 4 Luglio 2009, ed ormai si comincia a lavorare prevalentemente su quella base. 
Due particolari sembrano, però, non essere ancora stati recepiti.
 
Primo, la L. 69/2009 modifica il secondo comma dell'art. 52 (Aumento e Riduzione degli Onorari), del Testo Unico Spese di Giustizia : Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.
Di un terzo (33,33%), non più di un quarto (25%) come era in precedenza. Attenzione al calendario, presentate le necessarie e documentate istanze di proroga, e presentatele nei termini.
 
Secondo, il novellato art. 195 CPC ora recita :  [...] La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa  all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
La relazione de quo, è la relazione finale, non la bozza, la relazione provvisoria, la relazione temporanea, la relazione in itinere o come altro la si chiama fantasiosamente in giro. È la relazione finale, che non potrà essere più modificata.
Pertanto, la relazione che si manda alle parti deve essere completa in ogni sua parte, risposta motivata al quesito compresa.
Le osservazioni delle parti, e la sintetica valutazione, sono atto successivo. Non sono le "note" pre-novella, sono osservazioni (leggi: controdeduzioni, precisazioni, scritto in sostegno, etc) alla relazione finale. 
Le "note" pre-novella esistono ancora, certo, sono le istanze che i CTP possono proporre al CTU (o Perito).
(Acché tanto? Per risparmiare il rinvio di udienza "per esame e controdeduzione".)

sabato 15 gennaio 2011

Sesto anno - sulla periziabilità dei documenti fotoriprodotti


Per dimostrare praticamente le motivazioni che ostano all'espressione di pareri di autenticità su documenti fotoriprodotti (tra cui quelli fotocopiati), qualche tempo fa (siamo al sesto anno di repliche) avevo predisposto un piccolo esperimento, riassunto nell'immagine che segue.
Una sola delle tre scritture è "vera"; le altre due sono ricostruite con alcuni programmi di elaborazione numerica delle immagini, quindi "false", almeno per i fini che in questo momento interessano.



Ad oggi, nessuno è ancora riuscito a fornire un parere motivato su quale sia "autentica" e quali siano "false". Per chi vuole, sono disponibili a richiesta le immagini in alta risoluzione.
In conclusione, non è possibile esprimere pareri completamente motivati su fotoriproduzioni : tali pareri sono sempre sottoposti ad una riserva intrinseca ed ineludibile, ed a nulla valgono le riserve platoniche che ogni tanto rispuntano dalle nebbie.

A rigore, il parere tecnico su fotoriproduzioni dovrebbe essere sempre espresso previa decisione del Giudice o del Magistrato, in merito all'origine della riproduzione in esame, e sotto tale ipotesi (fotoriproduzione di documento che esiste nella realtà, giusta la decisione del Giudice o del Magistrato) il parere dovrebbe essere prodotto.
Il Giudice o il Magistrato, cioè, decidono sulla validità dell'origine di un documento fotoriprodotto, e consento acché possa essere acquisito come elemento in verifica o (e questo è un altro aspetto troppo spesso trascurato della questione) o come elemento comparativo.
Il Giudice, cioè, deve fornire una autorizzazione motivata perché un documento fotoriprodotto possa essere utilizzato, anche come comparativa.
Rientrano in questo ambito i documenti autenticati da pubblico ufficiale, dal Notaio in giù ; la fotoriproduzione deve sostanzialmente presentare una catena di custodia successiva alla sua creazione, che sia trasparente ed ininterrotta, si deve sapere da dove e da chi è stata fatta la copia, e che giri ha fatto prima di entrare in un fascicolo.

A ciò si deve aggiungere, che qualora si accerti la presenza di differenze non giustificabili, queste hanno valore assoluto (se rilevate) nell'esprimere un parere di non autenticità.

domenica 9 gennaio 2011

Sul saggio grafico, nel processo civile


In un post precedente ho scritto del saggio grafico rilasciato nell'indagine e nel processo penale, in particolare sulla possibilità dell'indagato o imputato di astenersi dal rendere saggio grafico.

Per quanto attiene la procedura civile, è necessario ricordare che esiste una precisa disposizione (art 219 CPC, II comma) in merito alla possibilità di non rilasciare saggio grafico (anzi di rilasciare scrittura di comparazione).

L'art 219 CPC (Redazione di Scritture di Comparazione), recita : Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico. Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere, la scrittura può ritenersi riconosciuta.

Intanto, si noti che è il giudice quello a cui si rilascia scrittura di comparazione, non il CT. lI CTU può subentrare su delega del giudice stesso, indicata sul quesito.

La norma in oggetto, però, è apparentemente poco applicata; chi ha notizia di una CTU sospesa  perché l'interessato non si presenta a rilasciare saggio grafico (ed implicitamente riconosce la scrittura impugnata), me lo faccia sapere, perché è un caso estremamente raro.
Nella quasi totalità dei casi, la CTU va avanti anche senza il saggio dell'interessato, purché (e qui sta una delle chiavi interpretative) vi siano altre scritture (di provenienza certa) comparative. 
Il giudice, nella maggior parte dei casi, preferisce avvalersi comunque dell'apporto conoscitivo della Consulenza Tecnica, e consente che questa venga comunque svolta - sempreché vi siano altre scritture comparative utili, si ripete.