lunedì 25 aprile 2011

Memorie di traduzione, privacy, vacazioni


Una collega traduce una richiesta di rogatoria per un Pubblico Ministero, deposita il lavoro e la richiesta di liquidazione. Il Magistrato le liquida Una (One, 1, Uma) Vacazione: "tanto ce l'ha sul computer, basta cambiare il nome".
Copriamo con una pietosa colata di cemento l'importo (lordo) liquidato, e cerchiamo di meditare sulla motivazione : "tanto ce l'ho sul computer, basta cambiare il nome".
È proprio vero che "ce l'ho sul computer", nel senso di traduzione precedentemente eseguita, magari per altro Magistrato, e basta prenderla e "cambiare il nome" ? 
La risposta è chiara e ben motivata : no, le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 Luglio 2008 me lo vietano; appena concluso l'incarico (nel caso in esame, con il deposito della traduzione) il documento va eliminato dai miei archivi. Quindi io non ce l'ho sul computer.
Le Linee Guida sono riproposte di seguito, dal documento presente su Scribd.
Linee Guida in Materia di Trattamento di Dati Personali da parte dei Consulenti Tecnici e dei Periti Ausili...Problema più serio, già accennato in un precedente post sui glossari gergali.
Oggi, nella maggior parte dei casi si utilizzano strumenti CAT per la traduzione, e le soluzioni utilizzate in precedenza sono raccolte nelle Memorie di Traduzione (TMs). Quesito : a meno della anonimizzazione (orrore di parola ...) , debbo piallarle ad ogni incarico concluso?
E ancora: se traduco espressioni gergali, specie quelle in uso tra marginali e gruppi ristretti, per validare (altra perla!) processualmente la traduzione, debbo in qualche modo documentare dove, come e quando veniva utilizzata. E documentare dove, come e quando è stata utilizzata una certa espressione (volete un esempio? tabina, chi lo dice, dove, come, quando, che vuol dire?) debbo dire in quale inchiesta è venuta fuori, e questo è esplicitamente vietato.
Di male in peggio: e se volessi sciarare (l'orrore...) i glossari (o le TM) con un collega per necessità future? Verrei denunciato dal Garante per la protezione dei dati personali, ovvero per violazione del segreto di indagine o dal PM, o dalle parti, secondo convenienza.

sabato 23 aprile 2011

23 Aprile, Sant Jordi


 
Oggi, 23 Aprile, in Catalogna (ed a Barcellona) è il giorno di Sant Jordi (San Giorgio). Oggi si donano Rose (e Libri) alle signore (che di solito contraccambiano con altri Libri).
Il link alla Catalunya è ovviamente in català.

Il dono della Rosa ha origine medievale, mentre il dono del Libro (in origine l'uomo regalava una Rosa, la donna contraccambiava con un Libro) nasce nei primi del Novecento, osservando la coincidenza tra la festività di San Giorgio e le date di morte di Shakespeare e di Cervantes.
La festa è stata mondializzata (adoro i neologismi economici!) da quando l'UNESCO ha fissato, nel 1995, il 23 Aprile come World Book (and Copyright) Day .

venerdì 22 aprile 2011

Pagine storiche



There are two main questions, or difficulties, that confront the examiner of an alleged forgery. The first of these is to determine how much and to what extent genuine writing will diverge from a certain type, and the second is how and to what extent will a more or less skillful forgery be likely to succeed and be likely to fail in embodying the essential characteristics of a genuine writing. Here we have the very hearth of the problem, for, at least in some measure, a forgery will be like the genuine writing, and there is also always bound to be some variation in the different examples of genuine writing by the same writer. Incorrect reasoning infers forgery from any variations or infers genuineness from any resemblance.

Albert S. Osborn, The Problem of Proof especially as exemplified in Disputed Documents Trials, Boyd, Albany 1946
Il problema è così posto, quale metodo usare per affrontarlo ?

24 Aprile 2011


© Ascanio Trojani 2011 - Tutti i diritti riservati

Primavera, 
Pasqua di Resurrezione (24 Aprile), 
Pesach (19 Aprile ovvero 14 Nisan 5771).

Auguri a tutti  -  l'orizzonte è libero, approfittiamone.

Grafologia della scrittura tipografica, aggiornamento


Nella puntata del 20 Aprile 2011 della trasmissione "Chi l'ha visto", è giunto un (atteso) richiamo a proposito della rappresentazione della cartolina inviata da Matthias Schepp alla moglie, oggetto di un precedente post.
La "notizia di servizio" è (ovviamente) finita in rete :


Non sono particolarmente d'accordo sul fatto che qualcuno "abbia fatto incappare dei professionisti" ne "l'errore madornale". Se i suddetti professionisti volevano dichiararsi tali , hanno certamente perso una ghiotta occasione per dimostrarlo. 

Ancora non convinti ? 
Guardate allora il video postato dalla collega Marisa Aloia, con il grab dallo schermo mentre si (ri)scrive la cartolina.


Ammissibilità della Perizia e suo valore come prova


Due recentissime sentenze delle sezioni penali della Corte di Cassazione, ribadiscono l'orientamento circa il valore della perizia come "prova", e sulla ammissibilità o meno della perizia (d'ufficio) nel  dibattimento penale.
La perizia è sempre "prova neutra", che non è né a carico né a discarico dell'imputato, è sottratta alla disponibilità delle parti ed è rimessa al potere discrezionale del Giudice, che al più dovrà fornire una logica motivazione all'eventuale diniego.
Le due sentenze sono la n. 5295/11 della VI sezione penale e la successiva 12757/11 della II sezione; in particolare l'eventuale, motivato, diniego da parte del Giudice ad ammettere perizia nel dibattimento non costituisce motivo di ricorso per Cassazione.
Nella lettera, della 5295/11, dell'11 Gennaio 2011 : "La  mancata assunzione di prova decisiva,  quale  motivo  di ricorso per cassazione, può essere dedotta solo in relazione a mezzi di prova di cui sia stata legittimamente chiesta l'ammissione a norma dell'art.  495  c.p.p.,  comma  2, il  quale  stabilisce  il  diritto dell'imputato  all'ammissione delle prove indicate a  discarico  sui fatti  costituenti  oggetto delle prove a carico.  Va  però  subito chiarito  che il diritto alla controprova non può avere per  oggetto l'espletamento di una perizia, essendo essa per antonomasia mezzo  di prova  neutro, non classificabile né a carico né a discarico, oltre che sottratto alla disponibilità delle parti, e rimesso, invece,  al potere  discrezionale  del  giudice. Pertanto  la  perizia  non  può ricondursi al concetto di "prova decisiva", la cui mancata assunzione possa  costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d)."
Una meditazione sul fatto che la perizia non è né provaverità rivelata e incontestabile ma mero strumento gnoseologico a disposizione della formazione del libero convincimento del Giudice, potrebbe spegnere alcuni ardori (o pruriti, secondo altre opinioni) manifestati da alcuni.

lunedì 18 aprile 2011

Revisione del processo e novità della prova scientifica


La prima sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza numero 15139 del 13 Aprile scorso, deliberando sull'ammissibilità della revisione di un processo di fronte alla applicazione di un "nuovo metodo scientifico"  scoperto o applicato successivamente alla definizione del processo stesso, ha anche definito un metodo di valutazione delle nuove prove da parte del Giudice.

Secondo i Giudici, la revisione del processo, dopo condanna passata in giudicato, è in generale ammessa se - successivamente - sia stato scoperto o definito un "nuovo metodo scientifico" per la valutazione delle prove. In tal proposito la prima sezione critica la giurisprudenza pregressa, che considerava la nuova perizia quale "mero apprezzamento critico di elementi già esaminati e valutati in giudizio" anche se condotta con metodi nuovi, giacché la scienza è contraddistinta dalla incompletezza e dalla provvisorietà delle acquisizioni conoscitive raggiunte. "Ciò comporta, quindi, che anche il giudizio di revisione debba confrontarsi con la nuova prova scientifica, per tale dovendosi intendere il mezzo ad efficacia dimostrativa che utilizza il mezzo scientifico per accertare il fatto ignoto, ed è preordinato a procurare, nell'ambito di un procedimento che coinvolge le parti in un serrato contraddittorio tecnico, un sapere al giudice in relazione ad un'evenienza di cui non gli è più possibile la diretta percezione. [...] la novità della prova scientifica può essere correlata all'oggetto stesso dell'accertamento oppure al metodo scoperto o sperimentato, successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, di per sé idoneo a produrre nuovi elementi fattuali. In questo secondo caso al giudice spetta stabilire se il nuovo metodo applicato alle emergenze processuali già acquisite sia in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli già ottenuti e se i risultati cosi conseguiti, o da soli o insieme con le prove già valutate, possano far sorgere il ragionevole dubbio della non colpevolezza della persona di cui è stata affermata la penale responsabilità con una sentenza passata in giudicato”. 

Il Collegio ha dettato le attività a carico del Giudice chiamato a decidere su una revisione a seguito della applicazione di una nuova prova scientifica :

" a) l'apprezzamento della novità del metodo introdotto; 
b) la valutazione della sua scientificità; 
c) l'applicazione del nuovo metodo scientifico alle risultanze probatorie già vagliate, alla stregua delle pregresse conoscenze, nel processo già celebrato; 
d) il giudizio di concreta novità dei risultati ottenuti grazie al nuovo metodo: 
e) la loro valutazione nel contesto delle prove già raccolte nel precedente giudizio allo scopo di stabilire se essi sono idonei a determinare una decisione diversa rispetto a quella di condanna già intervenuta. "

Annoto, in margine, come tale sentenza si avvicini alla giurisprudenza statunitense corrente, che attribuisce al Giudice il ruolo di gatekeeper nell'ammissione e nella valutazione della prova scientifica.

sabato 16 aprile 2011

La grafologia della scrittura tipografica


Poche settimane fa, la trasmissione "Chi l'ha visto", trattando della scomparsa delle gemelle Alessia e Livia Schepp, mostrava il testo, in italiano, della prima cartolina inviata dal padre,  Matthias Schepp, alla moglie.
Un fermo immagine dal servizio è qui riprodotto :


Palesemente non l'originale, ma una immagine finalizzata all'argomentazione televisiva. Osservate la diversità di risoluzione tra scritta e stampato della cartolina, gli allineamenti della scritta perfettamente regolari, l'uniformità delle aste e delle terminazioni, la dimensione esatta dei puntini delle lettere e dell'ellissi sulla terza riga, la misura dell'interrigo. Allineamenti, aste, terminazioni, interrigo : lingua da lettering, da tipografia, perché di lettering si tratta, non di scrittura manuale, di handwriting.
Questa immagine, inoltre, circola solamente in Italia, solo successivamente alla trasmissione de quo, e non ve n'è traccia nei media svizzeri o tedeschi; provate a cercare con Google Images o con Tineye.
Non si vedono poi, francobollo, indirizzo del destinatario, timbri postali, ma non essendo una condizione necessaria per l'esistenza dell'oggetto "cartolina postale" (possono essere sull'altra faccia del foglietto, o potrebbe essere stato inviata in busta) teniamolo a parte.

Chiaro, pacifico, convinti ?
Sembrerebbe di no : Marisa Aloia mi ha segnalato che da un po' di tempo circolano alcune analisi (soi-disant) grafologiche  della scritta mostrata a "Chi l'ha visto", assunta tél quél come scrittura di pugno di Matthias Schepp, e da dette analisi si pretenderebbe di ottenere informazioni sulla personalità e sullo stato emotivo del suicida.
Analizzare la scrittura di una persona deceduta con lo strumento grafologico è una parte importantissima dell'autopsia psicologica (il tentativo di ricostruire il profilo psicologico di una vittima attraverso varie fonti ante-mortem). Un altro esempio  recentissimo viene dall'esame della scrittura nelle ultime lettere del Mass-Murderer del Realengo, raffrontate con scritture di periodi precedenti.
Sembra una paratautologia, ma il campione della grafia che viene esaminata deve certamente appartenere alla persona in esame, non a terzi, magari al giornalista che ha copiato il testo di una lettera che gli è stato impedito di fotoriprodurre, o magari un allestimento scenico a fini televisivi.

Eppure, nel caso di Schepp, dove la scrittura è palesemente generata da un DTP, non da una mano, questo è accaduto.
Iliprandi, Lefebure ? E ched'è ? .. 'n farmaco nòvo?

Convertiamo la nomenclatura tipografica in qualcosa di più vicino alla grafologia: gli allineamenti di base perfettamente regolari e modulati, l'uniformità innaturale del tratto , i tratti finali uniformi, la forma esatta dei puntini delle lettere e dell'ellissi sulla terza riga, l'allineamento innaturale di quest'ultima, la completa sovrapponibilità di gruppi letterali (esempio : il gruppo ta).
La mano non è una macchina, si legge nelle premesse preconfezionate da tagl'incolla ossessivo-compulsivo che si vedono nelle consulenze di basso livello, e come al solito questa premessa non viene poi applicata nel seguito dell'indagine.
Le lettere sono diverse tra loro, mi dite ?
Dal 2002 (siamo nel 2011, ricordatelo) tutte le librerie di font per computer sono  disponibili nel formato Open Type; tra le altre cose, il formato permette di "ottenere effetti tipografici avanzati".
Uno di tali effetti avanzati è la realizzazione in digitazione delle legature tra caratteri : "Nella calligrafia ed in tipografia, una legatura è composta dall'unione di due o più lettere, quasi sempre unite in una forma o glifo. Le legature di solito rimpiazzano due caratteri che condividono dello spazio e fanno parte di una categoria più ampia di caratteri chiamata di forma contestuale, ovvero che assumono una specifica forma a seconda del contesto nel quale vengono inseriti, ovvero delle lettere che precedono e seguono oppure degli spazi." (Wikipedia, così si trova subito).
Finalmente si spiega quel misterioso box nei settaggi dei word processor o DTP : "attiva legature".
Ritorniamo alla cartolina : ta, te, ti, to, tu al momento della digitazione vengono automaticamente sostituiti da una forma legata (in tipografia si chiama glifo), adatta al contesto:  te, legate in basso, ta, to legate in alto col taglio della t, eccetera.

Una analisi di un font, o comunque di un elaborato grafico, con gli strumenti della grafologia è certamente eseguibile. Si pensi solo alla valenza della impostazione, della direzione, dell'inclinazione, della dimensione, della continuità e della forma : vi siete mai chiesti perché il logo Coca-Cola è ascendente, inclinato, grande, legato, arrotondato, nutrito ?
Niente di nuovo, comunque: cercate lo studio di Manuel Moreno, Grafología y Diseño Gráfico Publicitario.

Non di Matthias Schepp si parli però; al più delle intenzioni comunicative dei grafici e dei sistemisti di Adobe, Monotype, Linotype.

L'attenzione non è qualcosa che di deve applicare solo quando "è esplicitamente richiesto dal quesito".

mercoledì 13 aprile 2011

Mediazione Obbligatoria nel Contenzioso Civile e Commerciale e Consulenza Tecnica


Lunedì 21 Marzo 2011 è entrata in vigore la mediazione obbligatoria nel contenzioso civile e commerciale, creata dall'art. 60 della Legge 28 Giugno 2009, numero 69, attuata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010.
Non è questo il posto dove spiegare nei particolari le intenzioni di chi l'ha istituita, di chi vi si oppone, del come vorrebbe funzionare. Per questo si veda ad esempio,  il manuale di Elisabetta Mazzoli ed altri, edito da Maggioli.
La mediazione (o conciliazione, o mediaconciliazione, o addirittura arbitrato - la chiarezza nomenclatoria è un bel sintomo!) è atto preventivamente obbligatorio prima di adire un Tribunale per una lunga e vaporosa serie di materie, dal Condominio al contenzioso sul Risarcimento Danni, senza un limite superiore di importo di causa. 
Un sacco di problemi, a mio parere, a cominciare proprio dalla diffusa incertezza su come chiamarla: anche fonti insospettabili scrivono di arbitrato
Il fatto che non venga fissato un limite superiore nell'importo di causa sta a significare che la mediaconciliazione (sic) non è diretta solo alle cause bagatellari, che sarebbero in linea di principio quelle che ingolfano i Tribunali.
Il servizio di mediazione preventiva e obbligatoria viene fornito da entità sostanzialmente private, secondo modalità di ammissione quantomai lasche: non è una impressione, infatti, che l'operazione somigli ad un tentativo di privatizzazione della Giustizia. E proprio in queste ore, cominciano ad essere dirette alla Corte Costituzionale le prime eccezioni, equamente divise tra la obbligatorietà della mediazione quale presupposto per adire al Tribunale e le regole di formazione delle entità mediatrici.
Altra cosa che appare quantomai dubbia è la obbligatorietà della mediazione preventiva. La risoluzione alternativa delle controversie dovrebbe sottostare ai principi di volontarietà, riservatezza e neutralità, che qui non sono proprio rispettati. 
La norma è ambiguamente snella, lasciando troppe cose alla discrezione del singolo organismo di mediazione. 

Consideriamo brevemente il punto che ci interessa, la consulenza tecnica. Almeno teoricamente, la procedura non dovrebbe discostarsi troppo da quella già nota nel caso di arbitrato civile, anche se con i caveat già accennati.
L'articolo che ci interessa è il numero 8 del citato Decreto Legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010. 
Al primo comma, si osserva che nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari
Bene, e chi mi certifica le specifiche competenze tecniche, se la norma che regola l'ammissione al ruolo di mediatore non ne fa alcun cenno? Chi mi consente di ricusare un mediatore a mio parere non competente?
Se di cause bagatellari si fosse trattato, di consulenza tecnica non se ne doveva nemmeno parlare, ma la norma non fissa un limite oltre al quale la competenza naturale è del Tribunale. 
Nel caso (quarto comma dell'art.8) che non si possa procedere con al nomina di mediatori ausiliari, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti preso i tribunali.
Consulenti, recita la norma, quindi gli iscritti agli elenchi del Tribunale Civile, sembrerebbero esclusi quelli del Penale, se il Decreto assume la nomenclatura dei Codici. E se la specifica competenza non la si ritrova in detti elenchi? Non sembra prevista la facoltà del mediatore a ricorrere ai docenti universitari o a laboratori statali (non solo RIS, ma anche le Belle Arti, le Agenzie per la tutela del territorio, eccetera), se l'importanza del caso lo richiede. Ma non c'è la limitazione alle cause bagatellari, perché si pone allora tale vincolo?
L'ultima frase del quarto comma, che parla di onorari, rinvia ai singoli regolamenti di procedura dell'organismo. Ci piacerebbe credere che non verremo liquidati secondo la L. 319.
Piuttosto, non trovo norme che concedano a terzi l'accesso agli elenchi del Tribunale; dov'è la deroga alle norme sulla riservatezza dei dati personali, che pure vengono invocate ogni volta che si chiede l'accesso a tali elenchi, ad esempio per motivi sindacali ? 
La natura pubblicistica del'incarico vale solo quando si devono fissare gli onorari, almeno finora.

venerdì 8 aprile 2011

Pagine storiche


L'écriture a des lois. Quoi que puissent en penser les esprits superficiels, l'acte d'écrire, qui se décompose en une serie de gestes presque inconscients, ne s'accomplit pas au hasard et ne reflète pas non plus un caprice perpétuel de l'ésprit ou de la main.

Edmund Solange-Pellat, Les Lois de l'Écriture, Librairie  Vuibert, Parigi 1927
La copia illustrata è la mia, originale; non lo si trova in giro, nemmeno su Google Books. Potete provare a cercarlo nelle librerie residuali o antiquarie, e preparatevi a pagarlo per ciò che vale, tanto.

martedì 5 aprile 2011

CTU nel processo civile, "relazione da trasmettere alle parti"

 
Oggi, son dieci volte in un mese che vedo "relazioni provvisorie", "bozze", "proposte di relazione" e via fantasiando.
Ripeto, sottolineo, gioco alla vox clamantis.

Art. 195 CPC , novellato :  [...] La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa  all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
 
La relazione de quo [de cuius per gli assorti] è la relazione finale.
Non la bozza, la relazione provvisoria, la relazione temporanea, la relazione in itinere , la proposta di relazione. Una proposta di relazione potrebbe avere una ragion d'essere in una mediazione, una conciliazione, un laudo unanime, ma qui non è proprio il caso.
È la relazione finale, che non potrà essere più modificata. La relazione che si manda alle parti deve essere completa in ogni sua parte, risposta motivata al quesito compresa.
 
Le osservazioni delle parti, e la sintetica valutazione delle stesse, sono atto successivo. Non sono le "note" pre-novella, sono osservazioni (leggi: controdeduzioni, precisazioni, scritto in sostegno, etc) alla relazione finale. 
 
Le "note" pre-novella esistono ancora, certo, sono le istanze che i CTP possono proporre al CTU (o Perito).