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giovedì 18 aprile 2019

Riforme, proclami, forcaiolismo e il futuro della perizia (grafica) - primo


Al IX Convegno Nazionale dell'Istituto di Grafologia Forense (Mesagne) - La Perizia Grafica e le Nuove Fontiere con la Tecnologia e la Condivisione dei Protocolli - nel Settembre del 2016 presentai una relazione dal titolo Normazione, Regolamentazione, Legislazione e il Futuro della Perizia (Grafica) : trovate l'abstract a questo link.
La relazione fu, per così dire, commissionata in tale forma per introdurre al dibattito del sabato pomeriggio, con un riassunto critico - molto critico - dello stato delle Norme e delle Leggi in tema di Accertamento Tecnico, specie nella prospettiva delle sempre imminenti riforme dei codici di rito (al tempo era il progetto Renzi-Orlando, oggi siamo al progeto in perenne bozza riservata dei legocinquini). 
Tra i due progetti non vi è gran differenza, almeno per quanto riguarda le conseguenze sull'Accertamento Tecnico nelle argomentazioni che qui propongo, e posso riprendere le slides del Convegno, già familiari ai Colleghi.
Nella relazione si parlò di linee guida, percorsi, processi, procedure, protocolli, normativa, regolamenti, leggi, circolari, cassazione, sestanti, penne a sfera, tablet, hashtags, saggi grafici denunciati per diffamazione, del dito di Tommaso Didimo e molto altro, in una rassegna altamente provocatoria sugli orrori e sulle delizie che ci aspettano nell’immediato futuro e su alcuni strumenti tecnico-giuridici che (forse) saranno necessari per affrontarlo.
La maggior parte di questi strumenti, seppure di pronto utilizzo, non sono presenti nella corrente formazione professionale e mentale del perito (grafico, in particolare).
Le novità del futuro prossimo imporranno se non una rifondazione, almeno un profondo ripensamento della professione che segua sia la già citata ristrutturazione in corso della Giustizia (indipendentemente dalla sua razionalità) sia i mutamenti introdotti dalle tecnologie commerciali - tenendo anche conto dello stato generale della professione, già ben evidente dalla ricerca che avevo qui anticipato.

Il quadro delle riforme dei codici di rito veniva introdotto, al Convegno di Mesagne, con una osservazione sulla novella del 2009, che istituiva una sorta di subprocedimento di consulenza tecnica integralmente affidato al CTU. Tralasciando le interpretazioni variopinte dell'art. 195 cpc secondo comma, ricordavo che la ratio (sic) della norma era il tentativo di risparmiare (arisic) i rinvii per esame e controdeduzioni e le chiamate a chiarimenti del CTU, ritenute aprioristicamente strumentali e causa di perdita di tempo. Negli anni, però, dopo il deposito finale della relazione di CTU (terzo termine del 195, III comma cpc) le controdeduzioni alla relazione - quindi non più a carico del CTP, ma del difensore - sono aumentate esponenzialmente, fin quasi ad annullare il presunto vantaggio previsto con la novella del 2009. Le controdeduzioni post-deposito sono motivate in parte dalle interpretazioni variopinte già ricordate, ma anche e sopratutto dalla scarsa (se non nulla) capacità di molti colleghi a organizzare un contraddittorio, dal solipsismo con cui altri interpretano il proprio ruolo, dalla incapacità radicale a fornire risposte nei modi e nella forma che l'accertamento tecnico oggi richiede, al di là dello strumento semantico del quesito. Nella peggiore delle ipotesi e delle intenzioni - l'utilizzo dello strumento delle controdeduzioni a soli fini dilatori - mal che vada il magistrato tratterrà i fascicoli in riserva e magari chiamerà senza convinzione a chiarimenti il CTU. Il risultato sarà comunque quello di guadagnare un rinvio, che in alcuni fori può essere anche di sei mesi-un anno.
Bell'affare che hanno fatto.

Nella relazione di Mesagne 2016, la slide che introduceva le riforme dei codici di rito, in particolare quello civile, è quella che di seguito ripropongo.

I sommi capi sono conseguenza dalla necessità di sintesi e di colpo mnemonico per l'auditorio, sfruttando la terminologia che dopo il governo Renzi è divenuta senza ombra di dubbio scaciata, da hashtag (il #processoefficiente) o da rispostina bullizzante su Tweeter.
La riforma Renzi-Orlando, così come la ipotetica riforma Bonafede (che è tuttora in bozza riservata, nota solo per-grandi-linee-ma-senza-impegno) sono inspirate sostanzialmente dagli stessi principi :

  ☛ la detribunalizzazione (forse perché assai più facile di degiurisdizionalizzazione da pronunciare), ovvero, in termini brutali, cercare di stare alla larga dal tribunale il più possibile. Si diceva che il miglior avvocato è quello che non va mai in causa, nel senso che è capace di comporre la lite ben prima che sia necessario il giudizio, ma temo che questa sia ormai roba del tempo del mio prozio Umberto (tra le altre, il Cassazionista che rappresentava Mario Bruneri); a volere fermamente la causa sono anzitutto i clienti (per poi pentirsene al primo rinvio a breve o alla prima richesta per il versamento del CU), quando non la si deve invece fare obtorto collo contro la pubblica amministrazione. È quindi pacifica la necessità di individuare strumenti che consentano la composizione o la regolazione delle liti, anche penali, assai prima dell'instaurarsi del procedimento in aula - si vedano anche i punti che seguono. Il fatto è che, sinora e nelle proposte che si esibiscono e proclamano, si segue non il principio di evitare la causa, ma di impedirla, e di impedirla sopratutto con il ricorso alle statuizioni censuarie: se hai i soldi vai in causa, sennò ti gratti, indipendentemente dalla bontà delle tue ragioni; si aumenta a dismisura il Contributo Unico, si boicotta spudoratamente il gratuito patrocinio, si impongono misure punitive su base economica anche su chi, pur avendo ragione, sceglie di andare ante un Giudice.

   ☛ l'ADR sempre & ovunque, ovvero il tentativo di risoluzione alternativa della disputa (ADR, Alternative Dispute Resolution) viene effettuato anche in corso di causa, anche nel procedimento d'appello, con procedure diverse e contrastanti (conciliazione, mediazione, medioconciliazione ...) e con risvolti che appaiono, come detto, punitivi, uno fra tutti l'obbligo di mediazione aggiudicativa. Eppure, una regolamentazione meno legata ad aspetti di mero ostacolo all'accesso alla Giustizia, sarebbe molto più efficace, almeno quanto alla disponibilità di adeguate risorse. Alcuni concetti di base, come l'ascolto delle parti e la verifica delle effettive differenze tra le loro posizioni, sarebbero però di immediata applicazione anche nel rito corrente (si veda, ad esempio, il c.d. protocollo Strasburgo della Corte d'Appello di Torino). Il problema, dal punto di vista del perito, è però diverso: quanti Colleghi, abituati al solipsismo e alla sindrome del Cavaliere Bianco sarebbero in grado di adeguarsi, non solo culturalmente?

  ☛ l'adozione del Rito di Cognizione Semplificata per tutte le cause di competenza del Giudice monocratico: no, non è un mio errore, ma un lapsus linguæ capitato in uno dei primi comunicati sulla riforma Renzi-Orlando, che molto insinua sulla effettiva portata della novella [per i non praticanti, il corretto è Rito Semplificato di Cognizione].

  ☛ una prima conseguenza possibile della compressione del rito è la introduzione della Total Discovery & Pre-Trial, estrapolando i termini dal processo statunitense (al tempo, si diceva che il nuovo cpp fosse ispirato-interpretato più a Perry Mason che memore della realtà, invece, raffigurata in Law&Order) dove istituti simili esistono da decenni e di cui sono note le criticità e i limiti. Con i nuovi riti, nei quali si impone senza possibilità o quasi di deroghe e si elimina la fase introduttiva del processo, diverrebbe obbligatoria la preventiva e integrale conoscenza del fascicolo di controparte prima dell'udienza di comparizione (mantengo deliberatamente l'ambiguità terminologica), compreso l'acervo delle prove di - per così dire - interesse peritale, per le quali è quindi necesario, al fine di produrre una risposta processuale, l'analisi da parte dei propri consulenti. Analogamente, il ricorrente dovrebbe ricorrere al perito per sottoporre al giudice un elaborato tecnico già al momento del ricorso. La conoscenza integrale delle posizioni prima della comparizione offre la possibilità (indipendentemente dalla obbligatorietà dell'ADR preventiva) di una trattativa diretta tra le parti - nel processo statunitense questa fase (il pretrail) ha però come conseguenza negativa la sottrazione di informazioni, per accordo reciproco, al giudice (ed alla giuria), del tipo tu non presenti queste prove, io non sollevo queste altre questioni, intanto ti anticipo queste ragioni, riducendo così la conoscenza del caso e viziando le conseguenti decisioni.

  ☛ L'Economia del Processo, intesa come la gestione razionale delle risorse a disposizione, compresi il tempo e le argomentazioni. Ma della
οἰκονομία, intesa come (buona) amministrazione della casa, nei progetti ce n'è in verità ben poca: il solo risparmio sembra essere quello monetario immediato e contingente, indifferente del fatto, in termini semplici, che per risparmiare dieci si sperperi mille.

  Aggiungiamo un punto sulle ☛ riforme del processo penale, dalla c.d. riforma della prescrizione, che è sempre di più un #fineprocessomai in calco perfetto con le leggi vigenti in nazioni e contesti non propriamente democratici e liberali, alla protagonizzazione della vittima (in senso mediatico-social) e al forcaiolismo perverso e da basso intestino delle modifiche al codice penale.

Nel prossimo post vedremo, con qualche dettaglio in più, cosa potrebbe comportare questo elenco di riforme per la professione del perito, in particolare quello grafico o trascrittore.

I - continua   



mercoledì 6 dicembre 2017

Consigli di fine anno ... se dovete proprio regalare qualcosa, regalate libri (ma anche qualcos'altro) ! - Terzo


Polaroid is back!
Tirate fuori le vostre Polaroid, lucidategli i rulli e ricominciate a fotografare. Dopo l'esperienza di Impossible (online è rimasto solo il Magazine), la famiglia Smolokowski, il maggior azionista dell'Impossible Project, ha acquistato il brand e i brevetti Polaroid, portando sotto la stessa proprietà i due marchi.
Impossible è ora confluita nel Polaroid Originals, riportando in produzione le pellicole (per il momento) e un semplice apparecchio, la One Step 2 disponibile in preordine direttamente dallo shop del brand, da Amazon o a Roma da Ars-Imago.
Le pellicole sono immediatamente disponibili nei formati 600, SX-70 e Spectra, oltre che nell'I-Type per le nuove macchine (senza batterie nel filmpack), sempre direttamente da Polaroid, da Amazon, da Ars-Imago e da Fotomatica. Negli shop di Amazon, Ars-Imago e Fotomatica sono ancora disponibili (scontate) le pellicole Impossible.
Sono anche disponibili i vecchi modelli 600, Spectra e SX-70, ricondizionati e garantiti come nuovi - prezzi un po' altini, magari, ma fatte le proporzioni con i vecchi tempi estremamente convenienti. Altri shop indipendenti hanno messo in vendita alcuni esemplari (garantiti) di modelli professionali - Ars-Imago ha disponibili alcuni esemplari della macro-5 (!):
http://www.ars-imago.com/polaroidimagespectracameramacro5-p-11202.html 
Un mio recente esperimento, in vendita su Amazon, vi da' una idea delle possibilità del sistema.


Sempre in tema di imaging
Circa un anno fa, il produttore cinese Zhongyi rilasciava un obiettivo macro (estremo), il Zhongyi Mitakon 20mm F2 4.5x Super Macro, con un rapporto di riproduzione fino a 4-4,5x senza necessità di tubi o soffietti di estensione, disponibile con attacchi Canon EF, Nikon F, Sony FE, Sony Alpha, Pentax K, Sony E, Micro 4:3, Fuji X. Prezzo fantastico, 199,00€.
Da alcuni mesi è disponibile direttamente da Amazon Italia, sempre allo stesso prezzo e come prodotto prime, in pronta consegna. 

http://amzn.to/2AY7OwS

Con lo stesso marchio sono disponibili numerosi altri obiettivi e adattatori, di ottima qualità ed a prezzi eccezionali.


sabato 2 dicembre 2017

Consigli di fine anno ... se dovete proprio regalare qualcosa, regalate libri (ma anche qualcos'altro) ! - Primo


I libri, i libri.
Necessaria segnalazione alla riedizione del Dizionario di Perizie Grafiche del collega Pietro Pastena, acquistabile (per ora) solo direttamente dall'editore:
http://tinyurl.com/ya7cqwuz
.
quantomeno perché affianca il Vostro affezionatissimo a Locard (pagina 270).

In questi giorni c'è la moda della firma biometrica, avanzata o indietreggiata che sia. La mia opinione in merito a estremismi, parafilie, sindromi allucinatorie e deliri di onnipotenza manifestatisi nella categoria è ben nota.
Cerchiamo di studiare, prima di parlare. I fondamenti teorici e tecnici delle biometrie comportamentali sono ben riassunti nel recentissimo New Directions in Behavioral Biometrics a cura di Khalid Saeed (et al.i), per CRC Press, disponibile da Amazon:




mentre la parte normativa, aggiornata al Regolamento EIDAS, in vigore in Italia dal 2016, nel Firme elettroniche e grafometriche di Francesco Buffa (anche questo da Amazon):


http://amzn.to/2kfDirx

Volete giocare (sul serio, niente tacchi a spillo e sguardo in tralce) a CSI ? Allora puntate sulla Illustrated Guide to Home Forensic Science Experiments - All Lab, No Lecture di Barbara Fritchman Thompson e Robert Thompson per Make: (O'Reilly), disponibile sull'Amazon marketplace:



registrandovi sul sito ell'editore O'Reilly dovreste poter scaricare gli aggiornamenti sino all'Aprile del 2017. L'intera X sezione del volume è dedicata ai Questioned Documents

1- continua

martedì 14 novembre 2017

I Libri del Perito V - Elaborato Peritale e Diritto d'Autore

È uscito il quinto titolo de I Libri del Perito, dedicato alle applicazioni del Diritto d’Autore alle relazioni peritali, sia in ambito processuale che extragiudiziario, considerando anche alcune questioni relative alle pubblicazioni tecniche e scientifiche.
L’elaborato peritale rientra - ed a quali condizioni - tra le opere dell’ingegno meritevoli della tutela del Diritto d’Autore ? La risposta è senz’altro affermativa per quanto attiene il diritto morale alla paternità e all’integrità dell’Opera, mentre le ragioni di Giustizia prevalgono sui diritti di riproduzione e di sfruttamento economico. Completano il volume la trattazione di alcuni problemi correlati, come gli accessi agli archivi e il Diritto dAutore sugli epistolari, applicabile quest’ultimo, ad esempio, nella redazione di opere in tema di perizia grafica utilizzando scritture reali.

Il volume - e tutti quelli della serie - può essere acquistato presso Lulu (paperback e PDF), Amazon (paperback e Kindle), Barnes & Noble oltre che in tutte le librerie partecipanti al circuito globalReach come il Mondadori Store
Una abbondante anteprima è consultabile qui.

Elaborato Peritale e Diritto d'Autore - Capogrossi Superficie 399

domenica 23 giugno 2013

I Libri del Perito


È in arrivo la nuova collana I Libri del Perito, ideata da Ascanio Trojani e da Marisa Aloia.
In questi primi volumi, tre in fase di edizione e altri in preparazione, vengono proposti strumenti eminentemente operativi, indirizzati a periti e consulenti tecnici nel campo criminalistico e criminologico, concepiti secondo il loro specifico punto di vista, tenendo in gran conto quelle che sono le nostre necessità professionali, non sempre adeguatamente considerate nella letteratura tecnico-giuridica del mainstream.
Vi troverete manuali e prontuari, raccolte di articoli e di atti congressuali non reperibili altrove (o  non più reperibili, letteralmente ! ), descrizioni di casi criminologici ove la perizia abbia avuto un ruolo di interesse generale, aggiornati quasi sempre al presente tecnico.
Saranno volumetti normalmente agili e leggeri (circa cento pagine in A5), disponibili a stampa ed in e-book (PDF senza DRM), ad un prezzo limitato alle mere spese di produzione.

Il primo volume in uscita della nuova collana I Libri del Perito, sarà Strumenti Giuridici per la Perizia Grafica (ISBN 978-1-291-28568-0), autori Marisa Aloia, Ascanio Trojani e Marlis Molinari.
Dopo il volume Sentenze in materia di perizia grafica 2000-2011, così ben accolto dai Colleghi, viene proposta una raccolta ampliata e arricchita da altri strumenti di utilizzo professionale : oltre alle sentenze della Suprema Corte in tema di perizia grafica ed un commento alle norme appena entrate in vigore, troverete un breve repertorio di modelli di utilità, a cominciare da un modello d Scrittura Privata per il Conferimento di Incarico Professionale. Una interessante novità è il breve capitolo dedicato alla giurisprudenza statunitense, quale contributo al dibattito sulla scientificità della perizia grafica.


Seguirà, sempre di Marisa Aloia, Ascanio Trojani e Marlis Molinari, il volume Strumenti Giuridici e Tecnici per la Perizia su Testamenti (ISBN 978-1-291-30646-0).
La perizia su testamenti è quella dove debbono maggiormente convergere nozioni tecniche e giuridiche, nella elaborazione della risposta al quesito posto dal magistrato o dalla parte. Questa è una agile raccolta delle norme più rilevanti, dalle sentenze della Suprema Corte in tema di perizia grafica sul testamento olografo, ad un riassunto eminentemente operativo della normativa sulle successioni. Completa questo secondo volume della nuova collana I Libri del Perito la riedizione di alcuni contributi di Marisa Aloia sul testamento aggiornati alle ultime novità, sempre nella visione e nel linguaggio del perito. 


La terza uscita de I Libri del Perito, è una raccolta di alcuni articoli e memorie congressuali di Ascanio Trojani, dall'ormai lontanissimo 1985 e per i vent’anni che seguono, pressoché introvabili nei circuiti ordinari. Articoli, 1985-2005 (ISBN 978-1-291-44854-2), spazia dalle note sugli inchiostri simpatici del 1985, alla perizia sulle mazzette autocopianti, alla possibilità di esprimere pareri su fotoriproduzioni. sino all'ormai mitologico principio di identificazione in criminalistica. Alcuni di questi articoli sono stati esplicitamente citati nelle motivazioni di alcune sentenze di Corte d’Appello penale, e vengono ora riproposti, opportunamente rinfrescati ed aggiornati alla tecnica corrente, sempre nell’inconfondibile stile, diretto e trascinante, dell’Autore.


Sono in preparazione, e vedranno la luce entro la fine dell'anno, una raccolta di note e scritti di Marisa Aloia, Articoli (ISBN 978-1-291-46078-0), e I Delitti di Jenne (ISBN 978-1-291-46079-7) di Marlis Molinari, una indagine criminologica su due delitti avvenuti nel secolo scorso nel paese dell'alta Valle dell'Aniene, con particolare attenzione agli aspetti procedurali e sostanziali delle perizie svolte nei relativi procedimenti.

Chi desidera essere aggiornato sull'uscita dei volumi, riceverne estratti, notizie ed offerte, può inviare una mail a editor @ peritare. it, indicando il proprio nome e il luogo da cui scrive (riceverà in risposta una nota con le declaratorie in tema di riservatezza e sicurezza dei dati personali così forniti : la mail servirà solo ed esclusivamente all'invio non periodico di notizie su I Libri del Perito, non ne verrà fatto in alcun modo commercio ed a nessuno verrà divulgata, il database verrà conservato secondo le norme correnti di buona sicurezza, l'interessato potrà richiedere in ogni momento la cancellazione dalla lista dei propri - minimi - dati).



domenica 19 febbraio 2012

Elaborato Peritale e Diritto d'Autore


Certe cose sono spiritosissime oggi, o a digiuno, o in questo luogo, o alle otto, o davanti una bottiglia, o se dette dal Signor Comesichiama, o in un mattino d'estate; ognuna di queste, alla più piccola trasposizione o collocazione inadatta, svanisce nel nulla più assoluto. [1]
Così Jonathan Swift, nella Favola della Botte (qualcuno, pallido ed assorto, la chiama Favola della Vasca da Bagno), con buona pace di chi crede di poter tagliuzzare frasi altrui qua e là, lavorare un po' di ctrl+c, ctrl+v, aggiungere in calce la propria firma, e dire di aver fatto una perizia.

Una relazione di perizia (o di consulenza, o una traduzione eseguita in ambito tribunalizio) è oggetto di tutela da parte del Diritto d'Autore? Le citazioni all'interno di detti elaborati, sono tutelate, e secondo quali parametri?
Ab ovo. La Perizia, la Consulenza, la Traduzione di un atto a fini giuridici sono atti eminentemente pubblici. In uno Stato di Diritto, sono soggetti alla disamina delle parti ed alla valutazione di un Giudice indipendente. E sono a tutti accessibili, perché la Giustizia non è affare privato che si discute in una stanza chiusa, se non per quei casi che la comunità (lo Stato) nel suo stesso interesse decide di limitare.
Non confondiamo lo Stato (noi) con la sua Amministrazione, tra parentesi.

Sono quindi prodotti dell'ingegno, la cui paternità deve essere riconosciuta, ma la cui accessibilità deve essere completa e non sottoposta a vincolo economico, e che possono essere utilizzati (l'espressione è impropria, ma efficace quantomai) per realizzare opere derivate senza effettuare modifiche e nella stessa forma.
Facendo un riferimento puramente funzionale alla piattaforma Creative Commons, è una licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported :

 
Al documento perizia/traduzione deve essere sempre attribuita e riconosciuta l'origine (il nome dell'Autore), non può essere oggetto di commercio (la copia deve essere accessibile a tutti gli interessati, integralmente e senza ostacoli, e un terzo non può trarne profitto o venderla come sua), ed ogni citazione (in primis negli atti di confronto dibattimentale, comprese le controdeduzioni, ma anche nelle sentenze e nei provvedimenti del Giudice) deve essere condivisa allo stesso modo, in altro atto, cioè, che sia anch'esso una consulenza, e senza alterazioni e modifiche.

Si cita, non si copia, detta tutta.

Ed il riferimento legislativo, puntuale, è quello dell'art. 67 della L. 22 Aprile 1941, n. 633.

Riassumendo, l'Elaborato Peritale (o di Consulenza, o di Traduzione di un atto a fini giuridici) sono atti eminentemente pubblici, soggetti alla disamina delle parti ed alla valutazione di un Giudice indipendente, a tutti accessibili. Sono prodotti dell'ingegno, la cui paternità deve essere riconosciuta, ma la cui accessibilità deve essere completa e non sottoposta a vincolo economico, e che possono essere utilizzati per realizzare opere derivate senza effettuare e nella stessa forma.

Le minaccciose note che qualcuno appone in calce al proprio lavoro, vietandone uso, copia e financo la stessa lettura, sono prive di senso. Le parti hanno pieno diritto di utilizzarne copia e di ricavarne opera derivata, all'interno del processo in cui l'elaborato in questione è presente.

E per citare (in senso ampio) altri autori, inserire immagini o altri elaborati all'interno di una Perizia (o Consulenza, o Traduzione) ?
Esempi spiccioli: dimostrare che una certa metodologia è di dominio pubblico da un certo tempo, presentando un manuale che la descrive; inserire una pubblicazione in allegato ad una traduzione per dimostrare la sussistenza di una certa variante del linguaggio.

Poiché stiamo parlando di atti che hanno lo scopo esclusivo di far conoscere la verità, e che hanno fine e valore di testimonianza e non di sfruttamento economico surrettizio dell'opera dell'altrui ingegno, in armonia con l'intero corpus giuridico occidentale, che una volta riconosciuta l'origine dell'opera citata, non sia dovuto alcun corrispettivo monetario per la sua citazione (anche per estratto) all'interno di una Perizia (o Consulenza, o Traduzione).
Per inciso, il supremo scopo di Giustizia, è anche la motivazione per la quale si testimonia gratuitamente ed i periti (consulenti, traduttori, interpreti) vengono pagati in ragione (oscenamente) ridotta rispetto alle quotazioni di mercato.

La citazione (anche per estratto) dell'opera dell'ingegno, all'interno di una Consulenza (o Perizia, o Traduzione) è lecita, quando la citazione sia correttamente effettuata, precisando senza possibilità di dubbio dove questa inizia e dove termina, e da dove proviene; sono, in pratica, le correnti regole per la citazione utilizzate nelle pubblicazioni scientifiche, e che dovrebbero essere note quantomeno per decenza professionale (vedi Umberto Eco, Come si fa una Tesi di Laurea).
A queste aggiungerei, proprio perché di decenza professionale si parla, che il libro, la rivista, il CD, il DVD utilizzato deve avere una origine rispettosa del Diritto d'Autore (che è diverso dal diritto della siae, o delle majors, ma questo è altro post), sempreché l'origine poco limpida non sia proprio l'oggetto della citazione.


[1] Some things are extremely witty to-day, or fasting, or in this place, or at eight o’clock, or over a bottle, or spoke by Mr. Whatdyecall’m, or in a summer’s morning, any of which, by the smallest transposal or misapplication, is utterly annihilate.

sabato 10 dicembre 2011

Pellicola, digitale, enhancement, Rube Goldberg, MacGyver - II


Continuiamo, dopo un qualche intervallo, il discorso sull'argomento, dopo un primo post un po' distante nel tempo.

Riassumendo, ci sono due modi (tra infiniti altri) di lavorare: à la Rube Goldberg o à la McGyver.
Nel bieco linguaggio degli ingegneri, un Rube Goldberg è un sistema estremamente complicato per svolgere una azione semplice. Un MacGyver è qualcosa che produce un effetto estremamente utile nella maniera più semplice e con mezzi non progettati per quello scopo.
Rube Goldberg, è lo pseudonimo di Reuben Augustus Goldberg, cartoonist statunitense, premio Pulitzer. L'espressione è da decenni sui dizionari. Il sito della Omega Engineering ha un'ampia sezione dedicata alle sue invenzioni.
MacGyver è proprio lui, l'agente segreto Angus MacGyver, che con Clippy (la graffetta di MS Word) una lattina di birra e due metri di nastro adesivo (usato) porta l'uomo su Marte (e ritorno).
Un MacGyver è un accrocco, un coacervo di oggetti che svolge egregiamente la funzione di uno strumento ultimo grido ad un millesimo del costo e - normalmente - con risultati di gran lunga migliori, specie in condizioni nelle quali lo strumento coi tacchi a spillo non può nemmeno entrare.
Più o meno quel che fece mio nonno con la matita al Polo Nord (vedi il Minosse).
Dov'è il coniglio? Semplice, è la differenza tra sapere veramente perché le cose accadono, oppure farsele dire da qualcosa che non si sa nemmeno da che parte si accende (ma che costa un sacco di soldi ed ha il design curato da H.R.Giger).

Un primo esempio.
Nella pratica quotidiana del perito docuemntrale e grafico, è (assai) comune trovare ostacoli ingiustificati, pretestuosi, imbecilli al proprio lavoro, in particolare alla ispezione dei documenti. Non si può fotografare, scansionare, acquisire, esaminare; non si può fotografare il documento perché sarebbe copia, e la copia la può fare solo il depositario, eccetera.
Debbo esaminare (e documentare) un documento, ma non mi viene consentito di portare apparecchi fotografici "professionali" (sic), lo scanner portatile, addirittura il microscopio. Il cellulare, però, sì.
Il cellulare è uno smartphone di media portata, Android, Samsung, con una camera da 3Mpixel (teorici e la funzionalità "macro"; ho anche un filtro Cokin in resina (A007, equivalente al Wratten 89B); ho a disposizione una curiosa lampada ad incandescenza (sembra una tipo A), niente luce naturale, come del resto si conviene ad un archivio.
Il risultato è questo, un perfetto MacGyver.


In alto, la scrittura nel visibile, senza regolazione della temperatura di colore (mi premeva di più silenziare il cellulare), con la conseguente dominante giallastra; in basso la stessa scrittura nell'infrarosso vicino, anteponendo il filtro all'obiettivo dello smartphone. Il tutto, ovviamente a mano libera. Evidentissima la modifica effettuata sulla cifra 1, trasformata in un 7. Dal punto di vista probatorio, il risultato è più che sufficiente e non contestabile.
Una successiva, sommaria, elaborazione (livelli, e montaggio) è stata fatta su un iPod touch, dopo aver trasferito vai mail le immagini dal cellulare (perché via mail anziché bluetooth? perché così ottengo anche un backup remoto con una unica operazione).
Il rumore nell'immagine nell'IR è dovuto allo sfruttamento della coda della curva di sensibilità dell'apparecchio (il filtro taglia la luce al 10% rispetto al prima immagine, per capirsi), e la lieve sfocatura è causata dalla pochezza del sistema ottico.
Cliccando sull'immagine potrete vederla ingrandita, tenendo conto che la qualità è ridotta per necessità di upload.
Sulla sensibilità nell'IR dei fotofonini ho già scritto in questo blog, ed a quello per ora rimando.

domenica 10 luglio 2011

Ancora sulla Consulenza Tecnica nella Mediazione Civile Obbligatoria


Già abbiamo scritto una nota sulla mediazione obbligatoria nel contenzioso civile e commerciale, definita dall'art. 60 della Legge 28 Giugno 2009, numero 69, attuata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010.
Qui si scrive nella rude lingua dei Consulenti - per un approfondimento si consulti, ad esempio,  il manuale di Elisabetta Mazzoli ed altri, edito da Maggioli.
La mediazione (erroneamente chiamata in sedi insospettabili come conciliazione, o mediaconciliazione, o addirittura arbitrato) è un atto preventivamente obbligatorio per adire un Tribunale per una lunga e vaporosa serie di materie, dal Condominio al contenzioso sul Risarcimento Danni, senza un limite superiore di importo di causa. Delle perplessità di ordine generale ho già scritto qui.
Due righe sulla consulenza tecnica nella mediazione, prevista nel caso in cui il mediatore non sia in grado di affrontare l'argomento di lite, e nella ulteriore impossibilità di avvalersi della collaborazione di un ulteriore mediatore esperto nel settore, la cosiddetta comediazione. In tal caso, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli elenchi dei consulenti presso i tribunali.
Più di una critica già sulla norma tal quale: se la mediazione è procedura breve, ed informale, che non può esprimere giudizi (anche se...) o valutazioni, a che serve il consulente d'ufficio, che per definizione esprime una valutazione
Ed anche se le parti, di comune accordo, decidessero di affidarsi ad un parere tecnico, questo non è certo un intervento mediativo, ma è eventualmente successivo a questo ed oltretutto con caratteristiche di giudizio arbitrale, anche se il parere tecnico, ad esempio, avesse lo scopo di fornire una valutazione monetaria su cui il mediatore proporrebbe una sua composizione.
Ed in tutto questo, la consulenza deve svolgersi in contraddittorio, con la conseguente eventuale nomina di consulenti di parte? Ma la mediazione non può svolgersi in contraddittorio, anche se solo tecnico. 
Le bozze di regolamento che si leggono in giro sembrano propendere verso una forma di arbitrato irrituale, concedendo la consulenza tecnica solo quando tutte le parti ne facciano richiesta e se ne assumano solidalmente l'onere economico. Ma ancora una volta, non è più una mediazione, è una surroga del procedimento ordinario.
 

mercoledì 13 aprile 2011

Mediazione Obbligatoria nel Contenzioso Civile e Commerciale e Consulenza Tecnica


Lunedì 21 Marzo 2011 è entrata in vigore la mediazione obbligatoria nel contenzioso civile e commerciale, creata dall'art. 60 della Legge 28 Giugno 2009, numero 69, attuata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010.
Non è questo il posto dove spiegare nei particolari le intenzioni di chi l'ha istituita, di chi vi si oppone, del come vorrebbe funzionare. Per questo si veda ad esempio,  il manuale di Elisabetta Mazzoli ed altri, edito da Maggioli.
La mediazione (o conciliazione, o mediaconciliazione, o addirittura arbitrato - la chiarezza nomenclatoria è un bel sintomo!) è atto preventivamente obbligatorio prima di adire un Tribunale per una lunga e vaporosa serie di materie, dal Condominio al contenzioso sul Risarcimento Danni, senza un limite superiore di importo di causa. 
Un sacco di problemi, a mio parere, a cominciare proprio dalla diffusa incertezza su come chiamarla: anche fonti insospettabili scrivono di arbitrato
Il fatto che non venga fissato un limite superiore nell'importo di causa sta a significare che la mediaconciliazione (sic) non è diretta solo alle cause bagatellari, che sarebbero in linea di principio quelle che ingolfano i Tribunali.
Il servizio di mediazione preventiva e obbligatoria viene fornito da entità sostanzialmente private, secondo modalità di ammissione quantomai lasche: non è una impressione, infatti, che l'operazione somigli ad un tentativo di privatizzazione della Giustizia. E proprio in queste ore, cominciano ad essere dirette alla Corte Costituzionale le prime eccezioni, equamente divise tra la obbligatorietà della mediazione quale presupposto per adire al Tribunale e le regole di formazione delle entità mediatrici.
Altra cosa che appare quantomai dubbia è la obbligatorietà della mediazione preventiva. La risoluzione alternativa delle controversie dovrebbe sottostare ai principi di volontarietà, riservatezza e neutralità, che qui non sono proprio rispettati. 
La norma è ambiguamente snella, lasciando troppe cose alla discrezione del singolo organismo di mediazione. 

Consideriamo brevemente il punto che ci interessa, la consulenza tecnica. Almeno teoricamente, la procedura non dovrebbe discostarsi troppo da quella già nota nel caso di arbitrato civile, anche se con i caveat già accennati.
L'articolo che ci interessa è il numero 8 del citato Decreto Legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010. 
Al primo comma, si osserva che nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari
Bene, e chi mi certifica le specifiche competenze tecniche, se la norma che regola l'ammissione al ruolo di mediatore non ne fa alcun cenno? Chi mi consente di ricusare un mediatore a mio parere non competente?
Se di cause bagatellari si fosse trattato, di consulenza tecnica non se ne doveva nemmeno parlare, ma la norma non fissa un limite oltre al quale la competenza naturale è del Tribunale. 
Nel caso (quarto comma dell'art.8) che non si possa procedere con al nomina di mediatori ausiliari, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti preso i tribunali.
Consulenti, recita la norma, quindi gli iscritti agli elenchi del Tribunale Civile, sembrerebbero esclusi quelli del Penale, se il Decreto assume la nomenclatura dei Codici. E se la specifica competenza non la si ritrova in detti elenchi? Non sembra prevista la facoltà del mediatore a ricorrere ai docenti universitari o a laboratori statali (non solo RIS, ma anche le Belle Arti, le Agenzie per la tutela del territorio, eccetera), se l'importanza del caso lo richiede. Ma non c'è la limitazione alle cause bagatellari, perché si pone allora tale vincolo?
L'ultima frase del quarto comma, che parla di onorari, rinvia ai singoli regolamenti di procedura dell'organismo. Ci piacerebbe credere che non verremo liquidati secondo la L. 319.
Piuttosto, non trovo norme che concedano a terzi l'accesso agli elenchi del Tribunale; dov'è la deroga alle norme sulla riservatezza dei dati personali, che pure vengono invocate ogni volta che si chiede l'accesso a tali elenchi, ad esempio per motivi sindacali ? 
La natura pubblicistica del'incarico vale solo quando si devono fissare gli onorari, almeno finora.

martedì 5 aprile 2011

CTU nel processo civile, "relazione da trasmettere alle parti"

 
Oggi, son dieci volte in un mese che vedo "relazioni provvisorie", "bozze", "proposte di relazione" e via fantasiando.
Ripeto, sottolineo, gioco alla vox clamantis.

Art. 195 CPC , novellato :  [...] La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa  all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
 
La relazione de quo [de cuius per gli assorti] è la relazione finale.
Non la bozza, la relazione provvisoria, la relazione temporanea, la relazione in itinere , la proposta di relazione. Una proposta di relazione potrebbe avere una ragion d'essere in una mediazione, una conciliazione, un laudo unanime, ma qui non è proprio il caso.
È la relazione finale, che non potrà essere più modificata. La relazione che si manda alle parti deve essere completa in ogni sua parte, risposta motivata al quesito compresa.
 
Le osservazioni delle parti, e la sintetica valutazione delle stesse, sono atto successivo. Non sono le "note" pre-novella, sono osservazioni (leggi: controdeduzioni, precisazioni, scritto in sostegno, etc) alla relazione finale. 
 
Le "note" pre-novella esistono ancora, certo, sono le istanze che i CTP possono proporre al CTU (o Perito).

lunedì 14 febbraio 2011

Saggio d'interesse per i ritardati pagamenti, 2011

 
 
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel Comunicato dell'8 Febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 31 dello stesso giorno, ha reso noto che  per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2011 il saggio d'interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, di cui all'articolo 5 del DL 231/2002, al netto della maggiorazione ivi prevista, e' pari all'1 per cento.

Ricapitolando : le fatture di cui al DL 231/2002, si pagano entro trenta giorni dal ricevimento; gli interessi decorrono dalla data successiva al trentesimo giorno, senza necessità di costituzione in mora del debitore; sono calcolati sulla base del tasso BCE maggiorato di sette punti; si può avviare la riscossione coattiva (decreto e precetto) senza altro adempimento, dopo i trenta giorni di cui sopra.
Il saggio da applicarsi è quindi dell'otto per cento (1+7). 


giovedì 27 gennaio 2011

Termini di deposito, attenzione alle novità (che novità ormai non son più, ma qualcuno non se ne è ancora accorto)

 
È più di un anno che sono entrate in vigore le  modifiche della L. 69/2009, precisamente dal 4 Luglio 2009, ed ormai si comincia a lavorare prevalentemente su quella base. 
Due particolari sembrano, però, non essere ancora stati recepiti.
 
Primo, la L. 69/2009 modifica il secondo comma dell'art. 52 (Aumento e Riduzione degli Onorari), del Testo Unico Spese di Giustizia : Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.
Di un terzo (33,33%), non più di un quarto (25%) come era in precedenza. Attenzione al calendario, presentate le necessarie e documentate istanze di proroga, e presentatele nei termini.
 
Secondo, il novellato art. 195 CPC ora recita :  [...] La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa  all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al  consulente le proprie osservazioni  sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
La relazione de quo, è la relazione finale, non la bozza, la relazione provvisoria, la relazione temporanea, la relazione in itinere o come altro la si chiama fantasiosamente in giro. È la relazione finale, che non potrà essere più modificata.
Pertanto, la relazione che si manda alle parti deve essere completa in ogni sua parte, risposta motivata al quesito compresa.
Le osservazioni delle parti, e la sintetica valutazione, sono atto successivo. Non sono le "note" pre-novella, sono osservazioni (leggi: controdeduzioni, precisazioni, scritto in sostegno, etc) alla relazione finale. 
Le "note" pre-novella esistono ancora, certo, sono le istanze che i CTP possono proporre al CTU (o Perito).
(Acché tanto? Per risparmiare il rinvio di udienza "per esame e controdeduzione".)

martedì 30 novembre 2010

Statisticamente, I bis. Gli Occhiali (o il Paraocchi) del Giudice ?

  
«Il Settantasei per cento di corrispondenza.. » oppure il più familiare «Il novanta per cento degli italiani è con me».
Qualche perito o consulente propone dati statistici, diagrammi, tabelle. Poi guardi, e vedi che la statistica è fatta su tre (uno, due, tre di numero) oggetti a confronto, verifica compresa. Nemmeno aritmetica (e pure brutta) è. 
È supercazzoloso, ma senza nemmeno il piacere tattile della bitumatura. 
Tempo fa si diceva che il Perito è l'occhiale del Giudice; questi sembra vogliano esserne il Paraocchi.

« Non dimenticatevi di una cosa importantissima: divulgate sondaggi sulla vostra popolarità e le sulle vostre possibilità di successo. I sondaggi sono importantissimi e possono essere fatti attraverso le interviste. Il metodo è semplicissimo: domandate, per esempio, a mille persone al Maracanã, alla Estação Central do Brasil, sulla spiaggia del Leblon o lungo l'Avenida Rio Branco il nome del candidato che preferiscono.
Mettete insieme le risposte e, senza leggerle (importantissimo!) per non crearsi complessi e non perdere il sorriso, sigillatele ermeticamente in una scatola.
Poi buttatela a mare, bruciatela o sotterratela in giardino. Vi resta solo di far pubblicare i risultati sui giornali: il 78% dell'elettorato della Zona Sud (dal Correio da Manhã) e l'82% della Zona Nord (secondo O Dia) sarà certamente con voi.
Se proprio volete, potrete anche fare a meno delle interviste, e pubblicare direttamente i risultati. Questo sistema è più economico e consente di ottenere gli stessi effetti.
Fatto ciò [...] approfittate dei quattro anni che i miei consigli vi avranno reso.
Se nonostante i vostri sforzi ed i miei consigli non sarete stati eletti, significa che siete stati traditi: cambiate partito, cambiate alleanze, cambiate politica.
Non dimenticate che la gente è sempre ingrata, e per questo andrete in esilio volontario, senza dire una parola per tre anni e sei mesi, dopo i quali riapparirete portando con voi una lista dei prezzi del periodo della vostra ultima campagna elettorale.
Tutti vedranno che i prezzi si saranno moltiplicati più volte da allora, e che non ne siete certo responsabili, perché voi non siete stati eletti; ma lo sarete questa volta, con assoluta certezza. »

da : Peter Kellemen, Política (uma das boas coisas da vida) in Brasil para Principiantes, Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro 1960
Se volete provare a trovare una copia del volume, da decenni fuori edizione, provate qui.

Cose che avvengono in una galassia lontana lontana, in altro tempo, in altro spazio. E se qualcuno ci si riconosce, non avrà certo sufficiente orrore di sé stesso da arrabbiarsi.

sabato 24 aprile 2010

"Nuova CTU" : quando si applica ?


In precedenti post ho scritto della procedura per la CTU (nel procedimento civile) secondo le norme contenute nella Legge 69/2009.
Vedo però dubbi diffusi (e assorti) circa i presupposti di applicabilità del nuovo rito.

La novella è da applicare, sempre e comunque, a tutti i procedimenti istruiti dopo il 4 Luglio 2009, data di entrata in vigore della norma. Dopo tale data la procedura è quella riassunta qui.

Ricordiamoci, però, che già da molti anni (almeno dal 2003, a Roma) la trasmissione alle parti di una relazione preliminare, e commento alle note  di risposta eventualmente ricevute nell'ambito della relazione finale depositata era fatto acquisito. La norma ha cioè seguito una prassi già sperimentata (o addirittura consolidata) in alcuni Tribunali.
Pertanto, niente vieta ai Giudici di applicare la nuova procedura anche ai procedimenti già in essere alla data del 4 Luglio 2009.

La sola diversità, in soldoni, è che nei procedimenti istruiti dopo tale data l'applicazione è implicita e obbligatoria, mentre in quelli precedenti, in cui si estrinseca la discrezionalità del Giudice, l'adozione (anche parziale!) della nuova procedura deve essere chiaramente indicata agli atti. Mancando tale indicazione, la CTU si estrinseca con la norma ante L. 69/09.

Per quanto attiene alla rigida applicazione del disposto dell'art.201 cpp, questo è applicabile quale sia la data di istruzione della causa: non è accettabile la nomina del CTP fatta in udienza, anche se verbalizzata, oppure in apertura di operazioni al CTU: la nomina del CTP va sempre fatta in Cancelleria, riportando nomi, recapiti e quant'altro.

domenica 14 marzo 2010

Pellicola, digitale, enhancement, Rube Goldberg, MacGyver - I


Rielaborazione di cose dette qualche tempo fa, aggiornate e rimpinguate alla luce di recenti modi di peritare...

Nella elaborazione delle immagini ai fini forensi, il problema classico e numericamente più frequente è quello della differenziazione delle caratteristiche dell'oggetto in esame da quelle dell'ambiente in cui si trova.
Separare un tracciato da uno sfondo, un colore dall'altro, la firma dal timbro che la copre, una aggiunta dall'originale, una scritta sbiadita dallo sfondo; il tutto, con metodologia rigorosamente non distruttiva e non alterativa.
Il metodo di elezione fino ad alcuni anni fa era l'indagine fotografica per esteso campo spettrale, dall'ultravioletto all'infrarosso, con l'aggiunta eventuale dell'esame in fluorescenza UV o IR. Personalmente, ho sempre ritenuto il risultato delle pellicole migliore di quello dei sensori (curve di risposta più omogenee rispetto all'intervallo di sensibilità), e non sono il solo a crederlo.

Negli ultimi due anni, Kodak ha interrotto la produzione prima dell'Ektachrome EIR (dia, falsi colori, sviluppo in E6 - il link porta ad un PDF) e poi della Infrared High Speed (HIE, bianco e nero, io la sviluppavo col Rodinal - PDF anche qui). Alla data di oggi, rimangono le sole (ottime, comunque) pellicole Rollei Infrared 400 (prodotta da Maco, simile per sensibilità spettrale a quella che era la Ilford SFX o la Konica Infrared, propriamente una sensibiltà estesa sul rosso), e la EFKE IR 820, fabbricata in Croazia con tecnologia Orwo  dalla Fotokemika (questa ha una sensibilità estesa agli 820nm, non  è la Kodak HIE, ma abbastanza, ed ora è disponibile anche una versione priva del film antialo). Le EFKE e le Rollei sono disponibili in Italia tramite Fotomatica.
Per quanto riguarda l'analisi nell'UV, sono (ancora) utilizzabili le pellicole correnti: il problema vero è negli obiettivi recenti, con "troppo vetro" , che assorbe buona parte della radiazione nell'UV, e porta a tempi di posa eccessivamente prolungati e d a perdita di informazione. I migliori risultati li ho sempre con i Tessar (o Sonnar) e derivati (il Micro-Nikkor 55/3,5 per esempio), tre gruppi con quattro lenti, con un trattamento superficiale non eccessivamente spinto come quelli odierni. Come non bastasse, la qualità ottica è migliore anche nell'UV (oltre che nell'IR).

L'adozione delle macchine fotografiche digitali nell'IR e/o nell'UV richiede un investimento elevato che spesso non corrisponde ad un ritorno economico sufficiente, tenendo anche conto della rapida obsolescenza dei materiali, e della generale scarsa disponibilità del cliente a pagare per tali analisi.
Si tenga anche conto che qualsiasi protocollo di indagine sui documenti procede gradualmente nell'approfondimento delle analisi.
È quindi giustificata una analisi sulla confidenza che possa essere data da altri mezzi di indagine, basati sulla elaborazione di immagini digitalizzate (ottenute, per intendersi da un buon scanner) e sul loro enhancement (= noun; intensification; improvement; increasing of the value of ), procedimenti resi possibili dall'incremento della capacità di calcolo disponibile negli ordinari personal computers.
Dalla pratica professionale corrente (e da un bel po' di letteratura accumulata negli ultimi anni - io leggo, non dico di aver letto) credo che il metodo di prima scelta per l'analisi e la differenziazione delle caratteristiche sia l'analisi delle immagini ordinarie degli oggetti: le elaborazioni multicanale negli spazi colore ormai disponibili su qualsiasi programma di imaging, Bodziak, (pseudo) Nemarsky, deconvoluzione e resamplig dei livelli consentono di ottenere risultati consistenti e in alcuni casi non ottenibili in campo spettrale esteso.

Si vedano i semplici esempi nelle due immagini che seguono (cliccare sui riquadri per ingrandire):




Le immagini sono a bassa risoluzione con evidentissimi artefatti di compressione; nella pratica professionale (immagini a 1200 dpi almeno, profondità di colore adeguata, tiff, e via elencando) si hanno risultati di gran lunga migliori.


Chiaramente, una differenziazione ottenuta con tali metodi è condizione sufficiente a definire una diversità negli oggetti di indagine (inchiostri diversi, eliminazione di caratteristiche indesiderate, migliore leggibilità dell'immagine ai fini puramente infografici), ma non necessaria.
La mancanza di risultati NON dimostra l'unitarietà dell'oggetto.
Se si ottengono risultati con una analisi sulle immagini digitalizzate delle scritture (ed in generale di qualsiasi altro oggetto d'indagine)la ripresa nell'IR o nell'UV non è necessaria.

Potremmo dire che ci sono due modi (tra infiniti altri) di lavorare: à la Rube Goldberg o alla McGyver.
Nel linguaggio bieco degli ingegneri, un Rube Goldberg è un sistema estremamente complicato per svolgere una azione semplice. Un MacGyver è qualcosa che produce un effetto estremamente utile nella maniera più semplice e con mezzi non progettati per quello scopo.
Rube Goldberg, è lo pseudonimo di Reuben Augustus Goldberg, cartoonist statunitense, premio Pulitzer. L'espressione è da decenni sui dizionari. Il sito della Omega Engineering ha un'ampia sezione dedicata alle sue invenzioni.
MacGyver è proprio lui, l'agente segreto Angus MacGyver, che con Clippy (la graffetta di MS Word) una lattina di birra e due metri di nastro adesivo porta l'uomo su Marte (e ritorno).
Un MacGyver è un accrocco, un coacervo di oggetti che svolge egregiamente la funzione di uno strumento ultimo grido ad un millesimo del costo e, normalmente, con risultati di gran lunga migliori.
Dov'è il coniglio? Semplice, è la differenza tra sapere veramente perché le cose accadono, o farsele dire da qualcosa che non si sa nemmeno da che parte si accende (ma che costa un sacco di soldi ed il design curato da H.R.Giger).