mercoledì 13 aprile 2011

Mediazione Obbligatoria nel Contenzioso Civile e Commerciale e Consulenza Tecnica


Lunedì 21 Marzo 2011 è entrata in vigore la mediazione obbligatoria nel contenzioso civile e commerciale, creata dall'art. 60 della Legge 28 Giugno 2009, numero 69, attuata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010.
Non è questo il posto dove spiegare nei particolari le intenzioni di chi l'ha istituita, di chi vi si oppone, del come vorrebbe funzionare. Per questo si veda ad esempio,  il manuale di Elisabetta Mazzoli ed altri, edito da Maggioli.
La mediazione (o conciliazione, o mediaconciliazione, o addirittura arbitrato - la chiarezza nomenclatoria è un bel sintomo!) è atto preventivamente obbligatorio prima di adire un Tribunale per una lunga e vaporosa serie di materie, dal Condominio al contenzioso sul Risarcimento Danni, senza un limite superiore di importo di causa. 
Un sacco di problemi, a mio parere, a cominciare proprio dalla diffusa incertezza su come chiamarla: anche fonti insospettabili scrivono di arbitrato
Il fatto che non venga fissato un limite superiore nell'importo di causa sta a significare che la mediaconciliazione (sic) non è diretta solo alle cause bagatellari, che sarebbero in linea di principio quelle che ingolfano i Tribunali.
Il servizio di mediazione preventiva e obbligatoria viene fornito da entità sostanzialmente private, secondo modalità di ammissione quantomai lasche: non è una impressione, infatti, che l'operazione somigli ad un tentativo di privatizzazione della Giustizia. E proprio in queste ore, cominciano ad essere dirette alla Corte Costituzionale le prime eccezioni, equamente divise tra la obbligatorietà della mediazione quale presupposto per adire al Tribunale e le regole di formazione delle entità mediatrici.
Altra cosa che appare quantomai dubbia è la obbligatorietà della mediazione preventiva. La risoluzione alternativa delle controversie dovrebbe sottostare ai principi di volontarietà, riservatezza e neutralità, che qui non sono proprio rispettati. 
La norma è ambiguamente snella, lasciando troppe cose alla discrezione del singolo organismo di mediazione. 

Consideriamo brevemente il punto che ci interessa, la consulenza tecnica. Almeno teoricamente, la procedura non dovrebbe discostarsi troppo da quella già nota nel caso di arbitrato civile, anche se con i caveat già accennati.
L'articolo che ci interessa è il numero 8 del citato Decreto Legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010. 
Al primo comma, si osserva che nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari
Bene, e chi mi certifica le specifiche competenze tecniche, se la norma che regola l'ammissione al ruolo di mediatore non ne fa alcun cenno? Chi mi consente di ricusare un mediatore a mio parere non competente?
Se di cause bagatellari si fosse trattato, di consulenza tecnica non se ne doveva nemmeno parlare, ma la norma non fissa un limite oltre al quale la competenza naturale è del Tribunale. 
Nel caso (quarto comma dell'art.8) che non si possa procedere con al nomina di mediatori ausiliari, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti preso i tribunali.
Consulenti, recita la norma, quindi gli iscritti agli elenchi del Tribunale Civile, sembrerebbero esclusi quelli del Penale, se il Decreto assume la nomenclatura dei Codici. E se la specifica competenza non la si ritrova in detti elenchi? Non sembra prevista la facoltà del mediatore a ricorrere ai docenti universitari o a laboratori statali (non solo RIS, ma anche le Belle Arti, le Agenzie per la tutela del territorio, eccetera), se l'importanza del caso lo richiede. Ma non c'è la limitazione alle cause bagatellari, perché si pone allora tale vincolo?
L'ultima frase del quarto comma, che parla di onorari, rinvia ai singoli regolamenti di procedura dell'organismo. Ci piacerebbe credere che non verremo liquidati secondo la L. 319.
Piuttosto, non trovo norme che concedano a terzi l'accesso agli elenchi del Tribunale; dov'è la deroga alle norme sulla riservatezza dei dati personali, che pure vengono invocate ogni volta che si chiede l'accesso a tali elenchi, ad esempio per motivi sindacali ? 
La natura pubblicistica del'incarico vale solo quando si devono fissare gli onorari, almeno finora.

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