lunedì 18 aprile 2011

Revisione del processo e novità della prova scientifica


La prima sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza numero 15139 del 13 Aprile scorso, deliberando sull'ammissibilità della revisione di un processo di fronte alla applicazione di un "nuovo metodo scientifico"  scoperto o applicato successivamente alla definizione del processo stesso, ha anche definito un metodo di valutazione delle nuove prove da parte del Giudice.

Secondo i Giudici, la revisione del processo, dopo condanna passata in giudicato, è in generale ammessa se - successivamente - sia stato scoperto o definito un "nuovo metodo scientifico" per la valutazione delle prove. In tal proposito la prima sezione critica la giurisprudenza pregressa, che considerava la nuova perizia quale "mero apprezzamento critico di elementi già esaminati e valutati in giudizio" anche se condotta con metodi nuovi, giacché la scienza è contraddistinta dalla incompletezza e dalla provvisorietà delle acquisizioni conoscitive raggiunte. "Ciò comporta, quindi, che anche il giudizio di revisione debba confrontarsi con la nuova prova scientifica, per tale dovendosi intendere il mezzo ad efficacia dimostrativa che utilizza il mezzo scientifico per accertare il fatto ignoto, ed è preordinato a procurare, nell'ambito di un procedimento che coinvolge le parti in un serrato contraddittorio tecnico, un sapere al giudice in relazione ad un'evenienza di cui non gli è più possibile la diretta percezione. [...] la novità della prova scientifica può essere correlata all'oggetto stesso dell'accertamento oppure al metodo scoperto o sperimentato, successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, di per sé idoneo a produrre nuovi elementi fattuali. In questo secondo caso al giudice spetta stabilire se il nuovo metodo applicato alle emergenze processuali già acquisite sia in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli già ottenuti e se i risultati cosi conseguiti, o da soli o insieme con le prove già valutate, possano far sorgere il ragionevole dubbio della non colpevolezza della persona di cui è stata affermata la penale responsabilità con una sentenza passata in giudicato”. 

Il Collegio ha dettato le attività a carico del Giudice chiamato a decidere su una revisione a seguito della applicazione di una nuova prova scientifica :

" a) l'apprezzamento della novità del metodo introdotto; 
b) la valutazione della sua scientificità; 
c) l'applicazione del nuovo metodo scientifico alle risultanze probatorie già vagliate, alla stregua delle pregresse conoscenze, nel processo già celebrato; 
d) il giudizio di concreta novità dei risultati ottenuti grazie al nuovo metodo: 
e) la loro valutazione nel contesto delle prove già raccolte nel precedente giudizio allo scopo di stabilire se essi sono idonei a determinare una decisione diversa rispetto a quella di condanna già intervenuta. "

Annoto, in margine, come tale sentenza si avvicini alla giurisprudenza statunitense corrente, che attribuisce al Giudice il ruolo di gatekeeper nell'ammissione e nella valutazione della prova scientifica.

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