venerdì 27 febbraio 2009

Il Decreto Legge 23 Febbraio 2009, n° 11

Decreto Legge 23 Febbraio 2009 n. 11, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla...

La cerca per Roald Engelbert Amundsen


In un post precedente ho parlato della biografia di Roald Engelbert Amundsen scritta da mio nonno, Felice Trojani, uno dei superstiti del dirigibile "Italia", per accorrere alla ricerca dei quali Amundsen perse la vita.

Nel prossimo Agosto la Marina Reale Norvegese, in collaborazione con il Museo dell'Aviazione di Norvegia, la Kongsberg Maritime AS e la ContextTV GmbH, inizierà ad esplorare la zona a Sud dell'Isola degli Orsi (la più meridionale delle Svalbard) nella quale si presume si sia inabissato il Latham47 pilotato da René Guilbaud, assistito dal tenente Leif Ragnar Dietrichson, insieme a Roald Amundsen e altri tre membri dell'equipaggio.
Il 18 Giugno 1928, alle 16:00, Amundsen e i piloti francesi partirono da Tromsø, in Norvegia. L'ultima trasmissione, "tutto bene", fu effettuata tra le 18:45 e le 18:55, in un punto al di sotto dell'Isola degli Orsi nella cui zona fu successivamente rinvenuto un frammento di galleggiante appartenente al Latham.
Le ricerche saranno condotte dalla nave Tyr, utilizzando l'AUV Hugin-100MR, capace di scendere sino a 1000 metri di profondità e con una autonomia di ben diciotto ore. Gli organizzatori, forti di precedenti esperienze positive, si dichiarano particolarmente ottimisti.

Il sito da cui verrà raccontata, momento per momento, l'intera spedizione è questo:


L'uomo in divisa dell'Aeronautica Italiana accanto al viso di Amundsen è Umberto Nobile.

La storia dei rapporti tra l'Italia, Umberto Nobile, Roald Engelbert Amundsen ed il sempre trascurato Lincoln Ellsworth è ben narrata ne La Coda di Minosse.


domenica 22 febbraio 2009

Guardie, ladri, giornalisti


È norma che la guardia insegua il ladro, da Aldo Fabrizi e Totò a Harrison Ford e Tommy Lee Jones.
La Legge si adegua agli sforzi fatti per aggirarla
, ricordando anche che questa non è applicabile alle fattispecie non definite come reato precedentemente alla sua entrata in vigore.

Nel 1935, viene pubblicata in strisce giornaliere Mickey Mouse runs his own Newspaper, di Floyd Gottfredson; in italiano è nota come Topolino giornalista.

Topolino, ancora coi calzoni corti e ben lontano dall'integrazione degli anni sessanta, subentra nella proprietà di un quotidiano locale.
La storia è una complessa trama di appalti pubblici per la Nettezza Urbana e i servizi alla Polizia, che finiscono assegnati ad una banda di criminali nonostante questa faccia offerte notevolmente più elevate della concorrenza onesta.

Topolino raccoglie le prove, le pubblica, crea e fa montare lo scandalo, nonostante le intimidazioni che raggiungono il culmine con un attentato che distrugge la tipografia dove viene stampato il giornale.
L'ira dell'opinione pubblica, informata dalla stampa, fa alla fine arrestare i criminali, cacciare i politici corrotti.
Ma siamo nell'America del 1935, in altro luogo, in altro tempo.

Qui, con le Leggi attualmente all'approvazione del Parlamento, in galera ci sarebbe Topolino per la pubblicazione degli atti di una inchiesta (che probabilmente non si potrebbe nemmeno svolgere), i politici corrotti sarebbero al loro posto, e l'opinione pubblica ignara continuerebbe a pagare gli appalti gonfiati alle associazioni criminali.

Ronde di notte (con bastoni)


O che ognun di loro aspettasse di veder gli altri andarsene, e di rimanere in pochi a goder l'elemosine della città, o fosse quella natural ripugnanza alla clausura, o quella diffidenza de' poveri per tutto ciò che vien loro proposto da chi possiede le ricchezze e il potere (diffidenza sempre proporzionata all'ignoranza comune di chi la sente e di chi l'ispira, al numero de' poveri, e al poco giudizio delle leggi), o il saper di fatto quale fosse in realtà il benefizio offerto, o fosse tutto questo insieme, o che altro, il fatto sta che la più parte, non facendo conto dell'invito, continuavano a strascicarsi stentando per le strade.

Visto ciò, si credé bene di passar dall'invito alla forza.
Si mandarono in ronda birri che cacciassero gli accattoni al lazzeretto, e vi menassero legati quelli che resistevano; per ognun de' quali fu assegnato a coloro il premio di dieci soldi: ecco se, anche nelle maggiori strettezze, i danari del pubblico si trovan sempre, per impiegarli a sproposito.



Le ronde, quelle vere, sono però in piena e florida attività, come qui si vede, senza dar altro fastidio che alle proprie vittime (oggi, Domenica 22 Febbraio 2009, Città Giardino, Roma).

lunedì 16 febbraio 2009

Due conti, tra il 1923 e il 2008


Le indennità spettanti ai Periti in materia Civile e Penale, secondo il Regio Decreto 3 Maggio 1923, numero 1043, oscillavano tra le 5,00 e le 12.50 Lire per la prima vacazione, e tra le 3,00 e le 7,50 Lire per le successive, sempre di due ore, e sempre in ragione di non più di quattro al giorno.
La variazione dell'importo segue la distinzione tra civile e penale (il penale è pagato dall'Amministrazione dello Stato, quindi è più basso), tra periti di varie specialità, e se questi fossero laureati, diplomati o non laureati né diplomati.
Per i traduttori il R.D. citato prevedeva una indennità da Lire 4 a Lire 5 per ogni linea scritta su facciata di linee 25 e da 16 a 20 sillabe.
Accettata la validità, almeno in questo stadio di due conti, dei
coefficienti ISTAT di rivalutazione monetaria in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, le vacazioni oscillerebbero, in moneta del 2008, tra i 4,38€ e i 10,94€ per la prima vacazione, e tra i 2,67€ e i 6,57€ per le vacazioni successive (oggi, ricordo siamo tra 14,68€ e 8,15€ a vacazione, secondo il D.M. 30 Maggio 2002).

Assai meglio per i traduttori, sono tra i 3,50€ e i 4,38€ per linea, ovverosia tra gli 87,50€ e i 109,50€ a facciata: un sogno, con quello che ci viene dato oggi.

sabato 7 febbraio 2009

Perizia e Diritto d'Autore, continua


Riassumendo, Perizia (o Consulenza, o Traduzione di un atto a fini giuridici) sono atti eminentemente pubblici, soggetti alla disamina delle parti ed alla valutazione di un Giudice indipendente, a tutti accessibili. Sono prodotti dell'ingegno, la cui paternità deve essere riconosciuta, ma la cui accessibilità deve essere completa e non sottoposta a vincolo economico, e che possono essere utilizzati per realizzare opere derivate senza effettuare e nella stessa forma.

E per citare (in senso ampio) altri autori, inserire immagini o altri elaborati all'interno di una Perizia (o Consulenza, o Traduzione) ?
Esempi spiccioli: dimostrare che una certa metodologia è di dominio pubblico da un certo tempo, presentando un manuale che la descrive; inserire una pubblicazione in allegato ad una traduzione per dimostrare la sussistenza di una certa variante del linguaggio.

Poiché stiamo parlando di atti che hanno lo scopo esclusivo di far conoscere la verità, e che hanno fine e valore di testimonianza e non di sfruttamento economico surrettizio dell'opera dell'altrui ingegno, si deve ritenere, in armonia con l'intero corpus giuridico occidentale, che una volta riconosciuta l'origine dell'opera citata, non sia dovuto un corrispettivo monetario per la sua citazione (anche per estratto) all'interno di una Perizia (o Consulenza, o Traduzione).
Per inciso, il supremo scopo di Giustizia, è anche la motivazione per la quale si testimonia gratuitamente ed i periti (consulenti, traduttori, interpreti) vengono pagati in ragione ridotta rispetto alle quotazioni di mercato.

A mio parere, quindi, la citazione (anche per estratto) dell'opera dell'ingegno, all'interno di una Consulenza (o Perizia, o Traduzione) è lecita, quando la citazione sia correttamente effettuata, precisando senza possibilità di dubbio dove questa inizia e dove termina, e da dove proviene; sono, in pratica, le correnti regole per la citazione utilizzate nelle pubblicazioni scientifiche, e che dovrebbero essere note quantomeno per decenza professionale (vedi Umberto Eco, Come si fa una Tesi di Laurea).
A queste aggiungerei, proprio perché di decenza professionale si parla, che il libro, la rivista, il CD, il DVD utilizzato deve avere una origine rispettosa del Diritto d'Autore (che è diverso dal diritto della siae, o delle majors, ma questo è altro post), sempreché l'origine poco limpida non sia proprio l'oggetto della citazione.

venerdì 6 febbraio 2009

Perizia e Diritto d'Autore


Certe cose sono spiritosissime oggi, o a digiuno, o in questo luogo, o alle otto, o davanti una bottiglia, o se dette dal Signor Comesichiama, o in un mattino d'estate; ognuna di queste, alla più piccola trasposizione o collocazione inadatta, svanisce nel nulla più assoluto.
[1]
Così Jonathan Swift, nella Favola della Botte (qualcuno, pallido ed assorto, la chiama Favola della Vasca da Bagno), con buona pace di chi crede di poter tagliuzzare frasi altrui qua e là, lavorare un po' di ctrl+c, ctrl+v, aggiungere in calce la propria firma, e dire di aver fatto una perizia.

Una relazione di perizia (o di consulenza, o una traduzione eseguita in ambito tribunalizio) è oggetto di tutela da parte del Diritto d'Autore? Le citazioni all'interno di detti elaborati, sono tutelate, e secondo quali parametri?
Ab ovo. La Perizia, la Consulenza, la Traduzione di un atto a fini giuridici sono atti eminentemente pubblici. In uno Stato di Diritto, sono soggetti alla disamina delle parti ed alla valutazione di un Giudice indipendente. E sono a tutti accessibili, perché la Giustizia non è affare privato che si discute in una stanza chiusa, se non per quei casi che la comunità (lo Stato) nel suo stesso interesse decide di limitare.
Non confondiamo lo Stato (noi) con la sua Amministrazione, tra parentesi.

Sono quindi prodotti dell'ingegno, la cui paternità deve essere riconosciuta, ma la cui accessibilità deve essere completa e non sottoposta a vincolo economico, e che possono essere utilizzati (l'espressione è impropria, ma efficace quantomai) per realizzare opere derivate senza effettuare modifiche e nella stessa forma.
Facendo un riferimento puramente funzionale alla piattaforma Creative Commons, è una licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported :

Al documento perizia/traduzione deve essere sempre attribuita e riconosciuta l'origine (il nome dell'Autore), non può essere oggetto di commercio (la copia deve essere accessibile a tutti gli interessati, integralmente e senza ostacoli, e un terzo non può trarne profitto o venderla come sua), ed ogni citazione (in primis negli atti di confronto dibattimentale, comprese le controdeduzioni, ma anche nelle sentenze e nei provvedimenti del Giudice) deve essere condivisa allo stesso modo, in altro atto, cioè, che sia anch'esso una consulenza, e senza alterazioni e modifiche.

Si cita, non si copia, detta tutta.

[1] Some things are extremely witty to-day, or fasting, or in this place, or at eight o’clock, or over a bottle, or spoke by Mr. Whatdyecall’m, or in a summer’s morning, any of which, by the smallest transposal or misapplication, is utterly annihilate.

giovedì 5 febbraio 2009

Falso e Reato Impossibile


Il Secret Service, che oltre alla sicurezza personale del Presidente degli Stati Uniti d'America vigila sul falso nummario, ha diffuso alcuni dati, secondo i quali nell'anno scorso sono stati identificati falsi per 62 milioni di dollari, con un incremento del 70% rispetto a tre anni fa. Di questi, più della metà è stata realizzata utilizzando tecnologie digitali; nel 1996 tale percentuale era inferiore all'uno per cento.
Se da un lato la disponibilità diffusa di alcune tecnologie consente di ottenere risultati (dal punto di vista del falsario) rispetto alle tecnologie tipografiche classiche (calcografia e offset) con costi enormemente inferiori, dall'altro la presenza delle tecnologie anticontraffazione note al grande pubblico (gli inchiostri cangianti, la rilievografia) rende più facile la scoperta di un falso.
Si deve però osservare che una buona parte dei falsi in circolazione, si tratti di cartamoneta o di documenti di vario genere (a cominciare dai documenti di identità) sono prodotti con stampanti a getto di inchiostro di fascia bassa, e sono spesso qualitativamente indecenti. Si dovrebbe quindi ritenere che, sì, c'è maggiore facilità nell'individuare banconote o documenti contraffatti, ma la capacità di individuarli da parte del pubblico (quando non da parte delle stesse autorità) è in calo.
Un esempio, tra un documento autentico (sopra) ed un falso grossolano (sotto):

Il falso è appunto, grossolano, gretto; fa schifo, semplicemente. Benché sia possibile realizzare buone copie di cartamoneta e di documenti usando una stampante a getto di inchiostro con la opportuna malevolenza, qui non ci si cura nemmeno di questo. Anzi, sono noti casi in cui l'inchiostro utilizzato era non pigmentato, e si è sciolto al contatto col sudore delle mani del portatore.

La difesa in dibattimento dei falsari (o dei portatori) è quasi elementare: la qualità del documento è talmente bassa, che si evoca (e si ottiene) il reato impossibile, art 49 CP, II comma.

La grossolanità del falso si estende anche ai prodotti industriali, quando si pongano in commercio, ad esempio, prodotti palesemente mal realizzati, ma con il marchio originale.

Per questo caso, si ha una recentissima e molto pubblicizzata sentenza della V Sezione penale della Suprema Corte (12 Marzo-29 Maggio 2008, numero 21787), con la quale si annulla con rinvio alla Corte di Appelo di Napoli una sentenza di assoluzione fondata proprio sul concetto di reato impossibile per la grossolanità della contraffazione.

Secondo la Suprema Corte, infatti, la norma è volta a tutelare, non la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione; ne consegue che non può parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall’acquirente in ragione delle modalità della vendita, in quanto l’attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell’acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione.

Sinceramente e modestamente, mi sembra che ci sia una confusione tecnica tra l'intenzione della contraffazione (del documento, della banconota, dell'oggetto della proprietà intellettuale in genere) e la pochezza esecutiva di tale intento. In altre parole, una cosa (e un reato) è voler falsificare un documento, e volerlo utilizzare; altra (e altro reato) è la incapacità a realizzare un falso qualitativamente accettabile.

Chi utilizza un passaporto falso, non compie un reato impossibile; lo compie limitatamente al pessimo prodotto che vuol far passare per passaporto. Chi vende oggetti di abbigliamento palesemente e malamente contraffatti, compie un reato impossibile per la contraffazione in sè, non per l'utilizzo illecito dei modelli industriali.