sabato 8 marzo 2014

I Libri del Perito - ora anche su Kindle

Il primo dei Libri del Perito, Strumenti Giuridici per la Perizia Grafica, di Ascanio Trojani, Marisa Aloia e Marlis Molinari, già in vendita (cliccate sul collegamento relativo per le informazioni) su Lulu (copia a stampa e PDF no-DRM) oppure nel circuito Amazon è ora disponibile anche nel formato Kindle.

La collana I Libri del Perito, ideata da Ascanio Trojani e da Marisa Aloia propone strumenti eminentemente operativi, indirizzati a periti e consulenti tecnici nel campo criminalistico e criminologico, concepiti secondo il loro specifico punto di vista, tenendo in gran conto quelle che sono le nostre necessità professionali, non sempre adeguatamente considerate nella letteratura tecnico-giuridica del mainstream.
Vi troverete manuali e prontuari, raccolte di articoli e di atti congressuali non reperibili altrove (o  non più reperibili, letteralmente ! ), descrizioni di casi criminologici ove la perizia abbia avuto un ruolo di interesse generale, aggiornati quasi sempre al presente tecnico.
Saranno volumetti normalmente agili e leggeri (circa cento pagine in A5), disponibili a stampa ed in e-book (PDF senza DRM), ad un prezzo limitato alle mere spese di produzione.

Il primo volume della  collana I Libri del Perito, è Strumenti Giuridici per la Perizia Grafica (ISBN 978-1-291-28568-0), autori Marisa Aloia, Ascanio Trojani e Marlis Molinari.
Dopo il volume Sentenze in materia di perizia grafica 2000-2011, così ben accolto dai Colleghi, viene proposta una raccolta ampliata e arricchita da altri strumenti di utilizzo professionale : oltre alle sentenze della Suprema Corte in tema di perizia grafica ed un commento alle norme appena entrate in vigore, troverete un breve repertorio di modelli di utilità, a cominciare da un modello d Scrittura Privata per il Conferimento di Incarico Professionale. Una interessante novità è il breve capitolo dedicato alla giurisprudenza statunitense, quale contributo al dibattito sulla scientificità della perizia grafica.


Sono in fase di editing, sempre di Marisa Aloia, Ascanio Trojani e Marlis Molinari, il volume Strumenti Giuridici e Tecnici per la Perizia su Testamenti (ISBN 978-1-291-30646-0).
La perizia su testamenti è quella dove debbono maggiormente convergere nozioni tecniche e giuridiche, nella elaborazione della risposta al quesito posto dal magistrato o dalla parte. Questa è una agile raccolta delle norme più rilevanti, dalle sentenze della Suprema Corte in tema di perizia grafica sul testamento olografo, ad un riassunto eminentemente operativo della normativa sulle successioni. Completa questo secondo volume della nuova collana I Libri del Perito la riedizione di alcuni contributi di Marisa Aloia sul testamento aggiornati alle ultime novità, sempre nella visione e nel linguaggio del perito. 

La terza uscita de I Libri del Perito, è una raccolta di alcuni articoli e memorie congressuali di Ascanio Trojani, dall'ormai lontanissimo 1985 e per i vent’anni che seguono, pressoché introvabili nei circuiti ordinari. Articoli, 1985-2005 (ISBN 978-1-291-44854-2), spazia dalle note sugli inchiostri simpatici del 1985, alla perizia sulle mazzette autocopianti, alla possibilità di esprimere pareri su fotoriproduzioni. sino all'ormai mitologico principio di identificazione in criminalistica. Alcuni di questi articoli sono stati esplicitamente citati nelle motivazioni di alcune sentenze di Corte d’Appello penale, e vengono ora riproposti, opportunamente rinfrescati ed aggiornati alla tecnica corrente, sempre nell’inconfondibile stile, diretto e trascinante, dell’Autore.


giovedì 6 marzo 2014

Vox clamante ... l'adeguamento periodico degli onorari per periti, consulenti, interpreti e traduttori


L'art. 54 del D.P.R. 30 Maggio 2002, n. 115 - il Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia di Spese di Giustizia (T.U.S.G.) - così recita:

Art. 54 (L) Adeguamento periodico degli onorari
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
L'ultimo adeguamento è del Maggio del 2002, quasi quattro omessi adeguamenti fa (Maggio 2005Maggio 2008 e Maggio 2011 Presidente del Consiglio dei Ministri sempre Silvio Berlusconi, il prossimo a Maggio 2014, Presidente del Consiglio, si presume, Matteo Renzi).

Ripetiamo i due soliti conti, in uno scenario nemmeno tanto ipotetico, anzi più che plausibile e facilmente verificabile nella realtà dei fatti.
Vengo incaricato di fornire l'assistenza come consulente altamente specializzato nella interpretazione e nella trascrizione (portoghese brasiliano) in una indagine che si svolge attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche. Io non posso prestare assistenza per più di otto ore al giorno (quattro vacazioni), come disposto dall' articolo quattro della L. 319, richiamata dal TUSG, a meno che non sia presente il Magistrato e verbalizzi e giustifichi la mia effettiva presenza oltre il limite indicato.
L'incarico può prolungarsi anche per alcuni mesi, e io debbo garantire comunque la mia presenza per le otto ore giornaliere, festivi compresi. 
Nel caso si presti servizio in sala ascolti non mi è consentito svolgere contemporaneamente altri incarichi.
In un mese di trenta giorni, la Legge prevede che mi possa essere liquidata una somma massima di euro 984,53 - lordi.  Da queste sottraiamo il 23%-27% per cento a titolo di imposta sui redditi, un trentacinque per cento circa tra contributo INPS  (che nonostante le promesse politiche, è destinato ad aumentare ancora - un commosso grazie al ministro Fornero) e spese varie. Facciamo l'ipotesi che non ci venga anche imposta la autonoma organizzazione e si sia esenti dall'IRAP.
Il reddito mensile, al netto di tasse e spese di prima istanza, è quindi qualcosa appena al di sotto dei cinquecento euro, liquidato a fine inchiesta, spesso decurtato rispetto alla richiesta, e pagato materialmente almeno un anno dopo.

Non ripetiamo ancora una volta il disagio ad essere pagati meno del marginale che sporca i vetri delle automobili al semaforo davanti la Procura, degli enormi rischi che si stanno materializzando come conseguenza dell'espulsione dei professionisti qualificati dal circuito giudiziario, impossibilitati a sopravvivere in tali condizioni, sostituiti da volenterosi privi delle capacità operative minime,cui si aggiungono i rischi di corruzione che inevitabilmente appaiono quando si associano pagamenti indegni alle professionalità inadeguate - altrimenti qualcuno dice che ci stiamo sempre a lamentare.

La tariffa è pubblicistica ci si risponde; ma la pubblicità che potrebbe derivare dalla accessibilità degli elenchi è stroncata sul nascere dalla privacità
Aggiungiamo che chi gode (è proprio il caso di dirlo) dei settori per i quali è prevista una tariffa a percentuale non risente dell'inflazione come ne risente chi è costretto alla quota fissa ovvero alle vacazioni.

La Corte Costituzionale è stata chiamata più volte ad esprimersi sulla legittimità della Legge 319/80, rispetto all'art. 36 della Costituzione (Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia ...)
La Consulta ha anche più volte richiamato il legislatore sulla diversità di trattamento dell'attività svolta per l'Autorità Giudiziaria, non solo per la disparità tra liquidazione a percentuale e liquidazione a vacazione, conseguenza del colpevole mancato adeguamento agli indici ISTAT degli importi tabellari nei termini (tre anni) fissati dalla Legge stessa, quanto per il fatto che l'opera prestata per il Giudice o per il Magistrato costituisca o meno una percentuale rilevante del reddito personale dell'interessato.

Chi, cioè, lavora pressoché esclusivamente per l'Autorità Giudiziaria è discriminato rispetto a chi ha altre entrate che gli consentono di sostenere il sacrificio per il bene comune implicito nella tariffa pubblicistica.

La Sentenza numero 41 del 1996 concludeva che questa Corte non può non rinnovare l'auspicio che - in attesa di norme migliori - le autorità indicate dalla legge impugnata provvedano a rispettare le scadenze triennali di adeguamento dei compensi dovuti in base alle variazioni accertate dall'ISTAT.
 
Quanto sia stata rispettata, lo stiamo vedendo da dodici anni. Aspettiamo capo Matteo, vediamo se intende lasciare il mondo un po' meno brutto di come lo ha trovato. Sarà
?