giovedì 25 dicembre 2008

Saggi grafici e ludolinguistica


Nel rilascio di un saggio grafico, si deve sempre ottenere un campione quanto più possibile rappresentativo della identità grafica di un soggetto [vedi anche le note relative alle norme sulla garanzia dei dati personali, ai post precedenti]
In particolare, è necessario avere un campione che sia omogeneo alle scritture in verifica (firme con firme, stampatello con stampatello, e via elencando), omogeneità che deve comprendere anche l'impostazione generale del documento in verifica (assegno con assegno, contratto con contratto, foglio bianco o rigato, etc.). Alcuni modelli sono disponibili sul mio sito www.trojani.it

Interessa qui evidenziare alcuni strumenti che io ed altri colleghi abbiamo utilizzato (con successo, dobbiamo dire) per progettare saggi grafici finalizzati a determinati quesiti.
Per ottenere un campione rappresentativo della identità grafica di un soggetto nel quale, in sintesi, siano eseguite tutte le lettere e le combinazioni particolari di lettere dell'alfabeto, nonché alcune eventuali particolarità della scrittura in verifica, si deve allestire un testo che poi si detterà (mai far copiare) al soggetto.
Il testo non dovrebbe, almeno nella prima parte, ripetere pedissequamente il testo in verifica, pur contenendo informazioni pertinenti (lettere, gruppi di lettere). Il testo deve essere sintetico, facilmente comprensibile al soggetto, comprendere particolari gruppi di lettere, o una notevole ripetizione delle stesse lettere.

The quick brown fox jumps over the lazy dog era la frase un tempo usata per verificare il funzionamento delle macchine da scrivere, ed ora per valutare la qualità di un font, poiché contiene almeno una volta ognuna delle ventisei lettere dell'alfabeto inglese.
In inglese si chiamano pangrams, tradotto in italiano da Giampaolo Dossena con pangrammi.

Giampaolo Dossena cita come miglior pangramma in italiano Pranzo d'acqua fa volti sghembi, di ventisei lettere (in italiano scolastico le lettere dell'alfabeto sono ventuno) ideato da Salvatore Chierchia.
Per la ripetizione (insistente) di alcune lettere, si può fare ricorso al monovocalismo: La zia era assatanata (Giampaolo Dossena). Assatanata è la parola più lunga, in italiano, contenente solamente la vocale a.

Fonte di tutto questo, la ludolinguistica (anche se qualcuno mal sopporta il termine). Preziosissimo La zia era assatanata - Primi giochi di parole per poeti e folle solitarie di Giampaolo Dossena (Rizzoli, Theoria, Club degli Editori) reperibile ormai solo su eBay o su MareMagnum con un po' di fortuna.
Altre fonti, ancora facilmente reperibili, ma a cui manca l'effervescenza del tesoretto di Dossena, sono il Dizionario Enciclopedico di Enigmistica e Ludolinguistica - DEEL curato da Giuseppe Rossi per Zanichelli (vedi qui), il Dado e l'Alfabeto - Nuovo Dizionario dei Giochi con Parole, ancora di Giampaolo Dossena questa volta per Zanichelli (vedi qua) e salendo di un gradino l'Oplepiana - Dizionario di Letteratura Potenziale, sempre per Zanichelli (vedi quo).

martedì 23 dicembre 2008

Note sulla normale diligenza



Un quesito assai ricorrente nella perizia documentale, richiede di verificare se su assegni (o altri documenti) siano individuabili contraffazioni ovvero difformità delle firme di traenza (o di accettazione di norme contrattuali specifiche) o dei documenti sottoscritti, che - rispetto agli specimen in possesso dell'Istituto all’epoca della negoziazione - fossero percepibili a vista secondo la normale diligenza.
Praticamente, l'impiegato di banca era in grado di avvedersi che le sottoscrizioni erano palesemente difformi, o il documento palesemente alterato, secondo la sua normale diligenza?

La normale diligenza dell’istituto di credito, nell’attuazione dei suoi compiti di mandatario, deve essere valutata non in base al parametro dell’osservatore medio, ma secondo il maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato (Cass. Civ. sez. I, sent. n° 4642 del 7 Novembre 1989).

All'istituto è chiaramente imposto un grado di diligenza superiore rispetto a quello della persona ordinaria, grado di diligenza superiore che è quello definito dall’articolo 1176, II comma del Codice Civile, per il quale nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi secondo la natura dell’attività esercitata.

Il titolo bancario è, infatti, realizzato con carte e stampe tipografiche pleonasticamente dette di sicurezza, che ne ostacolano - pur senza impedirla - la contraffazione integrale, oppure l’alterazione degli elementi identificativi (istituto di credito, numero dell’assegno e del conto, dipendenza, etc.) e formativi dello stesso (la compilazione: importo, beneficiario, firme di traenza e di girata/quietanza ).
La carta è infatti filigranata e di qualità superiore, con inseriti nella pasta chips o fili di sicurezza, visibili o ad occhio nudo o solo per fluorescenza. La stampa è realizzata con tecniche complesse, che ne limitano la contraffazione integrale, e con accorgimenti tali che eventuali tentativi di alterazione siano resi immediatamente evidenti: stampa calcografica; inchiostri cangianti o con comportamento spettrale esteso non uniforme; micrografie non riproducibili in rotocalco o in fotocopia; stampa non resistente all’abrasione, in modo da generare soluzioni di continuità del pattern di fondo in corrispondenza di cancellature od altre azioni meccaniche; verniciature, di solito non visibili, che conservano traccia dei tentativi di alterazione fisica o chimica.
La normale diligenza impone la conoscenza di questi accorgimenti e degli elementari concetti relativi alla contraffazione dei titoli e delle scritture [1] e questo è certamente parte della formazione professionale richiesta all'impiegato.
La normale diligenza impone, inoltre, l'implementazione di tutti quegli - elementari - accorgimenti extragrafici per garantire la sicurezza delle transazioni [2].

Consulenze tecniche su tali argomenti si hanno, ad esempio, quando un Istituto bancario procede al pagamento di un assegno sul quale sia apposta una firma di traenza falsificata, o siano stati alterati gli altri parametri costitutivi, primo fra tutti il beneficiario.
L'attore (il titolare del conto sul quale è stato pagato l'assegno alterato o falsificato) deve sollecitare una consulenza tecnica d'ufficio al Giudice, portando scritture di comparazione adeguate; la banca, di converso, deve dimostrare l'efficacia liberatoria del pagamento in quanto le contraffazioni poste in essere non erano rilevabili se non attraverso metodologie e strumentazioni che esulano dalla normale diligenza.

La normale diligenza dovrebbe impedire alla banca di pagare assegni ridotti in macramé, o grattugiati, scolorinati, con le sottoscrizioni ricoperte di nastro adesivo o smalti (più o meno) trasparenti, con sottoscrizioni che appalesano le più elementari caratteristiche della contraffazione, cancellate (a penna) e poi riscritte; la banca è tenuta in caso di dubbi a confrontare le sottoscrizioni con i campioni di scrittura (o di documento) depositati, o a contattare il cliente (ormai esistono i cellulari, l'irreperibilità è cosa di ere geologiche passate), ed in ultima istanza a sospendere il pagamento sino a chiarimento avvenuto.


[1] Eraldo Rabello, Curso de Criminalistica, Sagra-Luzatto, Porto Alegre 1996.
[2] Doug McClellan, Il Vero e il Falso Tecnologie Anticontraffazione, Technology Review ediz. Italiana, n. 80-81, 1995, pagg. 32-39

Quanti elementi individualizzanti ? Una prima disamina

Citando da una perizietta standard, da cop'incolla, vista troppe volte:

[…] per poter affermare che uno scritto è autografo i segni con lo stesso tracciamento grafico in due scritture in confronto devono essere cinque/sei [...].
Di norma, a contorno, si citano Sante Bidoli, insieme o in alternativa a Marco Marchesan.

È una citazione non corretta, malevolmente interpretata, e che ignora totalmente senso e fondamenti di detta Legge.

Questa che si attribuisce al Marchesan (o a Bidoli) non è una Legge, sorta di mandato all'onnipotenza, di valore assoluto ed applicabilità universale; non è nemmeno una regola, ma solamente una misinterpretazione di un esempio di statistica a sua volta semiempirica e sommaria, un tentativo di esporre in forma quantitativamente debole il principio criminalistico di identificazione [*].
Un principio può essere utilizzato solo conoscendo e rispettando il contesto sotto cui è formulato.

Un segno grafico che possa essere definito patognomonico (linguaggio improprio, da patologo) o meglio individualizzante, può essere definito, in termini statistici assai sommari, come un segno che lo scrivente abbia in comune con una limitata parte della popolazione (anche con una parte eguale a zero, ovviamente) come per esempio con una persona su cento, ovvero il segno ha una frequenza dell’1% nella popolazione in esame.
Sotto tale ipotesi, affinché la probabilità che una serie di segni individualizzanti possa essere definita sufficiente ad individuare una singola persona, detti segni dovrebbero essere in numero di quattro o cinque; per le probabilità composte, cinque segni ognuno con frequenza misurata pari all’uno per cento della popolazione, dovrebbero essere contemporaneamente presenti in 1/100 elevato alla quarta, ovvero in 1/10.000.000.000 di persone, una persona su dieci miliardi.
Ciò, naturalmente, se effettivamente a detti segni possa essere attribuita tale frequenza nella popolazione, giacché non esistono tabelle delle frequenze dei caratteri della scrittura, che siano pubblicate e verificate secondo il metodo scientifico. Esistono solamente regole semiempiriche, come l'esecuzione degli ovali in senso orario, misurate in campioni ristretti.
Esistono, inoltre, segni ben più rari di quelli con la frequenza esemplificatrice dell’uno per cento, e la loro presenza potrebbe ridurre anche a due i segni caratteristici sufficienti a fornire un parere di unicità di mano.
E detti segni, interpretati come elementi statistici, debbono essere tra loro indipendenti tra di loro. Ad esempio, l'esecuzione degli ovali in senso orario tra le a e le o, non è completamente indipendente tra loro, non possono essere considerati elementi di eguale valore probatorio.

Come se non bastasse, si scrive di segni con lo stesso tracciamento grafico.
Ciò è errato, perché nei caratteri individualizzanti vi sono anche i caratteri generali della scrittura, come la pressione e gli allineamenti.

Una trattazione della regola dei cinque segni, con eccessive libertà statistiche e metodologiche, a mi oparere (vi si rappresenta la variazione di una grandezza discretizzata con una linea continua, scelta in maniera arbitraria e non documentata, tra l'altro), la si può trovare qui.

Vi è però un aspetto poco utilizzato della regoletta, mai abbastanza evidenziato.
Nessuno può permettersi di stabilire identità tra elementi banali, o tra due o tre elementi.
Un esempio chiarissimo : avere (tra individui a confronto) due gambe e due braccia non è una corrispondenza individualizzante; lo sarebbe se si avessero tre gambe (meglio ancora se quattro).

[*] Robert A. Huber , Expert Witnesses, Criminal Law Quarterly, II, 276-296 : When any two items contain a combination of corresponding or similar and specifically oriented characteristics of such number and significance as to preclude the possibility of their occurence by mere coincidence, and there are no unaccounted for differences, it may be concluded that they are the same, or their characteristics attributed to the same cause. Si veda anche: Harold Tuthill, Individualization: Principles and Procedures in Criminalistics, Lightning Powder, Salem 1994

Buon Natale, secondo



Carissimi,


non obbedirei al mio dovere di vescovo, se vi dicessi Buon Natale senza darvi disturbo.

Io, invece, vi voglio infastidire. Non sopporto infatti l’idea di dover rivolgere auguri innocui, formali, imposti dalla routine del calendario. Mi lusinga addirittura l’ipotesi che qualcuno li respinga al mittente come indesiderati.


Tanti auguri scomodi, allora , miei cari fratelli !


Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita egoista, assurda, senza spinte verticali e vi conceda di inventarvi una vita carica di donazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio.

Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno e faccia sentire il guanciale del vostro letto duro come un macigno, finché non avrete dato ospitalità a uno sfrattato, a un marocchino, a un povero di passaggio.

Dio che diventa uomo vi faccia sentire dei vermi ogni volta che la vostra carriera diventa idolo della vostra vita, il sorpasso, il progetto dei vostri giorni, la schiena del prossimo, strumento delle vostre scalate.


Maria, che trova solo nello sterco degli animali la culla dove deporre con tenerezza il frutto del suo grembo, vi costringa con i suoi occhi feriti a sospendere lo struggimento di tutte le nenie natalizie, finché la vostra coscienza ipocrita accetterà che il bidone della spazzatura, l’inceneritore di una clinica diventino tomba senza croce di una vita soppressa.


Giuseppe, che nell’affronto di mille porte chiuse è il simbolo di tutte le delusioni paterne, disturbi le sbornie dei vostri cenoni, rimproveri i tepori delle vostre tombolate, provochi corti circuiti allo spreco delle vostre luminarie , fino a quando non vi lascerete mettere in crisi dalla sofferenza di tanti genitori che versano lacrime segrete per i loro figli senza fortuna, senza salute, senza lavoro.


Gli angeli che annunciano la pace portino ancora guerra alla vostra sonnolenta tranquillità incapace di vedere che poco più lontano di una spanna, con l’aggravante del vostro complice silenzio, si consumano ingiustizie, si sfratta la gente, si fabbricano armi, si militarizza la terra degli umili, si condannano popoli allo sterminio della fame.


I poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano nell’oscurità e la città dorme nell’indifferenza, vi facciano capire che, se anche voi volete vedere una gran luce dovete partire dagli ultimi. Che le elemosine di chi gioca sulla pelle della gente sono tranquillanti inutili.


I pastori che vegliano nella notte, facendo la guardia al gregge e scrutando l’aurora, vi diano il senso della storia, l’ebbrezza delle attese, il gaudio dell’abbandono in Dio, e vi ispirino il desiderio profondo di vivere poveri che è poi l’unico modo per morire ricchi.


Buon Natale!

Sul nostro vecchio mondo che muore, nasca la speranza.


Don Tonino Bello, vescovo di Molfetta, 1985.

Buon Natale, primo.

Apesar de tudo, é sempre bem respeitar quem está de saco cheio...

...um feliz Natal, Gente Boa, e um dois-mil-e-nove de primeira.

giovedì 18 dicembre 2008

Associazione Periti del Tribunale di Roma - Costituzione

Bene, nella riunione del 16 Dicembre scorso si è dato seguito alla proposta del Comitato Promotore per l'Associazione Periti del Tribunale di Roma.
Tra alcuni giorni, intorno o dopo le feste, si procederà alla definizione dello statuto e delle altre questioni organizzative.
Intanto, non si sta con le mani in mano, sopratutto per quelli che se non vedono cammello non fanno offerta. È in partenza una lettera al Presidente del Tribunale di Roma in merito alla drammatica situazione dei pagamenti dei compensi (già liquidati e fatturati!) a Periti, Consulenti, Traduttori e Interpreti.
Particolari, e quant'altro nei prossimi post.


Patrono dei Periti è Tommaso Apostolo (se non metto mano..), o Tommaso Didimo se amate la tautologia. Qualcuno forse ricorda il disegno fatto da mio padre (Pietro Trojani) per il fu Collegio dei Periti del Lazio.

venerdì 12 dicembre 2008

Statisticamente - 1


« Non dimenticatevi di una cosa importantissima: divulgate sondaggi sulla vostra popolarità e le sulle vostre possibilità di successo. I sondaggi sono importantissimi e possono essere realizzati attraverso interviste.
Il metodo è semplicissimo: domandate, per esempio, a mille persone al Maracanã, alla Estação Central do Brasil, sulla spiaggia del Leblon o lungo l'Avenida Rio Branco il nome del candidato che preferiscono.
Mettete insieme le risposte e, senza leggerle (importantissimo!) per non farsi complessi e non perdere il sorriso, sigillatele ermeticamente in una scatola.
Poi buttatela a mare, bruciatela o sotterratela in giardino. Vi resta solo di far pubblicare i risultati sui giornali: il 78% dell'elettorato della Zona Sud (dal Correio da Manhã) e l'82% della Zona Nord (secondo O Dia) sarà certamente con voi.
Se proprio volete, potrete anche lasciar perdere le interviste, e pubblicare direttamente i risultati. Questo sistema è più economico e consente di ottenere gli stessi effetti.
Fatto ciò [...] approfittate dei quattro anni che i miei consigli vi avranno reso.
Se nonostante i vostri sforzi ed i miei consigli non sarete stati eletti, significa che siete stati traditi: cambiate partito, cambiate alleanze, cambiate politica.
Non dimenticate che la gente è sempre ingrata, e per questo andrete in esilio volontario, senza dire una parola per tre anni e sei mesi, dopo i quali riapparirete portando con voi una lista dei prezzi del periodo della vostra ultima campagna elettorale.
Tutti vedranno che i prezzi si saranno moltiplicati più volte da allora, e che non ne siete certo responsabili, perché voi non siete stati eletti; ma lo sarete questa volta, con assoluta certezza. »

da : Peter Kellemen, Política (uma das boas coisas da vida) in Brasil para Principiantes, Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro 1960 - la versione all'italiano è mia. Se volete provare a trovare una copia del volume, da decenni fuori edizione, provate qui.
Cose che avvengono in una galassia lontana lontana, in altro tempo, in altro spazio.

giovedì 11 dicembre 2008

Associazione Periti del Tribunale di Roma


Come si usa dire, ricevo dal collega Gianfranco Potenza, e molto volentieri posto.

Il 16 dicembre 2008, alle ore 15:00 si terrà nell’aula Vittorio Occorsio - Edificio A, piano terra, Tribunale Penale a Piazzale Clodio - la riunione costitutiva dell’Associazione.
I documenti relativi (scheda informativa, bozza di programma, recapiti) sono disponibili a questo link riservato su Scribd, da cui potranno essere scaricati. Se avete problemi a farlo, mandatemi una mail, e provvederò a spedirveli personalmente.
Se ci siete, battete un colpo.

sabato 6 dicembre 2008

Linee guida per il trattamento di dati personali da parte dei CT e dei periti - Alcune considerazioni, quarto di quattro


Come si deve affrontare un incarico considerando le Linee Guida del Garante per la Protezione dei dati Personali? In maniera non molto diversa da quanto fatto finora, per chi faceva le cose come dovevano essere fatte, si dovrebbe rispondere.
Incarico in forma scritta, sia che provenga da un Giudice o da un Magistrato, che da una delle parti. In tutti i casi sarebbe opportuno, a mio parere, richiedere una autorizzazione esplicita alla conservazione di una copia della perizia/consulenza/traduzione sino al completamento di tutti i gradi di giudizio, compreso un eventuale passaggio penale-civile o viceversa. Nel caso di un incarico di parte, va fatta sempre sottoscrivere anche la rituale dichiarazione sulla privacy.
Il materiale ricevuto, in particolare i documenti, va accuratamente descritto, indicando sempre se si tratti di copie o di originali; se materiale viene acquisito successivamente all'incarico, deve tutto constare, nel dettaglio, nei verbali di operazioni peritali.
Nel caso ci si debba avvalere di collaboratori, anche amministrativi, la parte deve essere informata di chi e cosa metterà mani (pulite), occhi e strumenti adeguati sul fascicolo o su parti di esso.
Nella richiesta di autorizzazione ad avvalersi di collaboratori, indirizzata al Giudice o al Magistrato, dovrebbe essere esplicitamente previsto questo aspetto; non ritengo che sia sufficiente, dopo le Linee Guida, il solo implicito riferimento alle norme di Legge (che qualcuno pare non conoscere, visto che di documenti smarriti, danneggiati o trattenuti oltre ogni limite di decenza ne avrei da raccontare per un anno).
Nell'attività in studio, deve essere particolarmente curata la gestione della catena di custodia (si veda uno dei post successivi, che a sua volta rimanda ad un mio articolo su www.trojani.it). Si deve cioè sempre sapere, chi, quando e perché ha messo le mani sul fascicolo o su parte di esso, e che questo chi sia edotto degli obblighi di Legge sul segreto d'indagine e sulla protezione dei dati personali.
I mezzi di conservazione e di protezione del fascicolo, sia esso in forma cartacea (il faldone mitico) o elettronica (i documenti in forma digitale conservati nei propri archivi elettronici) devono essere elencati e brevemente descritti nella dichiarazione sulla privacy fatta sottoscrivere alla parte ovvero, sempre a mio parere, elencati nei verbali delle operazioni peritali integranti la relazione di perizia.
Completata la parte dell'incarico costituente la redazione della relazione di consulenza o di perizia, il materiale deve essere immediatamente riconsegnato al Giudice, al Magistrato o alla parte, salvo diverse necessità che devono però essere esplicitate per iscritto, senza deroga alcuna.
Le necessità dell'incarico includono anche ed incontestabilmente la parte dibattimentale, anche se le Linee Guida lasciano qualche incertezza in merito, giacché prima riconoscono tale necessità e successivamente fanno l'esempio dei chiarimenti o dei supplementi, per i quali il perito deve nuovamente acquisire la documentazione agli atti. La dichiarazione aggiuntiva preliminare dovrebbe esplicitamente chiarire questo problema, salvo opposizione (ostruzionistica, chiaramente) di una delle parti.
Su tutti i documenti conservati o ritrasmessi in copia dovrebbe essere applicata appena cessate le esigenze d'indagine, la anonimizzazione (bellissimo neologismo) dei dati non necessari all'oggetto dell'indagine stessa. Per i terzi estranei l'esigenza non esiste, e vanno immediatamente resi illeggibili; al termine dell'indagine andrebbero anonimizzati tutti i dati non necessari al'indagine, e questo anche nella relazione di consulenza consegnata al Giudice, al Magistrato o alla parte.
La gestione pratica può essere fatta utilizzando, per esempio, i moduli di incarico e gestione del fascicolo disponibili sul mio sito www.trojani.it (in pdf sotto licenza Creative Commons).

In conclusione, ritengo che vada ancora una volta evidenziata la importanza dell'obbligo di una corretta rappresentazione dell'identità della persona, anche se limitata alla identità grafica, clinica, finanziaria, secondo l'aspetto peritale coinvolto.

Collegamenti ai precedenti post: il primo, il secondo, il terzo e questo, il quarto.

Suggerimenti per gli acquisti..


Alcuni suggerimenti da usare per le prossime feste, se dovete regalare qualcosa a un collega, che faccia il perito, che lo faccia sul serio, che sappia l'inglese.
E che non creda di aver già assunto tutto il sapere di cui abbisogna, che non sia nato imparato come si dice a Roma, ma born to learn come gridava Sally qualche anno fa.



Ah, a proposito, io li ho tutti, e da quando sono usciti. Non è un invito occulto, questo..

lunedì 1 dicembre 2008

Linee guida per il trattamento di dati personali da parte dei CT e dei periti - Alcune considerazioni, terzo di quattro


Riassumendo: le Linee Guida deliberate dal Garante non costituiscono novità sostanziale rispetto a quanto già prescritto dai Codici Penale e Civile, di Procedura Penale e Civile e i dai relativi regolamenti da attuazione.
In brutale sintesi, il
segreto di indagine ed il segreto professionale vengono comunque prima della privacy.
Non sono nemmeno novità rispetto al cosiddetto Codice della Privacy (D.Lg. 30 Giugno 2003, n.196), in quanto è già norma di decenza professionale il conservare adeguatamente i documenti ed i dati relativi ai procedimenti penali e civili, e il difenderli adeguatamente ed efficacemente contro tentativi di intrusione e danneggiamento, e norma di Legge le modalità minime per farlo (quelle indicate nel Codice della Privacy, ribadite nel punto quinto delle Linee Guida).
È una relativa novità l'obbligo di corretta rappresentazione dell'identità della persona, anche se limitata alla identità grafica, clinica, finanziaria, secondo l'aspetto peritale coinvolto. Sono novità le conseguenze dell'esplicito inquadramento nella norma sulla protezione dei dati personali, oltre che per l'aspetto regolamentare, per quello sanzionatorio (ancora da verificare nella pratica, ma sempre presente).
La qualità dei dati non può essere assolutamente trascurata.

Vediamo ora il punto quarto delle Linee Guida, nel quale, premesso che la conservazione dei dati da parte del perito/consulente/traduttore è lecita sino all'esaurimento dell'incarico, e richiamata la parte del Codice della Privacy relativa al trattamento dei dati personali per ragioni di Giustizia (art.11, primo comma, lettera e), stabilisce che oltre alla relazione di perizia/consulenza debba essere consegnata tutta la documentazione ricevuta dal Giudice o dal Magistrato, nonché ogni altro documento acquisito nel corso delle operazioni peritali, eliminando dai propri archivi tutte le informazioni personali acquisite (salvo quelle imposte per Legge, come i dati fiscali per l'emissione della fattura al civile, per esempio).
Citando integralmente il settimo comma, Tutto ciò non pregiudica l'espletamento di eventuali ulteriori attività dell'ausiliare, conseguenti a richieste di chiarimenti o di supplementi di indagine, che il consulente e il perito possono soddisfare acquisendo dal fascicolo processuale, in conformità alle regole poste dai codici di rito, la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri.
Qui sorge qualche perplessità, che dovrebbe essere approfondita, e che potrebbe suggerire alcune interpretazioni limite della norma.
Credo, quindi, che sia buona norma richiedere, insieme alle ormai abituali autorizzazioni al Magistrato o al Giudice (l'avvalersi di collaboratori, esaminare ed estrarre copia dei documenti, eccetera) anche una esplicita autorizzazione, anche se può sembrare ridondante, alla conservazione di copia dei documenti allegati all'elaborato peritale sino alla conclusione del procedimento, con sentenza definitiva.
Analogamente, simile autorizzazione dovrebbe essere richiesta anche nel caso di consulenze di parte, in aggiunta a quanto sinteticamente prescritto nel punto 6 delle Linee Guida.