martedì 25 novembre 2008

Linee guida per il trattamento di dati personali da parte dei CT e dei periti ausiliari del Giudice e del PM - Alcune considerazioni, primo di quattro



Nel precedente post è stato inserito il testo delle Linee Guida adottate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in merito all'attività di Periti, Consulenti (e Traduttori, mi sembra implicito, e comunque lo aggiungo io).
Le Linee Guida non costituiscono una nuova norma, una novità procedurale, perché quanto deliberato dal Garante è già previsto sia dal cosiddetto Codice della Privacy (il D.Lg. 30 Giugno 2003, n. 196) sia da un livello normativo gerarchicamente superiore, nei disposti dei codici di procedura penale e di procedura civile. Questo è chiaramente richiamato nella premessa alla delibera del Garante, nella quale si richiamano le pertinenti disposizioni del codice di procedura civile (in particolare gli articoli da 61 a 64 e da 191 a 200) e del codice di procedura penale (in particolare gli articoli da 220 a 232, 359 e 360), oltre alla normativa fiscale (già esistente) ed alle norme (già esistenti) sugli obblighi di conservazione delle copie personali asseverate, e via elencando.
(L'estratto dei codici di pertinenza peritale verrà da me inserito in un prossimo post, utilizzando la piattaforma di Scribd)
Quanto deliberato dal Garante è, in sintesi, un riassunto di norme di decenza professionale, alcune esistenti da un secolo e anche più, e che dovrebbero essere normale ed abitudinaria prassi per ogni professionista.
Il Garante non ha fatto altro che esprimere un riassunto commentato delle norme in vigore, declinato nel particolare settore delle consulenze/perizie/traduzioni in ambito giudiziario, siano esse d'ufficio che di parte, esprimendo come è nelle sue prerogative e nei suoi doveri (richiamati nella premessa della deliberazione, l'articolo 154 comma 1, lett. h del citato D.Lg. 30 Giugno 2003, n. 196) alcuni particolari aspetti in merito alla formazione, alla conservazione e all'utilizzo del fascicolo del perito/consulente/traduttore.
E dette norme, punto 1.2, primo comma, non incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico e dalle istruzioni ricevuti dall'autorità giudiziaria, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni codicistiche, come scritto poc'anzi.
Sulle mie perplessità, soprattutto in tema di inattuabilità pratica di alcune indicazioni nel contesto di disastro permanentemente incipiente i cui versa l'amministrazione della Giustizia, si scriverà nei post successivi.

Decenza professionale, si diceva. Scrivo qui nel contesto delle perizie grafiche e documentali, delle traduzioni e delle indagini strumentali in cui lavoro, ma sono concetti di applicabilità generale.
Non è ammissibile, sia prima che dopo l'adozione delle norme, che non vengano restituiti al Giudice, al Magistrato, alle parti, i documenti ricevuti o acquisiti nel corso delle operazioni peritali, non è ammissibile, ora come allora, che tali documenti vengano trattenuti senza altra motivazione che il rifiuto di dover sostenere la piccola fatica di doverli restituire, non è ammissibile, ora come allora, che detti documenti vengano smarriti, non è ammissibile che se ne faccia commercio, non è ammissibile che vengano lasciati in affido alla dirimpettaia, non è ammissibile che vengano archiviati sul sedile posteriore dell'automobile, non è ammissibile che vengano lasciati a disposizione di ogni e qualsiasi persona entri nello studio, non è ammissibile che i fascicoli in forma elettronica non vengano protetti in forma almeno decente (password, cosa è mai questa roba, una parola magica?), non è ammissibile che chiunque si sieda al computer possa liberamente accenderlo e scorrerne le directory per passare il tempo, non è ammissibile che le fotografie vengano esibite ad amici ed amanti. E non sono cose che avvengono nella galassia lontana, nell'Italia di Shakespeare o nell'Ungheria di Camerini di cui al post introduttivo.

Di converso, bisogna sottolineare a gran voce che il Garante per la Protezione dei Dati Personali non è un oscuro e malevolo vecchio, intento a porre divieti, chiudere armadi, ostacolare e stroncare la libera e creativa attività di (sedicenti) professionisti ed imprenditori, tutt'altro.
Si legga il quarto comma del punto 2.2. delle Linee Guida: Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocumento all'interessato, anche nell'ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lett. c), riportato integralmente, per il contesto e la consecutio del paragrafo si veda il testo integrale.
Nel mio ambito, della perizia documentale e grafica, questo sta a significare che i documenti acquisiti nel corso delle operazioni peritali debbono costituire una fedele rappresentazione della [..] identità del soggetto di indagine, che non è ammissibile l'accettazione di documenti dubbi, che non è possibile rifiutare per neghittosità, per non dovere andare in giro a rompersi le gambe, l'acquisizione o anche la sola ricerca di documenti necessari a definire il profilo grafico della persona oggetto di indagine, che non si può usare con leggerezza la formula scritture comparative qualitativamente e quantitativamente idonee anche quando sono in numero di una (uma, one, una, ein). Se la scrittura di un individuo è a tutti gli effetti una informazione personale, in quanto espressione della personalità dell'individuo, come si legge nelle tante premesse alle consulenze copiate e incollate pedissequamente e pedestremente, questa deve essere pertinente, propria e necessaria, senza se e senza ma, anche solo per il timore del risvolto penalistico che la questione assume dopo l'adozione delle Linee Guida.

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