sabato 25 dicembre 2010

giovedì 16 dicembre 2010

Agenda Crimine.it 2011


È disponibile l'Agenda di Crimine.it per il 2011 ! ...


Quest'anno l'Agenda si espande su Inernet, attraverso il Calendario e la toolbar dedicati.
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mercoledì 15 dicembre 2010

Farsi pagare, i chiarimenti in sede civile (e penale)


Era già noto il disposto dell'art. 29 del DM 30 Maggio 2002 : Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti. La norma vale per tutti i percorsi di giudizio, civile, penale, lavoro.

Sostanzialmente, quello che vi vien pagato, comprende tutte le udienze, per tutti i gradi di giudizio alle quali sarete chiamati a comparire, tutti i chiarimenti, tutte le risposte.
Il fatto che si venga chiamati a testimoniare, magari dieci anni dopo, con un preavviso di dieci ore (dalla sera alle ore di rito mattutine), senza nemmeno sapere su che cosa, perché magari è cambiato il nome degli attori o degli imputati, qui non rileva.
Se conteggiamo le ore passate in udienza (o ad attenderla), i due euro e spiccioli netti che ci vengono dati, si riducono ulteriormente.

Aggiungo una sentenza della III Sezione della Suprema Corte, la 4655 del 20 Marzo 2006: nella liquidazione del compenso al C.T.U. i chiarimenti non costituiscono un'attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, che è l'oggetto della consulenza. Sono, infatti, una attività complementare, integrativa e necessaria, che il C.T.U. è tenuto a svolgere qualora gli venga richiesto (il che normalmente accade quando la relazione depositata non viene ritenuta esaustiva), e quindi per  detta attività, non spetta un compenso ulteriore rispetto a quello già percepito per la consulenza tecnica.

Nella lettera della motivazione : [...] il mancato riconosci­mento di un compenso separato per i chiarimenti non è dipeso né dall'entità del compenso liquidato per la consulenza espletata, né da una valutazione di non esaustività di tale consulenza, ma dall'avere il Tribu­nale correttamente considerato, come si desume dalla motivazione del provvedimento impugnato, che i chiari­menti non costituiscono un'attività ulteriore ed estra­nea rispetto a quella già espletata e remunerata, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il C.T.U. è tenuto tutte le volte in cui ne faccia richiesta la parte interessata, il che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva.

È altresì evidente, che i supplementi di perizia/consulenza sono, invece, attività ulteriore alla consulenza/perizia depositata, e che quindi vanno regolarmente remunerati.

domenica 12 dicembre 2010

Farsi pagare, con o senza aumento


Rammentando,
le prestazioni d'ufficio vengono pagate secondo i criteri stabiliti nella L. 8 Luglio 1980, numero 319, e tenendo conto del Titolo VII del Testo Unico in materia di Spese di Giustizia (il DPR 30 Maggio 2002, numero 115).

Secondo la Legge 319, gli onorari possono essere aumentati :
   - per urgenza (art.4) : l'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni - questo articolo è però in contrasto con l'art. 51, comma 2, del T.U.S.G. (vedi nel seguito);
   - per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà (art. 5) gli onorari possono essere aumentati fino al doppio ;
   - per gli incarichi collegiali, vale l'Art. 6 : il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio.

Secondo il Titolo VII del T.U.S.G. , tra le altre cose, all'art. 51 (Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili), si stabilisce che :
   1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.
   2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.

Il disposto del II comma è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 4 della L. 319, che prevede un aumento dal 50% al doppio in caso di urgenza; inoltre, si stabilisce che l'urgenza deve essere dichiarata con decreto motivato dal Magistrato.

Il successivo art. 52 (Aumento e Riduzione degli Onorari), al primo comma ripete quanto già stabilito dalla 319, art. 5 per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà nelle quali gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
Al secondo comma, vi è una novità introdotta dalla L. 18 VI 2009, numero 69, in merito al completamento della prestazione nei termini stabiliti : Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.

Di un terzo (33,33%), non più di un quarto (25%) come era in precedenza. Io ve l'ho detto, occhio al calendario.