mercoledì 15 dicembre 2010

Farsi pagare, i chiarimenti in sede civile (e penale)


Era già noto il disposto dell'art. 29 del DM 30 Maggio 2002 : Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti. La norma vale per tutti i percorsi di giudizio, civile, penale, lavoro.

Sostanzialmente, quello che vi vien pagato, comprende tutte le udienze, per tutti i gradi di giudizio alle quali sarete chiamati a comparire, tutti i chiarimenti, tutte le risposte.
Il fatto che si venga chiamati a testimoniare, magari dieci anni dopo, con un preavviso di dieci ore (dalla sera alle ore di rito mattutine), senza nemmeno sapere su che cosa, perché magari è cambiato il nome degli attori o degli imputati, qui non rileva.
Se conteggiamo le ore passate in udienza (o ad attenderla), i due euro e spiccioli netti che ci vengono dati, si riducono ulteriormente.

Aggiungo una sentenza della III Sezione della Suprema Corte, la 4655 del 20 Marzo 2006: nella liquidazione del compenso al C.T.U. i chiarimenti non costituiscono un'attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, che è l'oggetto della consulenza. Sono, infatti, una attività complementare, integrativa e necessaria, che il C.T.U. è tenuto a svolgere qualora gli venga richiesto (il che normalmente accade quando la relazione depositata non viene ritenuta esaustiva), e quindi per  detta attività, non spetta un compenso ulteriore rispetto a quello già percepito per la consulenza tecnica.

Nella lettera della motivazione : [...] il mancato riconosci­mento di un compenso separato per i chiarimenti non è dipeso né dall'entità del compenso liquidato per la consulenza espletata, né da una valutazione di non esaustività di tale consulenza, ma dall'avere il Tribu­nale correttamente considerato, come si desume dalla motivazione del provvedimento impugnato, che i chiari­menti non costituiscono un'attività ulteriore ed estra­nea rispetto a quella già espletata e remunerata, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il C.T.U. è tenuto tutte le volte in cui ne faccia richiesta la parte interessata, il che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva.

È altresì evidente, che i supplementi di perizia/consulenza sono, invece, attività ulteriore alla consulenza/perizia depositata, e che quindi vanno regolarmente remunerati.

Nessun commento:

Posta un commento