lunedì 14 marzo 2016

Albi telematici dei CTU e dei Periti - rinviati i termini al 31 Dicembre 2016

Il decreto milleproroghe 2015 ha spostato al 31 Dicembre 2016 il termine per l'emanazione del regolamento istituito nel DL 179/2012, art. 16 novies Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell’albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, termine precedentemente fissato al 21 Febbraio scorso.
Dal momento della emanazione del regolamento, decorreranno i 90 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero, per l'obbligo di re-iscrizione telematica di coloro che risultano già iscritti - a quanto pare, versando nuovamente i 168€ di diritti per ogni albo, ovviamente se non saranno incidentalmente aumentati. Per i nuovi iscritti una modalità o l'altra non dovrebbero far gran differenza.
La norma è - more solito - oscura ed ambigua, ma la lettura evidenzia la perentorietà del termine di Legge, quindi l'obbligo di reiscrizione per chi risulta già negli elenchi interessati, con modalità però ancora ignote. 
Il concetto di riversamento dei dati sembra essere sconosciuto al Legislatore, a meno che questi non abbia ritenuto di provvedere alla revisione periodica degli elenchi con tale, astrusa, modalità.

Allego, per completezza e chiarezza il testo del citato art. 16 novies, nella forma originaria firmata dal governo Monti:


16-novies

Modalita'  informatiche  per  le  domande di iscrizione  e  per  la  tenuta  dell'albo  dei  consulenti  tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale,  dell'elenco  dei  soggetti specializzati per la custodia e  la  vendita  dei  beni  pignorati  e dell'elenco  dei professionisti  disponibili  a provvedere alle operazioni di vendita


  1. Le domande  di  iscrizione  all'albo  dei consulenti  tecnici  di cui  agli  articoli  13  e  seguenti   delle disposizioni  per l'attuazione  del  codice  di  procedura   civile,all'elenco  dei soggetti   specializzati   previsto   dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei  periti  presso il tribunale, di cui agli articoli  67  e  seguenti  delle  norme  di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a  cura  di coloro che le propongono, con modalita' esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche  di  cui  al  comma  5.  Con  le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande.

  2. Le disposizioni di cui  al  comma 1  si  applicano anche  alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione  negli  elenchi  dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

  3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi  di  cui  al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti  o altre  somme  a  qualsiasi  titolo,  il  versamento   è   effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero  con  carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento  con moneta elettronica disponibili nel circuito  bancario  o  postale,  a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29  dicembre  2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio  2010,n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della  normativa,  anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.

  4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1  e  2  sono  formati  a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del  presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al  comma
5. L'accesso  ai  dati  contenuti  negli  albi  e  negli  elenchi è
consentito ai magistrati e al personale  delle  cancellerie  e  delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia  ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater,  terzo  comma,  delle disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura  civile,  la disposizione di cui al  periodo  precedente  si  applica  anche  agli elenchi previsti dagli articoli  169-ter  e  179-ter  delle  medesime disposizioni.

  5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente  articolo  sono  effettuate  in  conformità  alle specifiche  tecniche  stabilite  dal  responsabile  per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo  2005, n.82, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  Italiana  e  sul  sito internet del Ministero della giustizia.

  6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia  delle  specifiche  tecniche  previste  dal comma 5.

  7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto  di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono gia' iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi,  inseriscono i propri  dati,  con  modalita'  telematiche e in  conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del  Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.


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