Oggi, son dieci volte in un mese che vedo "relazioni provvisorie", "bozze", "proposte di relazione" e via fantasiando.
Ripeto, sottolineo, gioco alla vox clamantis.
Art. 195 CPC , novellato : [...] La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite
nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui
all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono
trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il
termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il
consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni
delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve
essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
La relazione de quo [de cuius per gli assorti] è la relazione finale.
Non la bozza, la relazione provvisoria, la relazione temporanea, la relazione in itinere , la proposta di relazione. Una proposta di relazione potrebbe avere una ragion d'essere in una mediazione, una conciliazione, un laudo unanime, ma qui non è proprio il caso.
È la relazione finale, che non potrà essere più modificata. La relazione che si manda alle parti deve essere completa in ogni sua parte, risposta motivata al quesito compresa.
Le osservazioni delle parti, e la sintetica valutazione delle stesse, sono atto successivo. Non sono le "note" pre-novella, sono osservazioni (leggi: controdeduzioni, precisazioni, scritto in sostegno, etc) alla relazione finale.
Le "note" pre-novella esistono ancora, certo, sono le istanze che i CTP possono proporre al CTU (o Perito).
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