venerdì 4 settembre 2026

 


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lunedì 17 agosto 2026

Immediata reperibilità ed accesso : dal Nokia 3310 al 'livello C1'


Una particolare espressione, tratta da un vecchio quesito, poi ritrovata più volte, anche se declinata in forme linguisticamente più forbite o variamente abbigliate.
In generale: il Magistrato (o il Giudice) vuole sapere
se determinate azioni (esempi: una falsificazione, una intrusione) possano essere realizzate con strumenti e conoscenze di pubblico dominio, da una persona con normali (sic) conoscenze tecnico-scientifiche.

Si dovrebbe deviare (e molto) dalla strada maestra se si volessero meglio definire quelle che dovrebbero essere le "normali conoscenze": c'è chi trova alta cultura scrivere Aracœli anziché Aracèli, c'è chi crede che verrà la morte e avrà i tuoi occhi sia un atto di stalking, chi crede che lorem ipsum dolor sit amet non si possa usare in un saggio grafico, chi crede che la penna a sfera si chiami penna a biro, chi crede che la procedura per inserire una immagine in un documento Word (tzk!) sia un alto segreto professionale da non divulgare a nessuno. Pallidi e assorti, ma c'è chi gli da' credito (e incarichi). E alla fine, oggi siamo arrivati a chi pretende la conoscenza della lingua italiana a livello C1 - esprimendosi dalle parti del B2 o ancora più sotto.

Da capo.
Il volume XVI della rivista Make: era dedicato allo Spytech, in particolare a quello diy. Gli esperimenti (perché di questo si tratta, in realtà) descritti verrebbero catalogati senza esitazione da qualcuno come altissima tecnologia, strumenti sofisticatissimi, che richiedono conoscenze elevate ed iniziatiche.
Roba da terroristi ipertecnologici, dei
Q venduti alla Spectre, o da scassinatori giorgiani dotati di un ancestrale tastatore (il c.d. Topolino)
Gli stessi qualcuni che però non sanno usare nemmeno il cellulare, neanche il più semplice (Nokia 3310, per fare nomi e cognomi), che , come detto sopra,
pretendono la conoscenza della lingua italiana a livello C1 - esprimendosi dalle parti del B2 o ancora più sotto.

Make: è reperibile presso il sito dell'editore (è sempre un fascicolo del 2008) o per altre vie, specie l'usato, se siete dei variopinti e volete la carta.


La maggior parte, o meglio la quasi totalità, delle intrusioni e delle falsificazioni è realizzata con l'utilizzo malevolo di tecnologie disponibili ovunque ed a chiunque, citavamo il Topolino, poc'anzi.
La sicurezza è un processo assai diverso dai vicoli ciechi e dalle porte chiuse, divenuti la norma degli ultimi anni con la pletora dei decreti sicurezza, dannosi ancorché inutili, criminogeni e istitutori del Reddito di Criminalità (altro che di Cittadinanza).

sabato 15 agosto 2026

Interruzione feriale, perizia e CTU - potevate fare senza ?

Questo post è stato originariamente pubblicato nel Giugno del 2018, più volte ripubblicato aggiornato, ed è tra quelli con il maggiore numero di accessi (solo nei primi giorni di Agosto 2025, quasi trecento contatti, quest'anno ancora non so e comunque i dati sono fortemente limitati per difetto a causa del blocco dei traccianti) - è quindi presumibile che sia sempre un argomento di notevole e contigente interesse, anche in considerazione della confusività introdotta dalla riforma Cartabia e dalle successive controriforme.

Lo ripropongo ancora, con minimi aggiornamenti, giacché la sostanza del problema rimane invariata.

La sospensione dei termini nel periodo feriale è un istituto che prevede - con la normativa attuale - l'esclusione del periodo tra il 1° Agosto e il 31 Agosto di ogni anno, dal calcolo delle scadenze processuali - in altre parole, il termine per il compimento di una data attività processuale si ferma durante la sospensione, riprendendo alla fine di questa.

La sospensione feriale dei termini processuali è regolata dall'art. 1 della legge 742/1969, novellato dal Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modifiche nella Legge 162/2014; questo prevede, appunto, che il decorso dei termini relativi alle giurisdizioni ordinarie (i Tribunali), quelle amministrative (TAR), tributarie e militari è sospeso di diritto dal 1° al 31 Agosto di ciascun anno - 31 giorni fissi - e riprende dal 1° Settembre. [sino al decreto Renzi, la sospensione operava dal 1° Agosto al 15 Settembre di ogni anno.]

Il DL 132/2014, nelle dichiarazioni dell'allora Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, aveva la finalità di ridurre il periodo di chiusura della aule giudiziarie in nome di una velocizzazione dei procedimenti e dello smaltimento dell'arretrato. La sospensione era nel suo illuminato parere, un periodo di ferie aggiunte dei giudici, che servivano solo a perdere tempo.
Grandissima balla, come si ben può verificare oggi, a dodici anni dal DL. A quando vanno i rinvii? 2028? 2029? 2030? La riforma Cartabia ritorna sullo stesso problema, al grido di lo vuole l'Europa, ma le belle intenzioni sembrano sciogliersi (ancora una volta) in putredine [1], con un ulteriore passo verso il processo McDonald's.

In realtà, lo scopo della sospensione feriale è quello di far godere ai professionisti forensi un periodo di pieno riposo (Proposta di legge n. 377 della Camera dei Deputati, presentata dal deputato Giuseppe Alessi [DC] il 3 Settembre 1968, Sospensione dei termini Processuali nel Periodo feriale), non per chiudere i Tribunali (che non chiudono mai) o per allungare le ferie ai Magistrati (che le prendono nella misura prevista dalla Legge, indipendentemente dal periodo feriale). Credere che la riduzione del periodo feriale porti una riduzione del tempi della Giustizia, è quindi una idea, per così dire, da variopinti, a solo e ulteriore discapito del cittadino. Se l'illustrissimo decreta il 31 Luglio, LUI va in ferie, mentre difensori e parti devono spesso e volentieri rispettare i termini per impugnare.

La sospensione non si applica nei casi elencati dalla Legge, ovvero:
- per la materia penale, quando vi siano imputati in custodia cautelare e in caso di rinuncia alla sospensione da parte dell'imputato o del suo difensore, procedimenti per le indagini preliminari per reati connessi alla criminalità organizzata, quando vi siano imputati detenuti o reati vicini alla prescrizione o che abbiano carattere di urgenza, misure di prevenzione o sequestro di beni, incidenti probatori non rinviabili (articoli 2, 2-bis e 4 della L. 742/1969, art. 91 RD 12/1941, art. 467 cpp); poi, vale una sospensione de facto perché le cancellerie, perennemente a corto di personale non sono in grado di assicurare il servizio ad Agosto;
- per la materia civile, nelle cause per alimenti, procedimenti cautelari, adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, sfratto e opposizione all'esecuzione, dichiarazione e revoca dei fallimenti e, in generale, in tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti (artt. 3 e 4 L. 742/1969, art. 92 r.d. 12/1941, artt. 409 e 442 cpc per la lista completa)

- per la materia amministrativa (art. 5 L. 742/1969): ai procedimenti per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Questo, per quanto attiene alla lettera della norma.

Per quanto attiene la interruzione feriale dei termini ex 195 cpc novellato, questi (tutti e tre: invio relazione alle parti, osservazioni delle parti alla relazione, sintetica risposta alle osservazioni e deposito) sono termini processuali e non sostanziali, quindi si applica la sospensione, salve le eccezioni dettagliatamente elencate dalla Legge.
Che siano termini processuali, non vi è più alcun dubbio dopo la novella e ci è si espressa incidentalmente e più volte anche la Suprema Corte. 
Poi, vi trovate a dover trasmettere la relazione alle parti (se la chiamate ancora bozza, vi mando nell'agro campano a raccogliere i pomodori insieme a Vannacci) il 31 di Luglio ovvero il 1° di Settembre.

Nella pratica quotidiana, però, anche nel caso dei termini indicati nel formato del 60+30+30 bisognerebbe sempre calcolare le date a calendario e calcolarle con la feriale - le innumere app disponibili funzionano anche via smartphone, quindi potrete usarle anche durante l'udienza di incarico.
Se ciò non è possibile, andrebbero registrate a verbale in apertura di operazioni, perché sia ben chiaro a tutti come funziona.
In caso di proroghe, inoltre, sarebbe particolarmente opportuno non limitarsi alla generica richiesta di "30gg" ma indicare sempre anche il nuovo termine a calendario, e, se del caso indicare che tiene conto della interruzione feriale.
Qualcuno potrà ignorare tali richieste e precisazioni, ma di fronte ad una eventuale istanza dei difensori, che contestano i termini scaduti in feriale, sostenuti dalla abbondante dottrina in tema, non si potrà avere altro esito che una remissione in termini.
Qualche dubbio affiora quando il 31 Luglio cade di Domenica, con il dubbio quindi che il termine vada spostato al giorno feriale successivo, il Lunedì 1° Agosto, che però sarebbe l'inizio della feriale - quindi, si deposita di Domenica o si deposita di Lunedì, oppure, ancora si deposita il 1° Settembre ? Per i termini della CTU ex 195 cpc probabilmente prevale il fatto che nel processo civile vale ormai esclusivamente il deposito telematico, che secondo parte della dottrina è effettuabile anche nelle giornate di chiusura della cancelleria (non solo i festivi, nota bene), mentre un'altra parte rimane invece ancorata alle tradizioni della carta anche in piena informatizzazione (per tacere di quei giudici che a tutt'oggi usano solo la carta, e nemmeno firmano digitalmente verbali e provvedimenti - altra prova della utilità della verifica del calendario già in sede di udienza di incarico - o almeno quel che ne resta, dopo il giuramento telematico ormai istituzionalizzato), quando è possibile responsabilizzare il magistrato della decisione, nel pleonastico contraddittorio con le parti.

Infine, con le penultime novelle, il giudice è tenuto a definire e seguire un calendario definito già prima dell'udienza di comparizione, nel quale è già prevista la finestra per il subprocedimento di CTU: da quello derivano i termini dati un udienza, indipendentemente dalla date o dai giorni - quella che è intoccabile è l'ex udienza di acquisizione della relazione di CTU, tutto quello che accade prima al giudice interessa solo nella misura in cui non gli salta detta udienza.
 
[1]  ... devono i sogni sciogliersi in putredine.
Gabriele D'Annunzio - Elegie romane (1891), II - Villa Chigi, 102

lunedì 18 maggio 2026

Sulla periziabilità dei documenti fotoriprodotti - "edizione del ventennale"


Per dimostrare praticamente le motivazioni che ostano all'espressione di pareri di autenticità su documenti fotoriprodotti (in particolare, fotocopiati), qualche tempo fa (nel 2006: siamo al ventesimo anno di repliche) avevo predisposto un piccolo esperimento, riassunto nell'immagine che segue.
Una sola delle tre scritture qui illustrate è "vera"; le altre due sono ricostruite con alcuni programmi di elaborazione numerica delle immagini (disponibili nel 2005), quindi "false", almeno per le finalità che in questo momento interessano.



Ad oggi, nessuno è ancora riuscito a fornire un parere motivato su quale sia "autentica" e quali siano "false". Per chi vuole, sono sempre disponibili a richiesta le immagini in alta risoluzione.
In sintesi, non è possibile esprimere pareri completamente motivati su fotoriproduzioni : tali pareri sono sempre sottoposti ad una riserva intrinseca ed ineludibile, ed a nulla valgono le riserve platoniche che ogni tanto rispuntano dalle nebbie e atterrano su certe relazioni.

A rigore, il parere tecnico su fotoriproduzioni dovrebbe essere sempre espresso previa decisione del Giudice o del Magistrato, in merito all'origine della riproduzione in esame e note le condizioni tecnico-giuridiche al contorno, e sotto tale ipotesi (fotoriproduzione di documento che esiste nella realtà, giusta la decisione del Giudice o del Magistrato) il parere dovrebbe essere utilizzato.
Il Giudice o il Magistrato, cioè, decidono anzitutto sulla validità dell'origine di un documento fotoriprodotto, e consentono acché possa essere acquisito come elemento in verifica o (e questo è un altro aspetto troppo spesso trascurato della questione) o come elemento comparativo.
Il Giudice, cioè, deve fornire una autorizzazione motivata perché un documento fotoriprodotto possa essere utilizzato, anche come comparativa.
Rientrano in questo ambito i documenti autenticati da pubblico ufficiale, dal Notaio in giù ; la fotoriproduzione deve appartenere a una catena di custodia che origina alla sua creazione, sia trasparente ed ininterrotta, si deve sapere da dove e da chi è stata fatta la copia, e che giri ha fatto prima di entrare in un fascicolo.

La disponibilità di documenti sintetici (rivendico la definizione), realizzabili con tecnologie immediatamente accessibili e facilmente (con la necessaria malizia) utilizzabili deve imporre a chi esegue l'accertamento tecnico ed a chi vuole avvalersene un robusto grado di prudenza. E ciò non solo, anzi, nel caso di documenti in verifica, ma sopratutto delle scritture comparative, potendo creare, confidando nella disattenzione degli operatori, un caso di falso+falso=vero: le comparative sono cioè allestite in funzione della convalida di una verifa che già si conosce falsa.

In margine, rammento che al momento dei confronti, che qualora si accerti la presenza di differenze non giustificabili, queste hanno valore assoluto (se rilevate), in quanto condizione sufficiente, nell'esprimere un parere di non autenticità - in tal caso è possibile, confortati da una ormai stabile giurisprudenza, esprimere un parere certo su scritture fotoriprodotte[*]

[*] per approfondire, si studino i miei articoli riportati nel volume Ascanio Trojani - Articoli 1985-2005 - I Libri del Perito III [Kindle, e in PDF o su carta]

 

domenica 10 maggio 2026

Guardie e Ladri

D'obbligo reiterare, ogni tanto. Post del 22 Febbraio 2009.

È norma che la guardia insegua il ladro, da Aldo Fabrizi e Totò a Harrison Ford e Tommy Lee Jones.
La Legge si adegua agli sforzi fatti per aggirarla, ricordando anche che questa non è applicabile alle fattispecie non definite come reato precedentemente alla sua entrata in vigore.

Nel 1935, viene pubblicata in strisce giornaliere Mickey Mouse runs his own Newspaper, di Floyd Gottfredson e Ted Osborne; in italiano è nota come Topolino giornalista.

Topolino, ancora coi calzoni corti e ben lontano dall'integrazione degli anni sessanta, subentra nella proprietà di un quotidiano locale.
La storia è una complessa trama di appalti pubblici per la Nettezza Urbana e i servizi alla Polizia, che finiscono assegnati ad una banda di criminali nonostante questa faccia offerte notevolmente più elevate della concorrenza onesta.
Topolino raccoglie le prove, le pubblica, crea e fa montare lo scandalo, nonostante le intimidazioni che raggiungono il culmine con un attentato che distrugge la tipografia dove viene stampato il giornale.
L'ira dell'opinione pubblica, informata dalla stampa, fa alla fine arrestare i criminali, cacciare i politici corrotti.
Ma siamo nell'America del 1935, in altro luogo, in altro tempo.

Qui, con le Leggi attualmente prodotte dal Parlamento, in galera ci sarebbe Topolino per la pubblicazione degli atti di una inchiesta (che probabilmente non si potrebbe nemmeno svolgere), i politici corrotti sarebbero al loro posto, e l'opinione pubblica ignara continuerebbe a pagare gli appalti gonfiati alle associazioni criminali, che potrebbero riportare tranquillamente in Italia i soldi illegalmente trasferiti all'estero.
 
 

 
 
 

lunedì 30 marzo 2026

Replica necessaria: "il Giudice non fa il Perito, il Perito non fa il Giudice"

 Una interessante sentenza riassuntiva sull'accertamento tecnico e sul metodo scientifico in perizia, la 28102/2019 della IV sezione penale della Corte di Cassazione, presidente Francesco Maria Ciampi, relatore Emanuele Di Salvo, depositata il 28 Giugno 2019.
[il dispositivo della sentenza è scaricabile (PDF) da qui
]

Tra le altre cose, viene richiamato il principio, non sempre rispettato, riassumibile come "il Giudice non fa il Perito, il Perito non fa il Giudice":

«È ben vero infatti che al giudice è attribuito il ruolo di peritus peritorum. Ma ciò non lo autorizza affatto ad intraprendere un percorso avulso dal sapere scientifico, avventurandosi in opinabili valutazioni personali, sostituendosi agli esperti e ignorando ogni contributo conoscitivo di matrice tecnico-scientifica. Il ruolo di peritus peritorum abilita invece il giudice a individuare, con l'aiuto dell'esperto, il sapere accreditato che può orientare la decisione e a farne un uso oculato, pervenendo a una spiegazione razionale dell'evento. Il perito non è l'arbitro che decide il processo ma l'esperto che espone al giudice il quadro del sapere scientifico nell'ambito fenomenologico al quale attiene il giudizio, spiegando quale sia lo stato del dibattito, nel caso in cui vi sia incertezza sull'affidabilità degli enunciati a cui è possibile addivenire, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili in un dato momento storico.»