lunedì 18 maggio 2026

Sulla periziabilità dei documenti fotoriprodotti - "edizione del ventennale"


Per dimostrare praticamente le motivazioni che ostano all'espressione di pareri di autenticità su documenti fotoriprodotti (in particolare, fotocopiati), qualche tempo fa (nel 2006: siamo al ventesimo anno di repliche) avevo predisposto un piccolo esperimento, riassunto nell'immagine che segue.
Una sola delle tre scritture qui illustrate è "vera"; le altre due sono ricostruite con alcuni programmi di elaborazione numerica delle immagini (disponibili nel 2005), quindi "false", almeno per le finalità che in questo momento interessano.



Ad oggi, nessuno è ancora riuscito a fornire un parere motivato su quale sia "autentica" e quali siano "false". Per chi vuole, sono sempre disponibili a richiesta le immagini in alta risoluzione.
In sintesi, non è possibile esprimere pareri completamente motivati su fotoriproduzioni : tali pareri sono sempre sottoposti ad una riserva intrinseca ed ineludibile, ed a nulla valgono le riserve platoniche che ogni tanto rispuntano dalle nebbie e atterrano su certe relazioni.

A rigore, il parere tecnico su fotoriproduzioni dovrebbe essere sempre espresso previa decisione del Giudice o del Magistrato, in merito all'origine della riproduzione in esame e note le condizioni tecnico-giuridiche al contorno, e sotto tale ipotesi (fotoriproduzione di documento che esiste nella realtà, giusta la decisione del Giudice o del Magistrato) il parere dovrebbe essere utilizzato.
Il Giudice o il Magistrato, cioè, decidono anzitutto sulla validità dell'origine di un documento fotoriprodotto, e consentono acché possa essere acquisito come elemento in verifica o (e questo è un altro aspetto troppo spesso trascurato della questione) o come elemento comparativo.
Il Giudice, cioè, deve fornire una autorizzazione motivata perché un documento fotoriprodotto possa essere utilizzato, anche come comparativa.
Rientrano in questo ambito i documenti autenticati da pubblico ufficiale, dal Notaio in giù ; la fotoriproduzione deve appartenere a una catena di custodia che origina alla sua creazione, sia trasparente ed ininterrotta, si deve sapere da dove e da chi è stata fatta la copia, e che giri ha fatto prima di entrare in un fascicolo.

La disponibilità di documenti sintetici (rivendico la definizione), realizzabili con tecnologie immediatamente accessibili e facilmente (con la necessaria malizia) utilizzabili deve imporre a chi esegue l'accertamento tecnico ed a chi vuole avvalersene un robusto grado di prudenza. E ciò non solo, anzi, nel caso di documenti in verifica, ma sopratutto delle scritture comparative, potendo creare, confidando nella disattenzione degli operatori, un caso di falso+falso=vero: le comparative sono cioè allestite in funzione della convalida di una verifa che già si conosce falsa.

In margine, rammento che al momento dei confronti, che qualora si accerti la presenza di differenze non giustificabili, queste hanno valore assoluto (se rilevate), in quanto condizione sufficiente, nell'esprimere un parere di non autenticità - in tal caso è possibile, confortati da una ormai stabile giurisprudenza, esprimere un parere certo su scritture fotoriprodotte[*]

[*] per approfondire, si studino i miei articoli riportati nel volume Ascanio Trojani - Articoli 1985-2005 - I Libri del Perito III [Kindle, e in PDF o su carta]

 

domenica 10 maggio 2026

Guardie e Ladri

D'obbligo reiterare, ogni tanto. Post del 22 Febbraio 2009.

È norma che la guardia insegua il ladro, da Aldo Fabrizi e Totò a Harrison Ford e Tommy Lee Jones.
La Legge si adegua agli sforzi fatti per aggirarla, ricordando anche che questa non è applicabile alle fattispecie non definite come reato precedentemente alla sua entrata in vigore.

Nel 1935, viene pubblicata in strisce giornaliere Mickey Mouse runs his own Newspaper, di Floyd Gottfredson e Ted Osborne; in italiano è nota come Topolino giornalista.

Topolino, ancora coi calzoni corti e ben lontano dall'integrazione degli anni sessanta, subentra nella proprietà di un quotidiano locale.
La storia è una complessa trama di appalti pubblici per la Nettezza Urbana e i servizi alla Polizia, che finiscono assegnati ad una banda di criminali nonostante questa faccia offerte notevolmente più elevate della concorrenza onesta.
Topolino raccoglie le prove, le pubblica, crea e fa montare lo scandalo, nonostante le intimidazioni che raggiungono il culmine con un attentato che distrugge la tipografia dove viene stampato il giornale.
L'ira dell'opinione pubblica, informata dalla stampa, fa alla fine arrestare i criminali, cacciare i politici corrotti.
Ma siamo nell'America del 1935, in altro luogo, in altro tempo.

Qui, con le Leggi attualmente prodotte dal Parlamento, in galera ci sarebbe Topolino per la pubblicazione degli atti di una inchiesta (che probabilmente non si potrebbe nemmeno svolgere), i politici corrotti sarebbero al loro posto, e l'opinione pubblica ignara continuerebbe a pagare gli appalti gonfiati alle associazioni criminali, che potrebbero riportare tranquillamente in Italia i soldi illegalmente trasferiti all'estero.
 
 

 
 
 

lunedì 30 marzo 2026

Replica necessaria: "il Giudice non fa il Perito, il Perito non fa il Giudice"

 Una interessante sentenza riassuntiva sull'accertamento tecnico e sul metodo scientifico in perizia, la 28102/2019 della IV sezione penale della Corte di Cassazione, presidente Francesco Maria Ciampi, relatore Emanuele Di Salvo, depositata il 28 Giugno 2019.
[il dispositivo della sentenza è scaricabile (PDF) da qui
]

Tra le altre cose, viene richiamato il principio, non sempre rispettato, riassumibile come "il Giudice non fa il Perito, il Perito non fa il Giudice":

«È ben vero infatti che al giudice è attribuito il ruolo di peritus peritorum. Ma ciò non lo autorizza affatto ad intraprendere un percorso avulso dal sapere scientifico, avventurandosi in opinabili valutazioni personali, sostituendosi agli esperti e ignorando ogni contributo conoscitivo di matrice tecnico-scientifica. Il ruolo di peritus peritorum abilita invece il giudice a individuare, con l'aiuto dell'esperto, il sapere accreditato che può orientare la decisione e a farne un uso oculato, pervenendo a una spiegazione razionale dell'evento. Il perito non è l'arbitro che decide il processo ma l'esperto che espone al giudice il quadro del sapere scientifico nell'ambito fenomenologico al quale attiene il giudizio, spiegando quale sia lo stato del dibattito, nel caso in cui vi sia incertezza sull'affidabilità degli enunciati a cui è possibile addivenire, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili in un dato momento storico.»