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mercoledì 29 marzo 2017

Intercettazioni delle comunicazioni: provvedimenti del Garante, legge delega, bavagli e fughe


Il 18 Luglio del 2013, il Garante per la protezione dei dati personali (comunemente noto come Garante della privacy) a seguito di una indagine conoscitiva presso alcune Procure della Repubblica di "medie dimensioni" (Bologna, Catanzaro, Perugia, Potenza e Venezia) per valutare, ai fini della tutela dei dati personali, il livello tecnico e gestionale in essere nell'attività di intercettazione delle comunicazioni (telefoniche, informatiche, telematiche ecc.) adottava un provvedimento - il doc. web n. 2551507 - destinato alle Procure della Repubblica, che riguarda sia i C.I.T. che le singole unità di P.G. in delocalizzazione. Per quanto attiene alla fase processuale, sembra (tuttora) che si ritengano ancora sufficienti le Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 Luglio 2008 (vedi qui). Il Provvedimento in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica veniva emanato il 18 luglio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2013, con un termine per l'entrata in vigore fissato a diciotto mesi da tale data.
Sin troppo facile domandars cosa potesse accadere qualora il Ministero di Giustizia non avesse fornito le  risorse idonee a consentire a detti Uffici di apportare le modificazioni e integrazioni indicate nel presente provvedimento volte a rafforzare la sicurezza nel trattamento dei dati personali e dei sistemi nell'ambito delle attività di intercettazione come chiedeva il Garante: proroghe su proroghe, l'ultima col provvedimento del 26 Gennaio 2017 (lo trovate qui integrale con tutti i rinvii ai precedenti provvedimenti interlocutori), che proroga il termine per l'adozione sino al 31 Dicembre 2017, con riserva di rivalutare la situazione sulla base di quanto il Ministero rappresenterà entro il 20 settembre 2017 circa lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento programmati.
Del provvedimento avevo scritto nel post del 25 Febbraio 2014, che qui in parte riprendo.  
Alcune criticità dell'attività di intercettazione sono ben note a chi viene chiamato a lavorare nei C.I.T. delle Procure o nei punti di ascolto in delocalizzazione presso le singole unità di P.G. ovvero successivamente, come perito trascrittore nella fase processuale.
Le misure indicate nel provvedimento del Garante sono in buona parte norme di buona tecnica informatica ed investigativa, e questo ha dato la stura a non poche malignità nei primi commenti: se da una parte è risaputo che il concetto di informatizzazione che hanno i legislatori e i governanti è ben meritevole di critica, si deve anche ricordare che una qualsiasi normativa deve indicare un complesso integrato e coerente, compresi gli atti più elementari; è quindi fuor di luogo domandarsi se i C.I.T. fossero accessibili senza una identificazione minima, username e password per capirsi. Semmai, si sarebbe dovuto domandare quanto robuste fossero le password implementate e quanto fosse posto in essere per impedirne l'uso promiscuo. Le misure riguardano, come detto, sia i Centri Intercettazioni Telecomunicazioni (C.I.T.) stabiliti presso ogni Procura della Repubblica sia gli Uffici di P.G. presso cui è delocalizzata l'attività di intercettazione.
Nei locali che ospitano i terminali per la ricezione, i server, gli archivi ed in ogni altro luogo deputato all'attività di intercettazione devono essere predisposti impianti di videosorveglianza a circuito chiuso e l'accesso deve essere consentito solo attraverso badge strettamente individuali ovvero attraverso identificazione biometrica; tutti gli accessi dovranno essere tracciati. Il personale di manutenzione non potrà in alcun modo accedere ai dati ultronei all'attività tecnica autorizzata direttamente dalle Procure. I protocolli di trasmissione dovranno essere interamente cifrati. Le postazioni di accesso dovranno tutte essere abilitate all'autenticazione degli operatori tramite "procedure rafforzate", e tutte le azioni dovranno essere annotate in registri non modificabili. Tutte le copie dovranno essere criptate ed eseguite se e solo se ritenute indispensabili; i contenitori degli archivi non debbono riportare informazioni intellegibili da estranei circa il contenuto; tutti i movimenti di supporti ionformatici o (sic est) cartacei dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite personale di P.G.
In caso di delocalizzazione degli ascolti, gli uffici di P.G. deputati debbono ottemperare alle stesse misure prescritte per i C.I.T. ed i collegamenti tra C.I.T. e i punti di ascolto remotizzati debbono essere realizzati con connessioni punto-punto o con collegamenti tipo VPN.

Il Garante, come già ricordato, ha più volte sollecitato il Ministero della Giustizia a fornire alle Procure della Repubblica risorse idonee per attuare quanto indicato nel provvedimento.
Nel contempo ... il 15 Marzo 2017, si votava al Senato, oltretutto con la fiducia, il maxiemendamento sulla delega al Governo per la tanto confusa quanto contestata riforma al processo penale; in questa viene inserita la delega alla "riforma" delle intercettazioni da presentare nel termine (incredibile, per gli standard della ditta) di tre mesi dall'entrata in vigore. 
Le motivazioni per una riforma delle intercettazioni sono - nelle pubbliche dichiarazioni, ovviamente - le stesse che ispirano il solido provvedimento del Garante qui citato e sommariamente descritto.
Perché, allora, non sbloccare finalmente le risorse necessarie per renderlo esecutivo, anziché rincorrere una legge che si presenta, come buona parte della produzione degli ultimi governi, portatrice più di problemi (gravi) che di soluzioni?
Al solito, hony soit qui ma y pense


lunedì 24 maggio 2010

Wiretapping, Italian Style


Due conti sulle statistiche delle intercettazioni telefoniche in Italia, a confronto con i dati del precedente post su quanto avviene negli Stati Uniti d'America.
Secondo il Ministero della Giustizia, nel 2009 in Italia sono stati intercettati 132.384 bersagli (leggi: numeri telefonici), con un costo medio, per bersaglio, di 1.565 euro.
Confrontiamo questi numeri con quelli forniti dagli americani, facendo però una piccola opera di armonizzazione dei numeri; vediamo, cioè, se stiamo parlando delle stesse cose.

Gli americani parlano di 2.376 attività di intercettazione autorizzate, di cui 1.764 effettivamente implementate.
Ogni attività di intercettazione autorizzata, ha interessato in media 113 persone; avremmo quindi un totale di 199.332 persone coinvolte. Le intercettazioni incriminanti sono state, secondo il rapporto, 1.213.632.
Ora, i bersagli americani sarebbero un po' meno di quelli italiani, perché su ogni telefono intercettato parlano più interlocutori: l'intercettato di cui al relativo RIT, e i telefoni che lo chiamano o sono da questo chiamati.
Ma, ancora una volta, non stiamo parlando della stessa cosa. In Italia, il Giudice deve autorizzare qualsiasi tipo di intercettazione, mentre negli USA non è necessaria autorizzazione se uno dei telefoni coinvolti viene autorizzato da chi ne ha la disponibilità.
Esempio, brutale: nel corso di una rapina, violenta, viene sottratto un cellulare, e per identificare i criminali si "mette il telefono sotto controllo". Negli USA questa intercettazione (sul numero, la SIM, e/o sull'apparecchio, l'IMEI) viene fatto senza autorizzazione del Giudice, in Italia invece sì (anche se vi è più d'uno che contesta la necessità di questo passaggio). Ancora, un commerciante che denuncia un estorsore, una vittima di stalking. La vittima autorizza e si procede, qui no, ci vuole il Giudice.
Di questo tipo di intercettazione ne è piena la cronaca recente.
Abbiamo quindi una considerevole quota di autorizzazioni in meno da considerare, perché nei dati delle Corti Federali questi numeri non sono compresi, mentre sono compresi nei numeri del Ministero della Giustizia /che non mi fornisce il numero di inchieste, il numero di telefoni riconducibili allo stesso individuo, e tutta una lunga serie di numeri).
Negli USA sono escluse da autorizzazione una lunga serie di attività di monitoraggio, ovvero le attività relative alla sicurezza nazionale: qui contiamo tutte le intercettazioni dell'antiterrorismo.

Il conto torna, non siamo una anomalia. 


Guardie, ladri, giornalisti


Reiteriamo, così diamo un fondo di verità alla cantilena del qui non cambia mai niente.
Questo l'ho scritto, più o meno uguale, il 22 Febbraio 2009.

È norma che la guardia insegua il ladro, cominciando da Aldo Fabrizi che insegue Totò sino ad Harrison Ford tallonato da Tommy Lee Jones.
La Legge si adegua (in ritardo) agli sforzi fatti per aggirarla, ricordando anche che questa non è applicabile alle fattispecie non definite come reato precedentemente alla sua entrata in vigore.
Nel 1935, viene pubblicata in strisce giornaliere Mickey Mouse runs his own Newspaper, di Floyd Gottfredson; in italiano è nota come Topolino giornalista. Su eBay  trovate originali e ristampe, da due euro in su.
Topolino, ancora coi calzoni corti e ben lontano dall'integrazione degli anni sessanta, subentra nella proprietà di un quotidiano locale.

La storia è una complessa trama di appalti pubblici per la Nettezza Urbana e i servizi alla Polizia, che finiscono assegnati ad una banda di criminali nonostante questa faccia offerte notevolmente più elevate della concorrenza onesta.


Topolino raccoglie le prove, le pubblica, crea e fa montare lo scandalo, nonostante le intimidazioni che raggiungono il culmine con un attentato che distrugge la tipografia dove viene stampato il giornale.


L'ira dell'opinione pubblica, informata dalla stampa, fa alla fine arrestare i criminali, cacciare i politici corrotti.


Ma siamo nell'America del 1935, in altro luogo, in altro tempo, non qui, non ora.

Qui, ora, con le Leggi attualmente all'approvazione del Parlamento, in galera ci sarebbe Topolino per la pubblicazione degli atti di una inchiesta (che probabilmente non si potrebbe nemmeno svolgere), i politici corrotti sarebbero al loro posto, e l'opinione pubblica ignara continuerebbe a pagare gli appalti gonfiati alle associazioni criminali.


- Benone! La Patria sta' tranquilla; annamo a colazzione... 
E er popolo lontano, rimasto su la riva, 
magna le nocchie e strilla: 
- Evviva, evviva, evviva... 
E guarda la fregata sur mare che sfavilla. 

lunedì 5 ottobre 2009

La stima della durata dell'incarico nella perizia di trascrizione e traduzione


È prassi diffusa in pressoché ogni Tribunale italiano, di ricevere gli incarichi per le perizie di trascrizione e/o traduzione a "scatola chiusa", senza cioè aver preventivamente visionato il materiale da trascrivere, non solo dal punto di vista della difficoltà di ascolto e di comprensione delle registrazioni, ma anche dal punto di vista della qualità dei supporti, e della necessità di dover procedere o meno (con l'ausilio di collaboratori esterni o meno, a cui dovranno essere anticipate le fatture) a riversamenti, ripuliture, decodifiche, segnalare la necessità di specifiche perizie foniche, e quant'altro. E a questo si aggiunga il fatto che le pressioni alla riduzione delle spese processuali troppo spesso si sfogano nell'imposizione al perito di tempi non sufficienti a svolgere correttamente il proprio operato, indipendentemente dal fatto che la perizia insufficiente porta ad una dilatazione dei tempi successivi del dibattimento, se non alla impossibilità di giungere ad una verità dibattimentale.
E, in cauda venenum, spesso non si è in grado di convincere Magistrati e parti che molto tempo si perde negli offici acessori: è assai raro che le registrazioni da trascrivere e/o interpretare siano agli atti del processo, e non si debba di conseguenza peregrinare alla loro ricerca.

Sono ancora in giro i nastri Geloso, altro che mp4 ..

Si è quindi costretti a dover richiedere o ad accettare termini per lo svolgimento dell'incarico fondati più sulla impressione del Magistrato e di ciò che a questi è stato riferito, o che sembra di poter dedurre dai brogliacci di intercettazione: poche cose, facile, per poi trovarsi decine di ore di materiale, in linguaggio gergale o addirittura in lingue diverse da quelle annunciate.

Una buona politica di minimo danno, sia per l'economia processuale che per il Perito, è quella di far sempre presente, a verbale, che l'incarico viene accettato senza completa cognizione dell'oggetto di perizia, e dei dati che consentirebbero di esprimere una previsione di tempi, di costi, di collaboratori esterni e di eventuali parti dell'incarico che siano al di fuori delle proprie competenze. Di conseguenza ci si riserva di presentare tempestiva istanza (e la tempestività deve essere reale, è decenza professionale, questa) per tutte le occorrenze, nella ipotesi che possano essere trattate senza contradittorio, prima della successiva udienza.

Il Giudice e le parti richiedono però, giustamente, almeno una indicazione dei tempi necessari ad espletare l'incarico, magari in base alla sola durata delle comunicazioni registrate. La durata dovrebbe essere immediatamente ricavabile dai brogliacci agli atti, se allegati alla richiesta di trascrizione. 

È cioè possibile, dalla sola indicazione della durata delle registrazioni, e da poche altre informazioni sulla loro qualità, dedurre il tempo necessario alla trascrizione e alla eventuale traduzione?


Con molta aprossimazione, si può ipotizzare una stima del tempo minimo necessario a trascrivere una comunicazione di qualità ottimale : va ascoltata una prima volta, vanno evidenziati i segmenti difficoltosi o critici, vanno identificati i soggetti coinvolti nella conversazione; va poi iniziata la trascrizione vera e propria, riascoltando i segmenti critici con la necessaria attenzione ed eventualmente intervenendo (se esiste una specifica autorizzazione del Giudice) con un restauro del segnale (che va a sua volta rigorosamente documentato). Infine, si deve riascoltare per verifica l'intera registrazione, verificando la presenza di elementi di ambiguità.
La traduzione richiede un tempo almeno pari al triplo di quello necessario alla lettura, nel più favorevole dei casi.
In precedenza si era provveduto alla verifica del materiale consegnato, alla sua integrità e qualità tecnica, si erano svolte le sedute di operazioni peritali. Dopo la trascrizione il materiale va allestito per essere degnamente presentato al Giudice (va impaginata e stampata la relazione, e inventariato il materiale da riconsegnare).
Supposto che il trascrittore sia un professionista non occasionale, si deve supporre che abbia già collaudato i suoi flussi di lavoro, in modo da ridurre al minimo i tempi necessari alle operazioni non specifiche (modelli grafici, protocolli di qualità, eccetera).


Nel migliore dei mondi possibili, quindi, non si può presentare al Giudice una trascrizione in un tempo mai inferiore a venti volte la durata della conversazione in esame, tenendo altresì conto che esistono tempi tecnici non riducibili (la stampa, l'impaginazione, le operazioni peritali).


Ogni piccola variazione in peggio nella qualità delle registrazioni, nelle difficoltà linguistiche o lessicali comporta aumenti sensibilissimi nella previsione dei tempi. Una registrazione ambientale dovrebbe, sempre nel migliore dei mondi possibili, essere trascritta in un tempo minimo di quaranta volte la durata della registrazione. Registrazioni di lunga durata dovrebbero essere suddivise in parti che non superano i cinque minuti (oltre i quali l'affaticamento neuropsicologico rende possibile errori).


Nella mia esperienza ho una ambientale di trenta secondi che ha richiesto trenta giorni di ripetuti ascolti e restauri del segnale: sono all'incirca 7200 volte la durata della registrazione.


lunedì 10 agosto 2009

Capsicum chinense


Oggi, 10 Agosto dell'anno di grazia 2009, si ha notizia dai quotidiani che due individui hanno effettuato una rapina in strada, in Roma, in Via Lorenzo il Magnifico (Piazza Bologna, non certo le isolate stazioni della Ferrovia Roma Nord), accecando la vittima con uno spray urticante, il celebrato spray al peperoncino. Nei giorni scorsi, molte altre rapine ed aggressioni effettuate con le stesse modalità: lo spray al peperoncino, cavaliere bianco in difesa delle donne e dei deboli, nelle miopi illusioni di alcuni, è risultato invece essere, e non poteva essere altrimenti, un'arma in mano agli aggressori anziché uno strumento di difesa e prevenzione.
Troppo facile prevederlo, e non solo da parte di chi ha anche una minima preparazione tecnica specifica.

Intanto, la libera vendita: checché ne dicano due autorizzazioni alla libera vendita per due prodotti specifici, lo spray urticante non è uno strumento incapace di offendere (le autorizzazioni parlano, invece, di dispositivi di autodifesa, ritenuti innocui). La libera vendita e la ancor più libera detenzione sono un regalo alla criminalità, senza se e senza ma.
In Italia sono autorizzato due soli prodotti, ma in vendita (basta fare una ricerca da Gugù) ce ne sono moltissimi altri modelli. Io ne ho contati settanta, prima di ricordarmi di avere di meglio da fare. Molti di questi sono strumenti vietati in altri paesi, o perché in soluzione alcoolica, o perché hanno concentrazioni tali di sostanza urticante da dover essere più propriamente denominati ustionanti.
Il loro utilizzo come arma da difesa richiede una accurata preparazione ed un continuo addestramento; in quanto arma da difesa non va certo tenuta in mano, pronta allo sparo, ma in borsa, o in una tasca.
Come arma di offesa, invece...

Addestramento, licenza di porto più o meno light, rigoroso controllo sulla vendita e ancor prima sulle autorizzazioni, il ricordo delle Leggi italiane sull'autodifesa, ancora in vigore. Di ciò, niente. Pallido, assorto. Molto assorto.


domenica 24 maggio 2009

La Fine dell'Emergenza Sicurezza a Roma


Nella notte tra il 18 ed il 19 Maggio 2009, dalle quattro alle sei e mezzo del mattino, un rogo di automobili e motoveicoli (16 in totale) tra Talenti e Città Giardino ha celebrato la fine dell'Emergenza Sicurezza a Roma.
Gli incendi, dolosi, sono stati appiccati da piromani improvvisati a veicoli apparentemente scelti a caso, in vie secondarie, lungo il percorso di ronda tra Talenti, Piazzale Adriatico, la Via Nomentana e di nuovo Talenti a chiudere.
Le celebrazioni sono iniziate un anno fa con scippi, furti e danneggiamenti, aumento del numero dei tossicodipendenti di strada, e proseguiranno a tempo indeterminato con le performances già note alle vittime.
I Vigili del Fuoco sono stati fortemente rallentati nella loro opera dalle automobili e dai motoveicoli parcheggiati en liberté lungo le vie di accesso ma questo, si sa, è un diritto che non si nega a nessuno.
La tolleranza zero, è cosa che riguarda gli altri, mica noi.


mercoledì 1 aprile 2009

Saggio grafico e facoltà di non deporre - ovvero di non scrivere, continua


Ho scritto in
due recenti post sul tema del rifiuto dell'indagato a rilasciare saggio grafico, quale atto consentito dalle Leggi nell'ambito della propria strategia difensiva.
È stata appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la sentenza della Corte Costituzionale dell'11 Marzo 2009, numero 75, che sancisce la incostituzionalità di una parte dell'articolo 384, II comma, del codice penale. La sentenza è integralmente riportata qui di seguito.
La sentenza ha chiari risvolti anche nel caso in esame, poiché, come già scritto, l'imputato (o l'indagato) ha la facoltà di fornire (o di non fornire) il suo apporto conoscitivo al procedimento senza dover soggiacere agli obblighi di verità che caratterizzano la testimonianza. Questa è una delle manifestazioni inviolabili della difesa, garantita in ogni stato e grado del procedimento dall'articolo 24, comma 2 della Costituzione della Repubblica.


Sentenza 11 Marzo 2009, n. 75 della Corte Costituzionale
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SENTENZA N. 75 - ANNO 2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale - Corte Costituzionale, n. 12 del 25-03-2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Francesco - Ugo - Paolo - Alfio - Franco - Luigi - Gaetano - Sabino - Maria Rita - Giuseppe - Giuseppe - Alessandro - Paolo AMIRANTE DE SIERVO MADDALENA FINOCCHIARO GALLO MAZZELLA SILVESTRI CASSESE SAULLE TESAURO FRIGO CRISCUOLO GROSSI Presidente Giudice “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 384, secondo comma, del codice penale promosso dal Tribunale di Biella nel procedimento penale a carico di M.M. con ordinanza del 7 febbraio 2007 iscritta al n. 523 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2007. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo. Ritenuto in fatto 1.— Il Tribunale di Biella, con ordinanza in data 7 febbraio 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata di reato probatoriamente collegato (a norma dell’art. 371, comma 2, lettera b, del codice di procedura penale) a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono. 1.1.— Il rimettente premette di essere chiamato a decidere nel procedimento penale a carico di M. M., imputato del delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), «perché, assunto a sommarie informazioni dai militari del R.O.N.O. dei Carabinieri di Biella relativamente al possesso e all’acquisto di sostanza stupefacente di tipo hashish – in particolare, di grammi 8,490 ceduti al medesimo da M. V. in data 19 aprile 2004 in Ponderano – aiutava il medesimo ad eludere le investigazioni dell’autorità negando di conoscerlo e di essersi recato presso la sua abitazione nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate». Il detto giudice, in punto di rilevanza della questione, osserva che, in presenza della condotta contestata all’imputato, documentalmente riscontrata (sia dal contenuto del verbale di sommarie informazioni reso alla polizia giudiziaria il 3 settembre 2004, sia dagli ulteriori elementi probatori processualmente acquisiti), non potrebbe prospettarsi alcun dubbio in ordine all’idoneità di tale condotta ad integrare gli elementi costitutivi del reato previsto e punito dall’art. 378 cod. pen., anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione diretta ad attribuire al delitto di favoreggiamento personale una funzione “repressiva” di chiusura, cioè di norma idonea a sanzionare qualsiasi comportamento volto ad intralciare l’attività investigativa, compresa la condotta di mendacio e reticenza nei confronti della polizia giudiziaria. Del pari pacifica e condivisibile sarebbe l’opzione interpretativa secondo cui l’ambito applicativo del reato di cui all’art. 378 cod. pen. – esteso alla condotta di mendacio alla polizia giudiziaria – avrebbe finito per imporre una nuova lettura della stessa oggettività giuridica del reato de quo, assegnando alla norma ora citata anche una specifica funzione di «tutela della verità e completezza delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria» (ancorché pur sempre in funzione della tutela delle indagini e delle ricerche dell’autore del reato presupposto) e quindi del loro valore probatorio in senso lato, con consequenziale valorizzazione del carattere di “complementarietà” dell’art. 378 cod. pen. rispetto all’ordinario (e tipicizzato) sistema di tutela della prova dichiarativa (formatasi dinanzi all’autorità giudiziaria), penalmente sanzionato dagli artt. 371-bis e 372 cod. pen. Tuttavia, ad avviso del rimettente, proprio la dimensione del favoreggiamento quale strumento di tutela del valore in senso lato probatorio delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria non potrebbe non riflettersi sul problema concernente l’estraneità dell’art. 378 cod. pen. all’organico sottosistema d’istituti di diritto sostanziale eccezionalmente “strumentali” alla tutela processuale della prova dichiarativa (sono richiamate la ritrattazione, disciplinata dall’art. 376 cod. pen., e – per quel che rileva in questa sede – la speciale causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 384, secondo comma, cod. pen.). Ricordate le oscillazioni in passato manifestatesi nella giurisprudenza di questa Corte circa l’omogeneità o la diversa obiettività del bene giuridico tutelato dagli artt. 378 e 372 cod. pen, il rimettente osserva che i più recenti assetti sistematici derivanti dalle integrazioni normative, sostanziali e processuali, apportate allo statuto della prova dichiarativa dalla legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell’art. 111 Cost.), se da un lato avrebbero fornito conferma forse definitiva circa l’omogeneità – rispetto agli artt. 371-bis, 371-ter e 372 cod. pen. – della ratio sottesa alla punibilità del favoreggiamento mediante mendacio alla polizia giudiziaria, dall’altro avrebbero riproposto le problematiche già emerse sotto il vigore del codice di rito del 1930 (in parte risolte dagli interventi di questa Corte attuati con le sentenze n. 416 del 1996 e n. 101 del 1999) in ordine all’inapplicabilità al citato art. 378 delle norme di cui agli artt. 376 e 384, secondo comma, cod. pen., previste invece per gli artt. 371bis e 372 cod. pen. Proprio alla causa di non punibilità di cui al citato art. 384 avrebbero fatto riferimento il pubblico ministero e il difensore dell’imputato, sia pure nel quadro di un percorso argomentativo non del tutto pertinente, in quanto incentrato sul richiamo all’autonomo regime di inutilizzabilità, ex art. 63 del codice di rito penale, delle dichiarazioni non veritiere e reticenti rese dal M. alla polizia giudiziaria, oggetto materiale della contestata condotta delittuosa. Invero, ad avviso del rimettente, tale impostazione incontrerebbe un limite fattuale e logico di fondo, perché verrebbe a confondere due distinti profili d’illiceità: da un lato quello attinente alle modalità acquisitive delle informazioni richieste al dichiarante in ordine ad un reato già commesso da diverso soggetto, dall’altro quello relativo all’idoneità di dette dichiarazioni ad integrare la consumazione del reato di favoreggiamento personale, con conseguente assunzione da tale momento consumativo della veste di indagato e, quindi, del diritto alle garanzie di cui al menzionato art. 63 cod. pen. (norma, quest’ultima, nella specie rispettata dalla polizia giudiziaria). Diversamente opinando, nel senso cioè di ritenere senz’altro inutilizzabili le dichiarazioni rese dal “semplice” cessionario di sostanza stupefacente, si finirebbe per propugnare un’interpretazione di fatto “abrogatrice” dell’art. 378 cod. pen. nei casi di mendacio o reticenza alla polizia giudiziaria, cos ì sconfessando in modo irragionevole il richiamato orientamento della dottrina e della giurisprudenza, che ammettono in tali casi la configurabilità del reato in questione. 1.2.— Cos ì risolto qualsiasi dubbio sulla concreta idoneità delle mendaci dichiarazioni de quibus ad integrare la condotta delittuosa di favoreggiamento personale, ad avviso del rimettente emergerebbe con chiarezza l’efficacia assorbente che, nel contesto dell’ipotesi accusatoria, rivestirebbe il profilo “patologico” riconducibile alla fase genetica dell’acquisizione delle dichiarazioni medesime. Esse, nella specie, sarebbero state assunte dalla polizia giudiziaria mediante l’erronea attribuzione al M. della qualifica di persona informata su fatti concernenti la responsabilità altrui – e quindi con l’obbligo penalmente sanzionato di rispondere secondo verità (art. 198 cod. proc. pen.) – ignorando la qualità d’indagato di reati probatoriamente collegati (ex art. 371, comma 2, lettera b, cod. proc. pen.), già assunta dallo stesso dichiarante ed ancora attuale al momento del rilascio delle dette dichiarazioni. Al riguardo, sarebbe dato processuale acquisito che il M., a seguito delle operazioni di perquisizione personale e del conseguente sequestro di grammi 8,490 di sostanza stupefacente, eseguito nei suoi confronti il 19 aprile 2004 (cioè nell’immediatezza e nell’ambito dell’attività investigativa intrapresa a carico dell’altra persona, individuata quale probabile “fonte” di rifornimento dello stesso stupefacente), era stato iscritto nel registro degli indagati il successivo 22 aprile 2004 in ordine ai connessi reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente (art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza») e di guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta ad assunzione di stupefacente (art. 187, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»): iscrizione che dava origine al procedimento penale n. 607/04 r.g.n.r. (successivamente riunito a quello n. 723/04 r.g.n.r., aperto nei confronti dell’altra persona ritenuta “fonte” di rifornimento dello stupefacente), definito, per quanto riguarda il delitto di cui all’art. 73 del d. P. R. n. 309 del 1990, con decreto di archiviazione adottato dal giudice per le indagini preliminari l’11 luglio 2005 e, quanto al reato di cui all’art. 187 del codice della strada, con sentenza di applicazione della pena in data 26 ottobre 2005. Ciò posto, il contenuto “dichiarativo” della condotta ascritta al M. e la sua qualità di indagato di reati probatoriamente collegati a quello ipotizzato a carico dell’altra persona (individuata quale soggetto “favorito” ex art. 378 cod. pen. dalle mendaci dichiarazioni rese dal medesimo M. alla polizia giudiziaria il 3 settembre 2004) inducono a ravvisare nell’art. 384, secondo comma, del detto codice la disposizione applicabile alla fattispecie, dovendosi escludere, sulla base delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale, la sussistenza di elementi da cui poter desumere la configurabilità in capo all’imputato di una condizione psicologica riferibile alla «necessità di salvare sé medesimo da un grave e inevitabile pregiudizio nell’onore o nella libertà» (art. 384, primo comma, cod. pen.). Sotto tale preliminare profilo sarebbe stato con efficacia posto in evidenza in dottrina come l’art. 384, secondo comma, cod. pen. viva “in stretta simbiosi” con la disciplina processuale del nuovo statuto della prova dichiarativa, caratterizzato – dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001 – da un sistema di tutela (artt. 197, 197-bis, 64, terzo comma, lettera c, del codice di rito penale) della genuinità del contributo probatorio proveniente anche da figure di dichiaranti cosiddetti “testimoni assistiti”, la cui posizione processuale presenti attuali o pregressi collegamenti con il reato commesso da altri, in relazione al quale si giustifica l’acquisizione delle dichiarazioni in parola. Da un lato, l’operatività dell’esimente di cui all’art. 384, secondo comma, cod. pen. dipenderebbe dal modo in cui il legislatore ha scelto di calibrare i presupposti per l’assunzione dello status di testimone e i privilegi e gli obblighi ad esso relativi. Dall’altro lato, l’effettività dell’obbligo di verità imposto al teste dipenderebbe dalla disciplina sanzionatoria sostanziale che ne costituisce il presidio e, pertanto, anche dall’ambito operativo che si riconosce all’esimente. Al riguardo andrebbe posto in evidenza come la diversa struttura normativa, ed il conseguente diverso ambito applicativo, del comma primo rispetto al comma secondo dell’art. 384 rifletta proprio la scelta di fondo del legislatore di prevedere, con la disposizione di cui al citato comma secondo, uno strumento sanzionatorio (in termini di esclusione della punibilità di specifici reati contro l’amministrazione della giustizia) dell’illegittima acquisizione di dichiarazioni provenienti da soggetti “costretti” a deporre o comunque non informati del proprio diritto a non rispondere. Sarebbe noto che l’art. 384, secondo comma, cod. pen. – nella parte in cui elenca le ipotesi che, in applicazione del principio generale del nemo tenetur se detegere e delle regole tipiche di incapacità a testimoniare o comunque di esclusione dell’obbligo di deporre, escludono la punibilità della persona informata sui fatti (artt. 371-bis e 371-ter cod. pen.), del teste (art. 372 cod. pen.), del perito, del consulente tecnico o dell’interprete (art. 373 cod. pen.) che abbiano reso false dichiarazioni, se per legge non avrebbero dovuto essere chiamati ad assumere tali qualifiche soggettive, ovvero avrebbero dovuto essere avvertiti della facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni – è stato interessato da una specifica “integrazione” ad opera dell’art. 21 della legge n. 63 del 2001, resasi necessaria in relazione alla speculare introduzione delle nuove figure di indagati/imputati che, in presenza di specifiche situazioni, assumono l’obbligo di rendere testimonianza o informazioni. In particolare la “nuova” causa di estensione della causa di non punibilità è riferita al soggetto che «non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere» e cioè al fatto di avere chiamato ad assumere l’ufficio di testimone una persona che, invece, avrebbe dovuto essere sentita come indagato o imputato, ricorrendo le incompatibilità stabilite dall’art. 197 cod. proc. pen., ovvero in assenza delle situazioni descritte dall’art. 197-bis del detto codice, ovvero per avere comunque obbligato una persona a deporre su fatti concernenti anche la sua responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti e che pertanto non avrebbe potuto essere obbligata a rispondere. In tale novellato contesto normativo la stessa volontà del legislatore di “anticipare” all’assunzione di informazioni in fase d’indagini preliminari le regole in tema d’incompatibilità a testimoniare – come sarebbe dato evincere dalla serie di rinvii agli artt. 197, 197-bis, 198, 199 cod. proc. pen. operati dall’art. 362 dello stesso codice (quanto alle informazioni assunte dal pubblico ministero), nonché, attraverso il citato art. 362, dall’art. 351, primo comma, seconda proposizione (quanto alle informazioni assunte dalla polizia giudiziaria) – risulterebbe del tutto chiara, nel senso di escludere la possibilità di “scelte strategiche” di acquisizione di contributi dichiarativi in modo improprio da qualunque dichiarante: rilievo, quest’ultimo, che non contraddice ma anzi conferma gli itinerari della giurisprudenza (della Corte di cassazione e della Corte costituzionale) diretti a trovare una sostanziale identità tra le ragioni di tutela del valore probatorio delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, realizzate attraverso l’art. 378 cod. pen., e quelle sottese all’art. 371-bis del medesimo codice riferite alle dichiarazioni rese al pubblico ministero: entrambe le norme, infatti, tutelerebbero un’attività d’indagine simile e per di più soggetta per più profili alla medesima disciplina, con particolare riferimento alle forme di documentazione, all’utilizzabilità anche nella successiva fase processuale e agli obblighi dei dichiaranti. Alla sostanziale convergenza di disciplina processuale, caratterizzante nell’attuale sistema del codice di rito il valore probatorio delle informazioni assunte dalla polizia giudiziaria rispetto a quelle rese davanti al pubblico ministero, non corrisponderebbe – nella tassativa struttura normativa dell’art. 384, secondo comma, cod. pen. (rimasta immutata in parte qua a seguito della novella del 2001) – una omogeneità di trattamento delle corrispondenti condotte di mendacio e/o reticenza, qualora le stesse siano riconducibili alle ipotesi di reato previste, rispettivamente, dall’art. 371-bis e dall’art. 378 cod. pen., non essendo applicabile per il mancato richiamo di quest’ultima norma (ancorché limitato alla condotta di false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria) la speciale causa di non punibilità, nelle ipotesi di assunzione d’informazioni ad opera della polizia giudiziaria in assenza dei presupposti per configurare in capo al dichiarante un “obbligo” di deporre erga alios: disomogeneità di trattamento la cui intrinseca irragionevolezza (art. 3 Cost.) non apparirebbe manifestamente infondata alla stregua del medesimo percorso argomentativo già posto a sostegno dell’autonomo profilo di illegittimità costituzionale dell’art. 384, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevedeva l’esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle a norma dell’art. 199 cod. proc. pen. (sentenza n. 416 del 1996). Essa sarebbe sanabile soltanto attraverso un ulteriore intervento di carattere “additivo” da parte di questa Corte, dopo il riscontro appunto dell’irragionevolezza di scelte legislative in una materia (estensione delle cause di non punibilità, comportante un giudizio di bilanciamento tra l’interesse tutelato da norme incriminatici accomunate dalla ratio ispiratrice e disciplina processuale: nella specie, artt. 371-bis e 378 cod. pen.) e le esigenze che invece sorreggono le correlative disposizioni derogatorie (art. 384, secondo comma, cod. pen.). Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con atto in data 4 agosto 2007 ha spiegato intervento nel giudizio di legittimità costituzionale per sentir dichiarare la manifesta infondatezza della questione sollevata. La parte privata non ha svolto in questa sede attività difensiva. Considerato in diritto 1.— Il Tribunale di Biella dubita della legittimità costituzionale dell’art. 384, secondo comma, del codice penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui la detta norma non prevede l’esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria e fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere, in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato, ai sensi dell’art. 371, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, con quello commesso da altri cui le dichiarazioni stesse si riferiscono. 1.1. – Il rimettente premette di essere chiamato a decidere nel procedimento penale a carico di M. M., imputato del delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), «perché, assunto a sommarie informazioni dai militari del R.O.N.O. dei Carabinieri di Biella relativamente al possesso e all’acquisto di sostanza stupefacente di tipo hashish – in particolare di grammi 8,490 ceduti al medesimo da M. V. in data 19 aprile 2004 in Ponderano – aiutava il medesimo ad eludere le investigazioni dell’autorità negando di conoscerlo e di essersi recato presso la sua abitazione nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate». Osserva poi, in punto di rilevanza della questione, che tale condotta, nel caso in esame documentalmente riscontrata, sarebbe senza dubbio idonea ad integrare gli estremi del delitto di cui all’art. 378 cod. pen., richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza (diritto vivente) che attribuisce a tale norma una funzione “repressiva” di chiusura, in quanto volta a sanzionare qualsiasi comportamento diretto ad intralciare l’attività investigativa, compresa quindi la condotta di mendacio e reticenza alla polizia giudiziaria. Del pari pacifica sarebbe l’opzione interpretativa che dal delineato ambito applicativo dell’art. 378 (esteso cioè al mendacio alla polizia giudiziaria) desume l’assegnazione alla norma anche di una funzione di tutela della verità e completezza delle dichiarazioni rese alla medesima polizia giudiziaria, con attribuzione ad esse di valore probatorio in senso lato (non trattandosi di dichiarazioni assunte in contraddittorio delle parti) e con conseguente rilievo del carattere complementare del detto art. 378 cod. pen. rispetto all’ordinario sistema di tutela della prova dichiarativa formatasi davanti all’autorità giudiziaria, sanzionato dagli artt. 371-bis e 372 cod. pen. In questo quadro, ed avuto riguardo anche alle innovazioni apportate allo statuto della prova dichiarativa dalle disposizioni introdotte con la legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell’art. 111 della Costituzione), andrebbero riesaminati i problemi, già emersi sotto il vigore del precedente codice di rito, relativi (tra l’altro) alla non applicabilità all’art. 378 del codice penale della norma di cui all’art. 384, secondo comma, di detto codice, prevista invece per gli artt. 371-bis e 372 dello stesso. Di qui la rilevanza della questione, nei termini prospettati dal rimettente. 2.— Ciò posto il giudice a quo – dopo aver rimarcato la sostanziale convergenza di disciplina processuale caratterizzante, nell’attuale sistema del codice di rito, il valore probatorio delle informazioni assunte dalla polizia giudiziaria rispetto alle dichiarazioni rese davanti al pubblico ministero – osserva che a tale convergenza non corrisponde, nella tassativa struttura normativa dell’art. 384, secondo comma, cod. pen., una omogeneità di trattamento delle corrispondenti condotte di mendacio o reticenza, rispettivamente previste dall’art. 371-bis e dall’art. 378 di detto codice, essendo infatti non applicabile, stante il mancato richiamo di quest’ultima norma (ancorché limitato alla condotta di false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria), la speciale causa di non punibilità nelle ipotesi di assunzione d’informazioni ad opera della stessa polizia giudiziaria in assenza dei presupposti per configurare a carico del dichiarante un obbligo di deporre. A suo avviso tale trattamento non omogeneo sarebbe irragionevole, ponendosi quindi in contrasto con l’art. 3 Cost. 3.— La questione è fondata nei sensi in prosieguo indicati. 3.1.— L’art. 384, secondo comma, cod. pen., stabilisce che «Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione». La norma contempla ipotesi in cui (per quanto qui rileva) le informazioni o la testimonianza sono state assunte in modo non legittimo, perché l’autorità procedente non avrebbe potuto richiederle a ciò ostando un divieto di legge, oppure perché il soggetto non avrebbe potuto essere obbligato a rispondere oppure a deporre o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi. Come l’ordinanza di rimessione pone in luce con motivazione non implausibile, è questa la norma che viene in rilievo nel caso in esame, perché la persona chiamata a rispondere del delitto di favoreggiamento personale nei termini sopra indicati, quando fu richiesta di fornire informazioni alla polizia giudiziaria, era stata già iscritta nel registro degli indagati per reati probatoriamente collegati (ex art. 371, comma 2, lettera b, cod. proc. pen.) a quello ascritto al soggetto individuato quale possibile “fonte” di rifornimento della sostanza stupefacente. 4.— Il citato art. 384, secondo comma, cod. pen. indica dunque tra le ipotesi criminose alle quali, ricorrendo le situazioni previste, la causa di non punibilità si applica, anche l’art. 372 cod. pen. (falsa testimonianza) e l’art. 371-bis cod. pen. (false informazioni al pubblico ministero). Quest’ultimo aggiunto dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 – stabilisce che «Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito è punito con la reclusione fino a quattro anni» (comma 1). La norma sostanziale ora richiamata si collega all’art. 362 cod. proc. pen. che, sotto la rubrica “assunzione d’informazioni”, dispone che «Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 cod. proc. pen.» Il rinvio cos ì contemplato, quindi, è alla normativa che governa l’assunzione della testimonianza con i relativi obblighi e facoltà, come risultanti dopo le modifiche introdotte dalla legge 1° marzo 2001, n. 63. Tra gli altri sono richiamati gli artt. 197 e 197-bis, relativi alla possibile assunzione della figura di testimone cosiddetto assistito, introdotta con la nuova disciplina stabilita dalla legge n. 63 del 2001, relativamente alla posizione di soggetti imputati (o indagati per l’estensione operata dall’art. 61 cod. proc. pen.) in un procedimento connesso ai sensi dell’art. 12 o di un reato collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen. A sua volta, l’art. 351 cod. proc. pen. dispone, nel comma 1, che la polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini e stabilisce che si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell’art. 362. Per effetto di tale rinvio, pertanto, le disposizioni normative sulla testimonianza, applicabili alle informazioni assunte dal pubblico ministero, vanno osservate anche per le informazioni assunte dalla polizia giudiziaria. Resta da aggiungere che, per il disposto dell’art. 351, comma 1-bis, cod. proc. pen., all’assunzione d’informazioni da persona imputata (o indagata) in un procedimento connesso, ovvero da persona imputata (o indagata) in ordine ad un reato collegato a quello per cui sono in corso le indagini, nel caso previsto dall’art. 371, comma 2, lettera b), può procedere, di propria iniziativa, anche un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato ed ha diritto di assistere all’atto. 5.— Orbene, mentre il mendacio e la reticenza davanti all’autorità giudiziaria configurano le ipotesi di reato richiamate nel punto che precede, invece le informazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria (incluse nella stesura originaria dell’art. 371-bis, secondo la formulazione contenuta nell’art. 11, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1992, n. 306, ma escluse al momento della conversione del decreto nella legge 7 agosto 1992, n. 356) non rientrano in una specifica fattispecie di reato. Esse, tuttavia, non sono penalmente irrilevanti, in quanto possono concorrere, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge, ad integrare il reato di favoreggiamento personale, ai sensi dell’art. 378 cod. pen. (così la sentenza di questa Corte n. 416 del 1996, che dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 384, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevedeva l’esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell’art. 199 cod. proc. pen.). Peraltro, avuto riguardo all’espressa limitazione stabilita nel secondo comma dell’art. 384 cod. pen. alle fattispecie di reato in esso contemplate (né potendosi estendere al secondo comma il riferimento che all’art. 378 è fatto, in altro e diverso contesto, dal primo comma dello stesso art. 384), la non punibilità delle dichiarazioni mendaci formulate nelle circostanze previste nel detto art. 384, secondo comma, non si estende al caso in cui esse siano rese alla polizia giudiziaria. 6.— Tale diversità di disciplina, però, è palesemente irragionevole . Invero, come questa Corte ha già messo in luce (sentenza n. 416 del 1996), le due attività d’indagine, rispettivamente previste dagli artt. 351 e 362 cod. proc. pen., presentano una sostanziale omogeneità, in quanto appartengono alla fase procedimentale delle indagini preliminari. Pertanto tra il delitto di false dichiarazioni rese al pubblico ministero e quello di favoreggiamento dichiarativo, commesso con la condotta di false o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria, si evidenzia una sostanziale omogeneità del bene protetto dalle fattispecie che consiste nella funzionalità di ciascuna fase rispetto agli scopi propri nei quali le esigenze investigative (specialmente agli inizi del procedimento) e quelle della ricerca della verità (specialmente nella fase finale del processo) si sommano, sicché gli artt. 378, 371-bis e 372 cod. pen. finiscono per presidiare ciascuno una fase distinta del procedimento e del processo, restando simmetricamente esclusa – per predominante giurisprudenza – l’eventualità che la stessa condotta integri la violazione di più d’una di tali norme secondo lo schema del concorso formale di reati (art. 81 cod. pen.). Inoltre va segnalata l’identità delle condotte materiali (mendacio o reticenza) che nelle diverse ipotesi possono risultare rilevanti. Ma la riscontrata diversità di disciplina si palesa ancor più irrazionale considerando l’evoluzione normativa del sistema processuale che, prima con le modifiche introdotte col decreto legge n. 306 del 1992 (convertito con modificazioni dalla legge n. 356 del 1992) e poi con quelle stabilite dalla legge n. 63 del 2001, non soltanto ha statuito la sussistenza, in capo al soggetto chiamato dalla polizia giudiziaria a rendere dichiarazioni, degli stessi obblighi previsti per chi è chiamato a deporre innanzi al pubblico ministero (e per il testimone), cioè dell’obbligo di rispondere e di dire il vero, salvo il limite della possibilità di un suo coinvolgimento, ma ha portato ad una sostanziale equiparazione, anche sotto il profilo della valenza processuale, delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria a quelle rese al pubblico ministero. Infatti, i verbali di entrambe possono essere utilizzati per le contestazioni, valutati per la credibilità del teste, in determinate ipotesi acquisiti al fascicolo del dibattimento ed utilizzati per la decisione (art. 500 cod. proc. pen.). Il giudice può disporre, a richiesta di parte, che sia data lettura di entrambi i verbali quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione (art. 512 cod. proc. pen.), oppure quando si tratta di dichiarazioni di persona residente all’estero nelle circostanze di cui all’art. 512-bis cod. proc. pen., nonché di dichiarazioni rese in altri procedimenti, se le stesse sono divenute irripetibili o se le parti ne consentono la lettura (art. 238, commi 3 e 4, cod. proc. pen.) e, infine, in caso di acquisizione consensuale ai sensi degli artt. 431, comma 2, 493, comma 3, 500, comma 7, cod. proc. pen. Tale convergenza di disciplina processuale rende del tutto irragionevole il diverso regime giuridico riscontrabile tra le corrispondenti condotte di mendacio o reticenza, qualora esse siano riconducibili alle ipotesi di reato previste, rispettivamente, dall’art. 371-bis e dall’art. 378 cod. pen. (limitatamente alla condotta di false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria), non essendo applicabile alla seconda ipotesi (per mancata previsione normativa) la citata causa di non punibilità nel caso di assunzione d’informazioni ad opera della polizia giudiziaria, ancorché non sia configurabile in capo al dichiarante un obbligo di renderle o comunque di rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato, a norma dell’art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., a quello (commesso da altri) cui le dichiarazioni stesse si riferiscono. Da quanto esposto consegue l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, dell’art. 384, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere per la ragione ora indicata. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato – a norma dell’art. 371, comma 2, lettera b), codice di procedura penale – a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009.