lunedì 9 marzo 2009

Saggio grafico, dissimulazione e falsa testimonianza


In un recente post ho parlato della facoltà di non scrivere da parte dell'indagato o dell'imputato, nell'ambito della libertà di difesa garantita dalla Costituzione della Repubblica.
Qualora l'indagato (o l'imputato) decida di rilasciare saggio grafico, ma nell'esecuzione di questo alteri volontariamente le caratteristiche della propria scrittura, realizzando una dissimulazione in senso lato (in ambito grafico sono necessarie alcune precisazioni, ne scriverò in futuro), al soggetto di indagine è imputabile o meno la falsa testimonianza di cui al 372 c.p. , derivati e collegati ?
No, perché l'imputato/indagato non è testimone, e può difendersi anche fornendo informazioni non corrispondenti al vero, anche se, di converso, il fatto è rilevante ai fini dell'ammissione della colpa e della collaboratività o meno dell'individuo.
Nel caso, invece, di un soggetto che riassume in sé la caratteristica di testimone una dissimulazione (intesa come atto dimostratamente intenzionale di alterazione della propria scrittura) costituisce un rifiuto o una incompleta risposta alla richiesta del Giudice o del Magistrato a fornire un apporto conoscitivo al processo.

Facile? No, per niente.

Intanto, la dissimulazione proviene comunque dalla mano della persona oggetto di studio, ed è comunque un aspetto della sua identità grafica, anche se da considerarsi secondario rispetto all'identità correttamente definibile da scritture eseguite in tempi non sospetti (come si usa dire), e quindi il problema si ridurrebbe ad una neghittosità circostanziale. La porzione del campione ottenuto con un saggio grafico è di per sé limitata rispetto alle quantità e qualità necessarie per definire compiutamente l'identità della persona (si rileggano anche le note in merito alle Linee Guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali).
Inoltre, la dimostrata intenzionalità che definirebbe la dissimulazione, potrà essere dimostrata solo con la disponibilità di scritture che definiscano altrimenti l'identità grafica in esame. Se il campione comparativo è carente, non è in generale possibile una dimostrazione della intenzionalità.

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