Una particolare espressione, tratta
da un vecchio quesito, poi ritrovata più volte, anche se declinata in
forme linguisticamente più forbite o variamente abbigliate.
In generale: il Magistrato (o il Giudice) vuole sapere se determinate azioni (esempi: una falsificazione, una intrusione) possano essere realizzate con strumenti e conoscenze di pubblico dominio, da una persona con normali (sic) conoscenze tecnico-scientifiche.
Si
dovrebbe deviare (e molto) dalla strada maestra se si volessero meglio
definire quelle che dovrebbero essere le "normali conoscenze": c'è chi
trova alta cultura scrivere Aracœli anziché Aracèli, c'è chi crede che verrà la morte e avrà i tuoi occhi sia un atto di stalking, chi crede che lorem ipsum dolor sit amet non si possa usare in un saggio grafico, chi crede che la penna a sfera si chiami penna a biro, chi crede che la procedura per inserire una immagine in un documento Word (tzk!) sia un alto segreto professionale da non divulgare a nessuno. Pallidi e assorti, ma c'è chi gli da' credito (e incarichi). E alla fine, oggi siamo arrivati a chi pretende la conoscenza della lingua italiana a livello C1 - esprimendosi dalle parti del B2 o ancora più sotto.
Da capo.
Il volume XVI della rivista Make: era dedicato allo Spytech, in particolare a quello diy.
Gli esperimenti (perché di questo si tratta, in realtà) descritti
verrebbero catalogati senza esitazione da qualcuno come altissima
tecnologia, strumenti sofisticatissimi, che richiedono conoscenze
elevate ed iniziatiche.
Roba da terroristi ipertecnologici, dei Q venduti alla Spectre, o da scassinatori giorgiani dotati di un ancestrale tastatore (il c.d. Topolino)
Gli stessi qualcuni che però non sanno usare nemmeno il cellulare, neanche il più semplice (Nokia 3310, per fare nomi e cognomi), che , come detto sopra, pretendono la conoscenza della lingua italiana a livello C1 - esprimendosi dalle parti del B2 o ancora più sotto.
Make: è reperibile presso il sito dell'editore (è sempre un fascicolo del 2008) o per altre vie, specie l'usato, se siete dei variopinti e volete la carta.
La
maggior parte, o meglio la quasi totalità, delle intrusioni e delle
falsificazioni è realizzata con l'utilizzo malevolo di tecnologie
disponibili ovunque ed a chiunque, citavamo il Topolino, poc'anzi.
La sicurezza è un processo assai diverso dai vicoli ciechi e dalle porte chiuse, divenuti la norma degli ultimi anni con la pletora dei decreti sicurezza, dannosi ancorché inutili, criminogeni e istitutori del Reddito di Criminalità (altro che di Cittadinanza).
lunedì 17 agosto 2026
Immediata reperibilità ed accesso : dal Nokia 3310 al 'livello C1'
sabato 15 agosto 2026
Interruzione feriale, perizia e CTU - potevate fare senza ?
Questo post è stato originariamente pubblicato nel Giugno del 2018,
più volte ripubblicato aggiornato, ed è tra quelli con il maggiore
numero di accessi (solo nei primi giorni di Agosto 2025, quasi trecento contatti, quest'anno ancora non so e comunque i dati sono fortemente limitati per difetto a causa del blocco dei traccianti)
- è quindi presumibile che sia sempre un argomento di notevole e contigente
interesse, anche in considerazione della confusività introdotta dalla riforma Cartabia e dalle successive controriforme.
Lo ripropongo ancora, con minimi aggiornamenti, giacché la sostanza del problema rimane invariata.
La sospensione dei termini nel periodo feriale è un istituto che prevede - con la normativa attuale - l'esclusione del periodo tra il 1° Agosto e il 31 Agosto
di ogni anno, dal calcolo delle scadenze processuali - in altre parole,
il termine per il compimento di una data attività processuale si ferma
durante la sospensione, riprendendo alla fine di questa.
La sospensione feriale dei termini processuali è regolata dall'art. 1 della legge 742/1969, novellato dal Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modifiche nella Legge 162/2014; questo prevede, appunto, che il decorso dei termini relativi alle giurisdizioni ordinarie (i Tribunali), quelle amministrative (TAR), tributarie e militari è sospeso di diritto dal 1° al 31 Agosto di ciascun anno - 31 giorni fissi - e riprende dal 1° Settembre. [sino al decreto Renzi, la sospensione operava dal 1° Agosto al 15 Settembre di ogni anno.]
Il DL 132/2014,
nelle dichiarazioni dell'allora Presidente del Consiglio, Matteo Renzi,
aveva la finalità di ridurre il periodo di chiusura della aule
giudiziarie in nome di una velocizzazione dei procedimenti e dello
smaltimento dell'arretrato. La sospensione era nel suo illuminato parere, un periodo di ferie aggiunte dei giudici, che servivano solo a perdere tempo.
Grandissima balla, come si ben
può verificare oggi, a dodici anni dal DL. A quando vanno i rinvii? 2028?
2029? 2030? La riforma Cartabia ritorna sullo stesso problema, al grido di lo vuole l'Europa, ma le belle intenzioni sembrano sciogliersi (ancora una volta) in putredine [1], con un ulteriore passo verso il processo McDonald's.
In realtà, lo scopo della sospensione feriale è quello di far godere ai professionisti forensi un periodo di pieno riposo (Proposta di legge n. 377 della Camera dei Deputati, presentata dal deputato Giuseppe Alessi [DC] il 3 Settembre 1968, Sospensione dei termini Processuali nel Periodo feriale),
non per chiudere i Tribunali (che non chiudono mai) o per allungare le
ferie ai Magistrati (che le prendono nella misura prevista dalla Legge,
indipendentemente dal periodo feriale). Credere che la riduzione del periodo feriale porti una riduzione del tempi della Giustizia, è quindi una idea, per così dire, da variopinti, a solo e ulteriore discapito del cittadino. Se l'illustrissimo decreta il 31 Luglio, LUI va in ferie, mentre difensori e parti devono spesso e volentieri rispettare i termini per impugnare.
La sospensione non si applica nei casi elencati dalla Legge, ovvero:
- per la materia penale,
quando vi siano imputati in custodia cautelare e in caso di rinuncia
alla sospensione da parte dell'imputato o del suo difensore,
procedimenti per le indagini preliminari per reati connessi alla
criminalità organizzata, quando vi siano imputati detenuti o reati
vicini alla prescrizione o che abbiano carattere di urgenza, misure di
prevenzione o sequestro di beni, incidenti probatori non rinviabili (articoli 2, 2-bis e 4 della L. 742/1969, art. 91 RD 12/1941, art. 467 cpp); poi, vale una sospensione de facto perché le cancellerie, perennemente a corto di personale non sono in grado di assicurare il servizio ad Agosto;
- per la materia civile,
nelle cause per alimenti, procedimenti cautelari, adozione di
provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione,
inabilitazione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, sfratto
e opposizione all'esecuzione, dichiarazione e revoca dei fallimenti e,
in generale, in tutte le cause rispetto alle quali la ritardata
trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti (artt. 3 e 4 L. 742/1969, art. 92 r.d. 12/1941, artt. 409 e 442 cpc per la lista completa)
- per la materia amministrativa (art. 5 L. 742/1969): ai procedimenti per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Per quanto attiene la interruzione feriale dei termini ex 195 cpc novellato, questi (tutti e tre: invio relazione alle parti, osservazioni delle parti alla relazione, sintetica risposta alle osservazioni e deposito) sono termini processuali e non sostanziali, quindi si applica la sospensione, salve le eccezioni dettagliatamente elencate dalla Legge.
Che siano termini processuali, non vi è più alcun dubbio dopo la novella e ci è si espressa incidentalmente e più volte anche la Suprema Corte.
Nella pratica quotidiana, però, anche nel caso dei termini indicati nel formato del 60+30+30 bisognerebbe sempre calcolare le date a calendario e calcolarle con la feriale - le innumere app disponibili funzionano anche via smartphone, quindi potrete usarle anche durante l'udienza di incarico.
Se ciò non è possibile, andrebbero registrate a verbale in apertura di operazioni, perché sia ben chiaro a tutti come funziona.
In caso di proroghe, inoltre, sarebbe particolarmente opportuno non limitarsi alla generica richiesta di "30gg" ma indicare sempre anche il nuovo termine a calendario, e, se del caso indicare che tiene conto della interruzione feriale.
Qualcuno potrà ignorare tali richieste e precisazioni, ma di fronte ad una eventuale istanza dei difensori, che contestano i termini scaduti in feriale, sostenuti dalla abbondante dottrina in tema, non si potrà avere altro esito che una remissione in termini.
Infine, con le penultime novelle, il giudice è tenuto a definire e seguire un calendario definito già prima dell'udienza di comparizione, nel quale è già prevista la finestra per il subprocedimento di CTU: da quello derivano i termini dati un udienza, indipendentemente dalla date o dai giorni - quella che è intoccabile è l'ex udienza di acquisizione della relazione di CTU, tutto quello che accade prima al giudice interessa solo nella misura in cui non gli salta detta udienza.
Gabriele D'Annunzio - Elegie romane (1891), II - Villa Chigi, 102