Ricordiamo che se il cliente è titolare di partita IVA (ed è in causa come tale: banca, professionista, piccola azienda) vale il Decreto Legislativo n. 231/2002, in particolare il già noto art. 4 : “Gli
interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla
scadenza del
termine per il pagamento”. In sintesi, le fatture in questo caso si
pagano entro trenta giorni dal ricevimento; gli interessi decorrono
dalla data successiva al trentesimo giorno, senza necessità di
costituzione in mora del debitore; sono calcolati sulla base del tasso
BCE maggiorato di sette punti; si può avviare la riscossione coattiva (decreto e precetto) senza altro adempimento, dopo i trenta giorni di cui sopra. Sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 22 del 27-1-2012 è stao pubblicato l'aggiornamento, valido per il primo semestre del 2012 : Ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231 si comunica che per il periodo 1° gennaio -
30 giugno 2012 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello
stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, e' pari
all'1 per cento.
Gli interessi per il ritardato pagamento sono quindi fissati in ragione dell'8 per cento.