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domenica 10 luglio 2011

Ancora sulla Consulenza Tecnica nella Mediazione Civile Obbligatoria


Già abbiamo scritto una nota sulla mediazione obbligatoria nel contenzioso civile e commerciale, definita dall'art. 60 della Legge 28 Giugno 2009, numero 69, attuata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010.
Qui si scrive nella rude lingua dei Consulenti - per un approfondimento si consulti, ad esempio,  il manuale di Elisabetta Mazzoli ed altri, edito da Maggioli.
La mediazione (erroneamente chiamata in sedi insospettabili come conciliazione, o mediaconciliazione, o addirittura arbitrato) è un atto preventivamente obbligatorio per adire un Tribunale per una lunga e vaporosa serie di materie, dal Condominio al contenzioso sul Risarcimento Danni, senza un limite superiore di importo di causa. Delle perplessità di ordine generale ho già scritto qui.
Due righe sulla consulenza tecnica nella mediazione, prevista nel caso in cui il mediatore non sia in grado di affrontare l'argomento di lite, e nella ulteriore impossibilità di avvalersi della collaborazione di un ulteriore mediatore esperto nel settore, la cosiddetta comediazione. In tal caso, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli elenchi dei consulenti presso i tribunali.
Più di una critica già sulla norma tal quale: se la mediazione è procedura breve, ed informale, che non può esprimere giudizi (anche se...) o valutazioni, a che serve il consulente d'ufficio, che per definizione esprime una valutazione
Ed anche se le parti, di comune accordo, decidessero di affidarsi ad un parere tecnico, questo non è certo un intervento mediativo, ma è eventualmente successivo a questo ed oltretutto con caratteristiche di giudizio arbitrale, anche se il parere tecnico, ad esempio, avesse lo scopo di fornire una valutazione monetaria su cui il mediatore proporrebbe una sua composizione.
Ed in tutto questo, la consulenza deve svolgersi in contraddittorio, con la conseguente eventuale nomina di consulenti di parte? Ma la mediazione non può svolgersi in contraddittorio, anche se solo tecnico. 
Le bozze di regolamento che si leggono in giro sembrano propendere verso una forma di arbitrato irrituale, concedendo la consulenza tecnica solo quando tutte le parti ne facciano richiesta e se ne assumano solidalmente l'onere economico. Ma ancora una volta, non è più una mediazione, è una surroga del procedimento ordinario.
 

mercoledì 13 aprile 2011

Mediazione Obbligatoria nel Contenzioso Civile e Commerciale e Consulenza Tecnica


Lunedì 21 Marzo 2011 è entrata in vigore la mediazione obbligatoria nel contenzioso civile e commerciale, creata dall'art. 60 della Legge 28 Giugno 2009, numero 69, attuata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010.
Non è questo il posto dove spiegare nei particolari le intenzioni di chi l'ha istituita, di chi vi si oppone, del come vorrebbe funzionare. Per questo si veda ad esempio,  il manuale di Elisabetta Mazzoli ed altri, edito da Maggioli.
La mediazione (o conciliazione, o mediaconciliazione, o addirittura arbitrato - la chiarezza nomenclatoria è un bel sintomo!) è atto preventivamente obbligatorio prima di adire un Tribunale per una lunga e vaporosa serie di materie, dal Condominio al contenzioso sul Risarcimento Danni, senza un limite superiore di importo di causa. 
Un sacco di problemi, a mio parere, a cominciare proprio dalla diffusa incertezza su come chiamarla: anche fonti insospettabili scrivono di arbitrato
Il fatto che non venga fissato un limite superiore nell'importo di causa sta a significare che la mediaconciliazione (sic) non è diretta solo alle cause bagatellari, che sarebbero in linea di principio quelle che ingolfano i Tribunali.
Il servizio di mediazione preventiva e obbligatoria viene fornito da entità sostanzialmente private, secondo modalità di ammissione quantomai lasche: non è una impressione, infatti, che l'operazione somigli ad un tentativo di privatizzazione della Giustizia. E proprio in queste ore, cominciano ad essere dirette alla Corte Costituzionale le prime eccezioni, equamente divise tra la obbligatorietà della mediazione quale presupposto per adire al Tribunale e le regole di formazione delle entità mediatrici.
Altra cosa che appare quantomai dubbia è la obbligatorietà della mediazione preventiva. La risoluzione alternativa delle controversie dovrebbe sottostare ai principi di volontarietà, riservatezza e neutralità, che qui non sono proprio rispettati. 
La norma è ambiguamente snella, lasciando troppe cose alla discrezione del singolo organismo di mediazione. 

Consideriamo brevemente il punto che ci interessa, la consulenza tecnica. Almeno teoricamente, la procedura non dovrebbe discostarsi troppo da quella già nota nel caso di arbitrato civile, anche se con i caveat già accennati.
L'articolo che ci interessa è il numero 8 del citato Decreto Legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010. 
Al primo comma, si osserva che nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari
Bene, e chi mi certifica le specifiche competenze tecniche, se la norma che regola l'ammissione al ruolo di mediatore non ne fa alcun cenno? Chi mi consente di ricusare un mediatore a mio parere non competente?
Se di cause bagatellari si fosse trattato, di consulenza tecnica non se ne doveva nemmeno parlare, ma la norma non fissa un limite oltre al quale la competenza naturale è del Tribunale. 
Nel caso (quarto comma dell'art.8) che non si possa procedere con al nomina di mediatori ausiliari, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti preso i tribunali.
Consulenti, recita la norma, quindi gli iscritti agli elenchi del Tribunale Civile, sembrerebbero esclusi quelli del Penale, se il Decreto assume la nomenclatura dei Codici. E se la specifica competenza non la si ritrova in detti elenchi? Non sembra prevista la facoltà del mediatore a ricorrere ai docenti universitari o a laboratori statali (non solo RIS, ma anche le Belle Arti, le Agenzie per la tutela del territorio, eccetera), se l'importanza del caso lo richiede. Ma non c'è la limitazione alle cause bagatellari, perché si pone allora tale vincolo?
L'ultima frase del quarto comma, che parla di onorari, rinvia ai singoli regolamenti di procedura dell'organismo. Ci piacerebbe credere che non verremo liquidati secondo la L. 319.
Piuttosto, non trovo norme che concedano a terzi l'accesso agli elenchi del Tribunale; dov'è la deroga alle norme sulla riservatezza dei dati personali, che pure vengono invocate ogni volta che si chiede l'accesso a tali elenchi, ad esempio per motivi sindacali ? 
La natura pubblicistica del'incarico vale solo quando si devono fissare gli onorari, almeno finora.

lunedì 18 gennaio 2010

Reddito e Vacazioni, nessuna nuova

Per mantenere la memoria viva, una periodica reiterazione.

I compensi spettanti ai Periti, ai Consulenti Tecnici, Interpreti e Traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, sono sempre regolati dalla Legge 8 Luglio 1980, n. 319, e per l'aggiornamento degli importi dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 maggio 2002. Oggi, è il 18 Gennaio del 2010, sono otto anni che non variano.
Le due norme sono riportate integralmente qui e qua. Si ricorda che il testo delle Leggi dello Stato è esplicitamente escluso da ogni e qulasiasi diritto di copia ed è liberamente riproducibile (nonostante qualche Ministro - con una commovente distribuzione bipartisan - abbia ogni tanto l'oscena tentazione di porre una tassa sulla conoscenza della Legge), e che il solo testo che ha valore di riferimento è quello della Gazzetta Ufficiale.
Le norme citate valgono sia in ambito civile che penale, che nelle indagini del Pubblico Ministero.
L'articolo 4 della L. 319 recita : Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di L. 24.732 e per ciascuna delle successive è di L. 13.740. L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente. Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.
Il successivo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 Maggio 2002 ha aggiornato (nonostante la Legge preveda un aggiornamento triennale) il costo delle vacazioni nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.
Dal 30 Maggio 2002 non è si è più avuta alcuna rideterminazione dell'importo delle vacazioni, benché di trienni ne siano passati ormai quasi tre. Dal Maggio del 2002 al Settembre 2008 l'incremento ISTAT è stato, per la cronaca, pari a 114,87.

La determinazione del compenso su base oraria (o a vacazione) è quello che si applica nel mio caso, come Traduttore, Interprete, Perito Documentale. Anche nei casi in cui avrei dovuto avere la liquidazione calcolata su percentuale di valore (perizie su falsi o perizie di stima) il Magistrato si è comunque avvalso del calcolo "a vacazioni".

Due brevi calcoli, in uno scenario ipotetico ma più che plausibile e facilmente verificabile.
Vengo incaricato di fornire l'assistenza come interprete specializzato (portoghese brasiliano) in una indagine che si svolge attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche. Io non posso prestare assistenza per più di otto ore al giorno (quattro vacazioni), come disposto dal citato articolo quattro, a meno che non sia presente il Magistrato e verbalizzi la mia effettiva presenza oltre il limite indicato.
L'incarico può prolungarsi anche per alcuni mesi, e io debbo garantire comunque la mia presenza per le otto ore giornaliere, festivi compresi. Nel caso si presti servizio in sala ascolti non è in genere consentito svolgere contemporaneamente più incarichi.
In un mese di trenta giorni, la Legge prevede che mi possa essere liquidata una somma di euro 984,53. Da queste si sottrae il venti per cento di ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi (quale contribuente minimo), ed un trenta per cento circa tra contributo INPS  (che nonostante le promesse politiche, è destinato ad aumentare ancora) ed altre spese varie.
Il reddito mensile, al netto di tasse e spese, diviene quindi qualcosa appena al di sotto dei cinquecento euro.

La Corte Costituzionale è stata chiamata più volte ad esprimersi sulla legittimità della Legge 319/80, e ben ha evidenziato in ognuna delle decisioni prese, la diversità di trattamento dell'attività svolta per l'Autorità Giudiziaria rispetto all'art. 36 della Costituzione, non tanto per la disparità tra liquidazione a percentuale e liquidazione a vacazione, conseguenza del colpevole mancato adeguamento agli indici ISTAT degli importi tabellari nei termini (tre anni) fissati dalla Legge stessa, quanto per il fatto che l'opera prestata per il Giudice o per il Magistrato costituisca o meno una percentuale rilevante del reddito personale dell'interessato.

Chi, cioè, lavora pressoché esclusivamente per l'Autorità Giudiziaria è discriminato rispetto a chi ha altre entrate che gli consentono di sostenere il sacrificio per il bene comune implicito nella tariffa pubblicistica.

La Sentenza numero 41 del 1996 concludeva ricordando che questa Corte non può non rinnovare l'auspicio che - in attesa di norme migliori - le autorità indicate dalla legge impugnata provvedano a rispettare le scadenze triennali di adeguamento dei compensi dovuti in base alle variazioni accertate dall'ISTAT.


venerdì 18 dicembre 2009

Le modifiche al Codice di Procedura Civile, e due noterelle di Diritto Comparato - III


Diritto comparato, dicevamo.
Norme analoghe a quelle introdotte in vigore con la Legge 69/09 esistono nel Codice  di Procedura Civile in vigore in Brasile dal 1973, e  più volte modificato (nel 1973 si era in piena dittatura, ricordate?), in particolare nel 1992.
Ci interessano il  Capitolo VI (delle Prove), Sezione VII (della Prova Periziale), artt. 420 e seguenti.
Uno sguardo, rapido e qualitativo, più che tradotto, mediato verso l'italiano.

Intanto, art. 432, il Giudice può concedere solo una proroga (motivata) dei termini assegnati per il deposito della relazione; i termini per il deposito, sono fissati (art. 421) al momento della nomina del perito stesso. Vale la norma, un perito un consulente di parte, ovvero tanti consulenti di parte (quesito complesso o multidisciplinare) quanti sono i periti.
Circa i termini di deposito della relazione, e qui la questione si fa interessante per le recenti novelle nel codice di procedura civile italiano, all'art. 433, il perito deve depositare almeno venti giorni prima dell'udienza di discussione, ed i consulenti di parte possono presentare (in cancelleria) le proprie osservazioni dieci giorni dopo il deposito della relazione stessa.
È evidente la comune perplessità: nel caso di relazioni particolarmente complesse, dieci giorni sono nulla, anche per le diversità di interpretazione del disposto dell'art. 433 (dieci giorni dal deposito, dalla notifica, o dalla consegna dell'elaborato ai consulenti di parte?). Si verificherebbe, cioè, una condizione di violazione del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità tra queste, cui si oppone, però, il fatto che il perito è nominato dal Giudice,  a questi riferisce, ed al prudente apprezzamento del giudicante viene demandata l'adesione o meno alle risultanze della perizia.
Un istituto interessante, dal punto di vista dell'economia processuale, si aveva nella redazione originaria (1973) del CPC brasiliano, all'articolo 430 (abrogato) : il laudo unânime, nel quale perito d'ufficio e consulenti di parte si trovano in accordo, e sottoscrivono congiuntamente la relazione da consegnare al Giudice.




giovedì 17 dicembre 2009

Servizi in linea con i bisogni di mercato ?


In data 15 Dicembre 2009, il Responsabile Commerciale (entità priva di nome e cognome) per il Mercato Privati di Poste Italiane SpA, ha fatto trovare ai titolari di caselle postali, una poco piacevole letterina.
L'anonimo Responsabile comunica che Poste Italiane, ha effettuato una rivisitazione del servizio "Caselle Postali", con l'obiettivo di offrire servizi in linea con i bisogni del mercato.
La valorizzazione della fruibilità del Servizio si sintetizza in un prezzo più che triplicato del canone annuo, che passa (rispettivamente, secondo dimensione della casella) da 35, 42 e 50 Euro a 100, 150 e 200 Euro.
In cambio di cosa? Della possibilità di estendere l'utilizzo della Casella Postale fino a due familiari, e la possibilità di immissione di Fax in Casella Postale, attraverso il numero messo a disposizione dall'Ufficio Postale.
Familiari in una casella intestata ad una azienda o ad un professionista? Fax in casella? E questo sarebbe un servizio in linea con i bisogni di mercato ?
Mi domando se il Signor Responsabile Commerciale abbia una seppur pallida idea di cosa significhi quel che sottoscrive.
Due considerazioni, e due conti. 
La casella postale sarebbe un utilissimo strumento per  le piccole aziende, in quanto consente di avere un luogo ove ricevere la propria corrispondenza (non solo lettere e bollette, ma anche pacchi, postacelere e quant'altro), senza essere costretto a mantenere un luogo presidiato per l'incombenza. Poste Italiane, di converso, guadagna (e non poco) dal fatto che per ogni dieci caselle aperte c'è un postino in meno che gira per la città.
Della estensione ai familiari, abbiamo già detto. 
Per il servizio fax, il Signor Responsabile Commerciale dovrebbe farsi un giro in Internet, e controllare quali e quanti servizi fax esistono. Ad un costo intorno ai cinquanta euro l'anno, si acquista un numero di fax esclusivo, gestibile direttamente per posta elettronica, e che non passa sotto gli occhi di un intero ufficio postale, alla faccia di privacy e riservatezza; inoltre, tali servizi forniscono esplicitamente o implicitamente il valore aggiunto della certificazione del fax ricevuto o inviato, poiché viene generato un file pdf, a richiesta con firma digitale, che fissa nel tempo data e ora della trasmissione ed il suo contenuto. Vedi ad esempio, popfax (se indicate il codice 6228 9950 7005 7402 vi fanno il 20% di sconto sulla tariffa).
L'opzione fax è pertanto, assolutamente fuori mercato.
Nulla si dice circa la qualità del servizio, però.
Nella mia casella, la posta arriva una volta a settimana, o anche meno, tutta insieme.

La ricezione della postacelere e dei pacchicelere, sopratutto se in contrassegno, viene lasciata al buon cuore degli addetti al recapito e degli addetti all'ufficio. Per il contrassegno, anzi, spesso il plico non solo non viene lasciato in casella ma non viene nemmeno lasciato l'avviso di giacenza presso altro ufficio (alla faccia del rispetto dei contratti di servizio sottoscritti).
Un elementare servizio, in uso fino a qualche anno fa, quale l'impostazione diretta in casella degli invii consegnati presso lo stesso ufficio dove è ubicata la casella, non è più consentito. Invece di percorrere i sei-sette metri tra lo sportello e la casella, una raccomandata viene inviata al CMP di competenza (che è sempre in un'altra città, Roma-Fiumicino, Milano-Roserio, ecc.) , e poi effettua tutta la trafila per ritornare allo stesso ufficio in cui è stata impostata. A quanto pare, il Responsabile Commerciale non ha cognizione di una esoterica disciplina nota come Gestione dei Costi di Impresa.
I plichi che passano "dogana" lecitamente o illecitamente (visto che negli ultimi tempi qualsiasi cosa viene bloccata in dogana, anche se trattasi di materiale esente da tributi e balzelli) non viene consegnato in casella, sempre per la questione dell'incasso degli eventuali (e spesso più che arbitrari: libri e riviste passate con l'IVA al 20% !) importi a carico del destinatario.
E ancora, in casella non si possono ricevere corrispondenze recapitate tramite entità diverse da Poste Italiane, alla faccia della libertà di impresa e di concorrenza. Tra queste, le lettere affidate ad un qualsiasi correre privato, ovverosia i tre quarti delle fatture e delle comunicazioni bancarie. Dobbiamo pagare anche per l'abuso di posizione dominante di Poste Italiane.
Interessante come ci chiamino Clienti, quando si tratta di incassare, e Utenti quando si tratta di giustificare disservizi e incapacità imprenditoriale, e non solo con Poste Italiane.

Offrire servizi in linea con i bisogni del mercato è cosa ben diversa. Dopo il cloud computing il cloud management ?...



lunedì 7 dicembre 2009

Fatture 2008, aggiornamento


Sono stati finalmente sbloccati i fondi per il pagamento delle Spese di Giustizia 2008, in particolare per il pagamento delle fatture già emesse in quell'anno da Periti, Esperti e Consulenti per le prestazioni professionali svolte per le Procure, i Tribunali e le Corti di Appello.
L'Ufficio Spese di Giustizia della Procura di Roma già sta provvedendo al pagamento delle fatture in sospeso, e i relativi importi sono in corso di accreditamento presso i conti correnti indicati.
Poco si sa per Tribunale e Corte di Appello, ed ancor meno dello stato dei pagamenti presso altri Tribunali e Procure, in particolare quelli da cui i Colleghi segnalano da anni stati di gravissima sofferenza organizzativa.
Raccomando vivissimamente la verifica dei codici IBAN e la comunicazione del codice BIC/SWIFT, ex circolare n. 27 del 21 Settembre 2009 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato: senza quelli, non pagano voi, e si rischia di bloccare anche i pagamenti dei Colleghi.

mercoledì 11 novembre 2009

Le modifiche al Codice di Procedura Civile, e due noterelle di Diritto Comparato - II


Alle modifiche al Codice di Procedura Civile introdotte con la Legge 69/09 occorre aggiungere alcune annotazioni sugli orientamenti recenti nella interpretazione e nella applicazione delle altre norme.
Ricordiamo l'art. 201 del Codice di Proc. Civile (Consulente Tecnico di Parte) :
Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. 

Ecco, la nomina del CTP deve essere, tassativamente, presentata in Cancelleria entro il termine stabilito dal Giudice (di solito, l'inizio delle operazioni peritali), e non al CTU in sede di apertura delle operazioni peritali, a pena di nullità della nomina stessa.
La consegna (o la semplice comunicazione a verbale) della nomina del CTP  costituirebbe una delega delle attività processuali dal Giudice al CTU, che è inammissibile.
Il citato art. 201 c.p.c. recita che la nomina di consulenti tecnici di parte deve essere effettuata con dichiarazione ricevuta dal cancelliere senza la possibilità di delegare al CTU la ricezione della dichiarazione di nomina del CTP. Tale attività è demandata chiaramente ed inequivocabilmente alla cancelleria.
Le disposizioni dell'art. 201 c.p.c. si integrano con quelle dell'art. 91 delle Disposizioni di Attuazione, (Comunicazione a Consulenti di Parte): 
Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.
Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del Codice.



La nomina del CTP, avvenuta nel corso delle operazioni peritali, in assenza cioè della preventiva dichiarazione in Cancelleria, è quindi inammissibile, ed è nulla. Il CTU deve richiedere alle parti, all'atto dell'apertura delle operazioni peritali, la conferma (da verbalizzare) dell'avvenuta nomina secondo rituale; mancando questa conferma, il CTP nominato irritualmente non può essere ammesso alle operazioni (cui è sempre e comunque ammessa la parte ed i suoi procuratori).

Qualche dubbio interpretativo si presenta, ad esempio, nel caso si abbia la necessità di sostituire il CTP al momento dell'apertura delle operazioni, ovvero nel corso di queste, e nella impossibilità materiale di depositare preventivamente la nuova nomina in Cancelleria. È accettabile, in tal caso, la comunicazione al CTU, da perferzionarsi alla riapertura degli Uffici?

venerdì 30 ottobre 2009

Pagamenti, ancora - Comunicazione codice BIC/SWIFT


La Banca d'Italia ha dato disposizione acché dal 12 Ottobre scorso (Columbus Day), non possano essere effettuati pagamenti da Procura, Tribunali e Corte d'Appello in assenza della comunicazione del codice BIC/SWIFT della banca che gestisce il conto corrente indicato dal creditore.
Non è, cioè, più sufficiente la comunicazione, avvenuta da tempo, del codice IBAN agli uffici Spese di Giustizia, ma è indispensabile che venga comunicato anche il codice BIC/SWIFT (di norma indicato al di sotto del codice IBAN nell'intestazione dell'estratto conto).
A seguito delle proteste degli uffici, che si sarebbero trovati paralizzati nei pagamenti, si indica, almeno a Roma, un termine al 31 Dicembre 2009, oltre il quale non potranno essere eseguiti pagamenti senza il codice BIC/SWIFT.
Ci si deve quindi affrettare a comunicare ai vari uffici anche il  codice BIC/SWIFT della propria banca, pena il blocco dei pagamenti.

La pretesa di Bankitalia appare, però, come una tautologia vessatoria.

Il codice SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Communication, che lo gestisce), o BIC (Bank Identifier Code) era previsto nella norma ISO 9362.  Era utilizzato nei trasferimenti tra banche, prima dell'adozione generalizzata del codice IBAN, in quanto identificava univocamente un singolo istituto bancario tra tutti gli altri esistenti sul pianeta. È un codice lungo 11 caratteri, che identificano banca (i primi 4), nazione secondo ISO 3166 (due cifre, IT per l'Italia), la città (due cifre) e la filiale (le ultime tre); quando gli ultimi tre sono delle "X", significa che ci si riferisce alla sede centrale dell'istituto, o che questo non ha suddivisione locale (come il nostro Bancoposta).
L'IBAN (International Bank Account Number, ISO 13616) identifica compiutamente una utenza bancaria. 
Nell'ordine, nazione (IT, sempre secondo ISO 3166), due cifre di controllo, codice nazionale (CIN, ABI, CAB), numero di conto. Il numero di cifre riservato ai dati nazionali varia da paese a paese (in Italia sono 23), rimanendo costanti per ogni banca di quel paese.
È quindi evidente che la prima parte del codice IBAN (sino al CAB) corrisponde al BIC, ed è quindi del tutto inutile fornire i due dati quando i bonifici vengano effettuati entro l'Unione Europea, dove l'IBAN è ormai la sola identificazione accettata.
Il codice BIC è utilizzato ormai solo verso nazioni in cui, per motivi che vanno dall'arretratezza all'oscuramento contabile, il codice IBAN non è diffuso.


Bankitalia non ha alcun bisogno che gli si debba comunicare il BIC, perché è in grado di calcolarlo autonomamente, perché i dati per farlo già sono tutti compresi nell'IBAN.

Il dato è già noto ed acquisito, e pretenderne la comunicazione, minacciando in caso contrario la sospensione dei pagamenti è una vessazione, è un aggravio del carico di lavoro degli uffici, è una perdita di tempo e di risorse.

Pallidi, e assorti. Molto, assorti.


domenica 11 ottobre 2009

Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense v 6.0 - de 28 al 30 de Noviembre de 2009


Uno sguardo da un'altra prospettiva. 
Per informazioni, iscrizioni e quant'altro seguite i links riportati sulla pagina.

Qué es el Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense V.6.0 ?
El Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y forense, versión seis punto cero, es una reunión científica que tiene sede en el ciberespacio a través de www.psicologiajuridica.org , en la cual los asistentes acuden de forma virtual, es decir, desde sus propios ordenadores, sin necesidad de desplazamientos físicos, ni sincronización horaria.
Este Congreso académico masivo y multicultural promueve la educación continuada basándose en la modalidad pedagógica e-learning que permite superar limitaciones espacio temporales a través del ciber espacio, pues favorece la intervención de varios autores latinoamericanos que se reúnen virtualmente en un «espacio cibernético» para exponer y debatir opiniones sobre temas relacionados con la Psicología Jurídica y Forense. Esto privilegia la variedad cultural y la cobertura internacional hispanohablante.
Esta modalidad admite que los participantes y los ponentes, puedan relacionarse con el evento desde cualquier sitio en el cual exista un ordenador o computador conectado a Internet, superando los límites geográficos, logísticos y también los obstáculos financieros. Incluso su vinculación virtual no necesariamente debe coincidir en el tiempo, pues los documentos permanecen disponibles durante cierto periodo para que todos los asistentes tengan acceso a ellos en los momentos en que les resulte más conveniente.

Cómo puedo inscribirme?
Siguiendo los pasos de este vinculo INSCRIPCION

Cómo se desarrollará el congreso?
Durante la semana las ponencias serán enviadas a su correo electrónico (recomendación no usar correos de Hotmail o Yahoo) luego de leerlas usted puede opinar o realizar preguntas a sus autores por medio del correo electrónico.
Al finalizar el congreso las memorias del congreso estarán disponibles para los cibercongresistas los cuales pueden “bajarlas” (”Download”) y reproducirlas selectivamente a través de su impresora personal u otros medios disponibles.

Cuándo se llevará a cabo el Congreso?
En la semana del 28 al 30 de Noviembre de 2.009
Cuánto cuesta?
El Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense. v 6.0 es completamente gratuito
A quienes está dirigido el Congreso?
El congreso está abierto a todos los profesionales y estudiantes relacionados con el ambiente psicojurídico, psicólogos, abogados, médicos, trabajadores sociales, pedagogos reeducativos, investigadores judiciales.
Puedo presentar algún trabajo?
Si, todos los profesionales y estudiantes de áreas afines pueden enviar sus escritos e investigaciones a congreso6@psicologiajuridica.org anexando a la ponencia y su hoja de vida, desde el 1 de Octubre de 2009 hasta el 15 de Noviembre del 2009 y su propuesta será analizada por el Comité Científico, el cual en la primera semana dará respuesta de la aceptación o no del trabajo en el Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense V 6.0.
Qué temas se discutirán?
Toda clase de temas relacionados con psicología jurídica y forense como victimología, peritaje, criminología, violencia familiar, aspectos penitenciarios, entrevista judicial, abuso sexual, homicidio, secuestro, entre otros.
Qué beneficios tienen los participantes?
Asistir a un programa de actualización multicultural de alto nivel y sin costo alguno
Comunicar experiencias profesionales y aprender de los debates multiculturales
Recibir una certificación Virtual
Acceder a las memorias científicas del evento
Quién promueve el evento?
Avalado por Psicología Jurídica Org institución que desde su nacimiento en Marzo de 2.001 se ha interesado en difundir gratuitamente este conocimiento a lo largo y ancho de países latinoamericanos en los cuales acceder a esta área de estudio y de trabajo significaba una excepción y un privilegio. Para este evento se ha vinculado con la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense y 20 organismos latinoamericanos más.
Desea más información?
Para recibir más información sobre este congreso, puede ponerse en contacto con nosotros: congreso6@psicologiajuridica.org


lunedì 16 febbraio 2009

Due conti, tra il 1923 e il 2008


Le indennità spettanti ai Periti in materia Civile e Penale, secondo il Regio Decreto 3 Maggio 1923, numero 1043, oscillavano tra le 5,00 e le 12.50 Lire per la prima vacazione, e tra le 3,00 e le 7,50 Lire per le successive, sempre di due ore, e sempre in ragione di non più di quattro al giorno.
La variazione dell'importo segue la distinzione tra civile e penale (il penale è pagato dall'Amministrazione dello Stato, quindi è più basso), tra periti di varie specialità, e se questi fossero laureati, diplomati o non laureati né diplomati.
Per i traduttori il R.D. citato prevedeva una indennità da Lire 4 a Lire 5 per ogni linea scritta su facciata di linee 25 e da 16 a 20 sillabe.
Accettata la validità, almeno in questo stadio di due conti, dei
coefficienti ISTAT di rivalutazione monetaria in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, le vacazioni oscillerebbero, in moneta del 2008, tra i 4,38€ e i 10,94€ per la prima vacazione, e tra i 2,67€ e i 6,57€ per le vacazioni successive (oggi, ricordo siamo tra 14,68€ e 8,15€ a vacazione, secondo il D.M. 30 Maggio 2002).

Assai meglio per i traduttori, sono tra i 3,50€ e i 4,38€ per linea, ovverosia tra gli 87,50€ e i 109,50€ a facciata: un sogno, con quello che ci viene dato oggi.

venerdì 23 gennaio 2009

Consulenti e Periti nel Processo in Italia e all'Estero


Venerdì 30 Gennaio
, dalle 9 alle 18, presso l'Aula della Musica del Tribunale Civile di Roma (Via Lepanto, 4 - dalle "notifiche" poi per il ponticello, per chi pratica il luogo) si terrà il convegno Consulenti e Periti nel Processo in Italia e all'Estero organizzato dalla Associazione Culturale Isonomia con la Fondazione Sandro Pertini e l'Associazione Nazionale Forense.
Sono in programma interventi di Adelmo Manna, Italo Ormanni, Mario Scialla, Tiziana Salvatori, Luciana Canonaco, Enrico Cataldi, Gerardo D'Ambrosio, Alfredo Galasso, Rosalba Turco, Claudio De Giovanni, Giancarlo Umani-Ronchi, Antonio Ugolini, Anna Caterina Alimenti; introduce il convegno Mario Almerighi.

Il programma in PDF è scaricabile da qui.

sabato 6 dicembre 2008

Linee guida per il trattamento di dati personali da parte dei CT e dei periti - Alcune considerazioni, quarto di quattro


Come si deve affrontare un incarico considerando le Linee Guida del Garante per la Protezione dei dati Personali? In maniera non molto diversa da quanto fatto finora, per chi faceva le cose come dovevano essere fatte, si dovrebbe rispondere.
Incarico in forma scritta, sia che provenga da un Giudice o da un Magistrato, che da una delle parti. In tutti i casi sarebbe opportuno, a mio parere, richiedere una autorizzazione esplicita alla conservazione di una copia della perizia/consulenza/traduzione sino al completamento di tutti i gradi di giudizio, compreso un eventuale passaggio penale-civile o viceversa. Nel caso di un incarico di parte, va fatta sempre sottoscrivere anche la rituale dichiarazione sulla privacy.
Il materiale ricevuto, in particolare i documenti, va accuratamente descritto, indicando sempre se si tratti di copie o di originali; se materiale viene acquisito successivamente all'incarico, deve tutto constare, nel dettaglio, nei verbali di operazioni peritali.
Nel caso ci si debba avvalere di collaboratori, anche amministrativi, la parte deve essere informata di chi e cosa metterà mani (pulite), occhi e strumenti adeguati sul fascicolo o su parti di esso.
Nella richiesta di autorizzazione ad avvalersi di collaboratori, indirizzata al Giudice o al Magistrato, dovrebbe essere esplicitamente previsto questo aspetto; non ritengo che sia sufficiente, dopo le Linee Guida, il solo implicito riferimento alle norme di Legge (che qualcuno pare non conoscere, visto che di documenti smarriti, danneggiati o trattenuti oltre ogni limite di decenza ne avrei da raccontare per un anno).
Nell'attività in studio, deve essere particolarmente curata la gestione della catena di custodia (si veda uno dei post successivi, che a sua volta rimanda ad un mio articolo su www.trojani.it). Si deve cioè sempre sapere, chi, quando e perché ha messo le mani sul fascicolo o su parte di esso, e che questo chi sia edotto degli obblighi di Legge sul segreto d'indagine e sulla protezione dei dati personali.
I mezzi di conservazione e di protezione del fascicolo, sia esso in forma cartacea (il faldone mitico) o elettronica (i documenti in forma digitale conservati nei propri archivi elettronici) devono essere elencati e brevemente descritti nella dichiarazione sulla privacy fatta sottoscrivere alla parte ovvero, sempre a mio parere, elencati nei verbali delle operazioni peritali integranti la relazione di perizia.
Completata la parte dell'incarico costituente la redazione della relazione di consulenza o di perizia, il materiale deve essere immediatamente riconsegnato al Giudice, al Magistrato o alla parte, salvo diverse necessità che devono però essere esplicitate per iscritto, senza deroga alcuna.
Le necessità dell'incarico includono anche ed incontestabilmente la parte dibattimentale, anche se le Linee Guida lasciano qualche incertezza in merito, giacché prima riconoscono tale necessità e successivamente fanno l'esempio dei chiarimenti o dei supplementi, per i quali il perito deve nuovamente acquisire la documentazione agli atti. La dichiarazione aggiuntiva preliminare dovrebbe esplicitamente chiarire questo problema, salvo opposizione (ostruzionistica, chiaramente) di una delle parti.
Su tutti i documenti conservati o ritrasmessi in copia dovrebbe essere applicata appena cessate le esigenze d'indagine, la anonimizzazione (bellissimo neologismo) dei dati non necessari all'oggetto dell'indagine stessa. Per i terzi estranei l'esigenza non esiste, e vanno immediatamente resi illeggibili; al termine dell'indagine andrebbero anonimizzati tutti i dati non necessari al'indagine, e questo anche nella relazione di consulenza consegnata al Giudice, al Magistrato o alla parte.
La gestione pratica può essere fatta utilizzando, per esempio, i moduli di incarico e gestione del fascicolo disponibili sul mio sito www.trojani.it (in pdf sotto licenza Creative Commons).

In conclusione, ritengo che vada ancora una volta evidenziata la importanza dell'obbligo di una corretta rappresentazione dell'identità della persona, anche se limitata alla identità grafica, clinica, finanziaria, secondo l'aspetto peritale coinvolto.

Collegamenti ai precedenti post: il primo, il secondo, il terzo e questo, il quarto.

Suggerimenti per gli acquisti..


Alcuni suggerimenti da usare per le prossime feste, se dovete regalare qualcosa a un collega, che faccia il perito, che lo faccia sul serio, che sappia l'inglese.
E che non creda di aver già assunto tutto il sapere di cui abbisogna, che non sia nato imparato come si dice a Roma, ma born to learn come gridava Sally qualche anno fa.



Ah, a proposito, io li ho tutti, e da quando sono usciti. Non è un invito occulto, questo..

lunedì 1 dicembre 2008

Linee guida per il trattamento di dati personali da parte dei CT e dei periti - Alcune considerazioni, terzo di quattro


Riassumendo: le Linee Guida deliberate dal Garante non costituiscono novità sostanziale rispetto a quanto già prescritto dai Codici Penale e Civile, di Procedura Penale e Civile e i dai relativi regolamenti da attuazione.
In brutale sintesi, il
segreto di indagine ed il segreto professionale vengono comunque prima della privacy.
Non sono nemmeno novità rispetto al cosiddetto Codice della Privacy (D.Lg. 30 Giugno 2003, n.196), in quanto è già norma di decenza professionale il conservare adeguatamente i documenti ed i dati relativi ai procedimenti penali e civili, e il difenderli adeguatamente ed efficacemente contro tentativi di intrusione e danneggiamento, e norma di Legge le modalità minime per farlo (quelle indicate nel Codice della Privacy, ribadite nel punto quinto delle Linee Guida).
È una relativa novità l'obbligo di corretta rappresentazione dell'identità della persona, anche se limitata alla identità grafica, clinica, finanziaria, secondo l'aspetto peritale coinvolto. Sono novità le conseguenze dell'esplicito inquadramento nella norma sulla protezione dei dati personali, oltre che per l'aspetto regolamentare, per quello sanzionatorio (ancora da verificare nella pratica, ma sempre presente).
La qualità dei dati non può essere assolutamente trascurata.

Vediamo ora il punto quarto delle Linee Guida, nel quale, premesso che la conservazione dei dati da parte del perito/consulente/traduttore è lecita sino all'esaurimento dell'incarico, e richiamata la parte del Codice della Privacy relativa al trattamento dei dati personali per ragioni di Giustizia (art.11, primo comma, lettera e), stabilisce che oltre alla relazione di perizia/consulenza debba essere consegnata tutta la documentazione ricevuta dal Giudice o dal Magistrato, nonché ogni altro documento acquisito nel corso delle operazioni peritali, eliminando dai propri archivi tutte le informazioni personali acquisite (salvo quelle imposte per Legge, come i dati fiscali per l'emissione della fattura al civile, per esempio).
Citando integralmente il settimo comma, Tutto ciò non pregiudica l'espletamento di eventuali ulteriori attività dell'ausiliare, conseguenti a richieste di chiarimenti o di supplementi di indagine, che il consulente e il perito possono soddisfare acquisendo dal fascicolo processuale, in conformità alle regole poste dai codici di rito, la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri.
Qui sorge qualche perplessità, che dovrebbe essere approfondita, e che potrebbe suggerire alcune interpretazioni limite della norma.
Credo, quindi, che sia buona norma richiedere, insieme alle ormai abituali autorizzazioni al Magistrato o al Giudice (l'avvalersi di collaboratori, esaminare ed estrarre copia dei documenti, eccetera) anche una esplicita autorizzazione, anche se può sembrare ridondante, alla conservazione di copia dei documenti allegati all'elaborato peritale sino alla conclusione del procedimento, con sentenza definitiva.
Analogamente, simile autorizzazione dovrebbe essere richiesta anche nel caso di consulenze di parte, in aggiunta a quanto sinteticamente prescritto nel punto 6 delle Linee Guida.


venerdì 28 novembre 2008

Linee guida per il trattamento di dati personali da parte dei CT e dei periti - Alcune considerazioni, secondo di quattro


Ritorniamo al quarto comma del punto 2.2. delle Linee Guida: Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocumento all'interessato, anche nell'ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lett. c) riportato sempre integralmente - per il contesto e la consecutio del paragrafo si veda sempre il testo integrale.

La garanzia dei dati personali non è riferita solamente all'obbligo della tutela di informazioni corrette e legittimamente acquisite, contro un loro uso indebito o fraudolento, ma anche e soprattutto all'obbligo che tali informazioni siano effettivamente riferite al soggetto in questione, siano di quantità e qualità tale da fornire una immagine completa di questi, e non siano alterate , degradate, incomplete o addirittura inattendibili (ad esempio, perché riferite a persona diversa).

Esempi nell'ambito della perizia grafica e documentale sono le sottoscrizioni non apposte in presenza testimoni attendibili, dal Perito al Pubblico Ufficiale (Notaio, Agente di PG, Ufficiale di Anagrafe) che sono definite autentiche sino a prova contraria.
Frequenti sono le sottoscrizioni reperite presso archivi pubblici che non sono certificate, apposte da sottoposto o delegato, sottoscrizioni ad atti per i quali non è richiesta l'autenticazione in genere, dalle deleghe di pagamento (gli F24) alle lettere commerciali.
La decenza professionale già evocata, dalla pubblicazione delle Linee Guida assume in pieno la responsabilità della ricerca di documentazione che effettivamente rappresenti un individuo, senza deroghe od inquinamenti.

Assumere delle scritture di comparazione solamente perché sono lì è in sé già un atto professionalmente riprovevole, in quanto non garantisce la autenticità delle scritture se non per una formalità debole e spiccia, ma ai fini della protezione dei dati personali costituisce una infrazione a tutto tondo, con risvolti penalistici ancora da verificare e sottoporre alla prova della giurisprudenza.

Il Perito (o il Consulente Tecnico, o il Traduttore), nel rispetto delle Linee Guida emanate dal Garante, deve sempre documentare, con la verbalizzazione degli atti compiuti in tale ambito, la qualità delle informazioni assunte al fine di definire esattamente l'identità della persona, sia essa rappresentata nel singolo aspetto grafico, clinico, economico-finanziario secondo l'indirizzo peritale considerato.

martedì 25 novembre 2008

Linee guida per il trattamento di dati personali da parte dei CT e dei periti ausiliari del Giudice e del PM - Alcune considerazioni, primo di quattro



Nel precedente post è stato inserito il testo delle Linee Guida adottate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in merito all'attività di Periti, Consulenti (e Traduttori, mi sembra implicito, e comunque lo aggiungo io).
Le Linee Guida non costituiscono una nuova norma, una novità procedurale, perché quanto deliberato dal Garante è già previsto sia dal cosiddetto Codice della Privacy (il D.Lg. 30 Giugno 2003, n. 196) sia da un livello normativo gerarchicamente superiore, nei disposti dei codici di procedura penale e di procedura civile. Questo è chiaramente richiamato nella premessa alla delibera del Garante, nella quale si richiamano le pertinenti disposizioni del codice di procedura civile (in particolare gli articoli da 61 a 64 e da 191 a 200) e del codice di procedura penale (in particolare gli articoli da 220 a 232, 359 e 360), oltre alla normativa fiscale (già esistente) ed alle norme (già esistenti) sugli obblighi di conservazione delle copie personali asseverate, e via elencando.
(L'estratto dei codici di pertinenza peritale verrà da me inserito in un prossimo post, utilizzando la piattaforma di Scribd)
Quanto deliberato dal Garante è, in sintesi, un riassunto di norme di decenza professionale, alcune esistenti da un secolo e anche più, e che dovrebbero essere normale ed abitudinaria prassi per ogni professionista.
Il Garante non ha fatto altro che esprimere un riassunto commentato delle norme in vigore, declinato nel particolare settore delle consulenze/perizie/traduzioni in ambito giudiziario, siano esse d'ufficio che di parte, esprimendo come è nelle sue prerogative e nei suoi doveri (richiamati nella premessa della deliberazione, l'articolo 154 comma 1, lett. h del citato D.Lg. 30 Giugno 2003, n. 196) alcuni particolari aspetti in merito alla formazione, alla conservazione e all'utilizzo del fascicolo del perito/consulente/traduttore.
E dette norme, punto 1.2, primo comma, non incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico e dalle istruzioni ricevuti dall'autorità giudiziaria, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni codicistiche, come scritto poc'anzi.
Sulle mie perplessità, soprattutto in tema di inattuabilità pratica di alcune indicazioni nel contesto di disastro permanentemente incipiente i cui versa l'amministrazione della Giustizia, si scriverà nei post successivi.

Decenza professionale, si diceva. Scrivo qui nel contesto delle perizie grafiche e documentali, delle traduzioni e delle indagini strumentali in cui lavoro, ma sono concetti di applicabilità generale.
Non è ammissibile, sia prima che dopo l'adozione delle norme, che non vengano restituiti al Giudice, al Magistrato, alle parti, i documenti ricevuti o acquisiti nel corso delle operazioni peritali, non è ammissibile, ora come allora, che tali documenti vengano trattenuti senza altra motivazione che il rifiuto di dover sostenere la piccola fatica di doverli restituire, non è ammissibile, ora come allora, che detti documenti vengano smarriti, non è ammissibile che se ne faccia commercio, non è ammissibile che vengano lasciati in affido alla dirimpettaia, non è ammissibile che vengano archiviati sul sedile posteriore dell'automobile, non è ammissibile che vengano lasciati a disposizione di ogni e qualsiasi persona entri nello studio, non è ammissibile che i fascicoli in forma elettronica non vengano protetti in forma almeno decente (password, cosa è mai questa roba, una parola magica?), non è ammissibile che chiunque si sieda al computer possa liberamente accenderlo e scorrerne le directory per passare il tempo, non è ammissibile che le fotografie vengano esibite ad amici ed amanti. E non sono cose che avvengono nella galassia lontana, nell'Italia di Shakespeare o nell'Ungheria di Camerini di cui al post introduttivo.

Di converso, bisogna sottolineare a gran voce che il Garante per la Protezione dei Dati Personali non è un oscuro e malevolo vecchio, intento a porre divieti, chiudere armadi, ostacolare e stroncare la libera e creativa attività di (sedicenti) professionisti ed imprenditori, tutt'altro.
Si legga il quarto comma del punto 2.2. delle Linee Guida: Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocumento all'interessato, anche nell'ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lett. c), riportato integralmente, per il contesto e la consecutio del paragrafo si veda il testo integrale.
Nel mio ambito, della perizia documentale e grafica, questo sta a significare che i documenti acquisiti nel corso delle operazioni peritali debbono costituire una fedele rappresentazione della [..] identità del soggetto di indagine, che non è ammissibile l'accettazione di documenti dubbi, che non è possibile rifiutare per neghittosità, per non dovere andare in giro a rompersi le gambe, l'acquisizione o anche la sola ricerca di documenti necessari a definire il profilo grafico della persona oggetto di indagine, che non si può usare con leggerezza la formula scritture comparative qualitativamente e quantitativamente idonee anche quando sono in numero di una (uma, one, una, ein). Se la scrittura di un individuo è a tutti gli effetti una informazione personale, in quanto espressione della personalità dell'individuo, come si legge nelle tante premesse alle consulenze copiate e incollate pedissequamente e pedestremente, questa deve essere pertinente, propria e necessaria, senza se e senza ma, anche solo per il timore del risvolto penalistico che la questione assume dopo l'adozione delle Linee Guida.

sabato 15 novembre 2008

Due conti, in ODS, XML, Numbers

Per il calcolo delle vacazioni (dati i giorni), e dell'importo (dati i giorni e/o le vacazioni), oltre che dell'importo totale delle marche da bollo da apporre nel caso di Consulenze/Traduzioni giurate, ovvero di CTU residuali pre-contributo unico, avevo a suo tempo (1997) composto un foglio elettronico, successivamente aggiornato negli importi nel 2002 e seguendo i formati elettronici via via disponibili nel tempo.

Una anteprima (non attiva) è visibile qui:

Calcolo delle vacazioni (ods)

I file in ODS (OpenOffice, NeoOffice), XLS (MS Excel) e Apple Numbers '08 sono disponibili a questo indirizzo:
Naturalmente, i files sono resi disponibili TAL QUALI, senza alcuna garanzia esplicita, implicita o potenziale di funzionamento, sanità, integrità.

lunedì 10 novembre 2008

Due conti

I compensi spettanti ai Periti, ai Consulenti Tecnici, Interpreti e Traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, sono regolati dalla Legge 8 Luglio 1980, n. 319, e per l'aggiornamento degli importi dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 maggio 2002.
Le norme citate valgono sia in ambito civile che penale, che nelle indagini del Pubblico Ministero.
L'articolo 4 della L. 319 recita : Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di L. 24.732 e per ciascuna delle successive è di L. 13.740. L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente. Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.

Il successivo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 Maggio 2002 ha aggiornato (nonostante la Legge preveda un aggiornamento triennale) il costo delle vacazioni nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.
Dal 30 Maggio 2002 non è si è avuta alcuna rideterminazione dell'importo delle vacazioni, benché di trienni ne siano passati ormai due. Dal Maggio del 2002 al Settembre 2008 l'incremento ISTAT è stato pari al 114,87, per la cronaca.

La determinazione del compenso su base oraria (o a vacazione) è quello che si applica nel mio caso, come Traduttore, Interprete, Perito Documentale. Anche nei casi in cui avrei dovuto avere la liquidazione calcolata su percentuale di valore (perizie su falsi o perizie di stima) il Magistrato si è comunque avvalso del calcolo "a vacazioni".

Due brevi calcoli, su un caso ipotetico ma plausibile e verificabile.
Vengo incaricato di fornire l'assistenza come interprete (portoghese brasiliano) in una indagine che si svolge attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche. Io non posso prestare assistenza per più di otto ore al giorno (quattro vacazioni), come disposto dal citato articolo quattro, a meno che non sia presente il Magistrato e verbalizzi la mia effettiva presenza oltre il limite indicato.
L'incarico può prolungarsi anche per alcuni mesi, e io debbo garantire comunque la mia presenza per le otto ore giornaliere, festivi compresi.
In un mese di trenta giorni, la Legge prevede che mi possa essere liquidata una somma di euro 984,53. Da queste si sottrae il venti per cento di ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi (quale contribuente minimo), ed un trenta per cento circa di contributo INPS ed altre spese varie.
Il reddito mensile, al netto di tasse e spese, diviene quindi di 492,27 euro.

Di seguito sono pubblicati i testi integrali della Legge 319 e del Decreto del 2002. Si ricorda che il testo delle Leggi dello Stato è esplicitamente escluso da ogni e qulasiasi diritto di copia ed è liberamente riproducibile (nonostante qualche Ministro - con una commovente distribuzione bipartisan - abbia ogni tanto l'oscena tentazione di porre una tassa sulla conoscenza della Legge), e che il solo testo che ha valore di riferimento è quello della Gazzetta Ufficiale.

Compensi spettanti ai Periti, Consulenti, Interpreti e Traduttori

Legge 8 Luglio1980 n. 319