I compensi spettanti ai Periti, ai Consulenti Tecnici, Interpreti e Traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, sono regolati dalla Legge 8 Luglio 1980, n. 319, e per l'aggiornamento degli importi dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 maggio 2002.
Le norme citate valgono sia in ambito civile che penale, che nelle indagini del Pubblico Ministero.
L'articolo 4 della L. 319 recita : Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di L. 24.732 e per ciascuna delle successive è di L. 13.740. L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente. Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.
Il successivo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 Maggio 2002 ha aggiornato (nonostante la Legge preveda un aggiornamento triennale) il costo delle vacazioni nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.
Dal 30 Maggio 2002 non è si è avuta alcuna rideterminazione dell'importo delle vacazioni, benché di trienni ne siano passati ormai due. Dal Maggio del 2002 al Settembre 2008 l'incremento ISTAT è stato pari al 114,87, per la cronaca.
La determinazione del compenso su base oraria (o a vacazione) è quello che si applica nel mio caso, come Traduttore, Interprete, Perito Documentale. Anche nei casi in cui avrei dovuto avere la liquidazione calcolata su percentuale di valore (perizie su falsi o perizie di stima) il Magistrato si è comunque avvalso del calcolo "a vacazioni".
Due brevi calcoli, su un caso ipotetico ma plausibile e verificabile.
Vengo incaricato di fornire l'assistenza come interprete (portoghese brasiliano) in una indagine che si svolge attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche. Io non posso prestare assistenza per più di otto ore al giorno (quattro vacazioni), come disposto dal citato articolo quattro, a meno che non sia presente il Magistrato e verbalizzi la mia effettiva presenza oltre il limite indicato.
L'incarico può prolungarsi anche per alcuni mesi, e io debbo garantire comunque la mia presenza per le otto ore giornaliere, festivi compresi.
In un mese di trenta giorni, la Legge prevede che mi possa essere liquidata una somma di euro 984,53. Da queste si sottrae il venti per cento di ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi (quale contribuente minimo), ed un trenta per cento circa di contributo INPS ed altre spese varie.
Il reddito mensile, al netto di tasse e spese, diviene quindi di 492,27 euro.
Di seguito sono pubblicati i testi integrali della Legge 319 e del Decreto del 2002. Si ricorda che il testo delle Leggi dello Stato è esplicitamente escluso da ogni e qulasiasi diritto di copia ed è liberamente riproducibile (nonostante qualche Ministro - con una commovente distribuzione bipartisan - abbia ogni tanto l'oscena tentazione di porre una tassa sulla conoscenza della Legge), e che il solo testo che ha valore di riferimento è quello della Gazzetta Ufficiale.
Le norme citate valgono sia in ambito civile che penale, che nelle indagini del Pubblico Ministero.
L'articolo 4 della L. 319 recita : Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di L. 24.732 e per ciascuna delle successive è di L. 13.740. L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente. Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.
Il successivo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 Maggio 2002 ha aggiornato (nonostante la Legge preveda un aggiornamento triennale) il costo delle vacazioni nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.
Dal 30 Maggio 2002 non è si è avuta alcuna rideterminazione dell'importo delle vacazioni, benché di trienni ne siano passati ormai due. Dal Maggio del 2002 al Settembre 2008 l'incremento ISTAT è stato pari al 114,87, per la cronaca.
La determinazione del compenso su base oraria (o a vacazione) è quello che si applica nel mio caso, come Traduttore, Interprete, Perito Documentale. Anche nei casi in cui avrei dovuto avere la liquidazione calcolata su percentuale di valore (perizie su falsi o perizie di stima) il Magistrato si è comunque avvalso del calcolo "a vacazioni".
Due brevi calcoli, su un caso ipotetico ma plausibile e verificabile.
Vengo incaricato di fornire l'assistenza come interprete (portoghese brasiliano) in una indagine che si svolge attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche. Io non posso prestare assistenza per più di otto ore al giorno (quattro vacazioni), come disposto dal citato articolo quattro, a meno che non sia presente il Magistrato e verbalizzi la mia effettiva presenza oltre il limite indicato.
L'incarico può prolungarsi anche per alcuni mesi, e io debbo garantire comunque la mia presenza per le otto ore giornaliere, festivi compresi.
In un mese di trenta giorni, la Legge prevede che mi possa essere liquidata una somma di euro 984,53. Da queste si sottrae il venti per cento di ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi (quale contribuente minimo), ed un trenta per cento circa di contributo INPS ed altre spese varie.
Il reddito mensile, al netto di tasse e spese, diviene quindi di 492,27 euro.
Di seguito sono pubblicati i testi integrali della Legge 319 e del Decreto del 2002. Si ricorda che il testo delle Leggi dello Stato è esplicitamente escluso da ogni e qulasiasi diritto di copia ed è liberamente riproducibile (nonostante qualche Ministro - con una commovente distribuzione bipartisan - abbia ogni tanto l'oscena tentazione di porre una tassa sulla conoscenza della Legge), e che il solo testo che ha valore di riferimento è quello della Gazzetta Ufficiale.
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