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giovedì 18 aprile 2019

Riforme, proclami, forcaiolismo e il futuro della perizia (grafica) - primo


Al IX Convegno Nazionale dell'Istituto di Grafologia Forense (Mesagne) - La Perizia Grafica e le Nuove Fontiere con la Tecnologia e la Condivisione dei Protocolli - nel Settembre del 2016 presentai una relazione dal titolo Normazione, Regolamentazione, Legislazione e il Futuro della Perizia (Grafica) : trovate l'abstract a questo link.
La relazione fu, per così dire, commissionata in tale forma per introdurre al dibattito del sabato pomeriggio, con un riassunto critico - molto critico - dello stato delle Norme e delle Leggi in tema di Accertamento Tecnico, specie nella prospettiva delle sempre imminenti riforme dei codici di rito (al tempo era il progetto Renzi-Orlando, oggi siamo al progeto in perenne bozza riservata dei legocinquini). 
Tra i due progetti non vi è gran differenza, almeno per quanto riguarda le conseguenze sull'Accertamento Tecnico nelle argomentazioni che qui propongo, e posso riprendere le slides del Convegno, già familiari ai Colleghi.
Nella relazione si parlò di linee guida, percorsi, processi, procedure, protocolli, normativa, regolamenti, leggi, circolari, cassazione, sestanti, penne a sfera, tablet, hashtags, saggi grafici denunciati per diffamazione, del dito di Tommaso Didimo e molto altro, in una rassegna altamente provocatoria sugli orrori e sulle delizie che ci aspettano nell’immediato futuro e su alcuni strumenti tecnico-giuridici che (forse) saranno necessari per affrontarlo.
La maggior parte di questi strumenti, seppure di pronto utilizzo, non sono presenti nella corrente formazione professionale e mentale del perito (grafico, in particolare).
Le novità del futuro prossimo imporranno se non una rifondazione, almeno un profondo ripensamento della professione che segua sia la già citata ristrutturazione in corso della Giustizia (indipendentemente dalla sua razionalità) sia i mutamenti introdotti dalle tecnologie commerciali - tenendo anche conto dello stato generale della professione, già ben evidente dalla ricerca che avevo qui anticipato.

Il quadro delle riforme dei codici di rito veniva introdotto, al Convegno di Mesagne, con una osservazione sulla novella del 2009, che istituiva una sorta di subprocedimento di consulenza tecnica integralmente affidato al CTU. Tralasciando le interpretazioni variopinte dell'art. 195 cpc secondo comma, ricordavo che la ratio (sic) della norma era il tentativo di risparmiare (arisic) i rinvii per esame e controdeduzioni e le chiamate a chiarimenti del CTU, ritenute aprioristicamente strumentali e causa di perdita di tempo. Negli anni, però, dopo il deposito finale della relazione di CTU (terzo termine del 195, III comma cpc) le controdeduzioni alla relazione - quindi non più a carico del CTP, ma del difensore - sono aumentate esponenzialmente, fin quasi ad annullare il presunto vantaggio previsto con la novella del 2009. Le controdeduzioni post-deposito sono motivate in parte dalle interpretazioni variopinte già ricordate, ma anche e sopratutto dalla scarsa (se non nulla) capacità di molti colleghi a organizzare un contraddittorio, dal solipsismo con cui altri interpretano il proprio ruolo, dalla incapacità radicale a fornire risposte nei modi e nella forma che l'accertamento tecnico oggi richiede, al di là dello strumento semantico del quesito. Nella peggiore delle ipotesi e delle intenzioni - l'utilizzo dello strumento delle controdeduzioni a soli fini dilatori - mal che vada il magistrato tratterrà i fascicoli in riserva e magari chiamerà senza convinzione a chiarimenti il CTU. Il risultato sarà comunque quello di guadagnare un rinvio, che in alcuni fori può essere anche di sei mesi-un anno.
Bell'affare che hanno fatto.

Nella relazione di Mesagne 2016, la slide che introduceva le riforme dei codici di rito, in particolare quello civile, è quella che di seguito ripropongo.

I sommi capi sono conseguenza dalla necessità di sintesi e di colpo mnemonico per l'auditorio, sfruttando la terminologia che dopo il governo Renzi è divenuta senza ombra di dubbio scaciata, da hashtag (il #processoefficiente) o da rispostina bullizzante su Tweeter.
La riforma Renzi-Orlando, così come la ipotetica riforma Bonafede (che è tuttora in bozza riservata, nota solo per-grandi-linee-ma-senza-impegno) sono inspirate sostanzialmente dagli stessi principi :

  ☛ la detribunalizzazione (forse perché assai più facile di degiurisdizionalizzazione da pronunciare), ovvero, in termini brutali, cercare di stare alla larga dal tribunale il più possibile. Si diceva che il miglior avvocato è quello che non va mai in causa, nel senso che è capace di comporre la lite ben prima che sia necessario il giudizio, ma temo che questa sia ormai roba del tempo del mio prozio Umberto (tra le altre, il Cassazionista che rappresentava Mario Bruneri); a volere fermamente la causa sono anzitutto i clienti (per poi pentirsene al primo rinvio a breve o alla prima richesta per il versamento del CU), quando non la si deve invece fare obtorto collo contro la pubblica amministrazione. È quindi pacifica la necessità di individuare strumenti che consentano la composizione o la regolazione delle liti, anche penali, assai prima dell'instaurarsi del procedimento in aula - si vedano anche i punti che seguono. Il fatto è che, sinora e nelle proposte che si esibiscono e proclamano, si segue non il principio di evitare la causa, ma di impedirla, e di impedirla sopratutto con il ricorso alle statuizioni censuarie: se hai i soldi vai in causa, sennò ti gratti, indipendentemente dalla bontà delle tue ragioni; si aumenta a dismisura il Contributo Unico, si boicotta spudoratamente il gratuito patrocinio, si impongono misure punitive su base economica anche su chi, pur avendo ragione, sceglie di andare ante un Giudice.

   ☛ l'ADR sempre & ovunque, ovvero il tentativo di risoluzione alternativa della disputa (ADR, Alternative Dispute Resolution) viene effettuato anche in corso di causa, anche nel procedimento d'appello, con procedure diverse e contrastanti (conciliazione, mediazione, medioconciliazione ...) e con risvolti che appaiono, come detto, punitivi, uno fra tutti l'obbligo di mediazione aggiudicativa. Eppure, una regolamentazione meno legata ad aspetti di mero ostacolo all'accesso alla Giustizia, sarebbe molto più efficace, almeno quanto alla disponibilità di adeguate risorse. Alcuni concetti di base, come l'ascolto delle parti e la verifica delle effettive differenze tra le loro posizioni, sarebbero però di immediata applicazione anche nel rito corrente (si veda, ad esempio, il c.d. protocollo Strasburgo della Corte d'Appello di Torino). Il problema, dal punto di vista del perito, è però diverso: quanti Colleghi, abituati al solipsismo e alla sindrome del Cavaliere Bianco sarebbero in grado di adeguarsi, non solo culturalmente?

  ☛ l'adozione del Rito di Cognizione Semplificata per tutte le cause di competenza del Giudice monocratico: no, non è un mio errore, ma un lapsus linguæ capitato in uno dei primi comunicati sulla riforma Renzi-Orlando, che molto insinua sulla effettiva portata della novella [per i non praticanti, il corretto è Rito Semplificato di Cognizione].

  ☛ una prima conseguenza possibile della compressione del rito è la introduzione della Total Discovery & Pre-Trial, estrapolando i termini dal processo statunitense (al tempo, si diceva che il nuovo cpp fosse ispirato-interpretato più a Perry Mason che memore della realtà, invece, raffigurata in Law&Order) dove istituti simili esistono da decenni e di cui sono note le criticità e i limiti. Con i nuovi riti, nei quali si impone senza possibilità o quasi di deroghe e si elimina la fase introduttiva del processo, diverrebbe obbligatoria la preventiva e integrale conoscenza del fascicolo di controparte prima dell'udienza di comparizione (mantengo deliberatamente l'ambiguità terminologica), compreso l'acervo delle prove di - per così dire - interesse peritale, per le quali è quindi necesario, al fine di produrre una risposta processuale, l'analisi da parte dei propri consulenti. Analogamente, il ricorrente dovrebbe ricorrere al perito per sottoporre al giudice un elaborato tecnico già al momento del ricorso. La conoscenza integrale delle posizioni prima della comparizione offre la possibilità (indipendentemente dalla obbligatorietà dell'ADR preventiva) di una trattativa diretta tra le parti - nel processo statunitense questa fase (il pretrail) ha però come conseguenza negativa la sottrazione di informazioni, per accordo reciproco, al giudice (ed alla giuria), del tipo tu non presenti queste prove, io non sollevo queste altre questioni, intanto ti anticipo queste ragioni, riducendo così la conoscenza del caso e viziando le conseguenti decisioni.

  ☛ L'Economia del Processo, intesa come la gestione razionale delle risorse a disposizione, compresi il tempo e le argomentazioni. Ma della
οἰκονομία, intesa come (buona) amministrazione della casa, nei progetti ce n'è in verità ben poca: il solo risparmio sembra essere quello monetario immediato e contingente, indifferente del fatto, in termini semplici, che per risparmiare dieci si sperperi mille.

  Aggiungiamo un punto sulle ☛ riforme del processo penale, dalla c.d. riforma della prescrizione, che è sempre di più un #fineprocessomai in calco perfetto con le leggi vigenti in nazioni e contesti non propriamente democratici e liberali, alla protagonizzazione della vittima (in senso mediatico-social) e al forcaiolismo perverso e da basso intestino delle modifiche al codice penale.

Nel prossimo post vedremo, con qualche dettaglio in più, cosa potrebbe comportare questo elenco di riforme per la professione del perito, in particolare quello grafico o trascrittore.

I - continua   



martedì 14 novembre 2017

I Libri del Perito V - Elaborato Peritale e Diritto d'Autore

È uscito il quinto titolo de I Libri del Perito, dedicato alle applicazioni del Diritto d’Autore alle relazioni peritali, sia in ambito processuale che extragiudiziario, considerando anche alcune questioni relative alle pubblicazioni tecniche e scientifiche.
L’elaborato peritale rientra - ed a quali condizioni - tra le opere dell’ingegno meritevoli della tutela del Diritto d’Autore ? La risposta è senz’altro affermativa per quanto attiene il diritto morale alla paternità e all’integrità dell’Opera, mentre le ragioni di Giustizia prevalgono sui diritti di riproduzione e di sfruttamento economico. Completano il volume la trattazione di alcuni problemi correlati, come gli accessi agli archivi e il Diritto dAutore sugli epistolari, applicabile quest’ultimo, ad esempio, nella redazione di opere in tema di perizia grafica utilizzando scritture reali.

Il volume - e tutti quelli della serie - può essere acquistato presso Lulu (paperback e PDF), Amazon (paperback e Kindle), Barnes & Noble oltre che in tutte le librerie partecipanti al circuito globalReach come il Mondadori Store
Una abbondante anteprima è consultabile qui.

Elaborato Peritale e Diritto d'Autore - Capogrossi Superficie 399

domenica 6 luglio 2014

I Libri del Perito - II


Ed ecco il secondo titolo - Strumenti Giuridici e Tecnici per la Perizia su Testamenti - della collana I Libri de Perito, ideata da Ascanio Trojani e Marisa Aloia.
Il volume è disponibile al momento solo su Lulu, nell'edizione su carta (125 pp.) o in PDF (no DRM).
Entro pochi giorni seguirà la disponibilità nel circuito Amazon del paperback. Per l'edizione Kindle ci vorrà qualche tempo in più. Ve ne daremo immediata notizia, ovviamente.


 Ancora una volta abbiamo cercato di proporre la giurisprudenza e la normativa nella visione e nel linguaggio del perito, concentrandoci sulle conseguenze delle norme sull’accertamento tecnico in maniera sintetica ed agile, per quanto sia consentito dalla estrema complessità dell’argomento. 
La perizia su testamenti, infatti, è forse quella dove l’aspetto normativo più influisce sulle scelte tecniche, dove in un solo scritto si sovrappongono innumeri livelli economici, sociali, affettivi, legali, clinici, filosofici. Questo volumetto è dedicato principalmente agli aspetti tecnico-legali, riservando alcune delle prossime uscite della serie ad alcuni aspetti specificatamente peritali. 

domenica 23 giugno 2013

I Libri del Perito


È in arrivo la nuova collana I Libri del Perito, ideata da Ascanio Trojani e da Marisa Aloia.
In questi primi volumi, tre in fase di edizione e altri in preparazione, vengono proposti strumenti eminentemente operativi, indirizzati a periti e consulenti tecnici nel campo criminalistico e criminologico, concepiti secondo il loro specifico punto di vista, tenendo in gran conto quelle che sono le nostre necessità professionali, non sempre adeguatamente considerate nella letteratura tecnico-giuridica del mainstream.
Vi troverete manuali e prontuari, raccolte di articoli e di atti congressuali non reperibili altrove (o  non più reperibili, letteralmente ! ), descrizioni di casi criminologici ove la perizia abbia avuto un ruolo di interesse generale, aggiornati quasi sempre al presente tecnico.
Saranno volumetti normalmente agili e leggeri (circa cento pagine in A5), disponibili a stampa ed in e-book (PDF senza DRM), ad un prezzo limitato alle mere spese di produzione.

Il primo volume in uscita della nuova collana I Libri del Perito, sarà Strumenti Giuridici per la Perizia Grafica (ISBN 978-1-291-28568-0), autori Marisa Aloia, Ascanio Trojani e Marlis Molinari.
Dopo il volume Sentenze in materia di perizia grafica 2000-2011, così ben accolto dai Colleghi, viene proposta una raccolta ampliata e arricchita da altri strumenti di utilizzo professionale : oltre alle sentenze della Suprema Corte in tema di perizia grafica ed un commento alle norme appena entrate in vigore, troverete un breve repertorio di modelli di utilità, a cominciare da un modello d Scrittura Privata per il Conferimento di Incarico Professionale. Una interessante novità è il breve capitolo dedicato alla giurisprudenza statunitense, quale contributo al dibattito sulla scientificità della perizia grafica.


Seguirà, sempre di Marisa Aloia, Ascanio Trojani e Marlis Molinari, il volume Strumenti Giuridici e Tecnici per la Perizia su Testamenti (ISBN 978-1-291-30646-0).
La perizia su testamenti è quella dove debbono maggiormente convergere nozioni tecniche e giuridiche, nella elaborazione della risposta al quesito posto dal magistrato o dalla parte. Questa è una agile raccolta delle norme più rilevanti, dalle sentenze della Suprema Corte in tema di perizia grafica sul testamento olografo, ad un riassunto eminentemente operativo della normativa sulle successioni. Completa questo secondo volume della nuova collana I Libri del Perito la riedizione di alcuni contributi di Marisa Aloia sul testamento aggiornati alle ultime novità, sempre nella visione e nel linguaggio del perito. 


La terza uscita de I Libri del Perito, è una raccolta di alcuni articoli e memorie congressuali di Ascanio Trojani, dall'ormai lontanissimo 1985 e per i vent’anni che seguono, pressoché introvabili nei circuiti ordinari. Articoli, 1985-2005 (ISBN 978-1-291-44854-2), spazia dalle note sugli inchiostri simpatici del 1985, alla perizia sulle mazzette autocopianti, alla possibilità di esprimere pareri su fotoriproduzioni. sino all'ormai mitologico principio di identificazione in criminalistica. Alcuni di questi articoli sono stati esplicitamente citati nelle motivazioni di alcune sentenze di Corte d’Appello penale, e vengono ora riproposti, opportunamente rinfrescati ed aggiornati alla tecnica corrente, sempre nell’inconfondibile stile, diretto e trascinante, dell’Autore.


Sono in preparazione, e vedranno la luce entro la fine dell'anno, una raccolta di note e scritti di Marisa Aloia, Articoli (ISBN 978-1-291-46078-0), e I Delitti di Jenne (ISBN 978-1-291-46079-7) di Marlis Molinari, una indagine criminologica su due delitti avvenuti nel secolo scorso nel paese dell'alta Valle dell'Aniene, con particolare attenzione agli aspetti procedurali e sostanziali delle perizie svolte nei relativi procedimenti.

Chi desidera essere aggiornato sull'uscita dei volumi, riceverne estratti, notizie ed offerte, può inviare una mail a editor @ peritare. it, indicando il proprio nome e il luogo da cui scrive (riceverà in risposta una nota con le declaratorie in tema di riservatezza e sicurezza dei dati personali così forniti : la mail servirà solo ed esclusivamente all'invio non periodico di notizie su I Libri del Perito, non ne verrà fatto in alcun modo commercio ed a nessuno verrà divulgata, il database verrà conservato secondo le norme correnti di buona sicurezza, l'interessato potrà richiedere in ogni momento la cancellazione dalla lista dei propri - minimi - dati).



venerdì 22 aprile 2011

Ammissibilità della Perizia e suo valore come prova


Due recentissime sentenze delle sezioni penali della Corte di Cassazione, ribadiscono l'orientamento circa il valore della perizia come "prova", e sulla ammissibilità o meno della perizia (d'ufficio) nel  dibattimento penale.
La perizia è sempre "prova neutra", che non è né a carico né a discarico dell'imputato, è sottratta alla disponibilità delle parti ed è rimessa al potere discrezionale del Giudice, che al più dovrà fornire una logica motivazione all'eventuale diniego.
Le due sentenze sono la n. 5295/11 della VI sezione penale e la successiva 12757/11 della II sezione; in particolare l'eventuale, motivato, diniego da parte del Giudice ad ammettere perizia nel dibattimento non costituisce motivo di ricorso per Cassazione.
Nella lettera, della 5295/11, dell'11 Gennaio 2011 : "La  mancata assunzione di prova decisiva,  quale  motivo  di ricorso per cassazione, può essere dedotta solo in relazione a mezzi di prova di cui sia stata legittimamente chiesta l'ammissione a norma dell'art.  495  c.p.p.,  comma  2, il  quale  stabilisce  il  diritto dell'imputato  all'ammissione delle prove indicate a  discarico  sui fatti  costituenti  oggetto delle prove a carico.  Va  però  subito chiarito  che il diritto alla controprova non può avere per  oggetto l'espletamento di una perizia, essendo essa per antonomasia mezzo  di prova  neutro, non classificabile né a carico né a discarico, oltre che sottratto alla disponibilità delle parti, e rimesso, invece,  al potere  discrezionale  del  giudice. Pertanto  la  perizia  non  può ricondursi al concetto di "prova decisiva", la cui mancata assunzione possa  costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d)."
Una meditazione sul fatto che la perizia non è né provaverità rivelata e incontestabile ma mero strumento gnoseologico a disposizione della formazione del libero convincimento del Giudice, potrebbe spegnere alcuni ardori (o pruriti, secondo altre opinioni) manifestati da alcuni.

domenica 6 giugno 2010

Pagine storiche


La indagine sottoposta all'esame ed al parere del perito deve essere tecnica, tale cioè che richieda speciali cognizioni di scienza, di arte. Ne deriva che il giudice o l'autorità amministrativa non devono ricorrere all'opera dei periti se non quando questa sia strettamente necessaria per formare od approfondire il proprio convincimento e cioè quando non siano bastevoli le ordinarie e generali cognizioni di cui per scienza propria o per notorietà sono edotti. La perizia entra in tal modo nel novero dei mezzi di prova che servono al giudice per decidere una controversia, all'autorità amministrativa per emettere un provvedimento e al privato per documentare la sua pretesa.

Alberto Cassiano, La Perizia nella Procedura Civile e nella Procedura Penale, Hoepli, Milano 1938

mercoledì 27 gennaio 2010

Crimine online su Cemchannel


Dal 19 Gennaio è attivo in livestreaming il canale di Crimine.it, con Marisa Aloia.
Qui di seguito la prima trasmissione, dai prossimi incontri è previsto l'intervento diretto degli spettattori, e la partecipazione di altri esperti nel campo criminalistico e criminologico.



Watch live streaming video from cemchannel at livestream.com

mercoledì 11 novembre 2009

Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense V.6.0 - Programma


Questo è il programma del Congreso:

28 DE NOVIEMBRE
 
06:00   DISCURSO DE APERTURA
GABRIEL LETAIF - ARGENTINA
08:00   LAS HUELLAS PSICOLÓGICAS Y LA MOTIVACIÓN DEL DELINCUENTE SEXUAL
MARIA LAURA QUIÑONES URQUIZA - ARGENTINA
10:00    LA ENTREVISTA EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS
NELSON FARIAS - ARGENTINA
12:00   VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL PERÚ
HECTOR ALEJANDRO LAMAS ROJAS - PERÚ
14:00   COMO PENSAR EL ABUSO SEXUAl

 ANALIA VERONICA LOSADA - MÉXICO
16:00   AC0S0 ESCOLAR ( BULLYING) EN LIMA METROPOLITANA
SARA BECERRA - PERU
18:00 POR UMA ÉTICA E POLÍTICA DA CONVIVÊNCIA; UMA BREVE EXAME DA “SÍNDROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL” À LUZ DA GENEALOGIA DE FOUCAULT
EDUARDO PONTE BRANDÃO - BRASIL

 
29 DE NOVIEMBRE

 
06:00  PERITACIÓN SOCIAL APLICADO AL MOBBING INMOBILIARIO
MARINA PARÉS SOLIVA - ESPAÑA
08:00 SECUELAS EN VÍCTIMAS DE TRAUMAS POLÍTICOS: PROCESOS PSICOSOCIALES Y CLÍNICOS DE RESILIENCIA EN ESPAÑOLES SUPERVIVIENTES DEL HOLOCAUSTO”.
Mª LUZ SÁNCHEZ ESCALADA - ESPAÑA
10:00   LA INSEGURIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA DE CULTURA ÉTICA
ADA BEATRIZ FRAGOZA - ARGENTINA
12:00  FALSAS DENUNCIAS DE ABUSO SEXUAL 

MARÍA GUISELLA STEFFEN CÁCERES - PANAMÁ
14:00 CRIMINOLOGÍA EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS: HOMICIDIOS, CARACTERÍSTICAS Y PERFILES, VICTIMA Y VICTIMARIO
CÉSAR ARIEL GIMELLI - ARGENTINA
16:00  ESTRÉS LABORAL
OSCAR FELIPE GARCIA - COLOMBIA
18:00 EL ESTIGMA DEL RECLUSO: CONSECUENCIAS EN LA REINSERCIÓN SOCIOLABORAL
ADRIÁN BADALLO CARBAJOSA - ESPAÑA

 
30 DE NOVIEMBRE

 
06:00   CONSIDERAÇÕES SOBRE A EMPATIA EM AGRESSORES SEXUAIS
MERY CÂNDIDO DE OLIVEIRA y DANILO  ANTONIO BALTIERI - BRASIL
08:00  TIPOS DE PSICÓLOGOS JURÍDICOS
ROBERTO AGREDA MALDONADO - BOLIVIA
10:00 SATISFACTORES Y NECESIDADES HUMANAS EN LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS A LA INFANCIA VICTIMA DE ABUSO SEXUAL
ALEJANDRO BOTERO CARVAJAL - COLOMBIA
12:00  OBSTÁCULOS JURISDICCIONALES EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA FAMILIAR
SALOMÓN SAAVEDRA - EL SALVADOR
14:00    QUE LAS HERMANAS SEAN UNIDAS…¿POR EL HOMICIDIO?
ADRIANA SAVIO CORVINO - URUGUAY
16:00 EL CANIBAL DE ROTHENBURGO ANALISIS DESDE LA PS FORENSE Y CRIMINOLÓGICA
ADRIANA SAVIO CORVINO - URUGUAY
18:00 VIOLENCIA VIRTUAL: LA VIOLENCIA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SERGIO HERRERA JUÁREZ - MEXICO
20:00  CIERRE DEL CONGRESO
IRIS AYALA y FATIMA FIGARI

domenica 17 maggio 2009

L'uso "peritale" dei fotofonini


Alcuni anni fa (2004) scrissi delle note circa la fattibilità e la convenienza dell'uso in campo peritale dei fotofonini, come allora venivano chiamati. Il termine ha avuto una via quantomai breve, ed è andato ad allargare il repertorio terminologico del settore divenuto obsoleto. Qualcuno ricorda i TVfonini, i fotopalmari e quant'altro?
L'articolo è in corso di revisione, e verrà pubblicato sul mio sito a breve.

Alcune delle caratteristiche allora evidenziate (qualità non eccelsa, possibilità di trasmettere immagini e note via MMS o posta elettronica, compattezza ed agilità generale del dispositivo) e le possibilità di utilizzo ragionevolmente possibili, valgono tuttora.
Il telefono cellulare, dotato di un apparecchio fotografico e di connettività che va dall'MMS alla navigazione in rete di alcune funzionalità di editing (prime fra tutte la possibilità di allegare commenti estesi alle immagini) se inserito in una adeguato protocollo di indagine, è uno strumento di estremo interesse.
La qualità delle immagini è mediamente aumentata: i sensori hanno ormai da tempo superato la dimensione VGA, e sono quasi sempre superiori ai 2Mpixel; si cominciano a vedere sistemi ottici complessi (vedi il Nokia N95) e non più fori stenopeici più o meno migliorati; le dimensioni dei sensori sono aumentate, gli algoritmi di compressione sono meno penalizzanti, la connettività gestisce files di maggiori dimensioni (chi si ricorda dei vecchi MMS da 49k?).
Più che la qualità dell'immagine, si osserva, in un sistema multifunzionale si cerca la versatilità e la utilizzabilità nelle condizioni più varie.
Pochi sanno, ad esempio, che pressoché tutti i sensori coprono agevolmente anche l'infrarosso vicino. Alcune variazioni (meditate) nei parametri di regolazione (luce incandescente, sensibilità...) consentono di ottenere risultati senz'altro interessanti dal punto di vista creativo, e con le dovute cautele anche in campo peritale.

Un esempio:


ottenuto con un cellulare Samsung SGH-D880 (3Mp nominali), filtro Cokin 007 (equivalente all'89B Wratten) tenuto davanti all'obiettivo, mano libera, luce solare; elaborazione successiva dell'immagine limitata al solo ridimensionamento.

lunedì 13 aprile 2009

Elementi individualizzanti, in che numero?


In un post precedente, è stata fatta una prima disamina sul numero di elementi individualizzanti necessari a poter consentire l'espressione di un parere di identità tra due entità a confronto .
Sottolineo ancora la generale applicabilità dei concetti in discussione: gli elementi a confronti possono essere scritture, impronte, rigature, fratture.
Il Principio di Identificazione è generalmente, sinteticamente, enunciabile nella nota forma, che qui si richiama: Quando due oggetti hanno caratteristiche comuni, che per qualità e quantità escludano la loro presenza per evenienza statistica, e non siano presenti differenze non chiaramente giustificabili, si deve concludere che gli oggetti in questione sono eguali, o hanno una stessa origine.
In altro post già si è detto del caso delle diversità non giustificabili, e del conseguente parere, assoluto, di non identità.
Tra la (ipotetica e inquietante, se ne parlerà in futuro) completa corrispondenza e la non identità, corre tutto lo spettro delle corrispondenze di alcuni elementi. Ecco, quanti devono essere questi elementi corrispondenti per poter esprimere un parere di identità?
La risposta è netta: non esiste un numero predefinito di corrispondenze, un numero fisso, un numero "valido per legge".
Noto l'esempio del numero di minutiæ richiesto per identificare una impronta digitale. Dieci? O dodici? E perché non sedici, visto che la procedura penale sta evolvendo verso l'ostruzionismo? Ma perché non otto, per facilitare la carcerazione dei sospetti, come vorrebbe invece un altro ramo evoluzionismo della procedura?
Chiunque avezzo al metodo scientifico ha una reazione di ripugnanza in merito a questa regola, che alcuni invece difendono veementemente come scientifica. Scientifica, forse nel senso che serviva a garantire una regola più contabile, esclusivamente quantitativa anziché qualitativa, ad uso del personale di polizia non addestrato all'indagine scientifica ed a favorire un apparato codicistico che considerava il prelievo delle impronte come atto ordinario, da non eseguire in regime di contraddittorio.
Il numero di elementi corrispondenti va, invece, definito su una valutazione soggettiva dell'importanza di ognuno di questi; una singola caratteristica può essere talmente individualizzante da escludere ogni e qualsiasi duplicazione casuale, non tanto in assoluto (l'intera popolazione del globo) quanto nell'ambito della particolare indagine.

lunedì 16 febbraio 2009

Due conti, tra il 1923 e il 2008


Le indennità spettanti ai Periti in materia Civile e Penale, secondo il Regio Decreto 3 Maggio 1923, numero 1043, oscillavano tra le 5,00 e le 12.50 Lire per la prima vacazione, e tra le 3,00 e le 7,50 Lire per le successive, sempre di due ore, e sempre in ragione di non più di quattro al giorno.
La variazione dell'importo segue la distinzione tra civile e penale (il penale è pagato dall'Amministrazione dello Stato, quindi è più basso), tra periti di varie specialità, e se questi fossero laureati, diplomati o non laureati né diplomati.
Per i traduttori il R.D. citato prevedeva una indennità da Lire 4 a Lire 5 per ogni linea scritta su facciata di linee 25 e da 16 a 20 sillabe.
Accettata la validità, almeno in questo stadio di due conti, dei
coefficienti ISTAT di rivalutazione monetaria in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, le vacazioni oscillerebbero, in moneta del 2008, tra i 4,38€ e i 10,94€ per la prima vacazione, e tra i 2,67€ e i 6,57€ per le vacazioni successive (oggi, ricordo siamo tra 14,68€ e 8,15€ a vacazione, secondo il D.M. 30 Maggio 2002).

Assai meglio per i traduttori, sono tra i 3,50€ e i 4,38€ per linea, ovverosia tra gli 87,50€ e i 109,50€ a facciata: un sogno, con quello che ci viene dato oggi.

venerdì 6 febbraio 2009

Perizia e Diritto d'Autore


Certe cose sono spiritosissime oggi, o a digiuno, o in questo luogo, o alle otto, o davanti una bottiglia, o se dette dal Signor Comesichiama, o in un mattino d'estate; ognuna di queste, alla più piccola trasposizione o collocazione inadatta, svanisce nel nulla più assoluto.
[1]
Così Jonathan Swift, nella Favola della Botte (qualcuno, pallido ed assorto, la chiama Favola della Vasca da Bagno), con buona pace di chi crede di poter tagliuzzare frasi altrui qua e là, lavorare un po' di ctrl+c, ctrl+v, aggiungere in calce la propria firma, e dire di aver fatto una perizia.

Una relazione di perizia (o di consulenza, o una traduzione eseguita in ambito tribunalizio) è oggetto di tutela da parte del Diritto d'Autore? Le citazioni all'interno di detti elaborati, sono tutelate, e secondo quali parametri?
Ab ovo. La Perizia, la Consulenza, la Traduzione di un atto a fini giuridici sono atti eminentemente pubblici. In uno Stato di Diritto, sono soggetti alla disamina delle parti ed alla valutazione di un Giudice indipendente. E sono a tutti accessibili, perché la Giustizia non è affare privato che si discute in una stanza chiusa, se non per quei casi che la comunità (lo Stato) nel suo stesso interesse decide di limitare.
Non confondiamo lo Stato (noi) con la sua Amministrazione, tra parentesi.

Sono quindi prodotti dell'ingegno, la cui paternità deve essere riconosciuta, ma la cui accessibilità deve essere completa e non sottoposta a vincolo economico, e che possono essere utilizzati (l'espressione è impropria, ma efficace quantomai) per realizzare opere derivate senza effettuare modifiche e nella stessa forma.
Facendo un riferimento puramente funzionale alla piattaforma Creative Commons, è una licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported :

Al documento perizia/traduzione deve essere sempre attribuita e riconosciuta l'origine (il nome dell'Autore), non può essere oggetto di commercio (la copia deve essere accessibile a tutti gli interessati, integralmente e senza ostacoli, e un terzo non può trarne profitto o venderla come sua), ed ogni citazione (in primis negli atti di confronto dibattimentale, comprese le controdeduzioni, ma anche nelle sentenze e nei provvedimenti del Giudice) deve essere condivisa allo stesso modo, in altro atto, cioè, che sia anch'esso una consulenza, e senza alterazioni e modifiche.

Si cita, non si copia, detta tutta.

[1] Some things are extremely witty to-day, or fasting, or in this place, or at eight o’clock, or over a bottle, or spoke by Mr. Whatdyecall’m, or in a summer’s morning, any of which, by the smallest transposal or misapplication, is utterly annihilate.

domenica 18 gennaio 2009

In un paese lontano..


Molti criminali in Brasile vengono assolti per la carenza di perizie nel processo penale.
La tesi della non colpevolezza, può essere confutata in giudizio con un piccolo insieme di prove materiali (ad esempio, l'esame balistico, la ricerca di tracce di polvere negli abiti degli indagati, riscontro di tracce nel luogo del delitto, eccetera).
In pratica, in molti casi, i testimoni a difesa sono orientati a mentire in dibattimento per creare un falso alibi all'imputato, ostacolando una serena analisi del coacervo probatorio.
I Governi degli Stati [*] sono i principali responsabili per questa situazione che si trascina da decenni. I politici preferiscono acquistarsi automobili piuttosto che investire pesantemente nel sistema di sicurezza sociale.
La criminalità è progredita, mentre la qualità della prova prodotta nell'indagine non è avanzata per l'assenza di investimenti adeguati nel settore della perizia.

[*] il Brasile è una Repubblica Federale, come qualcuno vorrebbe fosse anche l'Italia.

Prof. Lelio Braga Calhau, Observatório da Criminologia, 25 Giugno 2008.

Questo accade in un paese lontano lontano. Non come qui, dove si porta al processo senza perizie, con prove raccolte sommariamente ed inammissibili in dibattimento, dove non si fanno le perizie più elementari (si pensi alla massa dei processi per violazione del diritto d'autore, dai CD contraffatti in giù, nella quasi totalità istruiti in assenza di perizia sul materiale che si dice contraffatto, nonostante siano previste pene detentive paragonabili a reati di ben maggiore allarme sociale). E dove si pretende che il perito possa sopravvivere con un onorario inferiore a quello di un qualsiasi lavavetri da strada.

martedì 23 dicembre 2008

Note sulla normale diligenza



Un quesito assai ricorrente nella perizia documentale, richiede di verificare se su assegni (o altri documenti) siano individuabili contraffazioni ovvero difformità delle firme di traenza (o di accettazione di norme contrattuali specifiche) o dei documenti sottoscritti, che - rispetto agli specimen in possesso dell'Istituto all’epoca della negoziazione - fossero percepibili a vista secondo la normale diligenza.
Praticamente, l'impiegato di banca era in grado di avvedersi che le sottoscrizioni erano palesemente difformi, o il documento palesemente alterato, secondo la sua normale diligenza?

La normale diligenza dell’istituto di credito, nell’attuazione dei suoi compiti di mandatario, deve essere valutata non in base al parametro dell’osservatore medio, ma secondo il maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato (Cass. Civ. sez. I, sent. n° 4642 del 7 Novembre 1989).

All'istituto è chiaramente imposto un grado di diligenza superiore rispetto a quello della persona ordinaria, grado di diligenza superiore che è quello definito dall’articolo 1176, II comma del Codice Civile, per il quale nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi secondo la natura dell’attività esercitata.

Il titolo bancario è, infatti, realizzato con carte e stampe tipografiche pleonasticamente dette di sicurezza, che ne ostacolano - pur senza impedirla - la contraffazione integrale, oppure l’alterazione degli elementi identificativi (istituto di credito, numero dell’assegno e del conto, dipendenza, etc.) e formativi dello stesso (la compilazione: importo, beneficiario, firme di traenza e di girata/quietanza ).
La carta è infatti filigranata e di qualità superiore, con inseriti nella pasta chips o fili di sicurezza, visibili o ad occhio nudo o solo per fluorescenza. La stampa è realizzata con tecniche complesse, che ne limitano la contraffazione integrale, e con accorgimenti tali che eventuali tentativi di alterazione siano resi immediatamente evidenti: stampa calcografica; inchiostri cangianti o con comportamento spettrale esteso non uniforme; micrografie non riproducibili in rotocalco o in fotocopia; stampa non resistente all’abrasione, in modo da generare soluzioni di continuità del pattern di fondo in corrispondenza di cancellature od altre azioni meccaniche; verniciature, di solito non visibili, che conservano traccia dei tentativi di alterazione fisica o chimica.
La normale diligenza impone la conoscenza di questi accorgimenti e degli elementari concetti relativi alla contraffazione dei titoli e delle scritture [1] e questo è certamente parte della formazione professionale richiesta all'impiegato.
La normale diligenza impone, inoltre, l'implementazione di tutti quegli - elementari - accorgimenti extragrafici per garantire la sicurezza delle transazioni [2].

Consulenze tecniche su tali argomenti si hanno, ad esempio, quando un Istituto bancario procede al pagamento di un assegno sul quale sia apposta una firma di traenza falsificata, o siano stati alterati gli altri parametri costitutivi, primo fra tutti il beneficiario.
L'attore (il titolare del conto sul quale è stato pagato l'assegno alterato o falsificato) deve sollecitare una consulenza tecnica d'ufficio al Giudice, portando scritture di comparazione adeguate; la banca, di converso, deve dimostrare l'efficacia liberatoria del pagamento in quanto le contraffazioni poste in essere non erano rilevabili se non attraverso metodologie e strumentazioni che esulano dalla normale diligenza.

La normale diligenza dovrebbe impedire alla banca di pagare assegni ridotti in macramé, o grattugiati, scolorinati, con le sottoscrizioni ricoperte di nastro adesivo o smalti (più o meno) trasparenti, con sottoscrizioni che appalesano le più elementari caratteristiche della contraffazione, cancellate (a penna) e poi riscritte; la banca è tenuta in caso di dubbi a confrontare le sottoscrizioni con i campioni di scrittura (o di documento) depositati, o a contattare il cliente (ormai esistono i cellulari, l'irreperibilità è cosa di ere geologiche passate), ed in ultima istanza a sospendere il pagamento sino a chiarimento avvenuto.


[1] Eraldo Rabello, Curso de Criminalistica, Sagra-Luzatto, Porto Alegre 1996.
[2] Doug McClellan, Il Vero e il Falso Tecnologie Anticontraffazione, Technology Review ediz. Italiana, n. 80-81, 1995, pagg. 32-39