Un quesito assai ricorrente nella perizia documentale, richiede di verificare se su assegni (o altri documenti) siano individuabili contraffazioni ovvero difformità delle firme di traenza (o di accettazione di norme contrattuali specifiche) o dei documenti sottoscritti, che - rispetto agli specimen in possesso dell'Istituto all’epoca della negoziazione - fossero percepibili a vista secondo la normale diligenza.
Praticamente, l'impiegato di banca era in grado di avvedersi che le sottoscrizioni erano palesemente difformi, o il documento palesemente alterato, secondo la sua normale diligenza?
La normale diligenza dell’istituto di credito, nell’attuazione dei suoi compiti di mandatario, deve essere valutata non in base al parametro dell’osservatore medio, ma secondo il maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato (Cass. Civ. sez. I, sent. n° 4642 del 7 Novembre 1989).
All'istituto è chiaramente imposto un grado di diligenza superiore rispetto a quello della persona ordinaria, grado di diligenza superiore che è quello definito dall’articolo 1176, II comma del Codice Civile, per il quale nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi secondo la natura dell’attività esercitata.
Il titolo bancario è, infatti, realizzato con carte e stampe tipografiche pleonasticamente dette di sicurezza, che ne ostacolano - pur senza impedirla - la contraffazione integrale, oppure l’alterazione degli elementi identificativi (istituto di credito, numero dell’assegno e del conto, dipendenza, etc.) e formativi dello stesso (la compilazione: importo, beneficiario, firme di traenza e di girata/quietanza ).
La carta è infatti filigranata e di qualità superiore, con inseriti nella pasta chips o fili di sicurezza, visibili o ad occhio nudo o solo per fluorescenza. La stampa è realizzata con tecniche complesse, che ne limitano la contraffazione integrale, e con accorgimenti tali che eventuali tentativi di alterazione siano resi immediatamente evidenti: stampa calcografica; inchiostri cangianti o con comportamento spettrale esteso non uniforme; micrografie non riproducibili in rotocalco o in fotocopia; stampa non resistente all’abrasione, in modo da generare soluzioni di continuità del pattern di fondo in corrispondenza di cancellature od altre azioni meccaniche; verniciature, di solito non visibili, che conservano traccia dei tentativi di alterazione fisica o chimica.
La normale diligenza impone la conoscenza di questi accorgimenti e degli elementari concetti relativi alla contraffazione dei titoli e delle scritture [1] e questo è certamente parte della formazione professionale richiesta all'impiegato.
La normale diligenza impone, inoltre, l'implementazione di tutti quegli - elementari - accorgimenti extragrafici per garantire la sicurezza delle transazioni [2].
Consulenze tecniche su tali argomenti si hanno, ad esempio, quando un Istituto bancario procede al pagamento di un assegno sul quale sia apposta una firma di traenza falsificata, o siano stati alterati gli altri parametri costitutivi, primo fra tutti il beneficiario.
L'attore (il titolare del conto sul quale è stato pagato l'assegno alterato o falsificato) deve sollecitare una consulenza tecnica d'ufficio al Giudice, portando scritture di comparazione adeguate; la banca, di converso, deve dimostrare l'efficacia liberatoria del pagamento in quanto le contraffazioni poste in essere non erano rilevabili se non attraverso metodologie e strumentazioni che esulano dalla normale diligenza.
La normale diligenza dovrebbe impedire alla banca di pagare assegni ridotti in macramé, o grattugiati, scolorinati, con le sottoscrizioni ricoperte di nastro adesivo o smalti (più o meno) trasparenti, con sottoscrizioni che appalesano le più elementari caratteristiche della contraffazione, cancellate (a penna) e poi riscritte; la banca è tenuta in caso di dubbi a confrontare le sottoscrizioni con i campioni di scrittura (o di documento) depositati, o a contattare il cliente (ormai esistono i cellulari, l'irreperibilità è cosa di ere geologiche passate), ed in ultima istanza a sospendere il pagamento sino a chiarimento avvenuto.
[1] Eraldo Rabello, Curso de Criminalistica, Sagra-Luzatto, Porto Alegre 1996.
[2] Doug McClellan, Il Vero e il Falso Tecnologie Anticontraffazione, Technology Review ediz. Italiana, n. 80-81, 1995, pagg. 32-39
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