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venerdì 22 aprile 2011

Ammissibilità della Perizia e suo valore come prova


Due recentissime sentenze delle sezioni penali della Corte di Cassazione, ribadiscono l'orientamento circa il valore della perizia come "prova", e sulla ammissibilità o meno della perizia (d'ufficio) nel  dibattimento penale.
La perizia è sempre "prova neutra", che non è né a carico né a discarico dell'imputato, è sottratta alla disponibilità delle parti ed è rimessa al potere discrezionale del Giudice, che al più dovrà fornire una logica motivazione all'eventuale diniego.
Le due sentenze sono la n. 5295/11 della VI sezione penale e la successiva 12757/11 della II sezione; in particolare l'eventuale, motivato, diniego da parte del Giudice ad ammettere perizia nel dibattimento non costituisce motivo di ricorso per Cassazione.
Nella lettera, della 5295/11, dell'11 Gennaio 2011 : "La  mancata assunzione di prova decisiva,  quale  motivo  di ricorso per cassazione, può essere dedotta solo in relazione a mezzi di prova di cui sia stata legittimamente chiesta l'ammissione a norma dell'art.  495  c.p.p.,  comma  2, il  quale  stabilisce  il  diritto dell'imputato  all'ammissione delle prove indicate a  discarico  sui fatti  costituenti  oggetto delle prove a carico.  Va  però  subito chiarito  che il diritto alla controprova non può avere per  oggetto l'espletamento di una perizia, essendo essa per antonomasia mezzo  di prova  neutro, non classificabile né a carico né a discarico, oltre che sottratto alla disponibilità delle parti, e rimesso, invece,  al potere  discrezionale  del  giudice. Pertanto  la  perizia  non  può ricondursi al concetto di "prova decisiva", la cui mancata assunzione possa  costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d)."
Una meditazione sul fatto che la perizia non è né provaverità rivelata e incontestabile ma mero strumento gnoseologico a disposizione della formazione del libero convincimento del Giudice, potrebbe spegnere alcuni ardori (o pruriti, secondo altre opinioni) manifestati da alcuni.

lunedì 18 aprile 2011

Revisione del processo e novità della prova scientifica


La prima sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza numero 15139 del 13 Aprile scorso, deliberando sull'ammissibilità della revisione di un processo di fronte alla applicazione di un "nuovo metodo scientifico"  scoperto o applicato successivamente alla definizione del processo stesso, ha anche definito un metodo di valutazione delle nuove prove da parte del Giudice.

Secondo i Giudici, la revisione del processo, dopo condanna passata in giudicato, è in generale ammessa se - successivamente - sia stato scoperto o definito un "nuovo metodo scientifico" per la valutazione delle prove. In tal proposito la prima sezione critica la giurisprudenza pregressa, che considerava la nuova perizia quale "mero apprezzamento critico di elementi già esaminati e valutati in giudizio" anche se condotta con metodi nuovi, giacché la scienza è contraddistinta dalla incompletezza e dalla provvisorietà delle acquisizioni conoscitive raggiunte. "Ciò comporta, quindi, che anche il giudizio di revisione debba confrontarsi con la nuova prova scientifica, per tale dovendosi intendere il mezzo ad efficacia dimostrativa che utilizza il mezzo scientifico per accertare il fatto ignoto, ed è preordinato a procurare, nell'ambito di un procedimento che coinvolge le parti in un serrato contraddittorio tecnico, un sapere al giudice in relazione ad un'evenienza di cui non gli è più possibile la diretta percezione. [...] la novità della prova scientifica può essere correlata all'oggetto stesso dell'accertamento oppure al metodo scoperto o sperimentato, successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, di per sé idoneo a produrre nuovi elementi fattuali. In questo secondo caso al giudice spetta stabilire se il nuovo metodo applicato alle emergenze processuali già acquisite sia in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli già ottenuti e se i risultati cosi conseguiti, o da soli o insieme con le prove già valutate, possano far sorgere il ragionevole dubbio della non colpevolezza della persona di cui è stata affermata la penale responsabilità con una sentenza passata in giudicato”. 

Il Collegio ha dettato le attività a carico del Giudice chiamato a decidere su una revisione a seguito della applicazione di una nuova prova scientifica :

" a) l'apprezzamento della novità del metodo introdotto; 
b) la valutazione della sua scientificità; 
c) l'applicazione del nuovo metodo scientifico alle risultanze probatorie già vagliate, alla stregua delle pregresse conoscenze, nel processo già celebrato; 
d) il giudizio di concreta novità dei risultati ottenuti grazie al nuovo metodo: 
e) la loro valutazione nel contesto delle prove già raccolte nel precedente giudizio allo scopo di stabilire se essi sono idonei a determinare una decisione diversa rispetto a quella di condanna già intervenuta. "

Annoto, in margine, come tale sentenza si avvicini alla giurisprudenza statunitense corrente, che attribuisce al Giudice il ruolo di gatekeeper nell'ammissione e nella valutazione della prova scientifica.