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lunedì 17 agosto 2026

Immediata reperibilità ed accesso : dal Nokia 3310 al 'livello C1'


Una particolare espressione, tratta da un vecchio quesito, poi ritrovata più volte, anche se declinata in forme linguisticamente più forbite o variamente abbigliate.
In generale: il Magistrato (o il Giudice) vuole sapere
se determinate azioni (esempi: una falsificazione, una intrusione) possano essere realizzate con strumenti e conoscenze di pubblico dominio, da una persona con normali (sic) conoscenze tecnico-scientifiche.

Si dovrebbe deviare (e molto) dalla strada maestra se si volessero meglio definire quelle che dovrebbero essere le "normali conoscenze": c'è chi trova alta cultura scrivere Aracœli anziché Aracèli, c'è chi crede che verrà la morte e avrà i tuoi occhi sia un atto di stalking, chi crede che lorem ipsum dolor sit amet non si possa usare in un saggio grafico, chi crede che la penna a sfera si chiami penna a biro, chi crede che la procedura per inserire una immagine in un documento Word (tzk!) sia un alto segreto professionale da non divulgare a nessuno. Pallidi e assorti, ma c'è chi gli da' credito (e incarichi). E alla fine, oggi siamo arrivati a chi pretende la conoscenza della lingua italiana a livello C1 - esprimendosi dalle parti del B2 o ancora più sotto.

Da capo.
Il volume XVI della rivista Make: era dedicato allo Spytech, in particolare a quello diy. Gli esperimenti (perché di questo si tratta, in realtà) descritti verrebbero catalogati senza esitazione da qualcuno come altissima tecnologia, strumenti sofisticatissimi, che richiedono conoscenze elevate ed iniziatiche.
Roba da terroristi ipertecnologici, dei
Q venduti alla Spectre, o da scassinatori giorgiani dotati di un ancestrale tastatore (il c.d. Topolino)
Gli stessi qualcuni che però non sanno usare nemmeno il cellulare, neanche il più semplice (Nokia 3310, per fare nomi e cognomi), che , come detto sopra,
pretendono la conoscenza della lingua italiana a livello C1 - esprimendosi dalle parti del B2 o ancora più sotto.

Make: è reperibile presso il sito dell'editore (è sempre un fascicolo del 2008) o per altre vie, specie l'usato, se siete dei variopinti e volete la carta.


La maggior parte, o meglio la quasi totalità, delle intrusioni e delle falsificazioni è realizzata con l'utilizzo malevolo di tecnologie disponibili ovunque ed a chiunque, citavamo il Topolino, poc'anzi.
La sicurezza è un processo assai diverso dai vicoli ciechi e dalle porte chiuse, divenuti la norma degli ultimi anni con la pletora dei decreti sicurezza, dannosi ancorché inutili, criminogeni e istitutori del Reddito di Criminalità (altro che di Cittadinanza).

giovedì 21 giugno 2018

Sulla responsabilità del cassiere ...


Cassazione ritorna (sent. 16178/2018, VI Civile) ancora una volta sulla questione della riconoscibilità della falsa sottoscrizione da parte del cassiere e dell'istituto in generale. 
La sentenza ribadisce quello che è l'indirizzo ormai storicizzato sul tema, ma già circolano massimazioni assai distorte.

La Corte decide in questa sentenza secondo il principo storico: nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, IN BASE ALLE CONOSCENZE DEL BANCARIO MEDIO, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsifìcaz!one, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.
 
Le conoscenze del bancario medio, per l'appunto, non della cieca di Sorrento; il bancario medio deve, sottolineo deve,  avere conoscenze specifiche sulle caratteristiche di sicurezza degli assegni e dei documenti in genere e sui metodi di falsificazione e alterazione più frequenti, nonché sulle procedure da attivare in caso di dubbio (tra l'altre, la più semplice: telefonare al correntista e chiedergli se l'assegno è suo).
La riconoscibilità del falso, cioè, deve tenere conto che il cassiere è un professionista che la legge prescrive essere preparato a tali incombenze.

Invece, ancora una volta, qualcuno cerca di far passare il bancario medio per la quintessenza dell'idiozia, incapace di controllare una firma, di vedere se la matrice è stata grattuggiata o candeggiata, o altri abomini - tale tesi, per inciso, è quella che portano sistematicamente a difesa gli istituti bancari, anche quando hanno, in termini coloriti, torto fradicio.

C'è poi una interpretazione che danno alcuni colleghi, ovvero che il cassiere è un povero scemo, come poveri scemi sono giudici e avvocati, perché solo IL GRAFOLOGO sa - tutti gli altri, puppino.

domenica 24 maggio 2009

Privacy e ricerca dei documenti presso pubblici uffici


Diamo per già lette le precedenti note relative alla Tutela dei Dati Personali in Perizia (Consulenza, Traduzione), e sulla conseguenza più importante delle norme in materia, ovvero l'obbligo da parte del Perito (Consulente, Traduttore) di rappresentare compiutamente l'identità del soggetto interessato all'accertamento tecnico.
Stabilito e confermato tale obbligo, il Perito ha il dovere di ricercare ogni e qualsiasi elemento necessario a definire compiutamente l'aspetto della identità pertinente all'indagine (sia essa grafica, clinica, linguistica, economica e quant'altre), e qualsiasi opposizione a questa ricerca deve ritenersi senza meno ostruzionistica ed ingiustificata.
Di converso, se il Perito dichiara "sufficienti" gli elementi in suo possesso, non potrà limitarsi alla semplice affermazione, ma dovrà indispensabilmente darne una motivazione completa e pertinente, evitando ogni e qualsiasi espressione generica.
Consideriamo il caso specifico della perizia grafica.
Data l'autorizzazione da parte del Giudice o del Magistrato a ricercare documenti comparativi presso pubblici uffici, come recita la formula di rito [*], nessuna delle parti potrà opporsi a detta ricerca ed eventuale acquisizione, poiché così facendo ostacolerà il Perito nell'esercizio delle sue funzioni, impedendogli di definire compiutamente la identità grafica del soggetto in esame.
L'ostruzionismo si appaleserà nell'intento di orientare il Perito a definire una identità grafica incompleta, e prona all'interesse della parte.

[*] Con l'espressione rituale presso Pubblici Uffici deve correttamente intendersi documenti contenenti scritture certamente eseguite dal soggetto, in quanto (ad esempio, ma non necessariamente) apposte ante Pubblico Ufficiale, conservate presso Pubblici Archivi, che hanno l'obbligo statuitario a consentire l'accesso al perito. Per gli Archivi Privati, sarà necessaria autorizzazione specifica, e verifica della consistenza del documento.
Non è ultroneo ricordare che le scritture apposte ante Pubblico Ufficiale sono "autentiche" sino a querela di falso, e che non tutte le scritture presenti presso Pubblici Archivi (non apposte ante Pubblico Ufficiale) possono ritenersi "autentiche".

venerdì 6 marzo 2009

Immediata reperibilità ed accesso


Una curiosa espressione, tratta da un vecchio quesito, poi ritrovata più volte, anche se declinata in forme migliori o variamente abbigliata.
In generale: il Magistrato (o il Giudice) vuole sapere se determinate azioni (esempi: una falsificazione, una intrusione) possano essere realizzate con strumenti e conoscenze di pubblico dominio, da una persona con normali (sic) conoscenze tecnico-scientifiche.

Si dovrebbe deviare (e molto) dalla strada maestra se si volessero meglio definire quelle che dovrebbero essere le "normali conoscenze": c'è chi trova alta cultura scrivere Aracœli anziché Aracèli, c'è chi crede che verrà la morte e avrà i tuoi occhi sia un atto di stalking, chi crede che lorem ipsum dolor sit amet non si possa usare in un saggio grafico, chi crede che la penna a sfera si chiami penna a biro, chi crede che la procedura per inserire una immagine in un documento Word (tzk!) sia un alto segreto professionale da non divulgare a nessuno. Pallidi e assorti, ma c'è chi gli da' credito (e incarichi).

Da capo.
Il penultimo volume (il XVI) della rivista Make: è dedicato allo Spytech, in particolare a quello diy. Gli esperimenti (perché di questo si tratta, in realtà) descritti verrebbero catalogati senza esitazione da qualcuno come altissima tecnologia, strumenti sofisticatissimi, che richiedono conoscenze elevate ed iniziatiche. Roba da terroristi ipertecnologici, dei Q venduti alla Spectre.
Gli stessi qualcuni che però non sanno usare nemmeno il cellulare, neanche il più semplice (Nokia 3310, per fare nomi e cognomi).

Make: è reperibile in qualsiasi buona libreria :


La maggior parte, o meglio la quasi totalità, delle intrusioni e delle falsificazioni è realizzata con l'utilizzo malevolo di tecnologie disponibili ovunque ed a chiunque.
La sicurezza è un processo assai diverso dai vicoli ciechi e dalle porte chiuse.


giovedì 5 febbraio 2009

Falso e Reato Impossibile


Il Secret Service, che oltre alla sicurezza personale del Presidente degli Stati Uniti d'America vigila sul falso nummario, ha diffuso alcuni dati, secondo i quali nell'anno scorso sono stati identificati falsi per 62 milioni di dollari, con un incremento del 70% rispetto a tre anni fa. Di questi, più della metà è stata realizzata utilizzando tecnologie digitali; nel 1996 tale percentuale era inferiore all'uno per cento.
Se da un lato la disponibilità diffusa di alcune tecnologie consente di ottenere risultati (dal punto di vista del falsario) rispetto alle tecnologie tipografiche classiche (calcografia e offset) con costi enormemente inferiori, dall'altro la presenza delle tecnologie anticontraffazione note al grande pubblico (gli inchiostri cangianti, la rilievografia) rende più facile la scoperta di un falso.
Si deve però osservare che una buona parte dei falsi in circolazione, si tratti di cartamoneta o di documenti di vario genere (a cominciare dai documenti di identità) sono prodotti con stampanti a getto di inchiostro di fascia bassa, e sono spesso qualitativamente indecenti. Si dovrebbe quindi ritenere che, sì, c'è maggiore facilità nell'individuare banconote o documenti contraffatti, ma la capacità di individuarli da parte del pubblico (quando non da parte delle stesse autorità) è in calo.
Un esempio, tra un documento autentico (sopra) ed un falso grossolano (sotto):

Il falso è appunto, grossolano, gretto; fa schifo, semplicemente. Benché sia possibile realizzare buone copie di cartamoneta e di documenti usando una stampante a getto di inchiostro con la opportuna malevolenza, qui non ci si cura nemmeno di questo. Anzi, sono noti casi in cui l'inchiostro utilizzato era non pigmentato, e si è sciolto al contatto col sudore delle mani del portatore.

La difesa in dibattimento dei falsari (o dei portatori) è quasi elementare: la qualità del documento è talmente bassa, che si evoca (e si ottiene) il reato impossibile, art 49 CP, II comma.

La grossolanità del falso si estende anche ai prodotti industriali, quando si pongano in commercio, ad esempio, prodotti palesemente mal realizzati, ma con il marchio originale.

Per questo caso, si ha una recentissima e molto pubblicizzata sentenza della V Sezione penale della Suprema Corte (12 Marzo-29 Maggio 2008, numero 21787), con la quale si annulla con rinvio alla Corte di Appelo di Napoli una sentenza di assoluzione fondata proprio sul concetto di reato impossibile per la grossolanità della contraffazione.

Secondo la Suprema Corte, infatti, la norma è volta a tutelare, non la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione; ne consegue che non può parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall’acquirente in ragione delle modalità della vendita, in quanto l’attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell’acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione.

Sinceramente e modestamente, mi sembra che ci sia una confusione tecnica tra l'intenzione della contraffazione (del documento, della banconota, dell'oggetto della proprietà intellettuale in genere) e la pochezza esecutiva di tale intento. In altre parole, una cosa (e un reato) è voler falsificare un documento, e volerlo utilizzare; altra (e altro reato) è la incapacità a realizzare un falso qualitativamente accettabile.

Chi utilizza un passaporto falso, non compie un reato impossibile; lo compie limitatamente al pessimo prodotto che vuol far passare per passaporto. Chi vende oggetti di abbigliamento palesemente e malamente contraffatti, compie un reato impossibile per la contraffazione in sè, non per l'utilizzo illecito dei modelli industriali.


martedì 23 dicembre 2008

Note sulla normale diligenza



Un quesito assai ricorrente nella perizia documentale, richiede di verificare se su assegni (o altri documenti) siano individuabili contraffazioni ovvero difformità delle firme di traenza (o di accettazione di norme contrattuali specifiche) o dei documenti sottoscritti, che - rispetto agli specimen in possesso dell'Istituto all’epoca della negoziazione - fossero percepibili a vista secondo la normale diligenza.
Praticamente, l'impiegato di banca era in grado di avvedersi che le sottoscrizioni erano palesemente difformi, o il documento palesemente alterato, secondo la sua normale diligenza?

La normale diligenza dell’istituto di credito, nell’attuazione dei suoi compiti di mandatario, deve essere valutata non in base al parametro dell’osservatore medio, ma secondo il maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato (Cass. Civ. sez. I, sent. n° 4642 del 7 Novembre 1989).

All'istituto è chiaramente imposto un grado di diligenza superiore rispetto a quello della persona ordinaria, grado di diligenza superiore che è quello definito dall’articolo 1176, II comma del Codice Civile, per il quale nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi secondo la natura dell’attività esercitata.

Il titolo bancario è, infatti, realizzato con carte e stampe tipografiche pleonasticamente dette di sicurezza, che ne ostacolano - pur senza impedirla - la contraffazione integrale, oppure l’alterazione degli elementi identificativi (istituto di credito, numero dell’assegno e del conto, dipendenza, etc.) e formativi dello stesso (la compilazione: importo, beneficiario, firme di traenza e di girata/quietanza ).
La carta è infatti filigranata e di qualità superiore, con inseriti nella pasta chips o fili di sicurezza, visibili o ad occhio nudo o solo per fluorescenza. La stampa è realizzata con tecniche complesse, che ne limitano la contraffazione integrale, e con accorgimenti tali che eventuali tentativi di alterazione siano resi immediatamente evidenti: stampa calcografica; inchiostri cangianti o con comportamento spettrale esteso non uniforme; micrografie non riproducibili in rotocalco o in fotocopia; stampa non resistente all’abrasione, in modo da generare soluzioni di continuità del pattern di fondo in corrispondenza di cancellature od altre azioni meccaniche; verniciature, di solito non visibili, che conservano traccia dei tentativi di alterazione fisica o chimica.
La normale diligenza impone la conoscenza di questi accorgimenti e degli elementari concetti relativi alla contraffazione dei titoli e delle scritture [1] e questo è certamente parte della formazione professionale richiesta all'impiegato.
La normale diligenza impone, inoltre, l'implementazione di tutti quegli - elementari - accorgimenti extragrafici per garantire la sicurezza delle transazioni [2].

Consulenze tecniche su tali argomenti si hanno, ad esempio, quando un Istituto bancario procede al pagamento di un assegno sul quale sia apposta una firma di traenza falsificata, o siano stati alterati gli altri parametri costitutivi, primo fra tutti il beneficiario.
L'attore (il titolare del conto sul quale è stato pagato l'assegno alterato o falsificato) deve sollecitare una consulenza tecnica d'ufficio al Giudice, portando scritture di comparazione adeguate; la banca, di converso, deve dimostrare l'efficacia liberatoria del pagamento in quanto le contraffazioni poste in essere non erano rilevabili se non attraverso metodologie e strumentazioni che esulano dalla normale diligenza.

La normale diligenza dovrebbe impedire alla banca di pagare assegni ridotti in macramé, o grattugiati, scolorinati, con le sottoscrizioni ricoperte di nastro adesivo o smalti (più o meno) trasparenti, con sottoscrizioni che appalesano le più elementari caratteristiche della contraffazione, cancellate (a penna) e poi riscritte; la banca è tenuta in caso di dubbi a confrontare le sottoscrizioni con i campioni di scrittura (o di documento) depositati, o a contattare il cliente (ormai esistono i cellulari, l'irreperibilità è cosa di ere geologiche passate), ed in ultima istanza a sospendere il pagamento sino a chiarimento avvenuto.


[1] Eraldo Rabello, Curso de Criminalistica, Sagra-Luzatto, Porto Alegre 1996.
[2] Doug McClellan, Il Vero e il Falso Tecnologie Anticontraffazione, Technology Review ediz. Italiana, n. 80-81, 1995, pagg. 32-39