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sabato 26 novembre 2022

Noblesse, oblige

Da qualche tempo sto lavorando a un Dicionário Imobiliário [termos em uso no Brasil, com foco em São Paulo e tradução dos termos em italiano], nel tempo lasciato libero dal lavoro pagato a vacazione [4,16€, lordi, l'ora saldati dopo una media di tre anni dall'incarico] e dalle malattie.
Una bel malloppo, che tanti mi chiedono per non dipendere dalle allucinazioni suggerite su Proz, anche per il tipo di approccio multilaterale, ingegneristico-linguistico-finanziario-commerciale.

Ecco, ma una volta finito, che succede?

Non esiste un mercato di dimensioni sufficienti perché un editore se ne interessi, specie per la prevalenza dei monsú trovi-tutto-su-internet, che per la impossibilità morale di prezzarlo in modo anche simbolicamente remunerativo, lo so già da me che tra i colleghi non c'è trippa per gatti.
E allora? Vado avanti per la gloria, nella speranza che eventuali clienti dopo averlo visto chiamino me e non quella che era nata per tradurre Camões ma per campare deve tradurre i certificati di nascita ?
Chiamano m'selle, ovviamente, perché non chiede venti euro a cartella con un minimo di duecento più le spese, ma 0,001 euro a parola con sconto ripetizioni. E chissenefrega se per lei la powder room è la stanza polverosa.

Metti un link a Patreon, alla tua lista desideri di Amazon , a Buy Me a Cofee, mi dicono.
Ci ho provato: mezz'ora dopo se ne esce uno(a) e scrive ma perché, ti devo pure pagare ? 

Questa non è più solo la death of expertise (rif. Nichols, [1]), ma è la morte della conoscenza, della creatività, del lavoro.

Non è più una questione di costo della cultura, in stile anni settanta, ma dell'esistenza stessa della produzione intellettuale, tanto gia c'è tutto gratis su Internet.

 

[1] Tom Nichols, The Death of Expertise: The Campaign against Established Knowledge and Why it Matters, OUP 2019




venerdì 20 luglio 2018

La Professione di Perito Grafico, oggi - una occhiata ai dati sinora raccolti, con qualche commento



Da qualche tempo vado raccogliendo dati per una mia ricerca sulla professione di perito grafico. Parto dall'ipotesi che chi legge sappia di cosa stiamo parlando, così mi risparmio sei paragrafi di distinguo sulla definizione.
Le fonti a cui debbo attingere sono però insufficienti, non omogenee, viziate da errori sistematici e di riversamento - oltre che da una quantità enorme di sonore balle. A queste si aggiungono un paio di questionari da me proposti
ai colleghi tramite i social, con i quali ho tentato di fare un po' d'ordine nel marasma matriciale ed avere qualche conferma alla svelta.
Le fonti principali sono gli albi (li chiamano loro così, risparmiatemi il distinguo tra albo ed elenco) dei tribunali e delle camere di commercio, nonché altri elenchi pubblicamente accessibili; da questi sono stati depurati, per quanto possibile, i record con puntatori multipli (in sostanza i soggetti presenti in più elenchi) e dai non più esercenti (sic). L'entrata in vigore del GDPR crea qualche altro problema, non per la norma in sé stessa, ma per alcune interpretazioni da variopinti: qualche Camera di Commercio ha risolto togliendo l'albo dalla consultazione pubblica.


Dopo una fase di sgrezzamento e di filtraggio dei dati disponibili, posso fornire una prima serie di informazioni su coloro che dichiarano di svolgere la professione di perito grafico;  dai dati discendono alcune libere considerazioni, che sono quelle che poi interesseranno veramente, perché da queste dovrebbero generarsi quegli atti tali da garantire la sopravvivenza della professione, intesa anche e sopratutto come la possibilità di poterci campare, con questa.
Ultima avvertenza, questo è un quadro che fornisce ancora orientamenti generali; in alcuni casi è possibile già vedere qualche dato tristemente significativo, oppure intravvedere una qualche distribuzione all’interno di una categoria e suggerire qualche analisi nuova, ma il lavoro è ancora lungo e non è chiaro come lo si potrà portare avanti.

Cominciamo dalle demografiche.


Il 70% dei periti è di sesso femminile - ce lo sapevamo, anche se stavolta si può azzardare una misura. Piuttosto, perché non vi è corrispondenza con la distribuzione di genere nella popolazione generale (in prima approssimazione 50/50)? Un suggerimento può venire dai confronti con le demografiche delle professioni umanistico-psicologiche e dei relativi percorsi di formazione, da cui sembrano provenire la maggior parte dei colleghi.
Meno evidente è il dato complessivo della distribuzione etaria: il 70% dei soggetti ha più di cinquant’anni. Il 12% ha più di 70 anni, contro il 3% degli under 29 e il 17% degli under 39. Dato preoccupante, questo. Nonostante le infornate abbondantissime delle scuole, la professione è vecchiotta, con poco o nullo ricambio - il tutto facendo riferimento alla distribuzione delle età nella popolazione attiva. 

Il dato dovrebbe, tra le altre cose, essere valutato in funzione del, chiamiamolo così, tasso di sopravvivenza nella professione, una misura di quanto si dura in questo ambiente (molto poco, sembrerebbe).


La distribuzione geografica appare seguire il peso dei distretti di Corte d’Appello - più periti dove ci sono più cause utili e maggiore popolazione residente (Lombardia, Lazio, Toscana, Puglia, Sicilia in distacco, con la Campania e il Piemonte fuori dai primi posti, dato forse anomalo, da verificare); il domicilio professionale segue il domicilio personale.
Quasi il 90% dei colleghi è iscritto agli albi dei tribunali, di solito per entrambi i rami (civile e penale, 70%) con un 30% iscritto ad uno solo di questi con netta prevalenza del civile.
Il 70% è iscritto agli elenchi della CCIAA, curiosamente con la stessa percentuale di quelli che si dichiarano iscritti ad associazioni professionali di settore.
Questi dati andrebbero comunque valutati in confronto con la percentuale di dipendenti della P.A. ai quali è limitato l’esercizio della libera professione, con divieto di iscrizione alla CCIAA, per esempio.


Interessante il livello formativo generale: il 92% ha conseguito un titolo post-diploma, dalla SAF al Dottorato di Ricerca, non ci sono soggetti non diplomati.
La formazione professionale specifica è un campo ancora da indagare, per i dati contraddittori e inconclusivi e per la confusività sistemica dello stesso sistema educativo nazionale.  Ricordo che i dati che ho a disposizione sono per la quasi totalità dichiarati dai soggetti stessi.
Resta da sottolineare che circa un terzo dei colleghi ha una formazione specifica on the field.

Da qui altra dolente nota, il tirocinio, la pratica o come la volete chiamare. 

Solo il 37% dei colleghi dichiara di aver svolto una pratica presso altro professionista prima di esercitare, anche in tribunale.  
Altro argomento da affrontare molto approfonditamente, anche intersecando i dati con quelli che seguono: perché non si fa un tirocinio? Perché ci si crede (o ci si fa credere) imparati appena usciti dal corsetto? E poi, chi rende disponibile un tirocinio on the field, correttamente retribuito e contabilizzato, con l’aria che tira?

E qui cominciamo ad avere qualche risposta: solo un terzo dei colleghi dichiara di svolgere esclusivamente la professione di perito grafico, un altro terzo svolge anche altre attività in qualche modo connesse, l’altro terzo fa tutt’altro (per ingrandire le immagini, cliccateci sopra).
Le informazioni sul reddito prodotto alla professione sono nere: solo il 20% riesce a trarre un reddito sufficiente esclusivamente dalla professione di perito grafico, tutti gli altri devono far altro o lo fanno per sport, come dicono (senza artifizi retorici) in giro - quest'ultimo gruppo coincide con quelli che stanno bene così, per la cronaca.
La questione reddituale verrà affrontata con più calma, anche per la difficoltà ad ottenere i dati necessari, anche sotto la copertura del segreto statistico.



Solo il 40% scarso dei colleghi fa sempre sottoscrivere al cliente un contratto scritto (in questo è compreso l’incarico del magistrato), pressoché corrispondente a chi stila le varie informative sulla privacy. GDPR anyone?
Sul fronte dei pagamenti. l’insoddisfazione è (quasi unanimemente) totale: pagamenti ritardati anche di anni (specie col pubblico), inferiori ad un valore ritenuto anche lontanamente equo, elevato livello di contenzioso giudiziario. Il quasi, ancora una volta, sono quelli che stanno bene così, e non si lamentano, anzi, gli va bene persino l'importo delle vacazioni, fermo al 2002.

L’aggiornamento professionale è per la maggior parte demandato all’acquisto di libri e riviste ed a corsi e seminari (legati però all’obbligo dei CF) oltre che alle liste di discussione.
La spesa è però bassa rispetto a professioni analoghe, per le quali esistano dei dati attendibili - sotto i 600€ l’anno per il 75% dei colleghi, contro i 1200€ dei riferimenti.
Notevole fastidio è registrato verso l’obbligo dei CF e sopratutto verso la forma con cui vengono somministrati, e in questo c’è comunanza con tutte le altre professioni, ordinistiche e non.
Sono fonte di informazioni una percentuale intorno all’8% dei colleghi, tra pubblicazioni (latu sensu) e partecipazione a seminari e discussioni pubbliche contabilizzate.

Altri dati, a venire, forse - anche io sono tra quelli che non ci campano.
Rammento & sottolineo, ancora una volta, che queste sono solo alcune considerazioni preliminari, espresse in forma sommaria e colloquiale.
Ma se le usate, citate la fonte, cortesemente.

martedì 9 gennaio 2018

Il Nuovo Anno! Continuiamo ... e le tariffe del TUSG, sempre ferme al 2002?


La Corte Costituzionale, con la Sentenza 192/2015 (Presidente Criscuolo, Redattore Zanon) depositata il 24 Settembre 2015 dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia − Testo A), come introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge di stabilità 2014), nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all’ausiliario del magistrato per le prestazioni rese in regime di gratuito patrocinio sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.
Ancora la Consulta, con la Sentenza n. 178 del 5 luglio 2017, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis del D.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002.
In sostanza, la Consulta ritiene che il taglio di un terzo dell'onorario a Periti, Consulenti, Interpreti, Traduttori e a tutti gli altri ausiliari, nonché, con la seconda sentenza anche i Consulenti Tecnici di Parte, sia inconstituzionale qualora la decurtazione avvenga su importi delle vacazioni o delle tabelle che non siano stati adeguati all'inflazione (misurata come ISTAT FOI) com previsto dal citato DPR 30 Maggio 2002.
Nemmeno tre giorni dopo la prima sentenza, il sottosegretario al ministero della Giustizia, Cosimo Ferri, in una dichiarazione del 27 Settembre 2015, annunciava che il decreto di aggiornamento delle tariffe dei consulenti tecnici di ufficio era pronto ed era stato inviato al ministero dell'Economia per ottenere i pareri di congruità - l'adeguamento, ha aggiunto, è limitato ai soli indici ISTAT dal 2002 ad oggi (sarebbero stati circa 40 milioni di euro di spesa aggiuntiva).
Ferri aggiunge che verranno ritoccati sia i parametri a percentuale che le vacazioni, ad oggi 8,15 euro LORDI l'una - 4,07€ l'ora LORDE.
Secondo le tabelle ISTAT, supponendo che il governo fissi l'aumento all'ultimo valore noto (Settembre 2017), la vacazione dovrebbe essere incrementata intorno ai 10,26€.

Ma, ad oggi, il governo ed il parlamento nulla hanno fatto. Eppure, le innumere marchette che continuiamo a scoprire tra i 1247 commi delll'ultima Legge di Bilancio non manifestano certo a favore della tesi ristrettezza di bilancio, anzi. Bonus sono stati dati a destra e manca, a piene mani, ancora una volta. Forse non siamo sufficientemente tutelati dal partito trasversale dei cugini che lo fanno a meno, nonostante i propositi, ancora tutti da verificare, delle norme sull'equo compenso ?

Sia la Corte Costituzionale che il governo insistono sul carattere pubblicistico della prestazione. E va bene, non ce l'ha ordinato il dottore di lavorare in Tribunale.
In margine, però dovrebbe, l'illustrissimo governo, imporre che fossero pubblicistiche anche le spese che dobbiamo anticipare, dalla carta ancora irrinunciabile nonostante i processi telematici, al computer, agli strumenti, alla PEC, alla firma elettronica; e magari concedere che anche le imposte che mi vengono richieste avessero una aliquota pubblicistica anziché, come ora, allo stesso livello di una prestazione ordinaria.
Pubblicistico, e va bene, ancora. Ma per fornire una prestazione professionalmente degna, debbo investire in preparazione, strumenti, ricerca, anche a fronte di un impegno che diviene sempre più complesso. E per investire, debbo essere, neanche tanto eufemisticamente, libero dal bisogno : le bollette le debbo pagare, prestazione pubblicistica o no.

Per mantenere la memoria viva, una periodica reiterazione di quanto vado scrivendo dagli anni '80.
I compensi spettanti ai Periti, ai Consulenti Tecnici, Interpreti e Traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, sono regolati dalla Legge 8 Luglio 1980, n. 319, e per l'aggiornamento degli importi dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 maggio 2002, oggi ricompresi nel Testo Unico delle  Spese di Giustizia (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,  D.P.R. 115/2002, con modifiche che arrivano sino alla L. 7 aprile 2017, n. 47)

Gli importi delle prestazioni sono quindi fermi dal 2002, quasi sedici anni.
 
Eppure, l'articolo 54 del TUSG, recita: (Adeguamento periodico degli onorari)
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Non ripetiamo ancora una volta il disagio ad essere pagati meno del marginale che sporca i vetri delle automobili al semaforo davanti la Procura, degli enormi rischi che si stanno materializzando come conseguenza dell'espulsione dei professionisti qualificati dal circuito giudiziario, impossibilitati a sopravvivere in tali condizioni, sostituiti da volenterosi privi delle capacità operative minime,cui si aggiungono i rischi di corruzione che inevitabilmente appaiono quando si associano pagamenti indegni alle professionalità inadeguate - altrimenti qualcuno dice che siamo bravi solo a lamentarci.
 

sabato 1 giugno 2013

Chiarimenti ...


Era già noto il disposto dell'art. 29 del DM 30 Maggio 2002 : Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti. La norma vale per tutti i percorsi di giudizio, civile, penale, lavoro, ed è considerata richiamata implicitamente all'interno del TUSG.

Sostanzialmente, quello che vi vien pagato, comprende tutte le udienze, per tutti i gradi di giudizio alle quali sarete chiamati a comparire, tutti i chiarimenti, tutte le risposte.
Il fatto che si venga chiamati a testimoniare, magari dieci anni dopo, con un preavviso di dieci ore (dalla sera alle ore di rito mattutine), senza nemmeno sapere su che cosa, perché magari è cambiato il nome degli attori o degli imputati, qui non rileva.
Se conteggiamo le ore passate in udienza (o ad attenderla), i poco meno di due euro netti l'ora che ci vengono liquidati, si riducono ulteriormente. Ma di questo, nessun governo della Repubblica, dal 2005 in poi, alla scadenza del primo adeguamento triennale all'indice ISTAT (articolo 54 del TUSG), se ne è interessato, neppure nella conseguente espulsione dei professionisti qualificati dal circuito, neppure nell'incremento del rischio di corrutibilità, anzi.

Nell'onorario, quindi, andrebbe inclusa anche l'attività dei chiarimenti in sede civile, anche nei casi residuali seguenti all'applicazione dell'art. 195 CPC novellato, che anzi previlegia il confronto diretto in udienza tra il CTU e i rappresentanti delle parti, escludendo in maniera forte anche l'ecezionalità dei chiarimenti scritti (che venivano concessi nel caso di risposte ritenute complesse e non esauribili oralmente). 
 
Sulla questione del pagamento dei chiarimenti ripropongo una sentenza della III Sezione della Suprema Corte, la 4655 del 20 Marzo 2006: nella liquidazione del compenso al C.T.U. i chiarimenti non costituiscono un'attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, che è l'oggetto della consulenza. Sono, infatti, una attività complementare, integrativa e necessaria, che il C.T.U. è tenuto a svolgere qualora gli venga richiesto (il che normalmente accade quando la relazione depositata non viene ritenuta esaustiva), e quindi per  detta attività, non spetta un compenso ulteriore rispetto a quello già percepito per la consulenza tecnica.

Nella lettera della motivazione : [...] il mancato riconosci­mento di un compenso separato per i chiarimenti non è dipeso né dall'entità del compenso liquidato per la consulenza espletata, né da una valutazione di non esaustività di tale consulenza, ma dall'avere il Tribu­nale correttamente considerato, come si desume dalla motivazione del provvedimento impugnato, che i chiari­menti non costituiscono un'attività ulteriore ed estra­nea rispetto a quella già espletata e remunerata, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il C.T.U. è tenuto tutte le volte in cui ne faccia richiesta la parte interessata, il che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva.
In parole povere e volutamente faziose, è il Consulente ad essere in colpa per non essersi fatto capire,  non le parti per non aver voluto capire, anche se gli orientamenti interni ai Tribunali indirizzano i Magistrati a prediligere quei professionisti capaci di mediare tra le divergenti visioni tecniche tra le parti (ed i loro Consulenti).
È altresì evidente, che i supplementi di perizia/consulenza sono, invece, attività ulteriore alla consulenza/perizia depositata, e che quindi vanno regolarmente remunerati.