martedì 24 marzo 2009

Differenziazione, digitale, pellicola, enhancement


Nella elaborazione delle immagini ai fini foren
si, il problema classico e prevalente è quello della differenziazione delle caratteristiche dell'oggetto in esame da quelle dell'ambiente in cui si trova.
Separare un tracciato da uno sfondo, un colore dall'altro, la firma dal timbro che la copre, una aggiunta dall'originale, una scritta sbiadita dallo sfondo; il tutto, con metodologia rigorosamente non distruttiva e non alterativa.
Il metodo di elezione fino ad alcuni anni fa era l'indagine fotografica per esteso campo spettrale, dall'ultravioletto all'infrarosso, con l'aggiunta eventuale dell'esame in fluo
rescenza UV o IR. Personalmente, ho sempre ritenuto il risultato delle pellicole migliore di quello dei sensori (curve di risposta più omogenee rispetto all'intervallo di sensibilità), e non sono il solo a crederlo.
Negli ultimi due anni, Kodak ha interrotto la produzione prima dell'Ektachrome EIR (dia, falsi colori, sviluppo in E6) e poi della Infrared High Spee
d (HIE, bianco e nero, io la sviluppavo col Rodinal). Alla data di oggi, rimangono le sole (ottime, comunque) pellicole Rollei Infrared High Speed (prodotta da Maco, simile per sensibilità spettrale a quella che era la Ilford SFX o la Konica Infrared, propriamente una sensibiltà estesa sul rosso), e la EFKE IR 820, fabbricata in Croazia con tecnologia Orwo (questa ha una sensibilità estesa agli 820nm, non la Kodak HIE, ma abbastanza). Le EFK sono disponibili in Italia tramite Fotomatica. Per quanto riguarda l'analisi nell'UV, sono (ancora) utilizzabili le pellicole correnti: il problema vero è negli obiettivi recenti, con "troppo vetro" : i migliori risultati li ho sempre con i Tessar (o Sonnar) e derivati (il Micro-Nikkor 55/3,5 per esempio).
L'utilizzo delle macchine fotografiche digitali nell'IR richiede un investimento elevato che spesso non corrisponde ad un ritorno economico sufficiente, tenendo conto anche della rapida obsolescenza dei materiali.
È quindi giustificata una analisi sulla confidenza che possa essere data da altri mezzi di indagine, basati sulla elaborazione di immagini digitalizzate (ottenute, per intendersi da un buon scanner) e sul loro enhancement (noun;
intensification; improvement; increasing of the value of ), procedimenti resi possibili dall'incremento della capacità di calcolo disponibile.
Dalla pratica professionale corrente (e da un bel po' di letteratura accumulata negli ultimi anni - io leggo, non dico di aver letto) credo di poter sottoscrivere l'affermazione che il metodo di prima scelta per l'analisi e la differenziazione delle caratteristiche sia ormai l'analisi sulle immagini ordinarie degli oggetti: le elaborazioni multicanale negli spazi colore ormai disponibili su qualsiasi programma di imaging, Bodziak, (pseudo) Nemarsky, deconvoluzione e resamplig dei livelli consentono di ottenere risultati consistenti e in alcuni casi non ottenibili in campo spettrale esteso.
Si veda il semplice esempio nell'immagine che segue (cliccare sul riquadro per ingrandire):


Le immagini sono a bassa risoluzione con evidentissimi artefatti di compressione (terza e quarta dall'alto..); nella pratica professionale (immagini a 1200 dpi almeno, profondità di colore adeguata, tiff, e via elencando) si hanno risultati di gran lunga migliori.

Chiaramente, una differenziazione ottenuta con tali metodi è condizione sufficiente a definire una diversità negli oggetti di indagine (inchiostri diversi, eliminazione di caratteristiche indesiderate, migliore leggibilità dell'immagine ai fini puramente infografici), ma non necessaria. La mancanza di risultati NON dimostra l'unitarietà dell'oggetto.



domenica 15 marzo 2009

Sul Principio di Identificazione


Il Principio di Identificazione è generalmente, sinteticamente, enunciabile in questa forma:

Quando due oggetti hanno caratteristiche comuni, che per qualità e quantità escludano la loro presenza per evenienza statistica, e non siano presenti differenze non chiaramente giustificabili, si deve concludere che gli oggetti in questione sono eguali, o hanno una stessa origine.

A questa forma si è giunti in quasi un secolo di elaborazioni successive, da Bertillon a Huber, Osborn e Duke, ma anche Moretti e Sorrentino.
È di estremo interesse il fatto che la maggior parte degli studiosi che si sono interessati al problema si occupavano di perizie documentali, ed in particolare di perizie su scritture; facile (e con malizioso sorriso sopra) attribuire questo interesse alla estrema, pallida e assorta, soggettività che ancora si riscontra nel settore.

Due condizioni concomitanti, intanto: la presenza di corrispondenze quantitativamente e qualitativamente rilevanti da escludere la mera oscillazione statistica, e la assenza di differenze non giustificabili con elementi diversi dalla diversità degli oggetti a confronto.
La assenza di differenze non giustificate è condizione necessaria alla identificazione; mancando tale condizione, l'identificazione non c'è.

Dolus bonus - 5


È in fase avanzata di editing (era ora, finalmente, sarebbe tempo, quanto ci hai messo : occhéi, grazie, lo so da me, io sono il mio staff) la riedizione del Romanzo dell'Aviazione di Felice Trojani, con le illustrazioni realizzate appositamente da Francesca Quatraro.

Potete sfogliare qui di seguito un breve estratto del volume (maggiori opzioni di navigazione nel menu sulla destra della testa del riquadro):

il Romanzo Dell'Aviazione - Estratto

© 2009 Ascanio Trojani, Francesca Quatraro (illustrazioni) - Tutti i diritti riservati - vietata ogni e qualsiasi riproduzione salvo l'embedding del codice da Scribd.


La pubblicazione su Lulu è attesa per i primi di Aprile.

mercoledì 11 marzo 2009

Prova, indizio, ronde, giudizi, dibattimenti in prime time


Di questi giorni l'evolversi delle indagini sullo
stupro della Caffarella, tra un riserbo non perfettamente gestito da parte della Procura di Roma, anticipazioni pseudodibattimentali sulla stampa, la polemica sulle "ronde", ed altro.
Non si può entrare nel merito della questione, per palese decenza professionale.
Due aspetti della faccenda, però, sono interessanti, l'uno strettamente tecnico, l'altro morale.

Primo, l'aspetto tecnico.
Le notizie di stampa, prese tal quali, senza verifica sui fascicoli reali, insinuano che la Procura di Roma avrebbe classificato come
indizio negativo la negatività dell'esame sul DNA dei due indagati nei campioni di sperma raccolti.
Il principio di identificazione è fin troppo chiaro, in questo senso: uno ed anche un solo elemento contrario ad una identificazione positiva è prevalente su ogni altra eventuale corrispondenza.
La scelta (se vera, lo ripeto ancora), attribuita nella stampa alla Procura, di considerare come non rilevante la negatività di tali esami apparirebbe, quantomeno, un originale forma di masochismo processuale. Ma nel merito della particolare questione NON ci si entrerà, qui interessa il solo principio di identificazione e la sua applicabilità.
A questo primo aspetto, puramente tecnico, dedicherò il prossimo post.

Un secondo aspetto, come detto, morale.
Facile giudicare, facile condannare, facile sostituire vendetta alla Giustizia.

Andiamo per esempi.
Vi ricordate
12 Angry Men, di Sidney Lumet, tratto dal dramma teatrale di Reginald Rose? In italiano fu traslato ne La Parola ai Giurati. Questo è il trailer:







Recentemente Nikita Mikhalkov ha diretto lo splendido
12 :






La parola ai giurati
, traduzione in italiano del dramma di Rose, è sino al 22 Marzo in scena al Teatro Eliseo di Roma, con la regia e l'interpretazione del Giurato 8, di Alessandro Gassman.


I film, e l'opera teatrale, sono ottimi esempi di cosa accade quando il pregiudizio prevale sulla ragione, la vendetta sulla Giustizia, e di come si debbano affrontare i ronderos potenziali.

lunedì 9 marzo 2009

Saggio grafico, dissimulazione e falsa testimonianza


In un recente post ho parlato della facoltà di non scrivere da parte dell'indagato o dell'imputato, nell'ambito della libertà di difesa garantita dalla Costituzione della Repubblica.
Qualora l'indagato (o l'imputato) decida di rilasciare saggio grafico, ma nell'esecuzione di questo alteri volontariamente le caratteristiche della propria scrittura, realizzando una dissimulazione in senso lato (in ambito grafico sono necessarie alcune precisazioni, ne scriverò in futuro), al soggetto di indagine è imputabile o meno la falsa testimonianza di cui al 372 c.p. , derivati e collegati ?
No, perché l'imputato/indagato non è testimone, e può difendersi anche fornendo informazioni non corrispondenti al vero, anche se, di converso, il fatto è rilevante ai fini dell'ammissione della colpa e della collaboratività o meno dell'individuo.
Nel caso, invece, di un soggetto che riassume in sé la caratteristica di testimone una dissimulazione (intesa come atto dimostratamente intenzionale di alterazione della propria scrittura) costituisce un rifiuto o una incompleta risposta alla richiesta del Giudice o del Magistrato a fornire un apporto conoscitivo al processo.

Facile? No, per niente.

Intanto, la dissimulazione proviene comunque dalla mano della persona oggetto di studio, ed è comunque un aspetto della sua identità grafica, anche se da considerarsi secondario rispetto all'identità correttamente definibile da scritture eseguite in tempi non sospetti (come si usa dire), e quindi il problema si ridurrebbe ad una neghittosità circostanziale. La porzione del campione ottenuto con un saggio grafico è di per sé limitata rispetto alle quantità e qualità necessarie per definire compiutamente l'identità della persona (si rileggano anche le note in merito alle Linee Guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali).
Inoltre, la dimostrata intenzionalità che definirebbe la dissimulazione, potrà essere dimostrata solo con la disponibilità di scritture che definiscano altrimenti l'identità grafica in esame. Se il campione comparativo è carente, non è in generale possibile una dimostrazione della intenzionalità.

venerdì 6 marzo 2009

Immediata reperibilità ed accesso


Una curiosa espressione, tratta da un vecchio quesito, poi ritrovata più volte, anche se declinata in forme migliori o variamente abbigliata.
In generale: il Magistrato (o il Giudice) vuole sapere se determinate azioni (esempi: una falsificazione, una intrusione) possano essere realizzate con strumenti e conoscenze di pubblico dominio, da una persona con normali (sic) conoscenze tecnico-scientifiche.

Si dovrebbe deviare (e molto) dalla strada maestra se si volessero meglio definire quelle che dovrebbero essere le "normali conoscenze": c'è chi trova alta cultura scrivere Aracœli anziché Aracèli, c'è chi crede che verrà la morte e avrà i tuoi occhi sia un atto di stalking, chi crede che lorem ipsum dolor sit amet non si possa usare in un saggio grafico, chi crede che la penna a sfera si chiami penna a biro, chi crede che la procedura per inserire una immagine in un documento Word (tzk!) sia un alto segreto professionale da non divulgare a nessuno. Pallidi e assorti, ma c'è chi gli da' credito (e incarichi).

Da capo.
Il penultimo volume (il XVI) della rivista Make: è dedicato allo Spytech, in particolare a quello diy. Gli esperimenti (perché di questo si tratta, in realtà) descritti verrebbero catalogati senza esitazione da qualcuno come altissima tecnologia, strumenti sofisticatissimi, che richiedono conoscenze elevate ed iniziatiche. Roba da terroristi ipertecnologici, dei Q venduti alla Spectre.
Gli stessi qualcuni che però non sanno usare nemmeno il cellulare, neanche il più semplice (Nokia 3310, per fare nomi e cognomi).

Make: è reperibile in qualsiasi buona libreria :


La maggior parte, o meglio la quasi totalità, delle intrusioni e delle falsificazioni è realizzata con l'utilizzo malevolo di tecnologie disponibili ovunque ed a chiunque.
La sicurezza è un processo assai diverso dai vicoli ciechi e dalle porte chiuse.


martedì 3 marzo 2009

Liquidazioni..


In questi giorni, almeno dal Tribunale (Penale) e dalla Procura di Roma, cominciano pervenire attraverso la Banca d'Italia i primi bonifici relativi a fatture emesse da Periti, Interpreti e Traduttori dopo il 1° Gennaio 2009.
I fondi resi disponibili dall'amministrazione della Giustizia sono infatti destinati alle prime necessità dell'anno in corso, tralasciando i pagamenti ancora in sospeso degli anni precedenti.
Stiamo parlando, per inciso, del pagamento di fatture emesse in seguito ai decreti di liquidazione del Giudice o del Pubblico Ministero, a carico dell'Erario, e non di decreti di liquidazione che debbono ancora essere emessi dal Giudice o dal Magistrato.
Solo tra Procura, Tribunale e Corte di Appello di Roma si parla di pagamenti in sospeso, relativi al 2008 o ad anni precedenti, per un importo che si aggirerebbe sui quaranta milioni di euro.
Numeri affidabili si hanno però solo dalla Procura, che attende i fondi per procedere al pagamento di fatture regolarmente emesse nel 2008 per dodici milioni e mezzo di euro.