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mercoledì 29 marzo 2017

Intercettazioni delle comunicazioni: provvedimenti del Garante, legge delega, bavagli e fughe


Il 18 Luglio del 2013, il Garante per la protezione dei dati personali (comunemente noto come Garante della privacy) a seguito di una indagine conoscitiva presso alcune Procure della Repubblica di "medie dimensioni" (Bologna, Catanzaro, Perugia, Potenza e Venezia) per valutare, ai fini della tutela dei dati personali, il livello tecnico e gestionale in essere nell'attività di intercettazione delle comunicazioni (telefoniche, informatiche, telematiche ecc.) adottava un provvedimento - il doc. web n. 2551507 - destinato alle Procure della Repubblica, che riguarda sia i C.I.T. che le singole unità di P.G. in delocalizzazione. Per quanto attiene alla fase processuale, sembra (tuttora) che si ritengano ancora sufficienti le Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 Luglio 2008 (vedi qui). Il Provvedimento in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica veniva emanato il 18 luglio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2013, con un termine per l'entrata in vigore fissato a diciotto mesi da tale data.
Sin troppo facile domandars cosa potesse accadere qualora il Ministero di Giustizia non avesse fornito le  risorse idonee a consentire a detti Uffici di apportare le modificazioni e integrazioni indicate nel presente provvedimento volte a rafforzare la sicurezza nel trattamento dei dati personali e dei sistemi nell'ambito delle attività di intercettazione come chiedeva il Garante: proroghe su proroghe, l'ultima col provvedimento del 26 Gennaio 2017 (lo trovate qui integrale con tutti i rinvii ai precedenti provvedimenti interlocutori), che proroga il termine per l'adozione sino al 31 Dicembre 2017, con riserva di rivalutare la situazione sulla base di quanto il Ministero rappresenterà entro il 20 settembre 2017 circa lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento programmati.
Del provvedimento avevo scritto nel post del 25 Febbraio 2014, che qui in parte riprendo.  
Alcune criticità dell'attività di intercettazione sono ben note a chi viene chiamato a lavorare nei C.I.T. delle Procure o nei punti di ascolto in delocalizzazione presso le singole unità di P.G. ovvero successivamente, come perito trascrittore nella fase processuale.
Le misure indicate nel provvedimento del Garante sono in buona parte norme di buona tecnica informatica ed investigativa, e questo ha dato la stura a non poche malignità nei primi commenti: se da una parte è risaputo che il concetto di informatizzazione che hanno i legislatori e i governanti è ben meritevole di critica, si deve anche ricordare che una qualsiasi normativa deve indicare un complesso integrato e coerente, compresi gli atti più elementari; è quindi fuor di luogo domandarsi se i C.I.T. fossero accessibili senza una identificazione minima, username e password per capirsi. Semmai, si sarebbe dovuto domandare quanto robuste fossero le password implementate e quanto fosse posto in essere per impedirne l'uso promiscuo. Le misure riguardano, come detto, sia i Centri Intercettazioni Telecomunicazioni (C.I.T.) stabiliti presso ogni Procura della Repubblica sia gli Uffici di P.G. presso cui è delocalizzata l'attività di intercettazione.
Nei locali che ospitano i terminali per la ricezione, i server, gli archivi ed in ogni altro luogo deputato all'attività di intercettazione devono essere predisposti impianti di videosorveglianza a circuito chiuso e l'accesso deve essere consentito solo attraverso badge strettamente individuali ovvero attraverso identificazione biometrica; tutti gli accessi dovranno essere tracciati. Il personale di manutenzione non potrà in alcun modo accedere ai dati ultronei all'attività tecnica autorizzata direttamente dalle Procure. I protocolli di trasmissione dovranno essere interamente cifrati. Le postazioni di accesso dovranno tutte essere abilitate all'autenticazione degli operatori tramite "procedure rafforzate", e tutte le azioni dovranno essere annotate in registri non modificabili. Tutte le copie dovranno essere criptate ed eseguite se e solo se ritenute indispensabili; i contenitori degli archivi non debbono riportare informazioni intellegibili da estranei circa il contenuto; tutti i movimenti di supporti ionformatici o (sic est) cartacei dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite personale di P.G.
In caso di delocalizzazione degli ascolti, gli uffici di P.G. deputati debbono ottemperare alle stesse misure prescritte per i C.I.T. ed i collegamenti tra C.I.T. e i punti di ascolto remotizzati debbono essere realizzati con connessioni punto-punto o con collegamenti tipo VPN.

Il Garante, come già ricordato, ha più volte sollecitato il Ministero della Giustizia a fornire alle Procure della Repubblica risorse idonee per attuare quanto indicato nel provvedimento.
Nel contempo ... il 15 Marzo 2017, si votava al Senato, oltretutto con la fiducia, il maxiemendamento sulla delega al Governo per la tanto confusa quanto contestata riforma al processo penale; in questa viene inserita la delega alla "riforma" delle intercettazioni da presentare nel termine (incredibile, per gli standard della ditta) di tre mesi dall'entrata in vigore. 
Le motivazioni per una riforma delle intercettazioni sono - nelle pubbliche dichiarazioni, ovviamente - le stesse che ispirano il solido provvedimento del Garante qui citato e sommariamente descritto.
Perché, allora, non sbloccare finalmente le risorse necessarie per renderlo esecutivo, anziché rincorrere una legge che si presenta, come buona parte della produzione degli ultimi governi, portatrice più di problemi (gravi) che di soluzioni?
Al solito, hony soit qui ma y pense


martedì 25 febbraio 2014

I provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in tema di intercettazioni


Il Garante per la protezione dei dati personali (comunemente noto come Garante della privacy) ha disposto, lo scorso anno, una indagine conoscitiva presso alcune Procure della Repubblica di "medie dimensioni" (esattamente Bologna, Catanzaro, Perugia, Potenza e Venezia) per valutare, ai fini della tutela dei dati personali, il livello tecnico e gestionale in essere nell'attività di intercettazione delle comunicazioni (telefoniche, informatiche, telematiche ecc.).
Alcune criticità sono ben note a chi viene chiamato a lavorare nei C.I.T. delle Procure o nei punti di ascolto in delocalizzazione presso le singole unità di P.G. ovvero successivamente, come perito trascrittore nella fase processuale.
Alla luce di quanto riscontrato, il Garante ha adottato un provvedimento - il doc. web n. 2551507 - destinato alle Procure della Repubblica, che riguardano sia i C.I.T. che le singole unità di P.G. in delocalizzazione. Per quanto attiene alla fase processuale, sembra che si ritengano ancora sufficienti le Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 Luglio 2008 (vedi qui).
Il Provvedimento in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica è stato emanato il 18 luglio 2013, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2013, ed entreranno in vigore a diciotto mesi da questa data, anche se non è chiaro cosa possa accadere qualora il Ministero di Giustizia non fornisca le  risorse idonee a consentire a detti Uffici di apportare le modificazioni e integrazioni indicate nel presente provvedimento volte a rafforzare la sicurezza nel trattamento dei dati personali e dei sistemi nell'ambito delle attività di intercettazione come chiede il Garante.

Le misure indicate dal Garante sono in buona parte norme di buona tecnica informatica ed investigativa, e questo ha dato la stura a non poche malignità nei primi commenti: se da una parte è risaputo che il concetto di informatizzazione che hanno i legislatori e i governanti è ben meritevole di critica, si deve anche ricordare che una qualsiasi normativa deve indicare un complesso integrato e coerente, compresi gli atti più elementari; è quindi fuor di luogo domandarsi se i C.I.T. fossero accessibili senza una identificazione minima, username e password per capirsi. Semmai, ci si dovrebbe domandare quanto robuste siano le password implementate e quanto sia posto in essere per impedirne l'uso promiscuo.
 
Le misure riguardano sia i Centri Intercettazioni Telecomunicazioni (C.I.T.) stabiliti presso ogni Procura della Repubblica sia gli Uffici di P.G. presso cui è delocalizzata l'attività di intercettazione.

Nei locali che ospitano i terminali per la ricezione, i server, gli archivi ed in ogni altro luogo deputato all'attività di intercettazione devono essere predisposti impianti di videosorveglianza a circuito chiuso e l'accesso deve essere consentito solo attraverso badge strettamente individuali ovvero attraverso identificazione biometrica; tutti gli accessi dovranno essere tracciati. Il personale di manutenzione non potrà in alcun modo accedere ai dati ultronei all'attività tecnica autorizzata direttamente dalle Procure. I protocolli di trasmissione dovranno essere interamente cifrati.
lwe postazioni di accesso dovranno tutte essere abilitate all'autenticazione degli operatori tramite "procedure rafforzate", e tutte le azioni dovranno essere annotate in registri non modificabili.
Tutte le copie dovranno essere criptate ed eseguite se e solo se ritenute indipsensabili; i contenitori degli archivi non debbono riportare informazioni intellegibili da estranei circa il contenuto; tutti i movimenti di supporti ionformatici o (sic est) cartacei dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite personale di P.G.

In caso di delocalizzazione degli ascolti, gli uffici di P.G. deputati debbono ottemperare alle stesse misure prescritte per i C.I.T. ed i collegamenti tra C.I.T. e i punti di ascolto remotizzati debbono essere realizzati con connessioni punto-punto o con collegamenti tipo VPN.

Il Garante, come già ricordato, ha sollecitato il Ministero della Giustizia a fornire alle Procure della Repubblica risorse idonee per attuare quanto indicato nel provvedimento. 
E qui vi ci voglio ...

venerdì 26 aprile 2013

Del tradurre le intercettazioni delle comunicazioni ed ambientali, qualche nota



Contesto : l'Autorità Giudiziaria dispone l'intercettazione delle comunicazioni - telefoniche, telematiche, parlate e scritte - e delle conversazioni che si svolgono in determinati ambienti - le cosiddette ambientali - per una o più persone.
La persona, o le persone, oggetto di indagine non si esprimono in italiano, ma in una lingua (o in un dialetto) diverso. È quindi necessaria la presenza di uno specialista che traduca in forma intellegibile quanto questa (o questi) dicono e scrivono; di norma (e la Suprema Corte è stabilmente rigida su questo orientamento) un professionista scelto negli elenchi periti del Tribunale Penale. 
Su questo possiamo già richiamare alcune questioni, da anni sollevate anche in questa sede. Primo, il pagamento del professionista è regolato dal Testo Unico Spese di Giustizia, in sintesi quattro euro e sette centesimi l'ora, al lordo delle tasse e dei contributi, che una volta applicati secondo l'ultima manovra Tremonti portano il netto a poco più di un euro e settanta l'ora, che vengono pagati in media una anno o due dopo la conclusione del lavoro (quando va bene). In un contesto normale, sarebbe da attendersi che per due euro l'ora, la qualità del lavoro sia conseguente, specie se confrontata con i valori minimi di mercato : due euro paghi, due euro avrai. L'insostenibilità del reddito ottenibile da tale regime tariffario ha portato all'espulsione dal circuito giudiziario molti, troppi, professionisti; oggi, Aprile del 2013, è quasi impossibile trovare qualcuno che "faccia" certe lingue, neanche tanto limitate, come il portoghese o lo spagnolo, e che abbia i necessari requisiti tecnici e operativi.
E qui si presenta il secondo aspetto degno di nota : se non si trova nessuno tra i professionisti si è costretti a rivolgersi "altrove", pescando tra persone che hanno conoscenza della lingua ed una apparente abilitazione morale. Intanto, è noto sin dai tempi dei Babilonesi che non basta parlare una lingua per essere in grado di "tradurre", specie quando ci si trova davanti a linguaggi gergali o settoriali. Poi, la indecente mercede abbassa - e di molto - la soglia di suggestionabilità verso un eventuale tentativo di corruzione, o ancora di più di minaccia vera e propria.

© Ascanio Trojani 2013

Consideriamo ora il lavoro  vero e proprio, da svolgersi on-site, sulle attrezzature messe a disposizione dalla Procura della Repubblica, anche in delocalizzazione presso altre sedi. Il flusso di informazioni che arriva all'esame è totale, ed in queste sono comprese le comunicazioni di carattere strettamente personale, o non pertinenti all'oggetto dell'indagine, che deve (sottolineo il deve) essere noto sin dall'inizio. Le comunicazioni che vengono evidenziate, e quindi riassunte o integralmente trascritte, sono solo quelle che servono all'indagine, punto, tutto il resto è indicato come non pertinente, non attinente, non utile, non rilevante.
La scelta tra utile e non utile deve essere fatta al momento, a discrezione dell'operatore, salvo i successivi controlli interni - dei superiori o del Magistrato - e quelli, fondamentali, della difesa. Ora, mentre una conversazione intellegibile, in italiano, è prontamente verificabile senza le "particolari cognizioni e capacità" del professionista, quelle non intellegibili o quelle in lingua diversa dall'italiano standard, richiedono la intermediazione di un traduttore, che non è solo dizionaristica ma anche e sopratutto umana e culturale.
Tutto quel che passa per gli occhi e le orecchie del traduttore non potrà mai essere etichettato con un non utile secco, non contestualizzato, non giustificato. Saranno sempre necessarie indicazioni, per quanto sommarie, dell'oggetto della comunicazione: se due italiani parlano della partita della sera prima, basta (in generale) aprire la masterizzazione per sincerarsene; se, invece, sono persone che si esprimono in lingua diversa, bisognerà scriverlo : "parlano della partita del giorno prima".
Questa procedura non è un eccesso pseudogarantista, per facilitare il controllo del lavoro svolto, ma risponde anche ad una fondamentale necessità operativa : il professionista raramente viene posto a giorno di tutto il contenuto dell'indagine, e non ha di conseguenza la possibilità di decidere compiutamente se qualcosa è utile o meno, perché non ne ha tutti gli elementi.
Riferendosi al semplice esempio di poco fa, "parlare della partita" potrà avere altri significati, se la comunicazione è contestualizzata in forma compiuta; richiamando casi reali, una conversazioone rilassata ed amichevole sta anche a rappresentare il grado di intimità tra due individui, o anche un codice interno in cui alla parola "partita" è localmente attribuito ben diverso significato. Ma questo lo potrà valutare solo il magistrato o l'operatore di PG, che ha il quadro completo dell'indagine, e senza la mediazione del professionista probabilmente non ne arriverà mai a conoscenza.
Un ultimo problema, per ora. L'intercettazione è operativamente progressiva, ovvero i risultati vengono utilizzati man mano che vengono prodotti, senza in genere la possibilità di tornare indietro e modificare quanto prodotto in prima battuta. Già si è detto della incompleta informazione data al professionista: questa potrebbe implicare la sottostima di segnali minimi, tanto da non essere nemmeno portati in sintesi, che al procedere dell'indagine divengono importanti. Particolari forme gergali, idioletti ostici, soprannomi vincolati ad un uso circoscritto potranno essere chiariti più avanti, ma una volta definite non è in genere possibile ritornare indietro a controllare o a correggere interpretazioni fatte in carenza di informazioni disponibili. Allo stato attuale della normativa, la revisione è demandata al contraddittorio (eventuale) ante un Giudice terzo, con la richiesta di trascrizione e traduzione integrale.