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martedì 1 novembre 2022

Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti) - modifiche al Codice di Procedura Penale, posticipo della entrata in vigore

Sulla Gazzetta Ufficiale n.255 del 31 Ottobre 2022, è stato pubblicato il decreto Legge 31 Ottobre 2022 , n. 162, intitolato Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

Sulla parte che attiene all'ergastolo ostativo, che sembra ricalcare quanto approvato dalla Camera dei Deputati nella scorsa legislatura, ritornerò in separata sede, così come alla istituzione del pittoresco "reato di rave" (che tra l'altro attiene ai nostri interessi in tema di intercettazioni delle comunicazioni telefoniche e telematiche).

Per quanto ora interessa, il decreto impone un rinvio secco alla entrata in vigore del DL 150/2022, ovvero la riforma Cartabia del codice di procedura penale - il rinvio attiene l'intero corpus delle disposizioni e non solo quelle sulle quali si paventavano criticità organizzative. Considerando le schizofreniche dichiarazioni dei politicos (quelli che ieri l'altro pontificavano sulla riduzione delle fattispecie di reato ed oggi partoriscono un obbrobrio legale e tecnico inventandosi il "reato di rave") non si può certo escludere che intendano ritoccare anche il contenuto della novella.

Il decreto, nella parte che qui interessa, recita (l'evidenza sulla data è mia):

Art. 6 - Modifica dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
1. Dopo l’articolo 99 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è aggiunto il seguente:
«Art. 99-bis (Entrata in vigore). — 1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022.»



sabato 29 ottobre 2022

Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti) - modifiche ai Codici di Procedura Civile e Penale, la "pre-trial discovery" all'italiana - I parte

Sono necessarie due premesse a questa parte di Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti).

Primo, va ricordato il destinatario del contenuto di questi brevi scritti: il Perito, Consulente Tecnico, Interprete, Traduttore - non il difensore, il magistrato, le parti strictu sensu. Quello che qui interessa è di fornire il punto di vista del rozzo perito, che non si occupa (né deve mai occuparsi, il perito non fa il giudice né tantomeno il difensore) della procedura e delle strategie e delle tattiche del processo. Il linguaggio e l'esposizione si concedono, pertanto, alcune libertà che servono ad indirizzare il Perito, Consulente, Interprete, Traduttore a dialogare con efficacia con magistrati e difensori, nella corretta prospettiva del confronto tra il sapere tecnico e sapere giurisdizionale.

Secondo: nei riti anglosassoni, il processo penale e la causa civile si svolgono tra parti regolamentate da un giudice terzo. Prima di arrivare all'aula, al dibattimento propriamente detto, si inizia con la chiamata di una parte [anche il Pubblico Ministero, con varie sfumature, è parte] e dalla risposta dell'altra; segue, sempre prima dell'arrivo in aula, la fase della c.d. discovery, nella quale le parti possono ottenere qualsiasi materiale che sia ragionevolmente in grado di condurre alla scoperta (discovery, appunto) di elementi probatori ammissibili, ovvero di materiali non direttamente rilevanti, ma che possano portare ad ulteriori materiali che possono essere rilevanti. Tralasciamo le regole e le norme della fase di discovery: qui interessa dire che prima del dibattimento, entrambe le parti dovranno avere a disposizione tutte le informazioni necessarie a sostenere la loro posizione ante il giudice, come detto, terzo.

Il concetto di discovery o di total discovery viene richiamato in un forma (eufemisticamente) spuria nelle recenti ipotesi di riforma dei codici di rito, sin dalla bozza del governo Renzi (quella del rito di cognizione semplificata), sino ai decreti attuativi della riforma Cartabia, con la intenzione di liberare la trattazione ante il giudice dalle fasi preliminari e di acquisizione degli elementi di prova e delle conseguenti risposte della controparte - lo spirito delle riforme è sempre quello (lo vuole l'Europa!) di velocizzare i processi, civili e penali. Che poi, per velocizzare la Giustizia in Italia, sia semplicemente necessario dotarla di mezzi è una evidence che viene sistematicamente ignorata, è un altro discorso.

Nel codice di procedura penale, l'Art. 23 del Decreto Legislativo, comma l), all’Art. 425 [Sentenza di non luogo a procedere], comma 3, del codice di rito sostituisce le parole: risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio con l'espressione non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.
Il comma 3 dell'Art. 425 diviene quindi:

3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.

L'udienza predibattimentale consentirebbe quindi di definire l'archiviazione in tutti i casi in cui, oltre al ricorrere di ragioni immediate di proscioglimento, anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, e quindi di andare a processo solo nei casi in cui il suo esito sia ragionevolmente orientato verso la conferma dell'accusa, realizzando quella che la dottrina definisce il diritto al non processo.

La decisione in questo ultimo senso, però, non avviene automaticamente, ma solo dopo che la difesa avrà adeguatamente confutato l'ipotesi accusatoria, anche con il supporto delle consulenze tecniche di parte quando necessarie. Ovviamente, la difesa avrebbe accesso integrale (con alcuni dubbi) al fascicolo del Pubblico Ministero.
Si avrebbe di conseguenza una valorizzazione dell'opera del consulente (interprete, traduttore) di parte, nella fase strettamente predibattimentale, e non più nel dibattimento vero e proprio, quando la difesa doveva prima strappare l'accertamento tecnico al giudicante e nel corso di questo dimostrare le proprie tesi sulla inadeguatezza delle tesi dell'accusa.

Analoga valorizzazione avviene nel codice di procedura civile novellato, dove la causa viene avviata con citazione e allegando l'intero apparato dimostrativo delle tesi sostenute, al quale il convenuto deve rispondere entro un termine definito, prima di quella che oggi è l'udienza di comparizione. Sulla complessità del procedimento, ritorneremo nelle parti successive di questa nota, ed è comunque onore ed onere che volentieri lasciamo al difensore.
Il principio della novella è che il magistrato dovrebbe poter decidere della causa già alla prima udienza, avendo già a disposizione ed avendo già studiato l'intero corpus documentale. Procedura che suscita non pochi malumori, perché, tra le altre stritola i diritti del convenuto.

Anche nel rito civile, quindi, alle considerazioni tecniche del ricorrente si dovrà rispondere - in tempi orribilmente ristretti - con adeguate consulenze tecniche di parte, da produrre prima dell'udienza di comparizione.
Sullo stritolamento dei diritti del convenuto, ci basti, a noi, periti su documenti, qualche minima considerazione prendendo - ad esempio - la contestazione di un testamento olografo, con la necessità di esaminare adeguatamente l'originale presso il depositario, così come la formazione critica di un adeguato corpus comparativo e, spesso, la formazione di una anamnesi prossima del testatore. Nulla si legge e nulla si commenta sulle possibilità di accesso a tali documenti da parte del convenuto, lasciando così in vantaggio il ricorrente e dovendo appellarsi al buon cuore del giudicante per un accertamento tecnico in corso di causa.


Una slide dalla mia relazione al Convegno di Grafologia Giudiziaria di Mesagne 2016, in critica alla ipotesi di riforma Renzi dei codici di rito, sulla introduzione (annacquata) della discovery e della fase di pre-trial



 

 

 

martedì 18 ottobre 2022

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi di attuazione della riforma Cartabia

 Ieri, 17 Ottobre 2022, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario  n. 243 del 17 Ottobre 2022) i tre decreti legislativi (10 Ottobre 2022, n. 149/150/151) di attuazione della riforma Cartabia, distinti tra gli interventi sul civile, sul penale e sull'ufficio per il processo. 
Il decreto per il civile entra in vigore da oggi, 18 Ottobre 2022, mentre gli altri due entreranno in vigore al quindicesimo giorno dalla pubblicazione - da sottolineare che debbono essere ancora emanati un numero considerevole di regolamenti di attuazione, che dilateranno non poco i tempi, anche considerando le deprimenti notizie provenienti dai politicos circa le loro idee sulla Giustizia.
Il supplemento è scaricabile (PDF, 4.9MB) dal sito della Gazzetta Ufficiale.
Apparentemente non vi sono variazioni rispetto a quanto ho sinora pubblicato e commentato; nei prossimi post su questo blog e sul canale Telegram si proseguirà con la descrizione e il commento alle norme di interesse per periti e traduttori.
 

 

sabato 17 settembre 2022

Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti) - parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto legislativo per la riforma del processo penale

     Il 1° Settembre 2022, il Garante per la Protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo per la riforma del processo penale, con alcun osservazioni. il comunicato stampa che riassume la decisione è consultabile sul sito del garante:
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9805204,
così come il provvedimento integrale:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9802612 

    L'applicazione delle norme sulla protezione dei dati personali sono regolate, per quanto attiene periti, consulenti, interpreti e traduttori dalle specifiche Linee Guida pubblicate nel Luglio del 2008 (https://peritare.blogspot.com/2008/11/linee-guida-per-il-trattamento-di-dati.html) e ancora in attesa dell'aggiornamento al regolamento 2016/679 (GDPR). È evidente quanto importante (e ben poco considerato da alcuni soggetti) sia il ruolo dell'ausiliario del giudice nel rispetto della norma: questioni di decenza professionale, scrivevo nel 2008, ma ancora oggi ... Scrivo qui nel contesto delle perizie grafiche e documentali, delle traduzioni e delle indagini strumentali in cui lavoro, ma sono concetti di applicabilità generale. Non è ammissibile, sia prima che dopo l'adozione delle norme, che non vengano restituiti al Giudice, al Magistrato, alle parti, i documenti ricevuti o acquisiti nel corso delle operazioni peritali, non è ammissibile, ora come allora, che tali documenti vengano trattenuti senza altra motivazione che il rifiuto di dover sostenere la piccola fatica di doverli restituire, non è ammissibile, ora come allora, che detti documenti vengano smarriti, non è ammissibile che se ne faccia commercio, non è ammissibile che vengano lasciati in affido alla dirimpettaia, non è ammissibile che vengano archiviati sul sedile posteriore dell'automobile, non è ammissibile che vengano lasciati a disposizione di ogni e qualsiasi persona entri nello studio, non è ammissibile che i fascicoli in forma elettronica non vengano protetti in forma almeno decente, non è ammissibile che chiunque si sieda al vostro computer possa liberamente accenderlo e scorrerne le directory per passare il tempo, non è ammissibile che le fotografie vengano esibite ad amici ed amanti, non è ammissibile che utilizziate le informazioni ricavate dai fascicoli per le vostre finalità. E non sono cose che avvengono nella galassia lontana, nell'Italia di Shakespeare o nell'Ungheria di Camerini e Lattuada.     

    Di fronte alla novella normativa, il Garante ritiene di suggerire la citazione esplicita nella norma del fatto che tutti gli atti debbano svolgersi nella osservanza della disciplina di protezione dei dati personali; che il Garante debba acquisire gli schemi delle regole tecniche del processo telematico ed esprimere un parere in merito; prescrivere (se del caso con rinvio a fonte secondaria), in relazione alla disciplina della partecipazione a distanza alle udienze o allo svolgimento di atti processuali, la necessaria sicurezza e affidabilità, sotto il profilo telematico, del collegamento; la sottrazione alla indicizzazione dei motori di ricerca generalisti degli atti prodotti tramite pubblici annunci, così come limitare il tempo di esposizione dei provvedimenti.
 



venerdì 16 settembre 2022

Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti) - parere positivo sui decreti delegati da parte della commissione Giustizia della Camera

    Ancora una volta, rammento che i testi definitivi, che entreranno effettivamente in vigore, saranno solo ed esclusivamente quelli che verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, probabilmente a fine anno o nel 2023. Non è chiaro se, vista la situazione, si anticiperanno i tempi di pubblicazione.

   Le modifiche ai Codici di Rito sono redatte a partire dal quadro stabilito dalle Leggi approvate dal Parlamento ed entrate in vigore alla fine dello scorso anno, di cui ho già discusso nei miei seminari sui Nuovi Codici di Rito (per Periti) - i filmati on demand sono ancora disponibili per chi sia interessato [http://www.peritare.it/libridelperito/seminari.html] - e il decreto delegato non dovrebbe deviare da tali indirizzi.

  Il 15 Settembre 2022, la commissione Giustizia della Camera ha espresso parere positivo ai decreti delegati per l'attuazione delle riforme dei codici di rito, civile e penale.
   In linea puramente teorica, il Ministero potrebbe pubblicare i decreti delegati in Gazzetta già da oggi, avviando il processo per l'entrata in vigore, tenendo però conto che manca una lunga serie di regolamenti applicativi (si pensi solo alle parti relative al processo telematico) .

   Anche la Camera ha espresso parere interamente favorevole per quanto attiene la riforma del rito penale, con il voto contrario del M5S e l'astensione di FDI, tra il giustizialismo social degli uni e la politica di grinfie libere dell'altri, mentre il parere sul civile, approvato con l'astensione del M5S e di FDI e il voto contrario di Alternativa (sic est) contiene alcune osservazioni che riprendono quelle già espresse al Senato.

  I commenti politici sono sempre improntati alla soddisfazione per l'acquisizione dei fondi del PNRR sulla base di ancora indimostrati indici di disimpegno nei tempi dei giudizi. La mia opinione è nota all'ufficio, e classificata nella sezione lei ha ragione da vendere ma cosa ci possiamo fare.



giovedì 15 settembre 2022

Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti) - parere positivo sui decreti delegati da parte della commissione Giustizia del Senato

   Ricordo e sottolineo, insisto, che i testi definitivi, che entreranno effettivamente in vigore, saranno solo ed esclusivamente quelli che verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, probabilmente a fine anno o nel 2023.

   Le modifiche ai Codici di Rito sono redatte a partire dal quadro stabilito dalle Leggi approvate dal Parlamento ed entrate in vigore alla fine dello scorso anno, di cui ho già discusso nei miei seminari sui Nuovi Codici di Rito (per Periti) - i filmati on demand sono ancora disponibili per chi sia interessato [http://www.peritare.it/libridelperito/seminari.html] - e il decreto delegato non può deviare da tali indirizzi.

  Il 13 Settembre 2022, la commissione Giustizia del Senato ha espresso parere positivo ai decreti delegati per l'attuazione delle riforme dei codici di rito, civile e penale.

   Nella giornata di oggi, giovedì 15 Settembre 2022, si attende invece il parere da parte della commissione Giustizia della Camera.

   Parere interamente favorevole per quanto attiene la riforma del rito penale, con il voto contrario del M5S che persiste nelle sue posizioni prone al forcajolismo e alla giustizia televendicativa, mentre il parere sul civile contiene alcune osservazioni circa la negoziazione nelle cause di lavoro individuale, e la richiesta che gli istituendi Tribunali per la Famiglia non siano sezioni distaccate  presso la relativa Corte d'Appello, ma sezioni circondariali.

  I commenti politici sono improntati, ancora una volta, all'acquisizione dei fondi del PNRR sulla base degli ancora indimostrati indici di disimpegno nei tempi dei giudizi.

 



martedì 30 agosto 2022

Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti) - III [art. 501 del codice di procedura penale]

   Ricordo e sottolineo, ancora, che i testi definitivi, che entreranno effettivamente in vigore, saranno solo ed esclusivamente quelli che verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, probabilmente a fine anno o nel 2023.
   Le modifiche ai Codici di Rito sono redatte a partire dal quadro stabilito dalle Leggi approvate dal Parlamento ed entrate in vigore alla fine dello scorso anno, di cui ho già discusso nei miei seminari sui Nuovi Codici di Rito (per Periti) - i filmati on demand sono ancora disponibili per chi sia interessato  e il decreto delegato non può deviare da tali indirizzi.

   La legge delega, al comma 11, lettera c) dello sterminato Articolo 1, dispone che si deve prevedere, ai fini dell’esame del consulente o del perito, il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l’udienza fissata per l’esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell’indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione.

   Viene cioè finalmente codificato il deposito preventivo rispetto all'udienza di discussione delle perizie e delle consulenze tecniche in modo di permettere la realizzazione di un contraddittorio adeguatamente informato sulla prova scientifica (dice la relazione illustrativa) ovvero dell’apporto conoscitivo fornito dalla perizia (dico io). 

    La novella viene implementata come modifica dell’Art. 501 - Esame dei periti e dei consulenti tecnici - del Codice di Procedura Penale, con le aggiunte (comma 1-bis e 1-ter) e modifiche al comma 2 qui evidenziate in corsivo:

1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili.
1.bis Almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell’articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l’eventuale relazione scritta del consulente.
1-ter Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l’esame di un consulente tecnico deposita l’eventuale relazione almeno sette giorni prima l’udienza fissata per quell’esame.
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, che possono essere acquisiti anche di ufficio.


Viene quindi istituzionalizzata una prassi già in uso in molte sezioni, ma con un risvolto pratico che potrebbe vanificarne (come del resto già avviene quando già applicata) ogni beneficio: in un processo esclusivamente cartaceo, in una situazione di carestia di mezzi e di persone, la relazione di perizia depositata viene inguattata (usando il termine corrente, estremamente efficace) dal magistrato, togliendola dalla disponibilità della cancelleria che quindi non sarà in grado di effettuare le copie richieste dalle parti entro l’udienza di discussione, rendendo impossibile il contraddittorio adeguatamente informato che viene auspicato nella relazione di accompagnamento alla bozza di decreto delegato.

Quindi, o si provvede a una norma che impone il deposito della relazione su supporto informatico (disco ottico), adeguatamente certificata, insieme al documento cartaceo, ovvero si anticipa in una forma o nell’altra l’introduzione del deposito telematico - ricordo in margine che il deposito telematico nel procedimento penale è gravemente ostacolato anche dall’obbligo del versamento dei diritti, impedendo che sia il perito a trasmettere, via PEC ad esempio, la relazione alle parti, nella persona dei difensori.

 

© Ascanio Trojani 2022


domenica 6 giugno 2010

Pagine storiche


La indagine sottoposta all'esame ed al parere del perito deve essere tecnica, tale cioè che richieda speciali cognizioni di scienza, di arte. Ne deriva che il giudice o l'autorità amministrativa non devono ricorrere all'opera dei periti se non quando questa sia strettamente necessaria per formare od approfondire il proprio convincimento e cioè quando non siano bastevoli le ordinarie e generali cognizioni di cui per scienza propria o per notorietà sono edotti. La perizia entra in tal modo nel novero dei mezzi di prova che servono al giudice per decidere una controversia, all'autorità amministrativa per emettere un provvedimento e al privato per documentare la sua pretesa.

Alberto Cassiano, La Perizia nella Procedura Civile e nella Procedura Penale, Hoepli, Milano 1938