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martedì 1 novembre 2022

Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti) - modifiche al Codice di Procedura Penale, posticipo della entrata in vigore

Sulla Gazzetta Ufficiale n.255 del 31 Ottobre 2022, è stato pubblicato il decreto Legge 31 Ottobre 2022 , n. 162, intitolato Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

Sulla parte che attiene all'ergastolo ostativo, che sembra ricalcare quanto approvato dalla Camera dei Deputati nella scorsa legislatura, ritornerò in separata sede, così come alla istituzione del pittoresco "reato di rave" (che tra l'altro attiene ai nostri interessi in tema di intercettazioni delle comunicazioni telefoniche e telematiche).

Per quanto ora interessa, il decreto impone un rinvio secco alla entrata in vigore del DL 150/2022, ovvero la riforma Cartabia del codice di procedura penale - il rinvio attiene l'intero corpus delle disposizioni e non solo quelle sulle quali si paventavano criticità organizzative. Considerando le schizofreniche dichiarazioni dei politicos (quelli che ieri l'altro pontificavano sulla riduzione delle fattispecie di reato ed oggi partoriscono un obbrobrio legale e tecnico inventandosi il "reato di rave") non si può certo escludere che intendano ritoccare anche il contenuto della novella.

Il decreto, nella parte che qui interessa, recita (l'evidenza sulla data è mia):

Art. 6 - Modifica dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
1. Dopo l’articolo 99 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è aggiunto il seguente:
«Art. 99-bis (Entrata in vigore). — 1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022



sabato 29 ottobre 2022

Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti) - modifiche ai Codici di Procedura Civile e Penale, la "pre-trial discovery" all'italiana - I parte

Sono necessarie due premesse a questa parte di Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti).

Primo, va ricordato il destinatario del contenuto di questi brevi scritti: il Perito, Consulente Tecnico, Interprete, Traduttore - non il difensore, il magistrato, le parti strictu sensu. Quello che qui interessa è di fornire il punto di vista del rozzo perito, che non si occupa (né deve mai occuparsi, il perito non fa il giudice né tantomeno il difensore) della procedura e delle strategie e delle tattiche del processo. Il linguaggio e l'esposizione si concedono, pertanto, alcune libertà che servono ad indirizzare il Perito, Consulente, Interprete, Traduttore a dialogare con efficacia con magistrati e difensori, nella corretta prospettiva del confronto tra il sapere tecnico e sapere giurisdizionale.

Secondo: nei riti anglosassoni, il processo penale e la causa civile si svolgono tra parti regolamentate da un giudice terzo. Prima di arrivare all'aula, al dibattimento propriamente detto, si inizia con la chiamata di una parte [anche il Pubblico Ministero, con varie sfumature, è parte] e dalla risposta dell'altra; segue, sempre prima dell'arrivo in aula, la fase della c.d. discovery, nella quale le parti possono ottenere qualsiasi materiale che sia ragionevolmente in grado di condurre alla scoperta (discovery, appunto) di elementi probatori ammissibili, ovvero di materiali non direttamente rilevanti, ma che possano portare ad ulteriori materiali che possono essere rilevanti. Tralasciamo le regole e le norme della fase di discovery: qui interessa dire che prima del dibattimento, entrambe le parti dovranno avere a disposizione tutte le informazioni necessarie a sostenere la loro posizione ante il giudice, come detto, terzo.

Il concetto di discovery o di total discovery viene richiamato in un forma (eufemisticamente) spuria nelle recenti ipotesi di riforma dei codici di rito, sin dalla bozza del governo Renzi (quella del rito di cognizione semplificata), sino ai decreti attuativi della riforma Cartabia, con la intenzione di liberare la trattazione ante il giudice dalle fasi preliminari e di acquisizione degli elementi di prova e delle conseguenti risposte della controparte - lo spirito delle riforme è sempre quello (lo vuole l'Europa!) di velocizzare i processi, civili e penali. Che poi, per velocizzare la Giustizia in Italia, sia semplicemente necessario dotarla di mezzi è una evidence che viene sistematicamente ignorata, è un altro discorso.

Nel codice di procedura penale, l'Art. 23 del Decreto Legislativo, comma l), all’Art. 425 [Sentenza di non luogo a procedere], comma 3, del codice di rito sostituisce le parole: risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio con l'espressione non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.
Il comma 3 dell'Art. 425 diviene quindi:

3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.

L'udienza predibattimentale consentirebbe quindi di definire l'archiviazione in tutti i casi in cui, oltre al ricorrere di ragioni immediate di proscioglimento, anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, e quindi di andare a processo solo nei casi in cui il suo esito sia ragionevolmente orientato verso la conferma dell'accusa, realizzando quella che la dottrina definisce il diritto al non processo.

La decisione in questo ultimo senso, però, non avviene automaticamente, ma solo dopo che la difesa avrà adeguatamente confutato l'ipotesi accusatoria, anche con il supporto delle consulenze tecniche di parte quando necessarie. Ovviamente, la difesa avrebbe accesso integrale (con alcuni dubbi) al fascicolo del Pubblico Ministero.
Si avrebbe di conseguenza una valorizzazione dell'opera del consulente (interprete, traduttore) di parte, nella fase strettamente predibattimentale, e non più nel dibattimento vero e proprio, quando la difesa doveva prima strappare l'accertamento tecnico al giudicante e nel corso di questo dimostrare le proprie tesi sulla inadeguatezza delle tesi dell'accusa.

Analoga valorizzazione avviene nel codice di procedura civile novellato, dove la causa viene avviata con citazione e allegando l'intero apparato dimostrativo delle tesi sostenute, al quale il convenuto deve rispondere entro un termine definito, prima di quella che oggi è l'udienza di comparizione. Sulla complessità del procedimento, ritorneremo nelle parti successive di questa nota, ed è comunque onore ed onere che volentieri lasciamo al difensore.
Il principio della novella è che il magistrato dovrebbe poter decidere della causa già alla prima udienza, avendo già a disposizione ed avendo già studiato l'intero corpus documentale. Procedura che suscita non pochi malumori, perché, tra le altre stritola i diritti del convenuto.

Anche nel rito civile, quindi, alle considerazioni tecniche del ricorrente si dovrà rispondere - in tempi orribilmente ristretti - con adeguate consulenze tecniche di parte, da produrre prima dell'udienza di comparizione.
Sullo stritolamento dei diritti del convenuto, ci basti, a noi, periti su documenti, qualche minima considerazione prendendo - ad esempio - la contestazione di un testamento olografo, con la necessità di esaminare adeguatamente l'originale presso il depositario, così come la formazione critica di un adeguato corpus comparativo e, spesso, la formazione di una anamnesi prossima del testatore. Nulla si legge e nulla si commenta sulle possibilità di accesso a tali documenti da parte del convenuto, lasciando così in vantaggio il ricorrente e dovendo appellarsi al buon cuore del giudicante per un accertamento tecnico in corso di causa.


Una slide dalla mia relazione al Convegno di Grafologia Giudiziaria di Mesagne 2016, in critica alla ipotesi di riforma Renzi dei codici di rito, sulla introduzione (annacquata) della discovery e della fase di pre-trial



 

 

 

venerdì 21 ottobre 2022

Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti) - modifiche al Codice di Procedura Civile in tema di Consulenza Tecnica di Ufficio, II parte

Le note che seguono sono un sunto delle modifiche al Codice di Procedura Civile in tema di CTU; dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono nella forma definitiva e non è più necessario il caveat con cui introducevo i precedenti post. Entrano in vigore il 30 Giugno 2023 [art.35 DL 10 Ottobre 2022, n.149]- ai procedimenti pendenti si continuano ad applicare le vecchie norme, mentre la novella si applica alle impugnazioni alle sentenze depositate dopo tale data - con le eccezioni che si applicano già dal 1° Gennaio 2023 ai procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione, che consentono [può disporre, non c'è obbligo] al Giudice di disporre che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza ovvero sia sostituita dal deposito di note scritte, mentre v'è l'obbligo del deposito telematico di atti e di provvedimenti.

Al Titolo II [Degli esperti e degli ausiliari del giudice], dopo il Capo I [l'abrogato Degli esperti della magistratura del lavoro] delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, viene inserito il Capo I-bis, Dei mediatori familiari, articoli dal 12-bis al 12-sexies: in questo, presso ogni tribunale viene istituito un elenco di mediatori familiari [art.12-bis], con modalità di formazione e revisione analoghe agli elenchi del Consulenti Tecnici di Ufficio, descritte negli articoli successivi. Rilevante (e estremamente discutibile) è la degradazione dei mediatori familiari, che vengono ora inseriti tra le professioni regolate ex Legge 4/2013, con relativo obbligo di iscrizione delle relative associazioni agli elenchi del MISE e non più del Ministero di Giustizia.


Le modifiche più rilevanti, per quanto ci riguardano sono al Capo II - [Dei consulenti tecnici del giudice], Sezione I [Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari]. Nell'ordine,


l'Art. 13 [Albo dei consulenti tecnici], viene così modificato [la novella è in corsivo]:

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
L'albo è diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa; 7. della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.
Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l’iscrizione all’albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’articolo 24- bis.

La istituzione della categoria 7 è avvenuta con la parte di immediata attuazione della Legge Delega per la riforma Cartabia [art. 1, comma 34, lettera a) della L. 26 novembre 2021, n. 206]. L'attuazione effettiva della riforma è qui demandata ad un decreto del Ministro della Giustizia che, oltre a poter istituire ulteriori categorie e sub-categorie, definisce i criteri per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, istituito anch'esso con la riforma.


l'Art.14 [Formazione dell'albo] rimane invariato.


l'Art.15 [Iscrizione e permanenza nell’albo] viene così modificato [la novella è in corsivo]:

Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all’articolo 13, quarto comma, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.
Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell’articolo precedente.
Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell’articolo. Con riferimento alla categoria di cui all’articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:
1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;
2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;
3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.
Con il decreto di cui all’articolo 13, comma quarto, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l’iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell’iscrizione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento.
Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall’albo.

I riferimenti alla categoria 7 sono la parte di immediata attuazione della Legge Delega per la riforma Cartabia [art. 1, comma 34, lettera b), della L. 26 novembre 2021, n. 206]. Anche qui, si rinvia al prossimo decreto del Ministro della Giustizia.


l'Art. 16 [Domande d’iscrizione] viene così modificato [la novella è in corsivo]:

Coloro che aspirano all’iscrizione nell’albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
1. estratto dell’atto di nascita;
2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4. certificato di iscrizione all’associazione professionale;
5. i titoli e i documenti che l’aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica;
5-bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all’articolo 13, quarto comma.
La domanda contiene altresì il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, prestato in conformità alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e 24-bis.

Oltre al rimando al prossimo decreto del Ministro della Giustizia, viene inserita la richiesta di consenso al trattamento dei dati personali - poco da ridere, giovini: molti albi sono oscurati perché c'è chi, pure iscritto ad un elenco che ha finalità pubblicistica, si oppone acché i suoi dati vengano divulgati.


l'Art.17 [Informazioni] rimane invariato, anche se ... le specifiche informazioni assunte presso le autorità politiche [e di polizia] sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante sarebbe stato pure ora di cassarle; passino le già discutibili informazioni di polizia, ma le autorità politiche richiamano analoghe norme che esistevano nel Brasile dei generali, o nella Cina e nell'Iran attuali.


l'Art.18 [Revisione dell’albo] viene così modificato [la novella è in corsivo]:

L’albo è permanente. Ogni due anni il comitato di cui all’articolo deve provvedere alla revisione dell’albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’articolo o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio.
Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall’articolo 5.

La precedente frequenza di revisione era ogni quattro anni: ora, qualcuno mi spieghi come faranno a fare ogni due anni quello che a malapena oggi si fa in dieci, quando va bene, senza che vi sia un solo provvedimento che miri al potenziamento delle strutture e delle risorse operative dei tribunali.


gli Artt.19 [Disciplina], 20 [Sanzioni disciplinari] e 21 [Procedimento disciplinare] rimangono invariati.

l'Art. 22 [Distribuzione degli incarichi] viene così modificato [la novella è in corsivo]:

Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell’albo del tribunale medesimo. I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l’incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto.
Il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento è comunicato al presidente del tribunale.
Le funzioni di consulente presso la corte d’appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. L’incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo è conferito con provvedimento motivato da comunicare al presidente della corte d’appello.

La norma viene scritta in forma più chiara, anche tenendo conto della istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle sezioni specializzate; la nomina di un consulente non iscritto agli albi del tribunale non è più vincolata all'obbligo di sentire il Presidente.


l'Art. 23 [Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi] è stato interamente riscritto :

Il presidente del tribunale e il presidente della corte d’appello vigilano affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.
Per l’attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell’albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l’adozione nel processo civile delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell’ufficio giudiziario.

La sostanza della norma rimane però la stessa, risalente alla Legge 69 del 18 Giugno 2009, Disposizioni per lo Sviluppo Economico, la Semplificazione, la Competitività, nonché in materia di Processo Civile, in vigore dal 4 Luglio 2009 - firmata Berlusconi, Tremonti, Scajola, Alfano. A parte alcune eccezioni - oltretutto conseguenti a scandali locali - non è mai stata attuata diffusamente, anzi: alla diffusione dei dati si oppongono fieramente alcuni colleghi, invocando la privacy delle loro esclusive.
Sui sistemi informatici è poi implicita la necessità di un regolamento tecnico e di un provvedimento di copertura finanziaria.

Infine, chiude il Capo II, Sezione I, il nuovo Art. 24-bis [Elenco nazionale dei consulenti tecnici]:

Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all’articolo 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina.
L’elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Questo elenco nazionale ha suscitato non poche critiche, sia sulla sua effettiva utilità e necessità, sia sulle sue modalità di gestione. Intanto, il numero complessivo di iscritti si aggirerebbe sulle centomila unità, poi il rinvio a futuri decreti del Ministro di Giustizia per avere almeno un indirizzo delle regole da seguire è preannuncio di tempi lunghi, tanto lunghi.

 




 

 


martedì 18 ottobre 2022

Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti) - modifiche al Codice di Procedura Civile in tema di Consulenza Tecnica di Ufficio, I parte

Le note che seguono sono un sunto delle modifiche al Codice di Procedura Civile in tema di CTU; dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono nella forma definitiva e non è più necessario il caveat con cui introducevo i precedenti post.

Le novelle entrano in vigore il 30 Giugno 2023 [art.35 DL 10 Ottobre 2022, n.149]- ai procedimenti pendenti si continuano ad applicare le vecchie norme, mentre la novella si applica alle impugnazioni alle sentenze depositate dopo tale data. 

Fanno eccezione una serie di articoli, che si applicano già dal 1° Gennaio 2023 ai procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione :

    Art. 127, terzo comma, c.p.c. (novellato) : il giudice può disporre nei casi e con le disposizioni di cui agli articoli 127 bis (
udienza mediante collegamenti audiovisivi) e 127 ter (deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza) che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza ovvero sia sostituita dal deposito di note scritte.

     Titolo V-ter , Capo I disp. att. c.p.c. (196 quater) è obbligatorio il deposito telematico di atti e di provvedimenti, (196 quinquies) gli atti processuali sono redatti in formato elettronico - con le precisazioni sul (196 sexies) perfezionamento del deposito con modalità telematiche, (196 septies) sulla copia cartacea di atti telematici e sull'udienza
con collegamenti audiovisivi a distanza (196 duodecies).

Vorremmo però avere chiarimenti circa gli strumenti con i quali si svolgerebbero le udienze mediante collegamenti audiovisivi a distanza, se si insisterà con la scelta di MS Teams (al tempo fatta perché si sono trovati nei cassetti qualche migliaio di licenze) o si procederà (o almeno, se verrà consentita o tollerata) una piattaforma più efficace, anche in considerazione delle recenti novità (una, ad esempio, il Project Starline di Google). Considerando anche la norma simmetrica nella riforma penale, nulla si precisa circa la posizione dell'interprete, ovvero se si debba mantenere la struttura pseudoconsecutiva e attaccaticcia odierna, visto che è disponibile un solo canale, con l'interprete che deve riassumere al soggetto interessato quanto avvenuto in udienza/dibattimento costringendo alla pausa magistrati e difensori, o finalmente si provvederà a un canale (accontentiamoci, uno) dedicato all'interprete, registrato a parte. E già che ci siamo, chiariamo dove debba stare fisicamente l'interprete, se accanto al giudice, accanto al soggetto, nelle ipotetiche sale telematiche di commissariati  e comandi CC o ancora nel proprio studio, privilegio concesso solo ai difensori e non agli ausiliari, periti, traduttori e interpreti.

L'entrata in vigore dei vari provvedimenti, come si vedrà nel seguito, è oltretutto legata alla emissione di specifici regolamenti di attuazione, di competenza ministeriale - si pensi ad esempio alla pletora di provvedimenti che saranno necessari per estendere il PCT al Giudice di Pace, tra la DGSIA e la disponibilizzazione e l'investimento delle risorse. Facile malignità prevedere l'interesse politico nella gestione delle risorse: ricordatevi i tempi dell'arrivo della Fattura Elettronica PA, per la quale non erano disponibili che procedure private ed onerose, perché - parole del ministro - si doveva mobilitare il valore aggiunto intrinseco nel provvedimento: in solido, per una fattura da trentacinque euro (l'onorario medio per una interpretazione in udienza) se ne spendevano otto per avere la fattura.

 
ph. Joel & Jasmin Førestbird




Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi di attuazione della riforma Cartabia

 Ieri, 17 Ottobre 2022, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario  n. 243 del 17 Ottobre 2022) i tre decreti legislativi (10 Ottobre 2022, n. 149/150/151) di attuazione della riforma Cartabia, distinti tra gli interventi sul civile, sul penale e sull'ufficio per il processo. 
Il decreto per il civile entra in vigore da oggi, 18 Ottobre 2022, mentre gli altri due entreranno in vigore al quindicesimo giorno dalla pubblicazione - da sottolineare che debbono essere ancora emanati un numero considerevole di regolamenti di attuazione, che dilateranno non poco i tempi, anche considerando le deprimenti notizie provenienti dai politicos circa le loro idee sulla Giustizia.
Il supplemento è scaricabile (PDF, 4.9MB) dal sito della Gazzetta Ufficiale.
Apparentemente non vi sono variazioni rispetto a quanto ho sinora pubblicato e commentato; nei prossimi post su questo blog e sul canale Telegram si proseguirà con la descrizione e il commento alle norme di interesse per periti e traduttori.
 

 

venerdì 16 settembre 2022

Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti) - parere positivo sui decreti delegati da parte della commissione Giustizia della Camera

    Ancora una volta, rammento che i testi definitivi, che entreranno effettivamente in vigore, saranno solo ed esclusivamente quelli che verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, probabilmente a fine anno o nel 2023. Non è chiaro se, vista la situazione, si anticiperanno i tempi di pubblicazione.

   Le modifiche ai Codici di Rito sono redatte a partire dal quadro stabilito dalle Leggi approvate dal Parlamento ed entrate in vigore alla fine dello scorso anno, di cui ho già discusso nei miei seminari sui Nuovi Codici di Rito (per Periti) - i filmati on demand sono ancora disponibili per chi sia interessato [http://www.peritare.it/libridelperito/seminari.html] - e il decreto delegato non dovrebbe deviare da tali indirizzi.

  Il 15 Settembre 2022, la commissione Giustizia della Camera ha espresso parere positivo ai decreti delegati per l'attuazione delle riforme dei codici di rito, civile e penale.
   In linea puramente teorica, il Ministero potrebbe pubblicare i decreti delegati in Gazzetta già da oggi, avviando il processo per l'entrata in vigore, tenendo però conto che manca una lunga serie di regolamenti applicativi (si pensi solo alle parti relative al processo telematico) .

   Anche la Camera ha espresso parere interamente favorevole per quanto attiene la riforma del rito penale, con il voto contrario del M5S e l'astensione di FDI, tra il giustizialismo social degli uni e la politica di grinfie libere dell'altri, mentre il parere sul civile, approvato con l'astensione del M5S e di FDI e il voto contrario di Alternativa (sic est) contiene alcune osservazioni che riprendono quelle già espresse al Senato.

  I commenti politici sono sempre improntati alla soddisfazione per l'acquisizione dei fondi del PNRR sulla base di ancora indimostrati indici di disimpegno nei tempi dei giudizi. La mia opinione è nota all'ufficio, e classificata nella sezione lei ha ragione da vendere ma cosa ci possiamo fare.



giovedì 15 settembre 2022

Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti) - parere positivo sui decreti delegati da parte della commissione Giustizia del Senato

   Ricordo e sottolineo, insisto, che i testi definitivi, che entreranno effettivamente in vigore, saranno solo ed esclusivamente quelli che verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, probabilmente a fine anno o nel 2023.

   Le modifiche ai Codici di Rito sono redatte a partire dal quadro stabilito dalle Leggi approvate dal Parlamento ed entrate in vigore alla fine dello scorso anno, di cui ho già discusso nei miei seminari sui Nuovi Codici di Rito (per Periti) - i filmati on demand sono ancora disponibili per chi sia interessato [http://www.peritare.it/libridelperito/seminari.html] - e il decreto delegato non può deviare da tali indirizzi.

  Il 13 Settembre 2022, la commissione Giustizia del Senato ha espresso parere positivo ai decreti delegati per l'attuazione delle riforme dei codici di rito, civile e penale.

   Nella giornata di oggi, giovedì 15 Settembre 2022, si attende invece il parere da parte della commissione Giustizia della Camera.

   Parere interamente favorevole per quanto attiene la riforma del rito penale, con il voto contrario del M5S che persiste nelle sue posizioni prone al forcajolismo e alla giustizia televendicativa, mentre il parere sul civile contiene alcune osservazioni circa la negoziazione nelle cause di lavoro individuale, e la richiesta che gli istituendi Tribunali per la Famiglia non siano sezioni distaccate  presso la relativa Corte d'Appello, ma sezioni circondariali.

  I commenti politici sono improntati, ancora una volta, all'acquisizione dei fondi del PNRR sulla base degli ancora indimostrati indici di disimpegno nei tempi dei giudizi.

 



martedì 30 agosto 2022

Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti) - III [art. 501 del codice di procedura penale]

   Ricordo e sottolineo, ancora, che i testi definitivi, che entreranno effettivamente in vigore, saranno solo ed esclusivamente quelli che verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, probabilmente a fine anno o nel 2023.
   Le modifiche ai Codici di Rito sono redatte a partire dal quadro stabilito dalle Leggi approvate dal Parlamento ed entrate in vigore alla fine dello scorso anno, di cui ho già discusso nei miei seminari sui Nuovi Codici di Rito (per Periti) - i filmati on demand sono ancora disponibili per chi sia interessato  e il decreto delegato non può deviare da tali indirizzi.

   La legge delega, al comma 11, lettera c) dello sterminato Articolo 1, dispone che si deve prevedere, ai fini dell’esame del consulente o del perito, il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l’udienza fissata per l’esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell’indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione.

   Viene cioè finalmente codificato il deposito preventivo rispetto all'udienza di discussione delle perizie e delle consulenze tecniche in modo di permettere la realizzazione di un contraddittorio adeguatamente informato sulla prova scientifica (dice la relazione illustrativa) ovvero dell’apporto conoscitivo fornito dalla perizia (dico io). 

    La novella viene implementata come modifica dell’Art. 501 - Esame dei periti e dei consulenti tecnici - del Codice di Procedura Penale, con le aggiunte (comma 1-bis e 1-ter) e modifiche al comma 2 qui evidenziate in corsivo:

1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili.
1.bis Almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell’articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l’eventuale relazione scritta del consulente.
1-ter Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l’esame di un consulente tecnico deposita l’eventuale relazione almeno sette giorni prima l’udienza fissata per quell’esame.
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, che possono essere acquisiti anche di ufficio.


Viene quindi istituzionalizzata una prassi già in uso in molte sezioni, ma con un risvolto pratico che potrebbe vanificarne (come del resto già avviene quando già applicata) ogni beneficio: in un processo esclusivamente cartaceo, in una situazione di carestia di mezzi e di persone, la relazione di perizia depositata viene inguattata (usando il termine corrente, estremamente efficace) dal magistrato, togliendola dalla disponibilità della cancelleria che quindi non sarà in grado di effettuare le copie richieste dalle parti entro l’udienza di discussione, rendendo impossibile il contraddittorio adeguatamente informato che viene auspicato nella relazione di accompagnamento alla bozza di decreto delegato.

Quindi, o si provvede a una norma che impone il deposito della relazione su supporto informatico (disco ottico), adeguatamente certificata, insieme al documento cartaceo, ovvero si anticipa in una forma o nell’altra l’introduzione del deposito telematico - ricordo in margine che il deposito telematico nel procedimento penale è gravemente ostacolato anche dall’obbligo del versamento dei diritti, impedendo che sia il perito a trasmettere, via PEC ad esempio, la relazione alle parti, nella persona dei difensori.

 

© Ascanio Trojani 2022


giovedì 11 agosto 2022

Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti) - 1 [art. 193 c.p.c.]


   Con queste note, iniziano gli annunciati commenti ai testi dei Decreti Legislativi per le riforme dei Codici di Rito, civile e penale, resi pubblici nei giorni scorsi.

  Ricordo e sottolineo, che i testi definitivi, che entreranno effettivamente in vigore, saranno solo ed esclusivamente quelli che verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, probabilmente a fine anno o nel 2023.

   Le modifiche ai Codici di Rito sono redatte a partire dal quadro stabilito dalle Leggi approvate dal Parlamento ed entrate in vigore alla fine dello scorso anno, di cui ho già discusso nei miei seminari sui Nuovi Codici di Rito (per Periti) - i filmati on demand sono ancora disponibili per chi sia interessato - e il decreto delegato non può deviare da tali indirizzi.

   Questa prima nota illustra le modifiche (annunciate, come detto, nella Legge 206/2021, comma 17, lett. n) alle modalità di Giuramento del Consulente Tecnico di Ufficio, modificando l’art 193 del cpc.

   La relazione del ministero, che accompagna lo schema di decreto, parla di soppressione di alcune udienze allo scopo di guadagnare tempo, come appunto quella per il giuramento del CTU, oltre all’udienza di p.c.

   Il criterio di delega viene attuato con l’aggiunta di un comma all’articolo 193 cpc, nel quale si concede la possibilità [non l’obbligo, nota bene] al giudice di sostituire (sic) l’udienza di comparizione del CTU nominato per il giuramento con la assegnazione di un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma dello stesso articolo; con il medesimo provvedimento il giudice fissa anche i tre termini previsti dall’articolo 195cpc, III comma (trasmissione della relazione dal consulente alle parti, trasmissione al consulente delle eventuali osservazioni delle parti e deposito in cancelleria della relazione, delle osservazioni delle parti e della sintetica valutazione sulle stesse).

   Il dispositivo dell’art. 193 Codice di procedura civile, Giuramento del consulente [Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione III] verrebbe quindi così modificato (in corsivo la novella, il secondo comma):

  All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità [19 disp. att.]
   In luogo della fissazione dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall’articolo 195, terzo comma.

   Il c.d. Giuramento via PEC del CTU faceva parte delle disposizioni emergenziali entrate in vigore durante la pandemia da COVID-19, ed è stato trattato nella mia relazione Le Operazioni Peritali in Remoto presentata all'XI Convegno Nazionale di Grafologia Forense, di Mesagne 2020 ed in alcuni seminari formativi dello stesso anno, tra cui quello organizzato da AGI Lazio.

   I numerosi problemi che sorgono con la sostituzione dell’udienza di giuramento del CTU con il semplice invio di una dichiarazione firmata digitalmente dal consulente nominato sono noti e sono stati descritti in tali occasioni, e non ci si ritorna - della relazione di Mesagne è in corso l’editing e l’aggiornamento per la pubblicazione sulla rivista Perizie su Scritture, ma qui indico un estratto (non definitivo) della parte che tratta l'argomento del giuramento non presenziale del CTU, in PDF. 

 


 

mercoledì 10 agosto 2022

Sono stai diffusi gli schemi dei decreti legislativi relativi alla riforma Cartabia, civile e penale


Sul sito del Ministero della Giustizia sono stati pubblicati i testi c.d. bollinati degli schemi dei decreti legislativi relativi alle riforme Cartabia della giustizia civile [https://www.gnewsonline.it/riforma-del-processo-civile-la-relazione-illustrativa/] e penale [https://www.gnewsonline.it/riforma-penale-ecco-i-testi-bollinati/] accompagnati dalle relazioni illustrative prodotte dal Ministero. Se volete qualcosa da leggere sotto l'ombrellone, fidativi dell'editor e portatevi dietro Klages, in tedesco - è più rilassante.
I testi vanno ora alle commissioni parlamentari competenti, che esprimeranno entro sessanta giorni un parere non vincolante. I testi definitivi, che entreranno effettivamente in vigore, sono solo ed esclusivamente quelli che verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Considerando il clima elettoralistico, al limite del mercimonio e della marchetta finalizzata, è lecito esprimere qualche perplessità sulla effettiva entrata in vigore dei testi tél quél.
I principi generali sono quelli che ho descritto nei miei seminari sui nuovi riti, con lo spiacevole avverarsi della previsione sulla tendenza al processo McDonald's.
Nei prossimi giorni pubblicherò sul mio canale Telegram [https://t.me/peritare] e sul mio blog storico [https://peritare.blogspot.com/] una serie di piccoli articoli, che descriveranno articolo per articolo le riforme, nei punti di interesse e secondo il punto di vista della categoria - sottolineando che il testo effettivo che entrerà in vigore sarà solo quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Non so se replicherò gli appunti su Facebook, sia per la definitiva inadeguatezza del mezzo che per l'eccessivo impegno che questo mi richiede, se vi interessano i miei vaneggiamenti, attrezzatevi altrimenti, ne avrete solo da guadagnare.
 

 

venerdì 17 giugno 2022

Le prime novità nei riti dalla riforma Cartabia a 180 gg dall'entrata in vigore della Legge

Riprendendo dal mio seminario sui nuovi riti (per periti) dello scorso anno, il prossimo 22 Giugno 2022, a 180 gg dalla entrata in vigore della Legge 26 novembre 2022, n. 206 è operativa una prima parte delle nuove disposizioni, in particolare le modifiche relative alla Consulenza in tema di Persone e Famiglia, con la introduzione della sezione della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense nell'albo CTU/periti. 
Nelle slides che seguono, prese dal seminario, sono riassunte le novità.
Per chi segue su Telegram : https://t.me/peritare/752
 
 

 
 




domenica 26 dicembre 2021

I Nuovi Codici di Rito (per Periti)

 Dopo l'approvazione, manu militari, e dell'entrata in vigore delle leggi di riforma dei Codici di Rito, ecco una sessione di aggiornamento al seminario dello scorso Settembre - esclusivamente on-demand, con una chat riservata  su Telegram attivata per la discussione.
Chi ha partecipato al seminario di Settembre, riceverà tra qualche giorno il link al filmato, alla chat e ai documenti aggiuntivi senza altro onere; chi vorrà, potrà registrarsi per l'intera serie.
 

Chi vorrà accedere all'intera serie, potrà richiedere modalità di iscrizione, costi (30€ a partecipante) inviando una mail a editor@peritare.it indicando il proprio nome e un recapito telefonico.