venerdì 21 ottobre 2022

Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti) - modifiche al Codice di Procedura Civile in tema di Consulenza Tecnica di Ufficio, II parte

Le note che seguono sono un sunto delle modifiche al Codice di Procedura Civile in tema di CTU; dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono nella forma definitiva e non è più necessario il caveat con cui introducevo i precedenti post. Entrano in vigore il 30 Giugno 2023 [art.35 DL 10 Ottobre 2022, n.149]- ai procedimenti pendenti si continuano ad applicare le vecchie norme, mentre la novella si applica alle impugnazioni alle sentenze depositate dopo tale data - con le eccezioni che si applicano già dal 1° Gennaio 2023 ai procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione, che consentono [può disporre, non c'è obbligo] al Giudice di disporre che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza ovvero sia sostituita dal deposito di note scritte, mentre v'è l'obbligo del deposito telematico di atti e di provvedimenti.

Al Titolo II [Degli esperti e degli ausiliari del giudice], dopo il Capo I [l'abrogato Degli esperti della magistratura del lavoro] delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, viene inserito il Capo I-bis, Dei mediatori familiari, articoli dal 12-bis al 12-sexies: in questo, presso ogni tribunale viene istituito un elenco di mediatori familiari [art.12-bis], con modalità di formazione e revisione analoghe agli elenchi del Consulenti Tecnici di Ufficio, descritte negli articoli successivi. Rilevante (e estremamente discutibile) è la degradazione dei mediatori familiari, che vengono ora inseriti tra le professioni regolate ex Legge 4/2013, con relativo obbligo di iscrizione delle relative associazioni agli elenchi del MISE e non più del Ministero di Giustizia.


Le modifiche più rilevanti, per quanto ci riguardano sono al Capo II - [Dei consulenti tecnici del giudice], Sezione I [Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari]. Nell'ordine,


l'Art. 13 [Albo dei consulenti tecnici], viene così modificato [la novella è in corsivo]:

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
L'albo è diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa; 7. della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.
Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l’iscrizione all’albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’articolo 24- bis.

La istituzione della categoria 7 è avvenuta con la parte di immediata attuazione della Legge Delega per la riforma Cartabia [art. 1, comma 34, lettera a) della L. 26 novembre 2021, n. 206]. L'attuazione effettiva della riforma è qui demandata ad un decreto del Ministro della Giustizia che, oltre a poter istituire ulteriori categorie e sub-categorie, definisce i criteri per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, istituito anch'esso con la riforma.


l'Art.14 [Formazione dell'albo] rimane invariato.


l'Art.15 [Iscrizione e permanenza nell’albo] viene così modificato [la novella è in corsivo]:

Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all’articolo 13, quarto comma, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.
Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell’articolo precedente.
Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell’articolo. Con riferimento alla categoria di cui all’articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:
1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;
2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;
3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.
Con il decreto di cui all’articolo 13, comma quarto, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l’iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell’iscrizione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento.
Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall’albo.

I riferimenti alla categoria 7 sono la parte di immediata attuazione della Legge Delega per la riforma Cartabia [art. 1, comma 34, lettera b), della L. 26 novembre 2021, n. 206]. Anche qui, si rinvia al prossimo decreto del Ministro della Giustizia.


l'Art. 16 [Domande d’iscrizione] viene così modificato [la novella è in corsivo]:

Coloro che aspirano all’iscrizione nell’albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
1. estratto dell’atto di nascita;
2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4. certificato di iscrizione all’associazione professionale;
5. i titoli e i documenti che l’aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica;
5-bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all’articolo 13, quarto comma.
La domanda contiene altresì il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, prestato in conformità alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e 24-bis.

Oltre al rimando al prossimo decreto del Ministro della Giustizia, viene inserita la richiesta di consenso al trattamento dei dati personali - poco da ridere, giovini: molti albi sono oscurati perché c'è chi, pure iscritto ad un elenco che ha finalità pubblicistica, si oppone acché i suoi dati vengano divulgati.


l'Art.17 [Informazioni] rimane invariato, anche se ... le specifiche informazioni assunte presso le autorità politiche [e di polizia] sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante sarebbe stato pure ora di cassarle; passino le già discutibili informazioni di polizia, ma le autorità politiche richiamano analoghe norme che esistevano nel Brasile dei generali, o nella Cina e nell'Iran attuali.


l'Art.18 [Revisione dell’albo] viene così modificato [la novella è in corsivo]:

L’albo è permanente. Ogni due anni il comitato di cui all’articolo deve provvedere alla revisione dell’albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’articolo o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio.
Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall’articolo 5.

La precedente frequenza di revisione era ogni quattro anni: ora, qualcuno mi spieghi come faranno a fare ogni due anni quello che a malapena oggi si fa in dieci, quando va bene, senza che vi sia un solo provvedimento che miri al potenziamento delle strutture e delle risorse operative dei tribunali.


gli Artt.19 [Disciplina], 20 [Sanzioni disciplinari] e 21 [Procedimento disciplinare] rimangono invariati.

l'Art. 22 [Distribuzione degli incarichi] viene così modificato [la novella è in corsivo]:

Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell’albo del tribunale medesimo. I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l’incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto.
Il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento è comunicato al presidente del tribunale.
Le funzioni di consulente presso la corte d’appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. L’incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo è conferito con provvedimento motivato da comunicare al presidente della corte d’appello.

La norma viene scritta in forma più chiara, anche tenendo conto della istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle sezioni specializzate; la nomina di un consulente non iscritto agli albi del tribunale non è più vincolata all'obbligo di sentire il Presidente.


l'Art. 23 [Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi] è stato interamente riscritto :

Il presidente del tribunale e il presidente della corte d’appello vigilano affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.
Per l’attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell’albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l’adozione nel processo civile delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell’ufficio giudiziario.

La sostanza della norma rimane però la stessa, risalente alla Legge 69 del 18 Giugno 2009, Disposizioni per lo Sviluppo Economico, la Semplificazione, la Competitività, nonché in materia di Processo Civile, in vigore dal 4 Luglio 2009 - firmata Berlusconi, Tremonti, Scajola, Alfano. A parte alcune eccezioni - oltretutto conseguenti a scandali locali - non è mai stata attuata diffusamente, anzi: alla diffusione dei dati si oppongono fieramente alcuni colleghi, invocando la privacy delle loro esclusive.
Sui sistemi informatici è poi implicita la necessità di un regolamento tecnico e di un provvedimento di copertura finanziaria.

Infine, chiude il Capo II, Sezione I, il nuovo Art. 24-bis [Elenco nazionale dei consulenti tecnici]:

Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all’articolo 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina.
L’elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Questo elenco nazionale ha suscitato non poche critiche, sia sulla sua effettiva utilità e necessità, sia sulle sue modalità di gestione. Intanto, il numero complessivo di iscritti si aggirerebbe sulle centomila unità, poi il rinvio a futuri decreti del Ministro di Giustizia per avere almeno un indirizzo delle regole da seguire è preannuncio di tempi lunghi, tanto lunghi.

 




 

 


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