martedì 18 ottobre 2022

Note sulla riforma dei Codici di Rito (per Periti) - modifiche al Codice di Procedura Civile in tema di Consulenza Tecnica di Ufficio, I parte

Le note che seguono sono un sunto delle modifiche al Codice di Procedura Civile in tema di CTU; dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono nella forma definitiva e non è più necessario il caveat con cui introducevo i precedenti post.

Le novelle entrano in vigore il 30 Giugno 2023 [art.35 DL 10 Ottobre 2022, n.149]- ai procedimenti pendenti si continuano ad applicare le vecchie norme, mentre la novella si applica alle impugnazioni alle sentenze depositate dopo tale data. 

Fanno eccezione una serie di articoli, che si applicano già dal 1° Gennaio 2023 ai procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione :

    Art. 127, terzo comma, c.p.c. (novellato) : il giudice può disporre nei casi e con le disposizioni di cui agli articoli 127 bis (
udienza mediante collegamenti audiovisivi) e 127 ter (deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza) che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza ovvero sia sostituita dal deposito di note scritte.

     Titolo V-ter , Capo I disp. att. c.p.c. (196 quater) è obbligatorio il deposito telematico di atti e di provvedimenti, (196 quinquies) gli atti processuali sono redatti in formato elettronico - con le precisazioni sul (196 sexies) perfezionamento del deposito con modalità telematiche, (196 septies) sulla copia cartacea di atti telematici e sull'udienza
con collegamenti audiovisivi a distanza (196 duodecies).

Vorremmo però avere chiarimenti circa gli strumenti con i quali si svolgerebbero le udienze mediante collegamenti audiovisivi a distanza, se si insisterà con la scelta di MS Teams (al tempo fatta perché si sono trovati nei cassetti qualche migliaio di licenze) o si procederà (o almeno, se verrà consentita o tollerata) una piattaforma più efficace, anche in considerazione delle recenti novità (una, ad esempio, il Project Starline di Google). Considerando anche la norma simmetrica nella riforma penale, nulla si precisa circa la posizione dell'interprete, ovvero se si debba mantenere la struttura pseudoconsecutiva e attaccaticcia odierna, visto che è disponibile un solo canale, con l'interprete che deve riassumere al soggetto interessato quanto avvenuto in udienza/dibattimento costringendo alla pausa magistrati e difensori, o finalmente si provvederà a un canale (accontentiamoci, uno) dedicato all'interprete, registrato a parte. E già che ci siamo, chiariamo dove debba stare fisicamente l'interprete, se accanto al giudice, accanto al soggetto, nelle ipotetiche sale telematiche di commissariati  e comandi CC o ancora nel proprio studio, privilegio concesso solo ai difensori e non agli ausiliari, periti, traduttori e interpreti.

L'entrata in vigore dei vari provvedimenti, come si vedrà nel seguito, è oltretutto legata alla emissione di specifici regolamenti di attuazione, di competenza ministeriale - si pensi ad esempio alla pletora di provvedimenti che saranno necessari per estendere il PCT al Giudice di Pace, tra la DGSIA e la disponibilizzazione e l'investimento delle risorse. Facile malignità prevedere l'interesse politico nella gestione delle risorse: ricordatevi i tempi dell'arrivo della Fattura Elettronica PA, per la quale non erano disponibili che procedure private ed onerose, perché - parole del ministro - si doveva mobilitare il valore aggiunto intrinseco nel provvedimento: in solido, per una fattura da trentacinque euro (l'onorario medio per una interpretazione in udienza) se ne spendevano otto per avere la fattura.

 
ph. Joel & Jasmin Førestbird




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