sabato 25 dicembre 2010

giovedì 16 dicembre 2010

Agenda Crimine.it 2011


È disponibile l'Agenda di Crimine.it per il 2011 ! ...


Quest'anno l'Agenda si espande su Inernet, attraverso il Calendario e la toolbar dedicati.
Per l'anteprima della toolbar e per l'installazione nel vostro browser (Firefox, Flock, Safari, ed anche IE se proprio ... ) seguite i collegamenti :


mercoledì 15 dicembre 2010

Farsi pagare, i chiarimenti in sede civile (e penale)


Era già noto il disposto dell'art. 29 del DM 30 Maggio 2002 : Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti. La norma vale per tutti i percorsi di giudizio, civile, penale, lavoro.

Sostanzialmente, quello che vi vien pagato, comprende tutte le udienze, per tutti i gradi di giudizio alle quali sarete chiamati a comparire, tutti i chiarimenti, tutte le risposte.
Il fatto che si venga chiamati a testimoniare, magari dieci anni dopo, con un preavviso di dieci ore (dalla sera alle ore di rito mattutine), senza nemmeno sapere su che cosa, perché magari è cambiato il nome degli attori o degli imputati, qui non rileva.
Se conteggiamo le ore passate in udienza (o ad attenderla), i due euro e spiccioli netti che ci vengono dati, si riducono ulteriormente.

Aggiungo una sentenza della III Sezione della Suprema Corte, la 4655 del 20 Marzo 2006: nella liquidazione del compenso al C.T.U. i chiarimenti non costituiscono un'attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, che è l'oggetto della consulenza. Sono, infatti, una attività complementare, integrativa e necessaria, che il C.T.U. è tenuto a svolgere qualora gli venga richiesto (il che normalmente accade quando la relazione depositata non viene ritenuta esaustiva), e quindi per  detta attività, non spetta un compenso ulteriore rispetto a quello già percepito per la consulenza tecnica.

Nella lettera della motivazione : [...] il mancato riconosci­mento di un compenso separato per i chiarimenti non è dipeso né dall'entità del compenso liquidato per la consulenza espletata, né da una valutazione di non esaustività di tale consulenza, ma dall'avere il Tribu­nale correttamente considerato, come si desume dalla motivazione del provvedimento impugnato, che i chiari­menti non costituiscono un'attività ulteriore ed estra­nea rispetto a quella già espletata e remunerata, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il C.T.U. è tenuto tutte le volte in cui ne faccia richiesta la parte interessata, il che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva.

È altresì evidente, che i supplementi di perizia/consulenza sono, invece, attività ulteriore alla consulenza/perizia depositata, e che quindi vanno regolarmente remunerati.

domenica 12 dicembre 2010

Farsi pagare, con o senza aumento


Rammentando,
le prestazioni d'ufficio vengono pagate secondo i criteri stabiliti nella L. 8 Luglio 1980, numero 319, e tenendo conto del Titolo VII del Testo Unico in materia di Spese di Giustizia (il DPR 30 Maggio 2002, numero 115).

Secondo la Legge 319, gli onorari possono essere aumentati :
   - per urgenza (art.4) : l'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni - questo articolo è però in contrasto con l'art. 51, comma 2, del T.U.S.G. (vedi nel seguito);
   - per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà (art. 5) gli onorari possono essere aumentati fino al doppio ;
   - per gli incarichi collegiali, vale l'Art. 6 : il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio.

Secondo il Titolo VII del T.U.S.G. , tra le altre cose, all'art. 51 (Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili), si stabilisce che :
   1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.
   2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.

Il disposto del II comma è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 4 della L. 319, che prevede un aumento dal 50% al doppio in caso di urgenza; inoltre, si stabilisce che l'urgenza deve essere dichiarata con decreto motivato dal Magistrato.

Il successivo art. 52 (Aumento e Riduzione degli Onorari), al primo comma ripete quanto già stabilito dalla 319, art. 5 per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà nelle quali gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
Al secondo comma, vi è una novità introdotta dalla L. 18 VI 2009, numero 69, in merito al completamento della prestazione nei termini stabiliti : Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.

Di un terzo (33,33%), non più di un quarto (25%) come era in precedenza. Io ve l'ho detto, occhio al calendario.

martedì 30 novembre 2010

Statisticamente, I bis. Gli Occhiali (o il Paraocchi) del Giudice ?

  
«Il Settantasei per cento di corrispondenza.. » oppure il più familiare «Il novanta per cento degli italiani è con me».
Qualche perito o consulente propone dati statistici, diagrammi, tabelle. Poi guardi, e vedi che la statistica è fatta su tre (uno, due, tre di numero) oggetti a confronto, verifica compresa. Nemmeno aritmetica (e pure brutta) è. 
È supercazzoloso, ma senza nemmeno il piacere tattile della bitumatura. 
Tempo fa si diceva che il Perito è l'occhiale del Giudice; questi sembra vogliano esserne il Paraocchi.

« Non dimenticatevi di una cosa importantissima: divulgate sondaggi sulla vostra popolarità e le sulle vostre possibilità di successo. I sondaggi sono importantissimi e possono essere fatti attraverso le interviste. Il metodo è semplicissimo: domandate, per esempio, a mille persone al Maracanã, alla Estação Central do Brasil, sulla spiaggia del Leblon o lungo l'Avenida Rio Branco il nome del candidato che preferiscono.
Mettete insieme le risposte e, senza leggerle (importantissimo!) per non crearsi complessi e non perdere il sorriso, sigillatele ermeticamente in una scatola.
Poi buttatela a mare, bruciatela o sotterratela in giardino. Vi resta solo di far pubblicare i risultati sui giornali: il 78% dell'elettorato della Zona Sud (dal Correio da Manhã) e l'82% della Zona Nord (secondo O Dia) sarà certamente con voi.
Se proprio volete, potrete anche fare a meno delle interviste, e pubblicare direttamente i risultati. Questo sistema è più economico e consente di ottenere gli stessi effetti.
Fatto ciò [...] approfittate dei quattro anni che i miei consigli vi avranno reso.
Se nonostante i vostri sforzi ed i miei consigli non sarete stati eletti, significa che siete stati traditi: cambiate partito, cambiate alleanze, cambiate politica.
Non dimenticate che la gente è sempre ingrata, e per questo andrete in esilio volontario, senza dire una parola per tre anni e sei mesi, dopo i quali riapparirete portando con voi una lista dei prezzi del periodo della vostra ultima campagna elettorale.
Tutti vedranno che i prezzi si saranno moltiplicati più volte da allora, e che non ne siete certo responsabili, perché voi non siete stati eletti; ma lo sarete questa volta, con assoluta certezza. »

da : Peter Kellemen, Política (uma das boas coisas da vida) in Brasil para Principiantes, Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro 1960
Se volete provare a trovare una copia del volume, da decenni fuori edizione, provate qui.

Cose che avvengono in una galassia lontana lontana, in altro tempo, in altro spazio. E se qualcuno ci si riconosce, non avrà certo sufficiente orrore di sé stesso da arrabbiarsi.

lunedì 1 novembre 2010

Dolus bonus




È uscita la seconda edizione del volume Grafologia Giudiziaria e Psicopatologia Forense - Metodologia di indagine nel falso grafico e la capacita' di intendere e di volere dalla grafia. Giurisprudenza, di Vincenzo Mastronardi, Sante Bidoli e Monica Calderaro, per i tipi di Giuffré.
Il volume tratta dell'idonea impostazione peritale in tema di falso grafico sulla scorta di esperienze ormai consolidate e della giurisprudenza aggiornata nel settore. Considerando la neuroanatomia funzionale del gesto grafico e l'influenza delle malattie organiche sulla scrittura, vengono esaminati gli elementi basilari in tema di profili psicologici, di psicopatologie e di capacità di intendere e di volere dalla grafia. 
Il libro è prodigo di esemplificazioni, nonché di profili psicologici e psicopatologici di più autori responsabili di reati anche omicidiari e riporta le ricerche svolte in ambito clinico-accademico in tema di schizofrenia, disturbi depressivi, alcoolismo e tendenza al suicidio.

Parte della integrazione legislativa e giurisprudenziale è stata redatta con la collaborazione del Vostro affezionatissimo (chiaramente e giustamente citato in premessa e in corrispondenza del suo modesto contributo).









Farsi pagare, fra due anni (se va bene)


Un importante aggiornamento alla precedente Direttiva comunitaria a suo tempo  implementata nella legislazione italiana dal Decreto Legislativo n. 231/2002 , è stato approvato lo scorso 20 Ottobre 2010 dal Parlamento Europeo con la amplissima maggioranza (612 a favore, 12 contro e 21 astensioni, tutti euroscettici che han voluto far  chiara fede di statalismo);  tutti gli europarlamentari italiani presenti hanno votato a favore.
La Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali generalizza il limite massimo di 30 giorni per i pagamenti di fatture per beni e servizi, sia per il settore pubblico che per quello privato, ammettendo limitatissime eccezioni solo in circostanze specifiche e comunque non oltre il termine di 60 giorni, a meno di clausole contrattuali specifiche che non costituiscano un contratto leonino
Per il settore pubblico la Risoluzione è particolarmente rigida, imponendo l'invalicabililità del termine dei sessanta giorni, oltretutto limitato solo al settore della sanità.
Nel caso di ritardato pagamento, il Parlamento ha imposto al Consiglio la fissazione di un tasso di interesse non inferiore all'8% , ed una somma non inferiore ai 40€ per coprire i costi di recupero del credito (foss'anche per il semplice sollecito).
Si attende ora la sollecita approvazione della Direttiva da parte del Consiglio, e l'entrata in vigore della stessa, venti giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Da quel giorno, i singoli stati membri avranno due anni di tempo per recepire la Direttiva.

Nel nostro specifico, significa che una volta implementata la Direttiva nella legislazione italiana, tutte le transazioni BtoB dovranno sottostarvi. Qualsiasi fattura emessa dovrà essere saldata entro trenta giorni, salvo l'applicazione automatica dell'interesse di mora (come detto, non inferiore all'8%) e l'aggravio delle spese di sollecito e di recupero (in misura non inferiore ai 40€). 
Anche il Ministero di Giustizia dovrà pagare in trenta giorni dalla fattura, non valendo più alcuna eccezione di applicabilità per il settore pubblico.
Resta solo da verificare che Governo e/o il Parlamento approvino prima dei due anni l'applicazione della Direttiva, confermando la stessa commovente unanimità di propositi che è stata manifestata il 20 Ottobre al Parlamento Europeo.


martedì 5 ottobre 2010

Dolus Bonus

Vincenzo Maria Mastronardi - Walter Mastroeni - Ascanio Trojani
Stupro ? - Processi Perversi - Il Caso Parlanti
Collana Crimini & Criminali - Armando Editore - Roma 2010


Stati Uniti d'America, Stato della California, intorno all'anno 2000.
Viene introdotta dai legislatori, non senza contrasti e perplessità, una serie di norme protese al contrasto della violenza in ambito familiare.
Viene modificato il codice delle prove (il California Evidence Code), con la intenzione di proteggere la vittima della violenza dal ricatto morale e materiale del suo aguzzino, viene introdotta la possibilità di ammettere in sede processuale testimonianze circa la reiterazione dello specifico reato, la possibilità di ammettere la testimonianza esperta sul tema della BWS (Battered Woman Syndrome), vengono innalzate le pene, le fattispecie dei reati in ambito familiare vengono inserite tra quelle per le quali viene applicata la legge californiana dei "tre schiaffi".
Ma il processo nell'ordinamento statunitense non è un meccanismo ideale per l'accertamento della verità e per la punizione dei colpevoli, e sono gli stessi statunitensi a dirlo a gran voce.
La Giuria, i dodici layman che devono decidere sulla colpevolezza o sulla non colpevolezza dell'imputato, sono esclusi dal confronto sotterraneo tra gli avvocati, dalla fase pre-dibattimentale, dall'accesso all'intero corpus delle indagini e delle prove, e tenuti sotto tutela dal Giudice. Troppo spesso il common sense non è in grado di comprendere la complessità dei moderni dibattimenti, specie quando vi intervengano con tutto il loro peso le attuali metodologie tecniche e scientifiche.
La motivazione della Giuria, in estrema sintesi il controllo diretto da parte del popolo della applicazione delle Leggi, non c'è più.

Carlo Parlanti viene accusato di aver commesso i reati di violenza carnale, violenza domestica e sequestro di persona, nel 2002, a Thousand Oaks, Ventura County. Verrà arrestato nel 2004 all'aeroporto di Düsseldorf, mentre è in viaggio attraverso l'Europa per lavoro, ed estradato l'anno successivo negli Stati Uniti.
Anche in base alle norme appena introdotte, Parlanti verrà ritenuto colpevole da una Giuria per tutti i reati ascrittigli, e condannato dal Giudice a nove anni di reclusione.

Ma il processo non appare del tutto chiaro, lineare, convincente. Carlo Parlanti proclama la sua innocenza a gran voce, sin dal fermo in Germania.
Carlo Parlanti è effettivamente colpevole? La pena che gli è stata comminata è giusta? Il processo contro di lui ha effettivamente accertato la verità, vi si è solamente avvicinato, o è rimasto chiuso nel meccanismo perverso del formalismo delle parti, dove tutti, singolarmente si sono comportati secondo norma, ma complessivamente si è arrivati ad un abominio, con tutti che han fatto il loro dovere ma la nave è affondata comunque? Le Leggi appena votate, che avrebbero dovuto proteggere le parti più deboli socialmente e processualmente, hanno funzionato o sono state strumentalizzate ad altri e personali fini ?
Carlo Parlanti ha commesso ciò per cui è stato accusato, o è stato condannato per tutti i motivi sbagliati, o addirittura per motivi diversi dai quali era accusato?


Il volume è la sintesi di un lungo e dettagliato studio degli atti nel pubblico dominio del processo a Carlo Parlanti, nelle indagini mal svolte, nelle analisi tecniche mai effettuate. I verbali sono stati studiati nelle trascrizioni originali in inglese, per recuperare informazioni anche dalle sfumature linguistiche, ed in gran parte mai sinora valutati nella loro completezza

martedì 28 settembre 2010

A chi possa aver interesse ...


Sto raccogliendo su Scribd i PDF dei post sinora pubblicati : chi ha un qualche interesse, prenda pure nota.
Ricordatevi però le condizioni fissate dalla piattaforma Creative Commons 3.0 (Attribuzione-Non Commerciale-Non Opere Derivate), quando non altrimenti specificato (Diritti Totalmente Riservati).


sabato 11 settembre 2010

Da leggere

Due libri da leggere, tra una cosa e l'altra.

Il Saggio sull'arte di Strisciare, di Paul Heinrich Dietrich, barone d'Holbach (tra le altre cose uno degli enciclopedisti, ha scritto le voci di argomento geologico e mineralogico, ma anche - non citato - parti di quelle teologiche e filosofiche).
È in libreria l'edizione (bellissima) de il Melangolo, tradotta da Emanuela Schiano di Pepe (mai dimenticarsi chi traduce).

Un buon cortigiano non deve mai avere una opinione personale ma solamente quella del padrone o del ministro, e deve saperla anticipare facendo ricorso alla sagacia [...]
Altri tempi, altri luoghi.


Altro libro, A qualcuno piace uguale, di Simona Argentieri, per le Vele di Einaudi. Tra pregiudizi, confusioni ed equivoci, qualche parola dal punto di vista di una Psicoanalista.
Peccato che tra confusioni ed equivoci permanga - in copertina ! - la confusione linguistica tra viado e veado, e l'equivoco sul termine, in realtà ingiurioso, nonostante il diffuso utilizzo  del termine (veado) come affermazione paradossa di identità.
 






sabato 28 agosto 2010

Farsi pagare - IV


Continuiamo a chiedere quanto dovuto.
Ricordo che anche per la attività di consulenza tecnica di parte (o di traduzione, o di interpretariato) valgono i presupposti sia nel procedimento civile che nel penale, amministrativo, contabile, tributario, in volontaria giurisdizione, l'esecuzione, revisione, revocazione, opposizione di terzo, applicazione di misure di sicurezza e prevenzione, nei procedimenti ante il tribunale di sorveglianza, per l'ammissione del cliente non abbiente al gratuito patrocinio.
La questione è complessa e soggetta ad interpretazioni ed arbitri mutevoli e localizzati. Se ne dovrà parlare in un altro post, ma per ora ci basti dire che in questi casi, l'onorario lo pagherà l'amministrazione dello Stato.

Nelle cause civili, è buona norma, quando si è nominati di ufficio, richiedere al Giudice che sia il fondo spese (o acconto, o anticipo) sia posto a carico di tutte le parti in solido
In margine, nelle piccole cause, ante il Giudice di pace per esempio, è opportuno valutare e richiedere "l'anticipo a saldo" : orrenda espressione, ma sta a significare che tutto il fondo spese, qualora si tratti effettivamente di "piccole cause", venga fissato per un importo pari al presumibile saldo. Quando si tratterà di richiedere la liquidazione al Giudice, si porrà la richiesta pari all'acconto ricevuto, in modo da non dover inseguire le parti per il pagamento del saldo.

Se, nonostante tutto quanto detto sinora, vi ritroviate con una liquidazione posta a carico della parte impossibilitata al pagamento, ed a fronte di una controparte in grado, invece, di saldare il dovuto, e qualora la causa sia ancora aperta (in margine, non aspettate un anno per chiedere il saldo delle liquidazioni!!), potete presentare una istanza al Giudice chiedendo di riformulare il decreto di liquidazione ponendo la somma a pagare a carico delle parti in solido tra loro, citando (ad esempio) la sentenza numero 6199/96 della I Sezione della Cassazione Civile :
"In considerazione del fatto cha la prestazione del CTU è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti in giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza"
In brutale linguaggio comune, la CTU è fatta nell'interesse di tutte le parti in causa e non solo di chi la chiede, indipendentemente dalla sentenza finale con la relativa soccombenza anche per spese e onorari : per questo l'istanza deve essere tempestiva, prima della chiusura della causa.

domenica 15 agosto 2010

mercoledì 4 agosto 2010

Saggio grafico e facoltà di non scrivere (replica)


L'imputato (o l'indagato) ha la facoltà di fornire (o di non fornire) il suo apporto conoscitivo al procedimento senza dover soggiacere agli obblighi di verità che caratterizzano la testimonianza. Questa è una delle manifestazioni inviolabili della difesa, garantita in ogni stato e grado del procedimento dall'articolo 24, comma 2 della Costituzione della Repubblica.
In procedura spiccia, ogni manifestazione di apporto (o non apporto) conoscitivo al procedimento deve essere preceduta dall'accertamento da parte dell'inquirente o del giudicante (in senso lato, quindi anche da parte del consulente o del perito che, limitatamente alla sua specialità agisce per conto dell'inquirente o del giudicante stesso) della effettiva conoscenza da parte dell'indagato (o dell'imputato) dell'esistenza della facoltà di non rispondere.
Nemo tenetur se detegere (chi andava a scuola prima della Moratti sa ancora cosa vuol dire): nessuno può essere chiamato non solo a testimoniare contro sé stesso, ma neppure a fornire informazioni (rendere dichiarazioni, in verbalese) dalle quali potrebbe scaturire un procedimento a suo carico.

Il saggio grafico costituisce un apporto conoscitivo sostanziale al procedimento, ed è quindi sottoposto al regime di garanzia assoluta al diritto di difesa.
Non solo deve essere rilasciato in contraddittorio, avvalendosi della assistenza legale di un avvocato e tecnica di un consulente di parte, ma deve essere rilasciato facendo preliminarmente presente che l'indagato (o imputato) può avvalersi della facoltà di non scrivere.
Nel verbale di rilascio va sempre indicato (anche nel giudizio civile, tra l'altro) che chi rilascia il saggio è disposto (o meno) a farlo, e che si avvale (o rinuncia) all'assistenza legale e/o tecnica.

Volendo utilizzare il linguaggio televisivo, tenuto conto che oggidì è più familiare la procedura penale statunitense (anche se soapy) di quella italiana, il rilascio di un saggio è sottoposto ad un Miranda warning: You have the right to remain silent, anything you say can be used against you.. 

È stata da poco pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la sentenza della Corte Costituzionale dell'11 Marzo 2009, numero 75, che sancisce la incostituzionalità di una parte dell'articolo 384, II comma, del codice penale. La sentenza è integralmente riportata al link.
Tale sentenza ha chiari risvolti anche nel caso in esame, poiché, come già scritto, l'imputato (o l'indagato) ha la facoltà di fornire (o di non fornire) il suo apporto conoscitivo al procedimento senza dover soggiacere agli obblighi di verità che caratterizzano la testimonianza. Questa è una delle manifestazioni inviolabili della difesa, garantita in ogni stato e grado del procedimento dall'articolo 24, comma 2 della Costituzione della Repubblica.

Qualora l'indagato (o l'imputato) decida di rilasciare saggio grafico, ma nell'esecuzione di questo alteri volontariamente le caratteristiche della propria scrittura, realizzando una dissimulazione in senso lato (in ambito grafico sono necessarie alcune precisazioni, ne scriverò in futuro), al soggetto di indagine è imputabile o meno la falsa testimonianza di cui al 372 c.p. , derivati e collegati ?
No, perché l'imputato/indagato non è testimone, e può difendersi anche fornendo informazioni non corrispondenti al vero, anche se, di converso, il fatto è rilevante ai fini dell'ammissione della colpa e della collaboratività o meno dell'individuo.
Nel caso, invece, di un soggetto che riassume in sé la caratteristica di testimone una dissimulazione (intesa come atto dimostratamente intenzionale di alterazione della propria scrittura) costituisce un rifiuto o una incompleta risposta alla richiesta del Giudice o del Magistrato a fornire un apporto conoscitivo al processo.

Facile? No, per niente.

Intanto, la dissimulazione proviene comunque dalla mano della persona oggetto di studio, ed è comunque un aspetto della sua identità grafica, anche se da considerarsi secondario rispetto all'identità correttamente definibile da scritture eseguite in tempi non sospetti (come si usa dire), e quindi il problema si ridurrebbe ad una neghittosità circostanziale. La porzione del campione ottenuto con un saggio grafico è di per sé limitata rispetto alle quantità e qualità necessarie per definire compiutamente l'identità della persona (si rileggano anche le note in merito alle Linee Guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali).
Inoltre, la dimostrata intenzionalità che definirebbe la dissimulazione, potrà essere dimostrata solo con la disponibilità di scritture che definiscano altrimenti l'identità grafica in esame. Se il campione comparativo è carente, non è in generale possibile una dimostrazione della intenzionalità.

giovedì 22 luglio 2010

Farsi pagare - III


Dunque, ricevuta la notifica della liquidazione, ed accettato il suo importo, si  provvede alla richiesta di saldo alla (o alle) parti cui è stato messo a carico.
Naturalmente, avrete provveduto a registrare tutti i dati fiscali ed anagrafici delle parti e dei loro difensori, già in sede di operazioni peritali ovvero all'atto dell'incarico quale CTP. 
Si sa quindi dove spedire il preavviso di parcella, di norma al difensore, in  prima battuta, perché lo giri alla parte; se dopo un ragionevole lasso di tempo non avete riscontro, inviate un sollecito alla parte, stavolta, e per conoscenza al difensore, ricordando che nel caso siate d'Ufficio il decreto del Giudice ha carattere esecutivo, e potrete disporre per precetto, decreto e pignoramento senza altro avviso.
Se il cliente è titolare di partita IVA (ed è in causa come tale: banca, professionista, piccola azienda) vale il Decreto Legislativo n. 231/2002, in particolare il già noto art. 4 : “Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. In sintesi, le fatture in questo caso si pagano entro trenta giorni dal ricevimento; gli interessi decorrono dalla data successiva al trentesimo giorno, senza necessità di costituzione in mora del debitore; sono calcolati sulla base del tasso BCE maggiorato di sette punti (per il primo trimestre 2010 sono pari all'otto per cento); si può avviare la riscossione coattiva (decreto e precetto) senza altro adempimento, dopo i trenta giorni di cui sopra.
È però buona politica ricordare in calce alla fattura che questa rientra nell'ambito di applicazione di tale norma (quando il destinatario è titolare di partita IVA - a proposito lo sono anche i contribuenti minimi). "Io ve lo avevo detto, no?"
Il DL 231 vale, ripeto ancora, per qualsiasi tipo di fattura emesso verso titolare di partita IVA; non solo per la liquidazione di una parcella d'ufficio, ma anche (e sopratutto) quando avete operato come consulente di parte.
E se il cliente (o comunque la parte a cui carico è stata posta la liquidazione) non paga? Il decreto, nel caso siate d'ufficio, ha valore esecutivo, e si può procedere alla riscossione forzosa da subito; se siete di parte, ed avete fatto sottoscrivere un contratto, o quanto meno immediatamente fatturato l'anticipo, ci sarà un passaggio in più per il decreto ingiuntivo.

Il problema, nel caso del processo civile, nasce quando la causa è del tipo (mi si perdoni la brutale sinteticità) Paperon de' Paperoni contro Paolino Paperino, ed il decreto mette a carico di Paolino Paperino il saldo della parcella. Qui serve un po' di spazio, al prossimo post.

martedì 13 luglio 2010

Farsi pagare - II


Continuiamo con la CTU.
Al momento dell'incarico, se del caso, sarà stata richiesta al Giudice l'autorizzazione ad avvalersi di collaboratori per attività strumentali allo scopo della consulenza, ed esorbitanti le normali attività di un ufficio. In altre parole, la dattilografia, le fotocopie,  il galoppinaggio, le ordinarie spese postali e telefoniche sono comprese nella tariffa di cui alla Legge 319/80; se l'attività del collaboratore (termine generico, assai: troppo spesso il "collaboratore" ha professionalità ben superiori a quelle del consulente o del perito nominato) non è strumentale a quella della consulenza, il Giudice deve (obbligatoriamente) dare distinto incarico. Le spese che esorbitino dalla normale attività professionale, vanno sempre autorizzate preventivamente, a cominciare da quelle di trasporto e pernottamento in sede diversa da quella del Tribunale.
Tutto quanto va documentato dettagliatamente e secondo la normativa vigente, con fattura (o ricevuta) dettagliata, specifica e nominale; ai collaboratori, se del caso, va versata la ritenuta d'acconto delle imposte (e la ricevuta allegata alla loro fattura). Nella causa civile fatture e ricevute vanno intestate al professionista, ma indicando chiaramente nell'oggetto di queste che sono spese finalizzate all'incarico specifico; nelle consulenze per il PM e per il Tribunale penale, le fatture vanno cointestate al professionista ed alla Procura/Tribunale (anche se il versamento della ritenuta d'acconto e il relativo mod. 770 sono a carico del professionista).
Alla scadenza del termine concesso dal Giudice per il deposito, si depositerà l'elaborato finale in Cancelleria, insieme alle copie di cortesia per le parti, ed a tutti i documenti ricevuti per l'espletamento dell'incarico (se depositati agli atti, conformemente ai verbali d'udienza - quelli ricevuti da altre fonti vanno restituiti alle stesse secondo le Norme per il trattamento dei dati personali da parte dei CT) ed alla istanza di liquidazione dell'onorario, con allegate tutte le ricevute per le spese autorizzate delle quali si richiede il rimborso.
L'onorario richiesto va calcolato secondo i parametri della della L. 319/80 aggiornata al DM 30 V 2002 , cui si aggiunge la somma delle spese sostenute (si consiglia vivamente di inserire la distinta dettagliata delle ricevute allegate).
Consiglio mai troppo spesso ripetuto è poi quello di allestire una distinta dei documenti e degli atti depositati da farsi restituire timbrata dal Cancelliere, e di inviarla per le vie brevi ai legali delle parti, o meglio agli eventuali CTP (perché avranno a loro volta un documento in base al quale farsi pagare l'onorario).
Il Giudice provvederà sull'istanza di liquidazione, e farà notificare al CTU ed alle parti la sua decisione, contenente l'importo dell'onorario e delle spese liquidate, oltre che l'indicazione della o delle parti a cui viene provvisoriamente messo a carico. Non rinunciate mai alla notifica del provvedimento, perdereste ogni possibilità di impugnarlo, anche per soli errori materiali.
Ricevuta la notifica della liquidazione, ed accettato il suo importo, si dovrà provvedere alla richiesta di saldo alla o alle parti cui è stato messo a carico.
Naturalmente, in sede di apertura di operazioni peritali, o anche in sede di incarico e di ritiro di documenti avrete provveduto a registrare tutti i dati fiscali ed anagrafici delle parti e dei loro difensori, in modo da sapere a chi rivolgervi per la richiesta di saldo e la emissione della fattura/ricevuta. Tali dati dovrebbero essere indicati nella dichiarazione per la privacy.
 

sabato 10 luglio 2010

Farsi pagare - I


Fatto il lavoro, consegnato alla parte o depositato nella Cancelleria del Magistrato, vorremmo concludere il contratto con il pagamento del corrispettivo da parte del Cliente, sia esso l'amministrazione della Giustizia o il privato.


Il Magistrato, Giudice penale o civile, ovvero il Pubblico Ministero, ci ha dato un incarico in forma scritta, che abbiamo accettato, sottostando implicitamente ai disposti del Testo Unico per il pagamento delle Spese di Giustizia, e della L. 319/80 aggiornata al DM 30 V 2002
La parte, ovvero le parti coobbligate nel processo civile ci avranno anche versato una somma (fissata dal Giudice) a titolo di fondo spese, per la quale si deve emettere la relativa fattura (o ricevuta). È buona abitudine registrare il versamento (o meno) di detto fondo spese nel verbale di operazioni peritali.

Il cliente privato ci ha dato un incarico, presumibilmente (e preferibilmente) in forma scritta, fatto sottoscrivere contestualmente all'atto della comunicazione di Legge in merito alla tutela dei dati personali.


Cominciamo dall'onorario nel caso di CTU
Per il fondo spese fissato dal Giudice, se la (o le) parti coobbligate non versano quanto dovuto, come deciso dal Giudice all'atto dell'incarico, il CTU potrà astenersi dallo svolgere l'incarico?
In generale, no, l'incarico va portato a termine. Vedi l'art 63 cpc, non ci si può astenere se non per le fattispecie di incompatibilità: "il consulente ha l'obbligo di prestare il suo ufficio". Nessuno te lo ordina di iscriverti all'elenco periti o consulenti, e gli onorari sono "cottemperati con la natura pubblicistica dell'incarico" (TU Spese di Giustizia, vedi sopra).
E ciò, anche nel caso che il fondo spese serva a coprire costi elevati dell'indagine, al di là della ragionevole copertura offerta dalle pallide tasche del consulente d'ufficio. Si veda, ad esempio, la ordinanza 209/2008 della Corte Costituzionale, in merito a una questione sul gratuito patrocinio: la disposizione censurata, laddove fa riferimento alle «spese sostenute», presuppone che la loro anticipazione a carico dell'erario venga disposta solo dopo che il professionista nominato dal magistrato abbia fornito la prova di averle effettivamente affrontate.
Ed in aggiunta a tutto ciò, si osservi che la fissazione del fondo spese, a differenza del decreto di liquidazione dell'onorario, non costituisce titolo esecutivo. Niente recupero coattivo,  almeno per il fondo spese.
Una via di fuga si trova nel caso di soggetti per i quali si emette fattura, e per i quali è applicabile il Decreto Legislativo n. 231/2002, in particolare dell'art. 4 che recita: “Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. In sintesi, le fatture in questo caso si pagano entro trenta giorni dal ricevimento; gli interessi decorrono dalla data successiva al trentesimo giorno, senza necessità di costituzione in mora del debitore; sono calcolati sulla base del tasso BCE maggiorato di sette punti (per il primo trimestre 2010 sono pari all'otto per cento); si può avviare la riscossione coattiva (decreto e precetto) senza altro adempimento, dopo i trenta giorni di cui sopra.
Tale norma vale, per inciso, per tutte le fatture emesse verso aziende o professionisti, indipendentemente dalla finalità di Giustizia, si tratti di fondo spese o saldo della parcella, di consulenza d'ufficio o di parte.

(continua)

domenica 6 giugno 2010

Pagine storiche


La indagine sottoposta all'esame ed al parere del perito deve essere tecnica, tale cioè che richieda speciali cognizioni di scienza, di arte. Ne deriva che il giudice o l'autorità amministrativa non devono ricorrere all'opera dei periti se non quando questa sia strettamente necessaria per formare od approfondire il proprio convincimento e cioè quando non siano bastevoli le ordinarie e generali cognizioni di cui per scienza propria o per notorietà sono edotti. La perizia entra in tal modo nel novero dei mezzi di prova che servono al giudice per decidere una controversia, all'autorità amministrativa per emettere un provvedimento e al privato per documentare la sua pretesa.

Alberto Cassiano, La Perizia nella Procedura Civile e nella Procedura Penale, Hoepli, Milano 1938

martedì 1 giugno 2010

Dolus bonus




Domenica 30 Maggio 2009, presentazione di Iridescenze del Cuore di Titti Rigo de Righi (a sinistra nella foto), presso la Libreria Altroquando (Via del Governo Vecchio 80 - Piazza Pasquino) intervenuto Antonio Veneziani (al centro), letture di Teodora Nadoleanu (a destra).
Mie le fotografie, naturalmente o quasi.

lunedì 24 maggio 2010

Wiretapping, Italian Style


Due conti sulle statistiche delle intercettazioni telefoniche in Italia, a confronto con i dati del precedente post su quanto avviene negli Stati Uniti d'America.
Secondo il Ministero della Giustizia, nel 2009 in Italia sono stati intercettati 132.384 bersagli (leggi: numeri telefonici), con un costo medio, per bersaglio, di 1.565 euro.
Confrontiamo questi numeri con quelli forniti dagli americani, facendo però una piccola opera di armonizzazione dei numeri; vediamo, cioè, se stiamo parlando delle stesse cose.

Gli americani parlano di 2.376 attività di intercettazione autorizzate, di cui 1.764 effettivamente implementate.
Ogni attività di intercettazione autorizzata, ha interessato in media 113 persone; avremmo quindi un totale di 199.332 persone coinvolte. Le intercettazioni incriminanti sono state, secondo il rapporto, 1.213.632.
Ora, i bersagli americani sarebbero un po' meno di quelli italiani, perché su ogni telefono intercettato parlano più interlocutori: l'intercettato di cui al relativo RIT, e i telefoni che lo chiamano o sono da questo chiamati.
Ma, ancora una volta, non stiamo parlando della stessa cosa. In Italia, il Giudice deve autorizzare qualsiasi tipo di intercettazione, mentre negli USA non è necessaria autorizzazione se uno dei telefoni coinvolti viene autorizzato da chi ne ha la disponibilità.
Esempio, brutale: nel corso di una rapina, violenta, viene sottratto un cellulare, e per identificare i criminali si "mette il telefono sotto controllo". Negli USA questa intercettazione (sul numero, la SIM, e/o sull'apparecchio, l'IMEI) viene fatto senza autorizzazione del Giudice, in Italia invece sì (anche se vi è più d'uno che contesta la necessità di questo passaggio). Ancora, un commerciante che denuncia un estorsore, una vittima di stalking. La vittima autorizza e si procede, qui no, ci vuole il Giudice.
Di questo tipo di intercettazione ne è piena la cronaca recente.
Abbiamo quindi una considerevole quota di autorizzazioni in meno da considerare, perché nei dati delle Corti Federali questi numeri non sono compresi, mentre sono compresi nei numeri del Ministero della Giustizia /che non mi fornisce il numero di inchieste, il numero di telefoni riconducibili allo stesso individuo, e tutta una lunga serie di numeri).
Negli USA sono escluse da autorizzazione una lunga serie di attività di monitoraggio, ovvero le attività relative alla sicurezza nazionale: qui contiamo tutte le intercettazioni dell'antiterrorismo.

Il conto torna, non siamo una anomalia. 


Guardie, ladri, giornalisti


Reiteriamo, così diamo un fondo di verità alla cantilena del qui non cambia mai niente.
Questo l'ho scritto, più o meno uguale, il 22 Febbraio 2009.

È norma che la guardia insegua il ladro, cominciando da Aldo Fabrizi che insegue Totò sino ad Harrison Ford tallonato da Tommy Lee Jones.
La Legge si adegua (in ritardo) agli sforzi fatti per aggirarla, ricordando anche che questa non è applicabile alle fattispecie non definite come reato precedentemente alla sua entrata in vigore.
Nel 1935, viene pubblicata in strisce giornaliere Mickey Mouse runs his own Newspaper, di Floyd Gottfredson; in italiano è nota come Topolino giornalista. Su eBay  trovate originali e ristampe, da due euro in su.
Topolino, ancora coi calzoni corti e ben lontano dall'integrazione degli anni sessanta, subentra nella proprietà di un quotidiano locale.

La storia è una complessa trama di appalti pubblici per la Nettezza Urbana e i servizi alla Polizia, che finiscono assegnati ad una banda di criminali nonostante questa faccia offerte notevolmente più elevate della concorrenza onesta.


Topolino raccoglie le prove, le pubblica, crea e fa montare lo scandalo, nonostante le intimidazioni che raggiungono il culmine con un attentato che distrugge la tipografia dove viene stampato il giornale.


L'ira dell'opinione pubblica, informata dalla stampa, fa alla fine arrestare i criminali, cacciare i politici corrotti.


Ma siamo nell'America del 1935, in altro luogo, in altro tempo, non qui, non ora.

Qui, ora, con le Leggi attualmente all'approvazione del Parlamento, in galera ci sarebbe Topolino per la pubblicazione degli atti di una inchiesta (che probabilmente non si potrebbe nemmeno svolgere), i politici corrotti sarebbero al loro posto, e l'opinione pubblica ignara continuerebbe a pagare gli appalti gonfiati alle associazioni criminali.


- Benone! La Patria sta' tranquilla; annamo a colazzione... 
E er popolo lontano, rimasto su la riva, 
magna le nocchie e strilla: 
- Evviva, evviva, evviva... 
E guarda la fregata sur mare che sfavilla. 

venerdì 7 maggio 2010

Wiretapping, US Style


A proposito di intercettazioni.
Il 30 Aprile scorso, gli uffici dei Tribunali Federali statunitensi hanno pubblicato il rapporto al Congresso circa l'attività di intercettazione delle telecomunicazioni ai fini investigativi rilasciate nel 2009.  Il rapporto è leggibile integralmente (e scaricabile in PDF) da qui.
L' Omnibus Crime Control and Safe Streets Act del 1968 impone alle Cancellerie delle Corti Federali di riferire al Congresso il numero e la natura delle intercettazioni richieste  e autorizzate da Corti Statali o Federali.
Dal primo Gennaio al 31 Dicembre del 2009, sono state autorizzate da Corti Statali o Federali 2.376  (duemilatrecentosettantasei) attività di intercettazione delle comunicazioni via filo, voce o elettroniche; incidentalmente, nessuna richiesta è stata rifiutata.
Ad ogni autorizzazione corrispondono più utenze, ed il periodo autorizzato varia da un paio di settimane a un paio d'anni, secondo le necessità dell'inchiesta. Sono escluse dal regime di comunicazione al Congresso  le intercettazioni connesse con la Sicurezza Nazionale (Foreign Intelligence Surveillance Act collegati e successivi - Patriot Act), ovvero se una delle parti che partecipa alle comunicazioni intercettate fornisce la sua autorizzazione. Sono altresì escluse alcune forme di monitoraggio  parziale della comunicazione (come il c.d. pen register).
I reati connessi alle autorizzazioni sono sopratutto (l'86 per cento del totale registrato) quelli legati al traffico di sostanze stupefacenti (ma quella durata più a lungo è un caso di corruzione politica), mentre gli Stati in cui sono state concesse più autorizzazioni sono la California, New York ed il New Jersey, che da soli si prendono il 71 per cento delle autorizzazioni.

Sottolineando la non confrontabilità delle cifre con quelle italiane, sia per l'altissimo numero di wiretaps fuori dal rapporto del Congresso, sia per la diversa fattispecie del concetto di intercettazione, nonché la assoluta non confrontabilità delle necessità di indagine (negli Stati Uniti non ci sono aree estese sotto il controllo di organizzazioni di tipo mafioso) ovvero degli strumenti "alternativi" disponibili alla investigazione (si pensi solo al Fisco statunitense), si legga il rapporto per quello che è, e si considerino alcuni spunti di approfondimento, tecnico come la assenza di riferimenti alle comunicazioni cifrate (prima fra tutti Skype, che tanto  scandalo creava qualche tempo fa...).

sabato 24 aprile 2010

"Nuova CTU" : quando si applica ?


In precedenti post ho scritto della procedura per la CTU (nel procedimento civile) secondo le norme contenute nella Legge 69/2009.
Vedo però dubbi diffusi (e assorti) circa i presupposti di applicabilità del nuovo rito.

La novella è da applicare, sempre e comunque, a tutti i procedimenti istruiti dopo il 4 Luglio 2009, data di entrata in vigore della norma. Dopo tale data la procedura è quella riassunta qui.

Ricordiamoci, però, che già da molti anni (almeno dal 2003, a Roma) la trasmissione alle parti di una relazione preliminare, e commento alle note  di risposta eventualmente ricevute nell'ambito della relazione finale depositata era fatto acquisito. La norma ha cioè seguito una prassi già sperimentata (o addirittura consolidata) in alcuni Tribunali.
Pertanto, niente vieta ai Giudici di applicare la nuova procedura anche ai procedimenti già in essere alla data del 4 Luglio 2009.

La sola diversità, in soldoni, è che nei procedimenti istruiti dopo tale data l'applicazione è implicita e obbligatoria, mentre in quelli precedenti, in cui si estrinseca la discrezionalità del Giudice, l'adozione (anche parziale!) della nuova procedura deve essere chiaramente indicata agli atti. Mancando tale indicazione, la CTU si estrinseca con la norma ante L. 69/09.

Per quanto attiene alla rigida applicazione del disposto dell'art.201 cpp, questo è applicabile quale sia la data di istruzione della causa: non è accettabile la nomina del CTP fatta in udienza, anche se verbalizzata, oppure in apertura di operazioni al CTU: la nomina del CTP va sempre fatta in Cancelleria, riportando nomi, recapiti e quant'altro.

venerdì 23 aprile 2010

23 Aprile, Sant Jordi

© Ascanio Trojani 2010, Tutti i Diritti Riservati

Oggi, 23 Aprile, in Catalogna (ed a Barcellona) è il giorno di Sant Jordi (San Giorgio). Oggi si donano Rose e Libri alle signore (che di solito contraccambiano con altri Libri).

Il dono della Rosa ha origine medievale, mentre il dono del Libro (in origine l'uomo regalava una Rosa, la donna contraccambiava con un Libro) nasce nei primi del Novecento, osservando la coincidenza tra la festività di San Giorgio e la data di morte di Shakespeare e di Cervantes.
La festa è stata mondializzata (adoro i neologismi economici!) da quando l'UNESCO ha fissato, nel 1995, il 23 Aprile come World Book (and Copyright) Day .

domenica 11 aprile 2010

Addio a CryptoGram in italiano


Dall'Aprile del 2010, Communication Valley, Business Unit di Security Reply, non effettuerà più il servizio gratuito di traduzione in lingua italiana della newsletter CryptoGram redatta da Bruce Schneier.  
L'ultimo numero di CryptoGram.it, del Marzo 2010, è disponibile a questo link insieme ai numeri precedenti a partire dal Settembre del 2001.
In un paese come l'Italia, in cui la sicurezza è un misto di porte chiuse, corridoi ciechi e capomanipoli di complemento in cerca di compensazioni per le proprie carenze dell'affettività, il buon senso di Schneier era necessario come e più dell'aria. Nel riquadro qui a destra, è sempre presente il widget dal blog di Schneier.
 
La newsletter CryptoGram di Bruce Schneier, Chief Security Technology Officer di BT  è sempre disponibile in inglese all'URL http://www.schneier.com/crypto-gram.html  
Questo era il paese delle tre i. Internet la si sta chiudendo, l'Inglese non lo sa nessuno (a cominciare dal capomanipolo di turno). La terza I, non ricordo più cosa volesse essere.



sabato 3 aprile 2010

4 Aprile




Primavera, 
Pasqua di Resurrezione (4 Aprile), 
Pesach (30 Marzo ovvero 14 Nisan 5770).

Auguri a tutti, e che il passaggio avvenga anche nei Vostri cuori.