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lunedì 30 marzo 2026

Replica necessaria: "il Giudice non fa il Perito, il Perito non fa il Giudice"

 Una interessante sentenza riassuntiva sull'accertamento tecnico e sul metodo scientifico in perizia, la 28102/2019 della IV sezione penale della Corte di Cassazione, presidente Francesco Maria Ciampi, relatore Emanuele Di Salvo, depositata il 28 Giugno 2019.
[il dispositivo della sentenza è scaricabile (PDF) da qui
]

Tra le altre cose, viene richiamato il principio, non sempre rispettato, riassumibile come "il Giudice non fa il Perito, il Perito non fa il Giudice":

«È ben vero infatti che al giudice è attribuito il ruolo di peritus peritorum. Ma ciò non lo autorizza affatto ad intraprendere un percorso avulso dal sapere scientifico, avventurandosi in opinabili valutazioni personali, sostituendosi agli esperti e ignorando ogni contributo conoscitivo di matrice tecnico-scientifica. Il ruolo di peritus peritorum abilita invece il giudice a individuare, con l'aiuto dell'esperto, il sapere accreditato che può orientare la decisione e a farne un uso oculato, pervenendo a una spiegazione razionale dell'evento. Il perito non è l'arbitro che decide il processo ma l'esperto che espone al giudice il quadro del sapere scientifico nell'ambito fenomenologico al quale attiene il giudizio, spiegando quale sia lo stato del dibattito, nel caso in cui vi sia incertezza sull'affidabilità degli enunciati a cui è possibile addivenire, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili in un dato momento storico.» 

sabato 29 giugno 2019

"il Giudice non fa il Perito, il Perito non fa il Giudice"

martedì 3 luglio 2018

L’obbligo a pagare il CTU grava su tutte le parti del processo a prescindere dal principio della soccombenza


Cassazione ribadisce, ancora una volta, il principio secondo il quale l’obbligo a pagare il CTU grava su tutte le parti del processo a prescindere dal principio della soccombenza.
Questa volta è l'ordinanza n. 17026/2018 della III sezione civile pubblicata il 28 Giugno scorso (il testo lo potete sacricare da qui)
Ripeto anche io, ancora una volta: «in tema di compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, il decreto di liquidazione che pone lo stesso a carico di entrambe le parti (o di una di esse) non è implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 cod. proc. civ., in quanto quest'ultima attiene al diverso rapporto tra parte vittoriosa e soccombente sicché, ove non sia espressamente modificato dalla sentenza in sede di regolamento delle spese di lite, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, salvi i rapporti interni tra la medesima e la parte soccombente»  come recita la sentenza radice, la 5179/2013 (che trovate nel I Libro del Perito)

giovedì 21 giugno 2018

Sulla responsabilità del cassiere ...


Cassazione ritorna (sent. 16178/2018, VI Civile) ancora una volta sulla questione della riconoscibilità della falsa sottoscrizione da parte del cassiere e dell'istituto in generale. 
La sentenza ribadisce quello che è l'indirizzo ormai storicizzato sul tema, ma già circolano massimazioni assai distorte.

La Corte decide in questa sentenza secondo il principo storico: nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, IN BASE ALLE CONOSCENZE DEL BANCARIO MEDIO, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsifìcaz!one, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.
 
Le conoscenze del bancario medio, per l'appunto, non della cieca di Sorrento; il bancario medio deve, sottolineo deve,  avere conoscenze specifiche sulle caratteristiche di sicurezza degli assegni e dei documenti in genere e sui metodi di falsificazione e alterazione più frequenti, nonché sulle procedure da attivare in caso di dubbio (tra l'altre, la più semplice: telefonare al correntista e chiedergli se l'assegno è suo).
La riconoscibilità del falso, cioè, deve tenere conto che il cassiere è un professionista che la legge prescrive essere preparato a tali incombenze.

Invece, ancora una volta, qualcuno cerca di far passare il bancario medio per la quintessenza dell'idiozia, incapace di controllare una firma, di vedere se la matrice è stata grattuggiata o candeggiata, o altri abomini - tale tesi, per inciso, è quella che portano sistematicamente a difesa gli istituti bancari, anche quando hanno, in termini coloriti, torto fradicio.

C'è poi una interpretazione che danno alcuni colleghi, ovvero che il cassiere è un povero scemo, come poveri scemi sono giudici e avvocati, perché solo IL GRAFOLOGO sa - tutti gli altri, puppino.

sabato 1 giugno 2013

Chiarimenti ...


Era già noto il disposto dell'art. 29 del DM 30 Maggio 2002 : Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti. La norma vale per tutti i percorsi di giudizio, civile, penale, lavoro, ed è considerata richiamata implicitamente all'interno del TUSG.

Sostanzialmente, quello che vi vien pagato, comprende tutte le udienze, per tutti i gradi di giudizio alle quali sarete chiamati a comparire, tutti i chiarimenti, tutte le risposte.
Il fatto che si venga chiamati a testimoniare, magari dieci anni dopo, con un preavviso di dieci ore (dalla sera alle ore di rito mattutine), senza nemmeno sapere su che cosa, perché magari è cambiato il nome degli attori o degli imputati, qui non rileva.
Se conteggiamo le ore passate in udienza (o ad attenderla), i poco meno di due euro netti l'ora che ci vengono liquidati, si riducono ulteriormente. Ma di questo, nessun governo della Repubblica, dal 2005 in poi, alla scadenza del primo adeguamento triennale all'indice ISTAT (articolo 54 del TUSG), se ne è interessato, neppure nella conseguente espulsione dei professionisti qualificati dal circuito, neppure nell'incremento del rischio di corrutibilità, anzi.

Nell'onorario, quindi, andrebbe inclusa anche l'attività dei chiarimenti in sede civile, anche nei casi residuali seguenti all'applicazione dell'art. 195 CPC novellato, che anzi previlegia il confronto diretto in udienza tra il CTU e i rappresentanti delle parti, escludendo in maniera forte anche l'ecezionalità dei chiarimenti scritti (che venivano concessi nel caso di risposte ritenute complesse e non esauribili oralmente). 
 
Sulla questione del pagamento dei chiarimenti ripropongo una sentenza della III Sezione della Suprema Corte, la 4655 del 20 Marzo 2006: nella liquidazione del compenso al C.T.U. i chiarimenti non costituiscono un'attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, che è l'oggetto della consulenza. Sono, infatti, una attività complementare, integrativa e necessaria, che il C.T.U. è tenuto a svolgere qualora gli venga richiesto (il che normalmente accade quando la relazione depositata non viene ritenuta esaustiva), e quindi per  detta attività, non spetta un compenso ulteriore rispetto a quello già percepito per la consulenza tecnica.

Nella lettera della motivazione : [...] il mancato riconosci­mento di un compenso separato per i chiarimenti non è dipeso né dall'entità del compenso liquidato per la consulenza espletata, né da una valutazione di non esaustività di tale consulenza, ma dall'avere il Tribu­nale correttamente considerato, come si desume dalla motivazione del provvedimento impugnato, che i chiari­menti non costituiscono un'attività ulteriore ed estra­nea rispetto a quella già espletata e remunerata, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il C.T.U. è tenuto tutte le volte in cui ne faccia richiesta la parte interessata, il che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva.
In parole povere e volutamente faziose, è il Consulente ad essere in colpa per non essersi fatto capire,  non le parti per non aver voluto capire, anche se gli orientamenti interni ai Tribunali indirizzano i Magistrati a prediligere quei professionisti capaci di mediare tra le divergenti visioni tecniche tra le parti (ed i loro Consulenti).
È altresì evidente, che i supplementi di perizia/consulenza sono, invece, attività ulteriore alla consulenza/perizia depositata, e che quindi vanno regolarmente remunerati. 

mercoledì 22 luglio 2009

Privacy e ricerca dei documenti presso uffici privati


Il (cosiddetto) Codice della Privacy, le Linee Guida per Periti e Consulenti emanate dal Garante per la Tutela dei dati Personali e le Leggi che regolano l'espletamento della Perizia e della Consulenza Tecnica già lo prevedevano molto chiaramente, ma una Sentenza di Cassazione è sempre utile, e non tanto per chiarire legittime perplessità, quanto per tacitare gli abusi burocratici e di diritto.
La Sentenza numero 15327/2009 del 30 Giugno 2009, pronunciata dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione (Presidente Dott. Guido Vidiri) ribadisce un principio che doveva essere più che chiaro; semmai, i dubbi sulle modalità di accesso a documenti conservati presso uffici privati (ad esempio, società presso cui si lavora, enti di gestione quali il condominio di residenza, eccetera) non sono del tutto esplicitati e risolti.
Nell'ordine.
Il Tribunale di Milano, nel lontano 2003, rigettava la domanda del ricorrente contro la società presso cui lavorava, diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivatogli dall'avere, il datore di lavoro, messo a disposizione di terzi documenti con la sua sottoscrizione o da lui scritti a mano, al fine di rendere possibile una perizia grafica volta ad accertare se egli fosse o meno l'autore di scritti ingiuriosi anonimi inviati ad alcuni colleghi.

Il fatto, importantissimo ai nostri fini, come si legge nel dispositivo della sentenza, è che la richiesta motivata dei documenti, in quanto "scritture comparative" è stata fatta ed ottenuta dalla parte offesa, e non dalla Autorità Giudiziaria, per poter far eseguire una Consulenza Grafica con la quale giustificare una eventuale Denuncia.
Incidentalmente, il processo che ne è seguito si è risolto con la assoluzione dell'imputato (poi ricorrente nel giudizio civile contro l'azienda).

Il Tribunale di Milano, e ora la Suprema Corte hanno sottolineato che in questi casi non si parla di privacy (ormai divenuta il lucchetto con cui negare ogni e qualsiasi accesso ad ogni e qualsiasi documento, sia presso la P.A. che presso qualsiasi altro soggetto), giacché prevale la necessità di indagine, ad impedire che fatti criminosi di qualsiasi genere vengano premiati con l'impunità per abuso di diritto, ed in margine hanno osservato come i documenti in fattispecie non contenevano dati personali come definiti dalla Legge, nè il loro trattamento (sic) ai fini della Consulenza Grafica (di parte!) rientra tra quelli per i quali è previsto il consenso dell'interessato.

Alcuni problemi procedurali, però. restano.
È possibile, sì, richiedere scritture di comparazione anche a uffici privati, e senza il consenso dell'interessato, ed è possibile che la richiesta venga fatta anche dalla parte offesa. Il rifiuto da parte dell'ufficio però non è sanzionato, poiché non esiste l'obbligo da prte di questo a fornire i documenti a soggetti diversi dalla Autorità Giudiziaria.
Inoltre, esistono documenti che possono essere integralmente o parzialmente negati, in quanto contengono dati definiti sensibili secondo Legge. E una volta acquisiti, il Consulente (della parte) dovrà attenersi con il massimo (e documentato) scrupolo alla difesa dei dati sensibili che risultino ultronei rispetto all'oggetto di indagine. La firma in calce ad un certificato medico potrà cioè essere acquisita, ma il contenuto del certificato dovrà essere mantenuto segreto ed offuscato in ogni documentazione prodotta dal Consulente.
L'offuscamento dei dati estranei all'indagine vale anche per il CTPM ed i Periti del Giudice, me viene tutt'ora largamente disatteso e assolutamente non sanzionato come, invece, la Legge prevede chiaramente.