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lunedì 17 agosto 2026

Immediata reperibilità ed accesso : dal Nokia 3310 al 'livello C1'


Una particolare espressione, tratta da un vecchio quesito, poi ritrovata più volte, anche se declinata in forme linguisticamente più forbite o variamente abbigliate.
In generale: il Magistrato (o il Giudice) vuole sapere
se determinate azioni (esempi: una falsificazione, una intrusione) possano essere realizzate con strumenti e conoscenze di pubblico dominio, da una persona con normali (sic) conoscenze tecnico-scientifiche.

Si dovrebbe deviare (e molto) dalla strada maestra se si volessero meglio definire quelle che dovrebbero essere le "normali conoscenze": c'è chi trova alta cultura scrivere Aracœli anziché Aracèli, c'è chi crede che verrà la morte e avrà i tuoi occhi sia un atto di stalking, chi crede che lorem ipsum dolor sit amet non si possa usare in un saggio grafico, chi crede che la penna a sfera si chiami penna a biro, chi crede che la procedura per inserire una immagine in un documento Word (tzk!) sia un alto segreto professionale da non divulgare a nessuno. Pallidi e assorti, ma c'è chi gli da' credito (e incarichi). E alla fine, oggi siamo arrivati a chi pretende la conoscenza della lingua italiana a livello C1 - esprimendosi dalle parti del B2 o ancora più sotto.

Da capo.
Il volume XVI della rivista Make: era dedicato allo Spytech, in particolare a quello diy. Gli esperimenti (perché di questo si tratta, in realtà) descritti verrebbero catalogati senza esitazione da qualcuno come altissima tecnologia, strumenti sofisticatissimi, che richiedono conoscenze elevate ed iniziatiche.
Roba da terroristi ipertecnologici, dei
Q venduti alla Spectre, o da scassinatori giorgiani dotati di un ancestrale tastatore (il c.d. Topolino)
Gli stessi qualcuni che però non sanno usare nemmeno il cellulare, neanche il più semplice (Nokia 3310, per fare nomi e cognomi), che , come detto sopra,
pretendono la conoscenza della lingua italiana a livello C1 - esprimendosi dalle parti del B2 o ancora più sotto.

Make: è reperibile presso il sito dell'editore (è sempre un fascicolo del 2008) o per altre vie, specie l'usato, se siete dei variopinti e volete la carta.


La maggior parte, o meglio la quasi totalità, delle intrusioni e delle falsificazioni è realizzata con l'utilizzo malevolo di tecnologie disponibili ovunque ed a chiunque, citavamo il Topolino, poc'anzi.
La sicurezza è un processo assai diverso dai vicoli ciechi e dalle porte chiuse, divenuti la norma degli ultimi anni con la pletora dei decreti sicurezza, dannosi ancorché inutili, criminogeni e istitutori del Reddito di Criminalità (altro che di Cittadinanza).

mercoledì 29 marzo 2017

Intercettazioni delle comunicazioni: provvedimenti del Garante, legge delega, bavagli e fughe


Il 18 Luglio del 2013, il Garante per la protezione dei dati personali (comunemente noto come Garante della privacy) a seguito di una indagine conoscitiva presso alcune Procure della Repubblica di "medie dimensioni" (Bologna, Catanzaro, Perugia, Potenza e Venezia) per valutare, ai fini della tutela dei dati personali, il livello tecnico e gestionale in essere nell'attività di intercettazione delle comunicazioni (telefoniche, informatiche, telematiche ecc.) adottava un provvedimento - il doc. web n. 2551507 - destinato alle Procure della Repubblica, che riguarda sia i C.I.T. che le singole unità di P.G. in delocalizzazione. Per quanto attiene alla fase processuale, sembra (tuttora) che si ritengano ancora sufficienti le Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 Luglio 2008 (vedi qui). Il Provvedimento in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica veniva emanato il 18 luglio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2013, con un termine per l'entrata in vigore fissato a diciotto mesi da tale data.
Sin troppo facile domandars cosa potesse accadere qualora il Ministero di Giustizia non avesse fornito le  risorse idonee a consentire a detti Uffici di apportare le modificazioni e integrazioni indicate nel presente provvedimento volte a rafforzare la sicurezza nel trattamento dei dati personali e dei sistemi nell'ambito delle attività di intercettazione come chiedeva il Garante: proroghe su proroghe, l'ultima col provvedimento del 26 Gennaio 2017 (lo trovate qui integrale con tutti i rinvii ai precedenti provvedimenti interlocutori), che proroga il termine per l'adozione sino al 31 Dicembre 2017, con riserva di rivalutare la situazione sulla base di quanto il Ministero rappresenterà entro il 20 settembre 2017 circa lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento programmati.
Del provvedimento avevo scritto nel post del 25 Febbraio 2014, che qui in parte riprendo.  
Alcune criticità dell'attività di intercettazione sono ben note a chi viene chiamato a lavorare nei C.I.T. delle Procure o nei punti di ascolto in delocalizzazione presso le singole unità di P.G. ovvero successivamente, come perito trascrittore nella fase processuale.
Le misure indicate nel provvedimento del Garante sono in buona parte norme di buona tecnica informatica ed investigativa, e questo ha dato la stura a non poche malignità nei primi commenti: se da una parte è risaputo che il concetto di informatizzazione che hanno i legislatori e i governanti è ben meritevole di critica, si deve anche ricordare che una qualsiasi normativa deve indicare un complesso integrato e coerente, compresi gli atti più elementari; è quindi fuor di luogo domandarsi se i C.I.T. fossero accessibili senza una identificazione minima, username e password per capirsi. Semmai, si sarebbe dovuto domandare quanto robuste fossero le password implementate e quanto fosse posto in essere per impedirne l'uso promiscuo. Le misure riguardano, come detto, sia i Centri Intercettazioni Telecomunicazioni (C.I.T.) stabiliti presso ogni Procura della Repubblica sia gli Uffici di P.G. presso cui è delocalizzata l'attività di intercettazione.
Nei locali che ospitano i terminali per la ricezione, i server, gli archivi ed in ogni altro luogo deputato all'attività di intercettazione devono essere predisposti impianti di videosorveglianza a circuito chiuso e l'accesso deve essere consentito solo attraverso badge strettamente individuali ovvero attraverso identificazione biometrica; tutti gli accessi dovranno essere tracciati. Il personale di manutenzione non potrà in alcun modo accedere ai dati ultronei all'attività tecnica autorizzata direttamente dalle Procure. I protocolli di trasmissione dovranno essere interamente cifrati. Le postazioni di accesso dovranno tutte essere abilitate all'autenticazione degli operatori tramite "procedure rafforzate", e tutte le azioni dovranno essere annotate in registri non modificabili. Tutte le copie dovranno essere criptate ed eseguite se e solo se ritenute indispensabili; i contenitori degli archivi non debbono riportare informazioni intellegibili da estranei circa il contenuto; tutti i movimenti di supporti ionformatici o (sic est) cartacei dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite personale di P.G.
In caso di delocalizzazione degli ascolti, gli uffici di P.G. deputati debbono ottemperare alle stesse misure prescritte per i C.I.T. ed i collegamenti tra C.I.T. e i punti di ascolto remotizzati debbono essere realizzati con connessioni punto-punto o con collegamenti tipo VPN.

Il Garante, come già ricordato, ha più volte sollecitato il Ministero della Giustizia a fornire alle Procure della Repubblica risorse idonee per attuare quanto indicato nel provvedimento.
Nel contempo ... il 15 Marzo 2017, si votava al Senato, oltretutto con la fiducia, il maxiemendamento sulla delega al Governo per la tanto confusa quanto contestata riforma al processo penale; in questa viene inserita la delega alla "riforma" delle intercettazioni da presentare nel termine (incredibile, per gli standard della ditta) di tre mesi dall'entrata in vigore. 
Le motivazioni per una riforma delle intercettazioni sono - nelle pubbliche dichiarazioni, ovviamente - le stesse che ispirano il solido provvedimento del Garante qui citato e sommariamente descritto.
Perché, allora, non sbloccare finalmente le risorse necessarie per renderlo esecutivo, anziché rincorrere una legge che si presenta, come buona parte della produzione degli ultimi governi, portatrice più di problemi (gravi) che di soluzioni?
Al solito, hony soit qui ma y pense. 


venerdì 16 settembre 2016

La memoria al IX Convegno di Grafologia Forense di Mesagne


Alcune slides tratte dalla presentazione in Keynote della mia memoria al IX Convegno di Mesagne. 
La pubblicazione degli interventi integrali è demandata a Pino Giordano, organizzatore eccellentissimo del Convegno, con alcune importanti novità.













domenica 5 aprile 2009

Identificazione della Clientela e Furto di Identità


È prassi generallizzata la conservazione da parte di terzi delle fotoriproduzioni [*] dei documenti di identità esibiti per ottenere alcuni atti o servizi.

Per attivare una SIM telefonica, per effettuare alcune operazioni finanziarie, per l'attivazione di utenze, financo per il ritiro della corrispondenza alla firma viene richiesta la fotoriproduzione di un documento di identità, che viene conservata da chi fornisce il servizio richiesto.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha da tempo prescritto, con più che particolare attenzione agli Uffici Postali ed agli istituti di credito, norme specifiche per l'identificazione della clientela secondo le prescrizioni di Legge. Queste sono riportate nel documento del 27 Ottobre 2005, numero 1189435:
Quando identificare e fotocopiare i documenti di riconoscimento dei clienti - 27 ottobre 2005
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La fotoriproduzione dei documenti di identità è quindi lecita qualora sussistano i presupposti di liceità, pertinenza e non eccedenza. Tra l'altro, aggiungo, si dovrebbe chiaramente e compiutamente informare il cliente circa uso e modalità di conservazione delle copie fotostatiche dei suoi documenti personali, cosa che avviene pressoché mai.

Ora, le fotoriproduzioni dei documenti sono ese
guite tal quali, senza alcun riferimento al momento ed allo scopo dell'acquisizione degli stessi.
L'assenza di tali dati impedisce, di fatto, ogni e qualsiasi controllo sulla eccedenza, la liceità e la pertinenza dell'acquisizione. Non è, cioè, possi
bile collegare univocamente quella determinata acquisizione alla particolare operazione richiesta; l'esistenza della fotoriproduzione di un documento di identità non è sufficiente a provare la presenza (e la volontà) dell'interessato.
È nella ordinaria prassi professionale vedersi consegnare,
ai fini di perizia o consulenza, documenti da verificare cui sono allegate fotoriproduzioni di documenti di identità: la disponibilità della fotoriproduzione di un documento di identità, priva di riferimenti sul dove, quando e perché è stata ottenuta, è uno strumento di eccezionale redditività criminale.
Con la fotoriproduzione di un documento di identità è possibile, con enorme facilità, ottenere "di tutto", dalle operazioni finanziarie illecite all'ottenimento di beni e servizi utilizzando l'altrui identità, fino al completo furto dell'identità dell'inte
ressato, ottenendo duplicati reali dei documenti fotoriprodotti.

Eppure, una difesa tanto elementare quanto efficace è l'apposizione "robusta" sulla fotoriproduzione in oggetto dei dati prima citati: dove, quando e perché il tal documento è stato fotoriprodotto, ad esempio scrivendoli sopra l'immagine del documento.
"Copia eseguita il tal giorno, in tal luogo, per ottenere il tal servizio; firma dell'interessato".

Praticamente, così:

Questo semplicissimo atto fissa le condizioni di eccedenza, liceità e pertinenza prescritti dalla Legge, ed ostacola il riutilizzo fraudolento della copia.

Inoltre, ai fini della perizia grafica e documentale, quando tali dati siano stati fatti manoscrivere dall'interessato sulla copia da conservare agli atti, forniscono una scrittura di eccezionale valore probatorio sia ai fini dell'accertamento dell'autenticità che della falsità degli atti posti in verifica.

Infine, questo semplice accorgimento non protegge solo il titolare del documento di identità fotoriprodotto, ma anche l'istituto che ne acquisisce (in forma lecita e regolamentare) la copia perché, come visto, si rende molto più difficile un disconoscimento di comodo.

[*] Fotoriproduzione, in quanto l'acquisizione dell'immagine del documento non viene effettuata solamente per focopiatura, su carta, ma anche per acquisizione della sola immagine (che tra le altre cose facilità l'eventuale elaborazione fraudolenta dell'immagine).

venerdì 6 marzo 2009

Immediata reperibilità ed accesso


Una curiosa espressione, tratta da un vecchio quesito, poi ritrovata più volte, anche se declinata in forme migliori o variamente abbigliata.
In generale: il Magistrato (o il Giudice) vuole sapere se determinate azioni (esempi: una falsificazione, una intrusione) possano essere realizzate con strumenti e conoscenze di pubblico dominio, da una persona con normali (sic) conoscenze tecnico-scientifiche.

Si dovrebbe deviare (e molto) dalla strada maestra se si volessero meglio definire quelle che dovrebbero essere le "normali conoscenze": c'è chi trova alta cultura scrivere Aracœli anziché Aracèli, c'è chi crede che verrà la morte e avrà i tuoi occhi sia un atto di stalking, chi crede che lorem ipsum dolor sit amet non si possa usare in un saggio grafico, chi crede che la penna a sfera si chiami penna a biro, chi crede che la procedura per inserire una immagine in un documento Word (tzk!) sia un alto segreto professionale da non divulgare a nessuno. Pallidi e assorti, ma c'è chi gli da' credito (e incarichi).

Da capo.
Il penultimo volume (il XVI) della rivista Make: è dedicato allo Spytech, in particolare a quello diy. Gli esperimenti (perché di questo si tratta, in realtà) descritti verrebbero catalogati senza esitazione da qualcuno come altissima tecnologia, strumenti sofisticatissimi, che richiedono conoscenze elevate ed iniziatiche. Roba da terroristi ipertecnologici, dei Q venduti alla Spectre.
Gli stessi qualcuni che però non sanno usare nemmeno il cellulare, neanche il più semplice (Nokia 3310, per fare nomi e cognomi).

Make: è reperibile in qualsiasi buona libreria :


La maggior parte, o meglio la quasi totalità, delle intrusioni e delle falsificazioni è realizzata con l'utilizzo malevolo di tecnologie disponibili ovunque ed a chiunque.
La sicurezza è un processo assai diverso dai vicoli ciechi e dalle porte chiuse.


venerdì 6 febbraio 2009

Perizia e Diritto d'Autore


Certe cose sono spiritosissime oggi, o a digiuno, o in questo luogo, o alle otto, o davanti una bottiglia, o se dette dal Signor Comesichiama, o in un mattino d'estate; ognuna di queste, alla più piccola trasposizione o collocazione inadatta, svanisce nel nulla più assoluto.
[1]
Così Jonathan Swift, nella Favola della Botte (qualcuno, pallido ed assorto, la chiama Favola della Vasca da Bagno), con buona pace di chi crede di poter tagliuzzare frasi altrui qua e là, lavorare un po' di ctrl+c, ctrl+v, aggiungere in calce la propria firma, e dire di aver fatto una perizia.

Una relazione di perizia (o di consulenza, o una traduzione eseguita in ambito tribunalizio) è oggetto di tutela da parte del Diritto d'Autore? Le citazioni all'interno di detti elaborati, sono tutelate, e secondo quali parametri?
Ab ovo. La Perizia, la Consulenza, la Traduzione di un atto a fini giuridici sono atti eminentemente pubblici. In uno Stato di Diritto, sono soggetti alla disamina delle parti ed alla valutazione di un Giudice indipendente. E sono a tutti accessibili, perché la Giustizia non è affare privato che si discute in una stanza chiusa, se non per quei casi che la comunità (lo Stato) nel suo stesso interesse decide di limitare.
Non confondiamo lo Stato (noi) con la sua Amministrazione, tra parentesi.

Sono quindi prodotti dell'ingegno, la cui paternità deve essere riconosciuta, ma la cui accessibilità deve essere completa e non sottoposta a vincolo economico, e che possono essere utilizzati (l'espressione è impropria, ma efficace quantomai) per realizzare opere derivate senza effettuare modifiche e nella stessa forma.
Facendo un riferimento puramente funzionale alla piattaforma Creative Commons, è una licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported :

Al documento perizia/traduzione deve essere sempre attribuita e riconosciuta l'origine (il nome dell'Autore), non può essere oggetto di commercio (la copia deve essere accessibile a tutti gli interessati, integralmente e senza ostacoli, e un terzo non può trarne profitto o venderla come sua), ed ogni citazione (in primis negli atti di confronto dibattimentale, comprese le controdeduzioni, ma anche nelle sentenze e nei provvedimenti del Giudice) deve essere condivisa allo stesso modo, in altro atto, cioè, che sia anch'esso una consulenza, e senza alterazioni e modifiche.

Si cita, non si copia, detta tutta.

[1] Some things are extremely witty to-day, or fasting, or in this place, or at eight o’clock, or over a bottle, or spoke by Mr. Whatdyecall’m, or in a summer’s morning, any of which, by the smallest transposal or misapplication, is utterly annihilate.