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venerdì 20 luglio 2018

La Professione di Perito Grafico, oggi - una occhiata ai dati sinora raccolti, con qualche commento



Da qualche tempo vado raccogliendo dati per una mia ricerca sulla professione di perito grafico. Parto dall'ipotesi che chi legge sappia di cosa stiamo parlando, così mi risparmio sei paragrafi di distinguo sulla definizione.
Le fonti a cui debbo attingere sono però insufficienti, non omogenee, viziate da errori sistematici e di riversamento - oltre che da una quantità enorme di sonore balle. A queste si aggiungono un paio di questionari da me proposti
ai colleghi tramite i social, con i quali ho tentato di fare un po' d'ordine nel marasma matriciale ed avere qualche conferma alla svelta.
Le fonti principali sono gli albi (li chiamano loro così, risparmiatemi il distinguo tra albo ed elenco) dei tribunali e delle camere di commercio, nonché altri elenchi pubblicamente accessibili; da questi sono stati depurati, per quanto possibile, i record con puntatori multipli (in sostanza i soggetti presenti in più elenchi) e dai non più esercenti (sic). L'entrata in vigore del GDPR crea qualche altro problema, non per la norma in sé stessa, ma per alcune interpretazioni da variopinti: qualche Camera di Commercio ha risolto togliendo l'albo dalla consultazione pubblica.


Dopo una fase di sgrezzamento e di filtraggio dei dati disponibili, posso fornire una prima serie di informazioni su coloro che dichiarano di svolgere la professione di perito grafico;  dai dati discendono alcune libere considerazioni, che sono quelle che poi interesseranno veramente, perché da queste dovrebbero generarsi quegli atti tali da garantire la sopravvivenza della professione, intesa anche e sopratutto come la possibilità di poterci campare, con questa.
Ultima avvertenza, questo è un quadro che fornisce ancora orientamenti generali; in alcuni casi è possibile già vedere qualche dato tristemente significativo, oppure intravvedere una qualche distribuzione all’interno di una categoria e suggerire qualche analisi nuova, ma il lavoro è ancora lungo e non è chiaro come lo si potrà portare avanti.

Cominciamo dalle demografiche.


Il 70% dei periti è di sesso femminile - ce lo sapevamo, anche se stavolta si può azzardare una misura. Piuttosto, perché non vi è corrispondenza con la distribuzione di genere nella popolazione generale (in prima approssimazione 50/50)? Un suggerimento può venire dai confronti con le demografiche delle professioni umanistico-psicologiche e dei relativi percorsi di formazione, da cui sembrano provenire la maggior parte dei colleghi.
Meno evidente è il dato complessivo della distribuzione etaria: il 70% dei soggetti ha più di cinquant’anni. Il 12% ha più di 70 anni, contro il 3% degli under 29 e il 17% degli under 39. Dato preoccupante, questo. Nonostante le infornate abbondantissime delle scuole, la professione è vecchiotta, con poco o nullo ricambio - il tutto facendo riferimento alla distribuzione delle età nella popolazione attiva. 

Il dato dovrebbe, tra le altre cose, essere valutato in funzione del, chiamiamolo così, tasso di sopravvivenza nella professione, una misura di quanto si dura in questo ambiente (molto poco, sembrerebbe).


La distribuzione geografica appare seguire il peso dei distretti di Corte d’Appello - più periti dove ci sono più cause utili e maggiore popolazione residente (Lombardia, Lazio, Toscana, Puglia, Sicilia in distacco, con la Campania e il Piemonte fuori dai primi posti, dato forse anomalo, da verificare); il domicilio professionale segue il domicilio personale.
Quasi il 90% dei colleghi è iscritto agli albi dei tribunali, di solito per entrambi i rami (civile e penale, 70%) con un 30% iscritto ad uno solo di questi con netta prevalenza del civile.
Il 70% è iscritto agli elenchi della CCIAA, curiosamente con la stessa percentuale di quelli che si dichiarano iscritti ad associazioni professionali di settore.
Questi dati andrebbero comunque valutati in confronto con la percentuale di dipendenti della P.A. ai quali è limitato l’esercizio della libera professione, con divieto di iscrizione alla CCIAA, per esempio.


Interessante il livello formativo generale: il 92% ha conseguito un titolo post-diploma, dalla SAF al Dottorato di Ricerca, non ci sono soggetti non diplomati.
La formazione professionale specifica è un campo ancora da indagare, per i dati contraddittori e inconclusivi e per la confusività sistemica dello stesso sistema educativo nazionale.  Ricordo che i dati che ho a disposizione sono per la quasi totalità dichiarati dai soggetti stessi.
Resta da sottolineare che circa un terzo dei colleghi ha una formazione specifica on the field.

Da qui altra dolente nota, il tirocinio, la pratica o come la volete chiamare. 

Solo il 37% dei colleghi dichiara di aver svolto una pratica presso altro professionista prima di esercitare, anche in tribunale.  
Altro argomento da affrontare molto approfonditamente, anche intersecando i dati con quelli che seguono: perché non si fa un tirocinio? Perché ci si crede (o ci si fa credere) imparati appena usciti dal corsetto? E poi, chi rende disponibile un tirocinio on the field, correttamente retribuito e contabilizzato, con l’aria che tira?

E qui cominciamo ad avere qualche risposta: solo un terzo dei colleghi dichiara di svolgere esclusivamente la professione di perito grafico, un altro terzo svolge anche altre attività in qualche modo connesse, l’altro terzo fa tutt’altro (per ingrandire le immagini, cliccateci sopra).
Le informazioni sul reddito prodotto alla professione sono nere: solo il 20% riesce a trarre un reddito sufficiente esclusivamente dalla professione di perito grafico, tutti gli altri devono far altro o lo fanno per sport, come dicono (senza artifizi retorici) in giro - quest'ultimo gruppo coincide con quelli che stanno bene così, per la cronaca.
La questione reddituale verrà affrontata con più calma, anche per la difficoltà ad ottenere i dati necessari, anche sotto la copertura del segreto statistico.



Solo il 40% scarso dei colleghi fa sempre sottoscrivere al cliente un contratto scritto (in questo è compreso l’incarico del magistrato), pressoché corrispondente a chi stila le varie informative sulla privacy. GDPR anyone?
Sul fronte dei pagamenti. l’insoddisfazione è (quasi unanimemente) totale: pagamenti ritardati anche di anni (specie col pubblico), inferiori ad un valore ritenuto anche lontanamente equo, elevato livello di contenzioso giudiziario. Il quasi, ancora una volta, sono quelli che stanno bene così, e non si lamentano, anzi, gli va bene persino l'importo delle vacazioni, fermo al 2002.

L’aggiornamento professionale è per la maggior parte demandato all’acquisto di libri e riviste ed a corsi e seminari (legati però all’obbligo dei CF) oltre che alle liste di discussione.
La spesa è però bassa rispetto a professioni analoghe, per le quali esistano dei dati attendibili - sotto i 600€ l’anno per il 75% dei colleghi, contro i 1200€ dei riferimenti.
Notevole fastidio è registrato verso l’obbligo dei CF e sopratutto verso la forma con cui vengono somministrati, e in questo c’è comunanza con tutte le altre professioni, ordinistiche e non.
Sono fonte di informazioni una percentuale intorno all’8% dei colleghi, tra pubblicazioni (latu sensu) e partecipazione a seminari e discussioni pubbliche contabilizzate.

Altri dati, a venire, forse - anche io sono tra quelli che non ci campano.
Rammento & sottolineo, ancora una volta, che queste sono solo alcune considerazioni preliminari, espresse in forma sommaria e colloquiale.
Ma se le usate, citate la fonte, cortesemente.

giovedì 8 ottobre 2015

La prestazione pubblicistica


La Corte Costituzionale, con la Sentenza 192/2015 (Presidente Criscuolo, Redattore Zanon) depositata del 24/09/2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia Testo A), come introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2014), nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all’ausiliario del magistrato per le prestazioni rese in regime di gratuito patrocinio sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.
Sulla sentenza e sulla sua complessa articolazione [le norme impugnate erano gli Art. 4, c. 2°, della legge 08/07/1980, n. 319; art. 106 bis del decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, c. 606°, lett. b), della legge 27/12/2013, n. 147; art. 1, c. 607°, della legge 27/12/2013, n. 147] tornerò nel prossimo post.
In sostanza, la Consulta ritiene che il taglio di un terzo dell'onorario a Periti, Consulenti, Interpreti, Traduttori e a tutti gli altri ausiliari sia inconstituzionale qualora la decurtazione avvenga su importi delle vacazioni o delle tabelle che non siano stati adeguati all'inflazione (misurata come ISTAT FOI) com previsto dal citato DPR 30 Maggio 2002.
Del mancato adeguamento dal 2002 ad oggi ne abbiamo parlato molto spesso.
Nemmeno tre giorni dopo, il sottosegretario al ministero della Giustizia, Cosimo Ferri, in una dichiarazione del 27 Settembre 2015, annunciava che il decreto di aggiornamento delle tariffe dei consulenti tecnici di ufficio è pronto ed è stato inviato al ministero dell'Economia per ottenere i pareri di congruità - l'adeguamento, ha aggiunto, sarà limitato ai soli indici ISTAT dal 2002 ad oggi (sono circa 40 milioni di euro di spesa aggiuntiva).
Ferri aggiunge che verranno ritoccati sia i parametri a percentuale che le vacazioni - oggi 8,15 euro LORDI l'una, 4,07€ l'ora LORDE.
Secondo le tabelle ISTAT, supponendo che il governo abbia fissato l'aumento all'ultimo valore noto (Agosto 2015), la vacazione dovrebbe essere incrementata a 10,21€.
Ritornerò nel prossimo post con delle considerazioni più dettagliate in merito.
Ora, mi preme osservare che sia la Corte Costituzionale che il governo insistono sul carattere pubblicistico della prestazione. 
E va bene. 
Però dovrebbe, l'illustrissimo governo, imporre che siano pubblicistiche anche le spese che debbo anticipare, dalla carta, al computer, agli strumenti, alla PEC, alla firma elettronica; e magari concedere che anche le imposte che mi vengono richieste avessero una aliquota pubblicistica anziché, come ora, allo stesso livello di una prestazione ordinaria.
 

giovedì 21 agosto 2014

Gettando il sale sulle ferite ... primo.

La Corte Costituzionale è stata chiamata più volte ad esprimersi sulla legittimità della Legge 319/80, che fissa i compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile.
Analoghe considerazioni si estendono anche al Testo Unico Spese di Giustizia (TUSG), che costituisce testo coordinato di precedenti norme, con minimo intervento innovativo.

La Sentenza numero 41 del 1996 è particolarmente interessante, anche per il prestigio dei componenti la Corte in quel momento (Ferri, Vassalli, Zagrebelski, Santosuosso); Presidente del Consiglio dei Ministri era allora Lamberto Dini, Ministro di Grazia e Giustizia era (da tre giorni) Vincenzo Caianiello, seguito all'interim dello stesso Dini dopo la cacciata di Filippo Mancuso - non sembra però che le innumere variazioni intervenute nel frattempo cambino di molto la sostanziale ignavia del Governo sulla questione.

Il ricorso de quo è basato sulla disparità di trattamento che la Legge implica tra le prestazioni pagate a vacazione e quelle a percentuale sul valore - è evidente che chi viene liquidato a percentuale non soffre della svalutazione monetaria come, invece, chi viene pagato a ragione fissa (a vacazione) - nonché sulla patente irrisorietà del pagamento rispetto al lavoro svolto dal Perito, Consulente o Traduttore.




La Corte deciderà per la infondatezza tecnica del ricorso, ma sono particolarmente interessanti le motivazioni e le amare considerazioni in fatto della sentenza.

La Presidenza del Consiglio, naturalmente avversa all'accoglimento del ricorso, ricordava che la Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 1970 n. 88, ha già stabilito che il lavoro svolto dai consulenti tecnici d'ufficio non si presta ad essere inquadrato in uno schema che involga necessariamente un'esatta corrispondenza tra prestazioni compiute e retribuzione erogata.
Questa altro non è che l'affermazione della natura pubblicistica dell'incarico, come risulta dalla Legge che istituisce gli Elenchi dei Periti e Consulenti presso i Tribunali.
Ma tra natura pubblicistica, contratto leonino, riduzione in schiavitù e selezione dei Periti d'Ufficio in base alla capacità censuaria ne corre.

La Corte ben evidenziava la diversità di trattamento dell'attività svolta per l'Autorità Giudiziaria rispetto all'art. 36 della Costituzione, non tanto per la disparità tra liquidazione a percentuale e liquidazione a vacazione, conseguenza del colpevole mancato adeguamento agli indici ISTAT degli importi tabellari nei termini (tre anni) fissati dalla Legge stessa, quanto per il fatto che l'opera prestata per il Giudice o per il Magistrato costituisca o meno una percentuale rilevante del reddito personale dell'interessato.
Chi, cioè, lavora pressoché esclusivamente per l'Autorità Giudiziaria è discriminato rispetto a chi ha altre entrate che gli consentono di sostenere il sacrificio per il bene comune implicito nella tariffa pubblicistica.
Inascoltate, cadute nel nulla le conclusioni della Corte, che non può non rinnovare l'auspicio che - in attesa di norme migliori - le autorità indicate dalla legge impugnata provvedano a rispettare le scadenze triennali di adeguamento dei compensi dovuti in base alle variazioni accertate dall'ISTAT.

L'ultimo adeguamento "triennale" dell'importo delle vacazioni risale al 2002.
Il tirodrittismo, hashtag dell'attuale governo Renzi non è evidentemente una sua invenzione, anzi, sembra essere la conferma della continuità con il passato nel segno dell'ignavia e dell'insipienza. 


giovedì 6 marzo 2014

Vox clamante ... l'adeguamento periodico degli onorari per periti, consulenti, interpreti e traduttori


L'art. 54 del D.P.R. 30 Maggio 2002, n. 115 - il Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia di Spese di Giustizia (T.U.S.G.) - così recita:

Art. 54 (L) Adeguamento periodico degli onorari
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
L'ultimo adeguamento è del Maggio del 2002, quasi quattro omessi adeguamenti fa (Maggio 2005Maggio 2008 e Maggio 2011 Presidente del Consiglio dei Ministri sempre Silvio Berlusconi, il prossimo a Maggio 2014, Presidente del Consiglio, si presume, Matteo Renzi).

Ripetiamo i due soliti conti, in uno scenario nemmeno tanto ipotetico, anzi più che plausibile e facilmente verificabile nella realtà dei fatti.
Vengo incaricato di fornire l'assistenza come consulente altamente specializzato nella interpretazione e nella trascrizione (portoghese brasiliano) in una indagine che si svolge attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche. Io non posso prestare assistenza per più di otto ore al giorno (quattro vacazioni), come disposto dall' articolo quattro della L. 319, richiamata dal TUSG, a meno che non sia presente il Magistrato e verbalizzi e giustifichi la mia effettiva presenza oltre il limite indicato.
L'incarico può prolungarsi anche per alcuni mesi, e io debbo garantire comunque la mia presenza per le otto ore giornaliere, festivi compresi. 
Nel caso si presti servizio in sala ascolti non mi è consentito svolgere contemporaneamente altri incarichi.
In un mese di trenta giorni, la Legge prevede che mi possa essere liquidata una somma massima di euro 984,53 - lordi.  Da queste sottraiamo il 23%-27% per cento a titolo di imposta sui redditi, un trentacinque per cento circa tra contributo INPS  (che nonostante le promesse politiche, è destinato ad aumentare ancora - un commosso grazie al ministro Fornero) e spese varie. Facciamo l'ipotesi che non ci venga anche imposta la autonoma organizzazione e si sia esenti dall'IRAP.
Il reddito mensile, al netto di tasse e spese di prima istanza, è quindi qualcosa appena al di sotto dei cinquecento euro, liquidato a fine inchiesta, spesso decurtato rispetto alla richiesta, e pagato materialmente almeno un anno dopo.

Non ripetiamo ancora una volta il disagio ad essere pagati meno del marginale che sporca i vetri delle automobili al semaforo davanti la Procura, degli enormi rischi che si stanno materializzando come conseguenza dell'espulsione dei professionisti qualificati dal circuito giudiziario, impossibilitati a sopravvivere in tali condizioni, sostituiti da volenterosi privi delle capacità operative minime,cui si aggiungono i rischi di corruzione che inevitabilmente appaiono quando si associano pagamenti indegni alle professionalità inadeguate - altrimenti qualcuno dice che ci stiamo sempre a lamentare.

La tariffa è pubblicistica ci si risponde; ma la pubblicità che potrebbe derivare dalla accessibilità degli elenchi è stroncata sul nascere dalla privacità
Aggiungiamo che chi gode (è proprio il caso di dirlo) dei settori per i quali è prevista una tariffa a percentuale non risente dell'inflazione come ne risente chi è costretto alla quota fissa ovvero alle vacazioni.

La Corte Costituzionale è stata chiamata più volte ad esprimersi sulla legittimità della Legge 319/80, rispetto all'art. 36 della Costituzione (Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia ...)
La Consulta ha anche più volte richiamato il legislatore sulla diversità di trattamento dell'attività svolta per l'Autorità Giudiziaria, non solo per la disparità tra liquidazione a percentuale e liquidazione a vacazione, conseguenza del colpevole mancato adeguamento agli indici ISTAT degli importi tabellari nei termini (tre anni) fissati dalla Legge stessa, quanto per il fatto che l'opera prestata per il Giudice o per il Magistrato costituisca o meno una percentuale rilevante del reddito personale dell'interessato.

Chi, cioè, lavora pressoché esclusivamente per l'Autorità Giudiziaria è discriminato rispetto a chi ha altre entrate che gli consentono di sostenere il sacrificio per il bene comune implicito nella tariffa pubblicistica.

La Sentenza numero 41 del 1996 concludeva che questa Corte non può non rinnovare l'auspicio che - in attesa di norme migliori - le autorità indicate dalla legge impugnata provvedano a rispettare le scadenze triennali di adeguamento dei compensi dovuti in base alle variazioni accertate dall'ISTAT.
 
Quanto sia stata rispettata, lo stiamo vedendo da dodici anni. Aspettiamo capo Matteo, vediamo se intende lasciare il mondo un po' meno brutto di come lo ha trovato. Sarà
?


mercoledì 15 agosto 2012

Ancora sull'adeguamento periodico degli onorari a Periti, Consulenti, Traduttori e Interpreti nelle prestazioni per l'Autorità Giudiziaria

 
La Legge 8 Luglio 1980 n. 319, art. 10, recita:

Adeguamento periodico degli onorari
Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.
L'ultimo adeguamento è del Maggio del 2002, tre omessi adeguamenti fa (Maggio 2005Maggio 2008 e Maggio 2011 - Presidente del Consiglio dei Ministri sempre Silvio Berlusconi).

Ripetiamo ancora i due (soliti) conti, in uno scenario nemmeno tanto ipotetico, anzi più che plausibile e facilmente verificabile nella realtà dei fatti, considerando le ultime novità normative.
Vengo incaricato di fornire l'assistenza come interprete specializzato (portoghese brasiliano) in una indagine che si svolge attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche. Io non posso prestare assistenza per più di otto ore al giorno (quattro vacazioni), come disposto dall' art. 4 della L. 319, a meno che non sia presente il Magistrato e verbalizzi la mia effettiva presenza oltre il limite indicato.
L'incarico può prolungarsi anche per alcuni mesi, e io debbo garantire comunque la mia presenza per le otto ore giornaliere, festivi compresi. Inoltre, nel caso si presti servizio in sala ascolti non è consentito svolgere contemporaneamente altri incarichi.
In un mese di trenta giorni, la Legge prevede che mi possa essere liquidata una somma massima di euro 984,53 - lordi.  Da queste si sottrae immediatamente un venti per cento di ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi - al momento della dichiarazione, abbiamo tra IRPEF effettiva e relative addizionali locali, il contributo alla Gestione Separata INPS al 27,72 %, qualche spesa (l'inchiostro per la richiesta di liquidazione).
Il reddito mensile, al netto di tasse e spese, viene decurtato di circa il 55%, liquidato a fine inchiesta, magari decurtato, e pagato materialmente anche un anno dopo : sono circa quattrocentocinquanta euro.
Analogo conto della serva può essere fatto per qualsiasi altra professionalità pagata a vacazione.

Non ripetiamo ancora una volta il disagio ad essere pagati meno del marginale che sporca i vetri delle automobili al semaforo davanti la Città Giudiziaria, degli enormi rischi che si stanno materializzando in conseguenza dell'espulsione dei professionisti qualificati dal circuito giudiziario, sostituiti da volenterosi privi delle capacità operative minime, e  non parliamo nemmeno dei rischi di corruzione che inevitabilmente appaiono quando si associano pagamenti indegni con professionalità inadeguate - altrimenti qualcuno dice che ci stiamo sempre a lamentare.

La tariffa è pubblicistica ci si risponde; ma la pubblicità che potrebbe derivare dalla accessibilità degli elenchi è stroncata sul nascere dalla privacità. Aggiungiamo che chi gode (è proprio il caso di dirlo) dei settori per i quali è prevista una tariffa a percentuale non risente dell'inflazione come ne risente chi è costretto alla quota fissa ovvero alle vacazioni.

La Corte Costituzionale è stata chiamata più volte ad esprimersi sulla legittimità della Legge 319/80, rispetto all'art. 36 della Costituzione. 
Ed ha anche più volte richiamato il legislatore sulla diversità di trattamento dell'attività svolta per l'Autorità Giudiziaria, non solo per la disparità tra liquidazione a percentuale e liquidazione a vacazione, conseguenza del colpevole mancato adeguamento agli indici ISTAT degli importi tabellari nei termini (tre anni) fissati dalla Legge stessa, quanto per il fatto che l'opera prestata per il Giudice o per il Magistrato costituisca o meno una percentuale rilevante del reddito personale dell'interessato.

Chi, cioè, lavora pressoché esclusivamente per l'Autorità Giudiziaria è discriminato rispetto a chi ha altre entrate che gli consentono di sostenere il sacrificio per il bene comune implicito nella tariffa pubblicistica.

La Sentenza numero 41 del 1996 concludeva che questa Corte non può non rinnovare l'auspicio che - in attesa di norme migliori - le autorità indicate dalla legge impugnata provvedano a rispettare le scadenze triennali di adeguamento dei compensi dovuti in base alle variazioni accertate dall'ISTAT.
 
Quanto sia stata rispettata, lo stiamo vedendo da dieci anni. Evidentemente, la spending review è un qualcosa per cui si ritiene più utile risparmiare tre euro subito, a fronte delle migliaia e migliaia che si dovranno sostenere dopo qualche anno per rifare processi incardinati su materiale qualitativamente insufficiente.
 

sabato 4 giugno 2011

Adeguamento periodico degli onorari


La Legge 8 Luglio 1980, art. 10, recita:

Adeguamento periodico degli onorari
Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.

L'ultimo adeguamento è del Maggio del 2002, tre omessi adeguamenti fa (Maggio 2005Maggio 2008 e Maggio 2011 Presidente del Consiglio dei Ministri sempre Silvio Berlusconi).

Ripetiamo i due soliti conti, in uno scenario nemmeno tanto ipotetico, anzi più che plausibile e facilmente verificabile nella realtà dei fatti.
Vengo incaricato di fornire l'assistenza come interprete specializzato (portoghese brasiliano) in una indagine che si svolge attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche. Io non posso prestare assistenza per più di otto ore al giorno (quattro vacazioni), come disposto dall' articolo quattro della L. 319, a meno che non sia presente il Magistrato e verbalizzi la mia effettiva presenza oltre il limite indicato.
L'incarico può prolungarsi anche per alcuni mesi, e io debbo garantire comunque la mia presenza per le otto ore giornaliere, festivi compresi. 
Nel caso si presti servizio in sala ascolti non è consentito svolgere contemporaneamente altri incarichi.
In un mese di trenta giorni, la Legge prevede che mi possa essere liquidata una somma massima di euro 984,53 - lordi.  Da queste si sottrae il venti per cento di ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi (quale contribuente minimo, quando mai ci si arriva ai trentamila euro di movimento annuo!), ed un trenta per cento circa tra contributo INPS  (che nonostante le promesse politiche, è destinato ad aumentare ancora) e spese varie.
Il reddito mensile, al netto di tasse e spese, diviene quindi qualcosa appena al di sotto dei cinquecento euro, liquidato a fine inchiesta, magari decurtato, e pagato materialmente anche un anno dopo.

Non ripetiamo ancora una volta il disagio ad essere pagati meno del marginale che sporca i vetri delle automobili al semaforo davanti la Procura, degli enormi rischi che si stanno materializzando come conseguenza dell'espulsione dei professionisti qualificati dal circuito giudiziario, sostituiti da volenterosi privi delle capacità operative minime, non parliamo nemmeno dei rischi di corruzione che inevitabilmente appaiono quando si associano pagamenti indegni con professionalità inadeguate - altrimenti qualcuno dice che ci stiamo sempre a lamentare.

La tariffa è pubblicistica ci si risponde; ma la pubblicità che potrebbe derivare dalla accessibilità degli elenchi è stroncata sul nascere dalla privacità. Aggiungiamo che chi gode (è proprio il caso di dirlo) dei settori per i quali è prevista una tariffa a percentuale non risente dell'inflazione come ne risente chi è costretto alla quota fissa ovvero alle vacazioni.

La Corte Costituzionale è stata chiamata più volte ad esprimersi sulla legittimità della Legge 319/80, rispetto all'art. 36 della Costituzione. 
Ed ha anche più volte richiamato il legislatore sulla diversità di trattamento dell'attività svolta per l'Autorità Giudiziaria, non solo per la disparità tra liquidazione a percentuale e liquidazione a vacazione, conseguenza del colpevole mancato adeguamento agli indici ISTAT degli importi tabellari nei termini (tre anni) fissati dalla Legge stessa, quanto per il fatto che l'opera prestata per il Giudice o per il Magistrato costituisca o meno una percentuale rilevante del reddito personale dell'interessato.

Chi, cioè, lavora pressoché esclusivamente per l'Autorità Giudiziaria è discriminato rispetto a chi ha altre entrate che gli consentono di sostenere il sacrificio per il bene comune implicito nella tariffa pubblicistica.

La Sentenza numero 41 del 1996 concludeva che questa Corte non può non rinnovare l'auspicio che - in attesa di norme migliori - le autorità indicate dalla legge impugnata provvedano a rispettare le scadenze triennali di adeguamento dei compensi dovuti in base alle variazioni accertate dall'ISTAT.
 
Quanto sia stata rispettata, lo stiamo vedendo da undici anni.

lunedì 18 gennaio 2010

Reddito e Vacazioni, nessuna nuova

Per mantenere la memoria viva, una periodica reiterazione.

I compensi spettanti ai Periti, ai Consulenti Tecnici, Interpreti e Traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, sono sempre regolati dalla Legge 8 Luglio 1980, n. 319, e per l'aggiornamento degli importi dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 maggio 2002. Oggi, è il 18 Gennaio del 2010, sono otto anni che non variano.
Le due norme sono riportate integralmente qui e qua. Si ricorda che il testo delle Leggi dello Stato è esplicitamente escluso da ogni e qulasiasi diritto di copia ed è liberamente riproducibile (nonostante qualche Ministro - con una commovente distribuzione bipartisan - abbia ogni tanto l'oscena tentazione di porre una tassa sulla conoscenza della Legge), e che il solo testo che ha valore di riferimento è quello della Gazzetta Ufficiale.
Le norme citate valgono sia in ambito civile che penale, che nelle indagini del Pubblico Ministero.
L'articolo 4 della L. 319 recita : Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di L. 24.732 e per ciascuna delle successive è di L. 13.740. L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente. Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.
Il successivo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 Maggio 2002 ha aggiornato (nonostante la Legge preveda un aggiornamento triennale) il costo delle vacazioni nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.
Dal 30 Maggio 2002 non è si è più avuta alcuna rideterminazione dell'importo delle vacazioni, benché di trienni ne siano passati ormai quasi tre. Dal Maggio del 2002 al Settembre 2008 l'incremento ISTAT è stato, per la cronaca, pari a 114,87.

La determinazione del compenso su base oraria (o a vacazione) è quello che si applica nel mio caso, come Traduttore, Interprete, Perito Documentale. Anche nei casi in cui avrei dovuto avere la liquidazione calcolata su percentuale di valore (perizie su falsi o perizie di stima) il Magistrato si è comunque avvalso del calcolo "a vacazioni".

Due brevi calcoli, in uno scenario ipotetico ma più che plausibile e facilmente verificabile.
Vengo incaricato di fornire l'assistenza come interprete specializzato (portoghese brasiliano) in una indagine che si svolge attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche. Io non posso prestare assistenza per più di otto ore al giorno (quattro vacazioni), come disposto dal citato articolo quattro, a meno che non sia presente il Magistrato e verbalizzi la mia effettiva presenza oltre il limite indicato.
L'incarico può prolungarsi anche per alcuni mesi, e io debbo garantire comunque la mia presenza per le otto ore giornaliere, festivi compresi. Nel caso si presti servizio in sala ascolti non è in genere consentito svolgere contemporaneamente più incarichi.
In un mese di trenta giorni, la Legge prevede che mi possa essere liquidata una somma di euro 984,53. Da queste si sottrae il venti per cento di ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi (quale contribuente minimo), ed un trenta per cento circa tra contributo INPS  (che nonostante le promesse politiche, è destinato ad aumentare ancora) ed altre spese varie.
Il reddito mensile, al netto di tasse e spese, diviene quindi qualcosa appena al di sotto dei cinquecento euro.

La Corte Costituzionale è stata chiamata più volte ad esprimersi sulla legittimità della Legge 319/80, e ben ha evidenziato in ognuna delle decisioni prese, la diversità di trattamento dell'attività svolta per l'Autorità Giudiziaria rispetto all'art. 36 della Costituzione, non tanto per la disparità tra liquidazione a percentuale e liquidazione a vacazione, conseguenza del colpevole mancato adeguamento agli indici ISTAT degli importi tabellari nei termini (tre anni) fissati dalla Legge stessa, quanto per il fatto che l'opera prestata per il Giudice o per il Magistrato costituisca o meno una percentuale rilevante del reddito personale dell'interessato.

Chi, cioè, lavora pressoché esclusivamente per l'Autorità Giudiziaria è discriminato rispetto a chi ha altre entrate che gli consentono di sostenere il sacrificio per il bene comune implicito nella tariffa pubblicistica.

La Sentenza numero 41 del 1996 concludeva ricordando che questa Corte non può non rinnovare l'auspicio che - in attesa di norme migliori - le autorità indicate dalla legge impugnata provvedano a rispettare le scadenze triennali di adeguamento dei compensi dovuti in base alle variazioni accertate dall'ISTAT.


sabato 7 novembre 2009

Considerazioni della Consulta sulla Legge 319/80


La Corte Costituzionale è stata chiamata più volte ad esprimersi sulla legittimità della Legge 319/80, che fissa i compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile

La Sentenza numero 41 del 1996 è particolarmente interessante, anche per il prestigio dei componenti la Corte in quel momento; Presidente del Consiglio dei Ministri era  allora Lamberto Dini, Ministro di Grazia e Giustizia era (da tre giorni) Vincenzo Caianiello, seguito all'interim dello stesso Dini dopo Filippo Mancuso.

Il ricorso de quo è basato sulla disparità di trattamento che la Legge implica tra le prestazioni pagate a vacazione e quelle a percentuale sul valore (è evidente che chi viene liquidato a percentuale non soffre della svalutazione monetaria come, invece, chi viene pagato a ragione fissa (a vacazione), nonché sulla patente irrisorietà del pagamento rispetto al lavoro svolto dal Perito, Consulente o Traduttore.

La Sentenza è per esteso su Scribd :



Indipendentemente dalla infondatezza del ricorso, sono particolarmente interessanti le motivazioni e le considerazioni in fatto della sentenza.

Tra l'altro la Presidenza del Consiglio, avversa all'accoglimento del ricorso, ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 1970 n. 88, ha già stabilito che il lavoro svolto dai consulenti tecnici d'ufficio non si presta ad essere inquadrato in uno schema che involga necessariamente un'esatta corrispondenza tra prestazioni compiute e retribuzione erogata.
Questa altro non è che l'affermazione della natura pubblicistica dell'incarico, come risulta dalla Legge che istituisce gli Elenchi dei Periti e Consulenti presso i Tribunali.

La Corte ben evidenzia la diversità di trattamento dell'attività svolta per l'Autorità Giudiziaria rispetto all'art. 36 della Costituzione, non tanto per la disparità tra liquidazione a percentuale e liquidazione a vacazione, conseguenza del colpevole mancato adeguamento agli indici ISTAT degli importi tabellari nei termini (tre anni) fissati dalla Legge stessa, quanto per il fatto che l'opera prestata per il Giudice o per il Magistrato costituisca o meno una percentuale rilevante del reddito personale dell'interessato.
Chi, cioè, lavora pressoché esclusivamente per l'Autorità Giudiziaria è discriminato rispetto a chi ha altre entrate che gli consentono di sostenere il sacrificio per il bene comune implicito nella tariffa pubblicistica.
Conclusivamente, questa Corte non può non rinnovare l'auspicio che - in attesa di norme migliori - le autorità indicate dalla legge impugnata provvedano a rispettare le scadenze triennali di adeguamento dei compensi dovuti in base alle variazioni accertate dall'ISTAT.

Auspicio non ascoltato, come sappiamo.

venerdì 1 maggio 2009

Liquidazioni ..


Ai primi di Marzo, almeno dal Tribunale (Penale), Corte di Appello e dalla Procura di Roma, cominciavano a pervenire attraverso la Banca d'Italia i bonifici relativi a fatture emesse da Periti, Interpreti e Traduttori dopo il 1° Gennaio 2009.
I fondi resi disponibili dall'amministrazione della Giustizia sono infatti destinati alle prime necessità dell'anno in corso, tralasciando i pagamenti ancora in sospeso degli anni precedenti, in particolare quelli del 2008.
Stiamo parlando, si ripete, del pagamento di fatture emesse in seguito ai decreti di liquidazione del Giudice o del Pubblico Ministero, a carico dell'Erario, e non di decreti di liquidazione che debbono ancora essere emessi dal Giudice o dal Magistrato.
Solo tra Procura, Tribunale e Corte di Appello di Roma si parla di pagamenti in sospeso, relativi al 2008 o ad anni precedenti, per un importo che si aggirerebbe sui quaranta milioni di euro. Numeri affidabili si hanno però solo dalla Procura, che attende i fondi per procedere al pagamento di fatture regolarmente emesse nel 2008 per dodici milioni e mezzo di euro.
Ad oggi non si ha alcuna notizia ufficiale, e nemmeno alcuna dichiarazione formale oltre al "non ci sono i soldi", sul quando e come le spettanze verranno onorate. Si può registrare la sola voce insistente che parla (senza alcun riscontro plausibile, si ripete) del mese di Giugno.
Non è certo fuor di luogo ricordare che la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in Italia è stata implementata escludendo esplicitamente la Pubblica Amministrazione. Tale esclusione non esiste in Francia, ove vale il termine massimo di trenta giorni, termine che in Gran Bretagna è stato portato da alcune settimane addirittura ad otto giorni.
Gli extracomunitari siamo noi.

martedì 3 marzo 2009

Liquidazioni..


In questi giorni, almeno dal Tribunale (Penale) e dalla Procura di Roma, cominciano pervenire attraverso la Banca d'Italia i primi bonifici relativi a fatture emesse da Periti, Interpreti e Traduttori dopo il 1° Gennaio 2009.
I fondi resi disponibili dall'amministrazione della Giustizia sono infatti destinati alle prime necessità dell'anno in corso, tralasciando i pagamenti ancora in sospeso degli anni precedenti.
Stiamo parlando, per inciso, del pagamento di fatture emesse in seguito ai decreti di liquidazione del Giudice o del Pubblico Ministero, a carico dell'Erario, e non di decreti di liquidazione che debbono ancora essere emessi dal Giudice o dal Magistrato.
Solo tra Procura, Tribunale e Corte di Appello di Roma si parla di pagamenti in sospeso, relativi al 2008 o ad anni precedenti, per un importo che si aggirerebbe sui quaranta milioni di euro.
Numeri affidabili si hanno però solo dalla Procura, che attende i fondi per procedere al pagamento di fatture regolarmente emesse nel 2008 per dodici milioni e mezzo di euro.

sabato 15 novembre 2008

Due conti, in ODS, XML, Numbers

Per il calcolo delle vacazioni (dati i giorni), e dell'importo (dati i giorni e/o le vacazioni), oltre che dell'importo totale delle marche da bollo da apporre nel caso di Consulenze/Traduzioni giurate, ovvero di CTU residuali pre-contributo unico, avevo a suo tempo (1997) composto un foglio elettronico, successivamente aggiornato negli importi nel 2002 e seguendo i formati elettronici via via disponibili nel tempo.

Una anteprima (non attiva) è visibile qui:

Calcolo delle vacazioni (ods)

I file in ODS (OpenOffice, NeoOffice), XLS (MS Excel) e Apple Numbers '08 sono disponibili a questo indirizzo:
Naturalmente, i files sono resi disponibili TAL QUALI, senza alcuna garanzia esplicita, implicita o potenziale di funzionamento, sanità, integrità.

lunedì 10 novembre 2008

Due conti

I compensi spettanti ai Periti, ai Consulenti Tecnici, Interpreti e Traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, sono regolati dalla Legge 8 Luglio 1980, n. 319, e per l'aggiornamento degli importi dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 maggio 2002.
Le norme citate valgono sia in ambito civile che penale, che nelle indagini del Pubblico Ministero.
L'articolo 4 della L. 319 recita : Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di L. 24.732 e per ciascuna delle successive è di L. 13.740. L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente. Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.

Il successivo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 Maggio 2002 ha aggiornato (nonostante la Legge preveda un aggiornamento triennale) il costo delle vacazioni nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.
Dal 30 Maggio 2002 non è si è avuta alcuna rideterminazione dell'importo delle vacazioni, benché di trienni ne siano passati ormai due. Dal Maggio del 2002 al Settembre 2008 l'incremento ISTAT è stato pari al 114,87, per la cronaca.

La determinazione del compenso su base oraria (o a vacazione) è quello che si applica nel mio caso, come Traduttore, Interprete, Perito Documentale. Anche nei casi in cui avrei dovuto avere la liquidazione calcolata su percentuale di valore (perizie su falsi o perizie di stima) il Magistrato si è comunque avvalso del calcolo "a vacazioni".

Due brevi calcoli, su un caso ipotetico ma plausibile e verificabile.
Vengo incaricato di fornire l'assistenza come interprete (portoghese brasiliano) in una indagine che si svolge attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche. Io non posso prestare assistenza per più di otto ore al giorno (quattro vacazioni), come disposto dal citato articolo quattro, a meno che non sia presente il Magistrato e verbalizzi la mia effettiva presenza oltre il limite indicato.
L'incarico può prolungarsi anche per alcuni mesi, e io debbo garantire comunque la mia presenza per le otto ore giornaliere, festivi compresi.
In un mese di trenta giorni, la Legge prevede che mi possa essere liquidata una somma di euro 984,53. Da queste si sottrae il venti per cento di ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi (quale contribuente minimo), ed un trenta per cento circa di contributo INPS ed altre spese varie.
Il reddito mensile, al netto di tasse e spese, diviene quindi di 492,27 euro.

Di seguito sono pubblicati i testi integrali della Legge 319 e del Decreto del 2002. Si ricorda che il testo delle Leggi dello Stato è esplicitamente escluso da ogni e qulasiasi diritto di copia ed è liberamente riproducibile (nonostante qualche Ministro - con una commovente distribuzione bipartisan - abbia ogni tanto l'oscena tentazione di porre una tassa sulla conoscenza della Legge), e che il solo testo che ha valore di riferimento è quello della Gazzetta Ufficiale.

Compensi spettanti ai Periti, Consulenti, Interpreti e Traduttori

Legge 8 Luglio1980 n. 319

Compensi spettanti ai Periti, Consulenti Tecnici, Interpreti, Traduttori

Decreto Ministro della Giustizia 30 Maggio 2002