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domenica 19 febbraio 2012

Elaborato Peritale e Diritto d'Autore


Certe cose sono spiritosissime oggi, o a digiuno, o in questo luogo, o alle otto, o davanti una bottiglia, o se dette dal Signor Comesichiama, o in un mattino d'estate; ognuna di queste, alla più piccola trasposizione o collocazione inadatta, svanisce nel nulla più assoluto. [1]
Così Jonathan Swift, nella Favola della Botte (qualcuno, pallido ed assorto, la chiama Favola della Vasca da Bagno), con buona pace di chi crede di poter tagliuzzare frasi altrui qua e là, lavorare un po' di ctrl+c, ctrl+v, aggiungere in calce la propria firma, e dire di aver fatto una perizia.

Una relazione di perizia (o di consulenza, o una traduzione eseguita in ambito tribunalizio) è oggetto di tutela da parte del Diritto d'Autore? Le citazioni all'interno di detti elaborati, sono tutelate, e secondo quali parametri?
Ab ovo. La Perizia, la Consulenza, la Traduzione di un atto a fini giuridici sono atti eminentemente pubblici. In uno Stato di Diritto, sono soggetti alla disamina delle parti ed alla valutazione di un Giudice indipendente. E sono a tutti accessibili, perché la Giustizia non è affare privato che si discute in una stanza chiusa, se non per quei casi che la comunità (lo Stato) nel suo stesso interesse decide di limitare.
Non confondiamo lo Stato (noi) con la sua Amministrazione, tra parentesi.

Sono quindi prodotti dell'ingegno, la cui paternità deve essere riconosciuta, ma la cui accessibilità deve essere completa e non sottoposta a vincolo economico, e che possono essere utilizzati (l'espressione è impropria, ma efficace quantomai) per realizzare opere derivate senza effettuare modifiche e nella stessa forma.
Facendo un riferimento puramente funzionale alla piattaforma Creative Commons, è una licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported :

 
Al documento perizia/traduzione deve essere sempre attribuita e riconosciuta l'origine (il nome dell'Autore), non può essere oggetto di commercio (la copia deve essere accessibile a tutti gli interessati, integralmente e senza ostacoli, e un terzo non può trarne profitto o venderla come sua), ed ogni citazione (in primis negli atti di confronto dibattimentale, comprese le controdeduzioni, ma anche nelle sentenze e nei provvedimenti del Giudice) deve essere condivisa allo stesso modo, in altro atto, cioè, che sia anch'esso una consulenza, e senza alterazioni e modifiche.

Si cita, non si copia, detta tutta.

Ed il riferimento legislativo, puntuale, è quello dell'art. 67 della L. 22 Aprile 1941, n. 633.

Riassumendo, l'Elaborato Peritale (o di Consulenza, o di Traduzione di un atto a fini giuridici) sono atti eminentemente pubblici, soggetti alla disamina delle parti ed alla valutazione di un Giudice indipendente, a tutti accessibili. Sono prodotti dell'ingegno, la cui paternità deve essere riconosciuta, ma la cui accessibilità deve essere completa e non sottoposta a vincolo economico, e che possono essere utilizzati per realizzare opere derivate senza effettuare e nella stessa forma.

Le minaccciose note che qualcuno appone in calce al proprio lavoro, vietandone uso, copia e financo la stessa lettura, sono prive di senso. Le parti hanno pieno diritto di utilizzarne copia e di ricavarne opera derivata, all'interno del processo in cui l'elaborato in questione è presente.

E per citare (in senso ampio) altri autori, inserire immagini o altri elaborati all'interno di una Perizia (o Consulenza, o Traduzione) ?
Esempi spiccioli: dimostrare che una certa metodologia è di dominio pubblico da un certo tempo, presentando un manuale che la descrive; inserire una pubblicazione in allegato ad una traduzione per dimostrare la sussistenza di una certa variante del linguaggio.

Poiché stiamo parlando di atti che hanno lo scopo esclusivo di far conoscere la verità, e che hanno fine e valore di testimonianza e non di sfruttamento economico surrettizio dell'opera dell'altrui ingegno, in armonia con l'intero corpus giuridico occidentale, che una volta riconosciuta l'origine dell'opera citata, non sia dovuto alcun corrispettivo monetario per la sua citazione (anche per estratto) all'interno di una Perizia (o Consulenza, o Traduzione).
Per inciso, il supremo scopo di Giustizia, è anche la motivazione per la quale si testimonia gratuitamente ed i periti (consulenti, traduttori, interpreti) vengono pagati in ragione (oscenamente) ridotta rispetto alle quotazioni di mercato.

La citazione (anche per estratto) dell'opera dell'ingegno, all'interno di una Consulenza (o Perizia, o Traduzione) è lecita, quando la citazione sia correttamente effettuata, precisando senza possibilità di dubbio dove questa inizia e dove termina, e da dove proviene; sono, in pratica, le correnti regole per la citazione utilizzate nelle pubblicazioni scientifiche, e che dovrebbero essere note quantomeno per decenza professionale (vedi Umberto Eco, Come si fa una Tesi di Laurea).
A queste aggiungerei, proprio perché di decenza professionale si parla, che il libro, la rivista, il CD, il DVD utilizzato deve avere una origine rispettosa del Diritto d'Autore (che è diverso dal diritto della siae, o delle majors, ma questo è altro post), sempreché l'origine poco limpida non sia proprio l'oggetto della citazione.


[1] Some things are extremely witty to-day, or fasting, or in this place, or at eight o’clock, or over a bottle, or spoke by Mr. Whatdyecall’m, or in a summer’s morning, any of which, by the smallest transposal or misapplication, is utterly annihilate.

lunedì 24 maggio 2010

Wiretapping, Italian Style


Due conti sulle statistiche delle intercettazioni telefoniche in Italia, a confronto con i dati del precedente post su quanto avviene negli Stati Uniti d'America.
Secondo il Ministero della Giustizia, nel 2009 in Italia sono stati intercettati 132.384 bersagli (leggi: numeri telefonici), con un costo medio, per bersaglio, di 1.565 euro.
Confrontiamo questi numeri con quelli forniti dagli americani, facendo però una piccola opera di armonizzazione dei numeri; vediamo, cioè, se stiamo parlando delle stesse cose.

Gli americani parlano di 2.376 attività di intercettazione autorizzate, di cui 1.764 effettivamente implementate.
Ogni attività di intercettazione autorizzata, ha interessato in media 113 persone; avremmo quindi un totale di 199.332 persone coinvolte. Le intercettazioni incriminanti sono state, secondo il rapporto, 1.213.632.
Ora, i bersagli americani sarebbero un po' meno di quelli italiani, perché su ogni telefono intercettato parlano più interlocutori: l'intercettato di cui al relativo RIT, e i telefoni che lo chiamano o sono da questo chiamati.
Ma, ancora una volta, non stiamo parlando della stessa cosa. In Italia, il Giudice deve autorizzare qualsiasi tipo di intercettazione, mentre negli USA non è necessaria autorizzazione se uno dei telefoni coinvolti viene autorizzato da chi ne ha la disponibilità.
Esempio, brutale: nel corso di una rapina, violenta, viene sottratto un cellulare, e per identificare i criminali si "mette il telefono sotto controllo". Negli USA questa intercettazione (sul numero, la SIM, e/o sull'apparecchio, l'IMEI) viene fatto senza autorizzazione del Giudice, in Italia invece sì (anche se vi è più d'uno che contesta la necessità di questo passaggio). Ancora, un commerciante che denuncia un estorsore, una vittima di stalking. La vittima autorizza e si procede, qui no, ci vuole il Giudice.
Di questo tipo di intercettazione ne è piena la cronaca recente.
Abbiamo quindi una considerevole quota di autorizzazioni in meno da considerare, perché nei dati delle Corti Federali questi numeri non sono compresi, mentre sono compresi nei numeri del Ministero della Giustizia /che non mi fornisce il numero di inchieste, il numero di telefoni riconducibili allo stesso individuo, e tutta una lunga serie di numeri).
Negli USA sono escluse da autorizzazione una lunga serie di attività di monitoraggio, ovvero le attività relative alla sicurezza nazionale: qui contiamo tutte le intercettazioni dell'antiterrorismo.

Il conto torna, non siamo una anomalia. 


mercoledì 21 gennaio 2009

Stalking


Un breve studio sulla definizione e sulle tecniche di Stalking, sulla labilità operativa delle definizioni correnti e considerazioni sulla situazione italiana prima del
Decreto Legge 23 II 2009, n.11
Lo stalking è in realtà una tecnica, non una sindrome comportamentale in sé, e non è limitata ai soli molestatori ossessivi erotomani, ma può avere moventi non legati a disturbi del comportamento sociale. Alla lettera della definizione, molte sequenze intimidatorie di tipo mafioso sono coniugate con tecniche di stalking.