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mercoledì 2 aprile 2014

Diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali


Entra in vigore oggi - 2 Aprile 2014 - il Decreto Legislativo 4 Marzo 2014 n. 32 intitolato Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e pubblicato sulla G.U. n. 64 del 18 Marzo 2014.
Il testo integrale lo trovate a questo link
Il Decreto Legislativo recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 2010/64UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 Ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, mirante a realizzare per gli indagati e gli imputati alloglotti il diritto di piena e consapevole partecipazione alle indagini e al processo, compresi i colloqui con il difensore .

Vengono modificate con il D.Lgs. il codice di procedura penale al Libro II, titolo IV (traduzione degli atti) e le norme di attuazione dello stesso, a cominciare dall'art. 104, cui viene aggiunto il comma 5, in cui si garantisce agli imputati in stato di custodia cautelare, agli arrestati e ai fermati il diritto all’assistenza di un interprete per poter svolgere i colloqui con il proprio difensore, in relazione al procedimento per cui si trovano in restrizione della propria libertà personale.

L’art. 143 viene così interamente riscritto :

(Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali)
 
  1. L'imputato che non conosce la  lingua  italiana  ha  diritto  di farsi  assistere  gratuitamente,  indipendentemente  dall'esito   del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere  l'accusacontro di lui formulata e di seguire il compimento degli  atti  e  lo svolgimento  delle  udienze  cui  partecipa.  Ha   altresì   diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con  il difensore prima di rendere  un  interrogatorio,  ovvero  al  fine  di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.
  2. Negli stessi casi l'autorita' procedente dispone  la  traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facolta' della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione  sul  diritto  di  difesa,  dei  provvedimenti  che dispongono misure cautelari  personali,  dell'avviso  di  conclusione delle indagini preliminari,  dei  decreti  che  dispongono  l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e  dei  decreti penali di condanna.
  3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo  di  parte  di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere  disposta  dal  giudice,  anche  su richiesta di parte, con atto motivato,  impugnabile  unitamente  alla sentenza.
  4.  L'accertamento  sulla  conoscenza  della  lingua  italiana è compiuto  dall'autorità giudiziaria.  La  conoscenza  della  lingua italiana è presunta fino a prova contraria  per  chi  sia  cittadino italiano.
  5. L'interprete e il  traduttore sono  nominati  anche  quando  il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di  polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
  6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente  titolo.  La prestazione  dell'ufficio  di   interprete e di   traduttore è
obbligatoria.

Viene quindi previsto il diritto all’assistenza gratuita dell’interprete anche per i colloqui con il difensore, limitando però tale tale diritto ai casi in cui tali comunicazioni siano direttamente correlate alla preparazione di un interrogatorio, di una richiesta o di una memoria nel corso del procedimento penale. Il 2° comma indica gli atti per i quali è riconosciuto il diritto alla traduzione scritta, individuati dal fatto che contengono il capo di imputazione e l’informazione sui diritti della difesa, oltre a quelli che che il Giudice ritiene essenziali in quanto contenenti gli elementi di accusa.

In merito all'art. 67 delle disposizioni di attuazione,  si riafferma la necessità della presenza della categoria degli interpreti e traduttori nell'albo di ogni Tribunale, e che il comitato (art.68 disp. att. CPP) competente a decidere sulle richieste di iscrizione e di cancellazione dall’albo periti - quando chiamato a provvedere per la categoria degli interpreti e dei traduttori - sia integrato da rappresentanti di associazioni rappresentative a livello nazionale di tale professione. Su questo particolare, mi domando come andrà a finire.

Infine, il D.Lgs. fissa le condizioni a bilancio per la'ttuazione della norma, modificando l'art. 5 del Testo Unico delle Spese di Giustizia escludendo dalla ripetibilità le spese relative agli interpreti e traduttori nominati in base all’art. 143 CPP novellato.

Grandi speranze, diremmo, ma anche molte preoccupazioni per quella che sarà la vera applicazione sul campo della norma.

venerdì 26 aprile 2013

Del tradurre le intercettazioni delle comunicazioni ed ambientali, qualche nota



Contesto : l'Autorità Giudiziaria dispone l'intercettazione delle comunicazioni - telefoniche, telematiche, parlate e scritte - e delle conversazioni che si svolgono in determinati ambienti - le cosiddette ambientali - per una o più persone.
La persona, o le persone, oggetto di indagine non si esprimono in italiano, ma in una lingua (o in un dialetto) diverso. È quindi necessaria la presenza di uno specialista che traduca in forma intellegibile quanto questa (o questi) dicono e scrivono; di norma (e la Suprema Corte è stabilmente rigida su questo orientamento) un professionista scelto negli elenchi periti del Tribunale Penale. 
Su questo possiamo già richiamare alcune questioni, da anni sollevate anche in questa sede. Primo, il pagamento del professionista è regolato dal Testo Unico Spese di Giustizia, in sintesi quattro euro e sette centesimi l'ora, al lordo delle tasse e dei contributi, che una volta applicati secondo l'ultima manovra Tremonti portano il netto a poco più di un euro e settanta l'ora, che vengono pagati in media una anno o due dopo la conclusione del lavoro (quando va bene). In un contesto normale, sarebbe da attendersi che per due euro l'ora, la qualità del lavoro sia conseguente, specie se confrontata con i valori minimi di mercato : due euro paghi, due euro avrai. L'insostenibilità del reddito ottenibile da tale regime tariffario ha portato all'espulsione dal circuito giudiziario molti, troppi, professionisti; oggi, Aprile del 2013, è quasi impossibile trovare qualcuno che "faccia" certe lingue, neanche tanto limitate, come il portoghese o lo spagnolo, e che abbia i necessari requisiti tecnici e operativi.
E qui si presenta il secondo aspetto degno di nota : se non si trova nessuno tra i professionisti si è costretti a rivolgersi "altrove", pescando tra persone che hanno conoscenza della lingua ed una apparente abilitazione morale. Intanto, è noto sin dai tempi dei Babilonesi che non basta parlare una lingua per essere in grado di "tradurre", specie quando ci si trova davanti a linguaggi gergali o settoriali. Poi, la indecente mercede abbassa - e di molto - la soglia di suggestionabilità verso un eventuale tentativo di corruzione, o ancora di più di minaccia vera e propria.

© Ascanio Trojani 2013

Consideriamo ora il lavoro  vero e proprio, da svolgersi on-site, sulle attrezzature messe a disposizione dalla Procura della Repubblica, anche in delocalizzazione presso altre sedi. Il flusso di informazioni che arriva all'esame è totale, ed in queste sono comprese le comunicazioni di carattere strettamente personale, o non pertinenti all'oggetto dell'indagine, che deve (sottolineo il deve) essere noto sin dall'inizio. Le comunicazioni che vengono evidenziate, e quindi riassunte o integralmente trascritte, sono solo quelle che servono all'indagine, punto, tutto il resto è indicato come non pertinente, non attinente, non utile, non rilevante.
La scelta tra utile e non utile deve essere fatta al momento, a discrezione dell'operatore, salvo i successivi controlli interni - dei superiori o del Magistrato - e quelli, fondamentali, della difesa. Ora, mentre una conversazione intellegibile, in italiano, è prontamente verificabile senza le "particolari cognizioni e capacità" del professionista, quelle non intellegibili o quelle in lingua diversa dall'italiano standard, richiedono la intermediazione di un traduttore, che non è solo dizionaristica ma anche e sopratutto umana e culturale.
Tutto quel che passa per gli occhi e le orecchie del traduttore non potrà mai essere etichettato con un non utile secco, non contestualizzato, non giustificato. Saranno sempre necessarie indicazioni, per quanto sommarie, dell'oggetto della comunicazione: se due italiani parlano della partita della sera prima, basta (in generale) aprire la masterizzazione per sincerarsene; se, invece, sono persone che si esprimono in lingua diversa, bisognerà scriverlo : "parlano della partita del giorno prima".
Questa procedura non è un eccesso pseudogarantista, per facilitare il controllo del lavoro svolto, ma risponde anche ad una fondamentale necessità operativa : il professionista raramente viene posto a giorno di tutto il contenuto dell'indagine, e non ha di conseguenza la possibilità di decidere compiutamente se qualcosa è utile o meno, perché non ne ha tutti gli elementi.
Riferendosi al semplice esempio di poco fa, "parlare della partita" potrà avere altri significati, se la comunicazione è contestualizzata in forma compiuta; richiamando casi reali, una conversazioone rilassata ed amichevole sta anche a rappresentare il grado di intimità tra due individui, o anche un codice interno in cui alla parola "partita" è localmente attribuito ben diverso significato. Ma questo lo potrà valutare solo il magistrato o l'operatore di PG, che ha il quadro completo dell'indagine, e senza la mediazione del professionista probabilmente non ne arriverà mai a conoscenza.
Un ultimo problema, per ora. L'intercettazione è operativamente progressiva, ovvero i risultati vengono utilizzati man mano che vengono prodotti, senza in genere la possibilità di tornare indietro e modificare quanto prodotto in prima battuta. Già si è detto della incompleta informazione data al professionista: questa potrebbe implicare la sottostima di segnali minimi, tanto da non essere nemmeno portati in sintesi, che al procedere dell'indagine divengono importanti. Particolari forme gergali, idioletti ostici, soprannomi vincolati ad un uso circoscritto potranno essere chiariti più avanti, ma una volta definite non è in genere possibile ritornare indietro a controllare o a correggere interpretazioni fatte in carenza di informazioni disponibili. Allo stato attuale della normativa, la revisione è demandata al contraddittorio (eventuale) ante un Giudice terzo, con la richiesta di trascrizione e traduzione integrale.